AS 2007 4137
AS 2007 4137
Ordinanza dell’UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica
Modifica del 27 agosto 2007
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (1/07) del 7 agosto 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:
Art. 1 In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propagazio- ne dell’epizoozia le misure secondo la decisione 2007/588/CE della Commissione della Comunità europea del 24 agosto 20072 che modifica la decisione 2007/554/CE3 che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito sono applicabili per la Svizzera.
Art. 2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 28 agosto 2007 alle ore 04.
27 agosto 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.105.1; RU 2007 3785 3893
2 GU L 220 del 25.08.2007, pag. 27;
3 GU L 210 del 10.08.2007, pag. 36;
4 La presente modifica è stata pubblicata il 27 ago. 2007 dapprima in via straordinaria (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2007-2089 4137
Misure per la lotta contro l'afta epizotica RU 2007