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AS 2007 5177

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Modifica del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19851 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. Se l’intestatario della previ- denza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimen- to dell’età ordinaria della rendita AVS.

Art. 7 cpv. 3 e 4 3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS 4 Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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