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AS 2008 3777

AS 2008 3777

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2 lett. b 2 Per il calcolo delle USM ai sensi dell’articolo 3 OTerm sono presi in considera- zione: b. gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28,

29 e 29a, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti

nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento;

Art. 20 cpv. 1 1 Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente:

Classe di Superficie che dà diritto Effettivo di animali che dà diritto ai Riduzione della dimensione ai pagamenti diretti pagamenti diretti quota del contributo

1 fino a 40 ha fino a 55 UBG 0%

2 oltre 40 ha fino a 70 ha oltre 55 UBG fino a 100 UBG 25 %

3 oltre 70 ha fino a 100 ha oltre 100 UBG fino a 145 UBG 50 %

4 oltre 100 ha fino a 130 ha oltre 145 UBG fino a 190 UBG 75 %

5 oltre 130 ha oltre 190 UBG 100 %

Art. 21 Limitazione dei pagamenti diretti per USM

1 L’importo massimo dei pagamenti diretti per USM è di 70 000 franchi.

2 Le USM sono calcolate in base all’articolo 18 capoverso 2.

1 RS 910.13

2008-0202 3777

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008

Art. 22 cpv. 1 1 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta, dopo deduzione di 50 000 franchi per i gestori coniugati.

Art. 23 cpv. 1 1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.

Art. 27 Contributi di superficie

1 Il contributo di superficie ammonta a 1040 franchi all’anno per ettaro.

2 Un contributo supplementare di 620 franchi all’anno per ettaro è accordato per

terreni aperti e colture perenni.

Art. 28 cpv. 2 Abrogato

Art. 29 Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali 1 I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali: a. detenuti nell’azienda tra il 1° maggio dell’anno precedente l’anno di contri- buzione e il 30 aprile dello stesso (periodo di riferimento); b. trasferiti per l’estivazione entro il periodo di riferimento dall’azienda in aziende d’estivazione, aziende con pascoli comunitari e aziende pastorizie riconosciute in Svizzera; c. trasferiti per l’estivazione entro il periodo di riferimento dall’azienda in aziende d’estivazione della zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane, sempre che:

1. dopo l’estivazione gli animali siano tornati all’azienda, e

2. almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno l’azienda trasferisca animali in

un’azienda d’estivazione che soddisfa i requisiti di cui al capoverso 5. 2 Per il calcolo dell’effettivo di animali determinante di cui al capoverso 1, il numero di giorni/animale per categoria di animali viene diviso per il numero di giorni del periodo di riferimento, moltiplicando il risultato per il coefficiente UBG della rispet- tiva categoria di animali. L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

2 RS 642.11 3 RS 631.0

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008

3 Gli effettivi di animali di cui al capoverso 1 lettere a, b, c sono calcolati e docu- mentati separatamente. 4 L’effettivo di animali determinante per il diritto ai contributi è calcolato in base ai dati della banca dati sul traffico di animali. Sono considerati soltanto i gior- ni/animale per i quali durante il periodo di riferimento e durante l’estivazione è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una notifica della nascita valida.

5 I Cantoni tengono un elenco delle aziende della zona di confine estera gestite

durante il periodo d’estivazione, nelle quali almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno vengono estivati animali della specie bovina provenienti da aziende in Svizzera.

Art. 29a Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per equini, pecore, capre, bisonti, lama e alpaca 1 I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca detenuti ininterrottamente nell’azienda durante il foraggiamento invernale. Il diritto ai contributi sussiste anche per gli animali nati nell’azienda o per i quali si può dimostrare che sono stati acquistati per sostituire quelli venduti o macellati per necessità durante il periodo di foraggiamento inver- nale.

2 Per stabilire l’effettivo determinante si applica quanto segue:

a. se l’effettivo complessivo il 1° gennaio è uguale o superiore rispetto al gior- no di riferimento, per ogni categoria di animali è determinante l’effettivo in UBG il giorno di riferimento di cui all’articolo 67 capoverso 2; b. se l’effettivo complessivo il 1° gennaio è inferiore rispetto al giorno di rife- rimento, per ogni categoria di animali è determinante l’effettivo in UBG il 1° gennaio. 3 Gli animali che giungono nell’azienda il giorno di riferimento non sono considerati nel calcolo di cui al capoverso 2.

Art. 30 Limitazione dei contributi 1 I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita: a. nella zona di pianura 2,0 UBGFG b. nella zona collinare 1,6 UBGFG c. nella zona di montagna I 1,4 UBGFG d. nella zona di montagna II 1,1 UBGFG e. nella zona di montagna III 0,9 UBGFG f. nella zona di montagna IV 0,8 UBGFG 2 Per superfici con mais e barbabietole da foraggio, l’effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato per ettaro della metà della densità di animali per zona di cui al capoverso 1.

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008

3 Se gli animali sono estivati in Svizzera, l’effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d’estivazione. 4 Per gli animali della specie bovina e i bufali il supplemento d’estivazione è calco- lato secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera b e l’articolo 29 capoverso 2. 5 Per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca, il supplemento d’estivazione ammonta, in percentuale dell’effettivo di animali estivato in UBG:

1. per 60 a 90 giorni d’estivazione 25 per cento

2. per 91 a 120 giorni d’estivazione 30 per cento

3. per oltre 120 giorni d’estivazione 35 per cento

6 Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere la limitazione dei contributi.

Art. 31 cpv. 2 2 Determinante è il latte commercializzato dall’azienda tra il 1° maggio dell’anno precedente l’anno di contribuzione e il 30 aprile dello stesso.

Art. 32 cpv. 1 e 3

1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:

a. per animali della specie bovina e bufali, bisonti, equini, capre lattifere e pecore lattifere 690 franchi b. per le rimanenti capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 520 franchi c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l’effettivo di animali conformemente all’articolo 31 capo- verso 1 450 franchi

3 Abrogato

Art. 33 Diritto ai contributi

1 Ha diritto ai contributi chi:

a. gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti nella regione di montagna o nella zona collinare; e b. detiene nella sua azienda almeno un’UBGFG secondo gli articoli 29 e 29a. 3 Per il calcolo dei contributi è determinante l’effettivo di animali di cui agli artico- li 29 e 29a, nonché la limitazione dei contributi di cui all’articolo 30.

Art. 34 cpv. 1

1 Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui:

a. nella zona collinare 300 franchi b. nella zona di montagna I 480 franchi

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008

c. nella zona di montagna II 730 franchi d. nella zona di montagna III 970 franchi e. nella zona di montagna IV 1230 franchi

Art. 35 cpv. 3 3 I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà diritto misura almeno 50 are per azienda.

Art. 37 cpv. 5 5 I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono essere richiesti contributi misura almeno 10 are per azienda.

Art. 53 Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue per: a. i maggesi fioriti 2800 franchi b. i maggesi da rotazione 2300 franchi c. le fasce di colture estensive in campicoltura 1300 franchi d. una striscia su superficie coltiva 2300 franchi

Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva

1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA)

s’intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:

Art. 61 cpv. 1

1 L’uscita regolare all’aperto (URA) significa che:

a. agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l’uscita al pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l’uscita all’aperto per almeno 13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento invernale; b. ai suini, ai conigli e al pollame da reddito è concessa l’uscita quotidiana.

Art. 62 Contributi 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per SSRA è fissato come segue:

a. animali della specie bovina e bufali di oltre 120 giorni, equini di oltre 30 mesi, capre e conigli di oltre un anno 90 franchi b. suini, senza lattonzoli 155 franchi

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008

c. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 280 franchi

2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue:

a. animali della specie bovina e bufali, equini, pecore e capre di oltre un anno, nonché conigli 180 franchi b. scrofe da allevamento non in lattazione 360 franchi c. altri suini, senza lattonzoli 155 franchi d. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 280 franchi

1 Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l’importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all’effettivo di animali determinante secondo gli articoli 29 e 29a. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento. 1bis In casi motivati, il Cantone può aumentare o diminuire l’effettivo determinante di cui agli articoli 29 e 29a. Vi è un caso motivato in particolare se: a. la ripartizione degli effettivi sulle aziende costituenti una comunità aziendale settoriale non è corretta; b. i detentori di animali in questione forniscono la prova documentale scritta, corredata della firma che, nonostante la rettifica dei dati di cui all’articolo 4b capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20054, l’effettivo di cui all’articolo 29 non corrisponde all’effettivo reale.

4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 70 cpv. 1 lett. f 1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Confe- renza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 relativa alla ridu- zione dei pagamenti diretti se il richiedente: f. non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all’articolo 4 capover- so 1 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20055 oppure non tiene corret- tamente i documenti sul traffico di animali.

4 RS 916.404 5 RS 916.404

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Abrogati

Art. 73c Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 giugno 2008 1 I gestori ricevono fino alla fine del 2011 il contributo per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili che hanno ricevuto nel 2008, se: a. in seguito al passaggio alla limitazione dei contributi di cui all’articolo 30 e nonostante aliquote maggiorate, i loro contributi per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili sono inferiori al 2008; b. soddisfano tutti i requisiti per il versamento dei contributi; c. i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti secondo gli articoli 22 o 23; o d. i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti di oltre 3000 franchi secondo l’articolo 70. 2 In caso di modifica sostanziale della situazione aziendale si applica il nuovo diritto. Sono considerate modifiche sostanziali in particolare: a. l’aumento o la riduzione di oltre 5 ha della superficie agricola utile; b. l’aumento o la riduzione di oltre 5 UBGFG dell’effettivo di animali da red- dito che consumano foraggio grezzo.

Art. 73d Riduzione dei contributi 2009 L’importo da versare per l’anno 2009 in base alla presente ordinanza verrà ridotto dell’1 per cento al momento del versamento.

II

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 20076 sui contributi d’estivazione

Art. 31a Riduzione dei contributi 2009 L’importo da versare per l’anno 2009 in base alla presente ordinanza verrà ridotto dell’1 per cento al momento del versamento.

6 RS 910.133

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008

2. Ordinanza del 7 dicembre 19987 sui contributi nella campicoltura

Art. 17 Riduzione dei contributi 2009 L’importo da versare per l’anno 2009 in base agli articoli 1−8 della presente ordi- nanza verrà ridotto dell’1 per cento al momento del versamento.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 L’articolo 61 capoverso 1 entra in vigore il 1° ottobre 2008.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 910.17