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AS 2009 5171

AS 2009 5171

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 23 settembre 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.

23 settembre 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

1 RS 172.220.111.310.2

2009-1767 5171

Personale militare. O del DDPS RU 2009

Allegato 1

Aliquote delle indennità

N. 3.2 e 4

Fr.

3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale secondo gli

articoli 24a, 27 capoverso 2bis e 28 capoverso 3bis: – se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 7.— – cena 10.— – se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 14.— – cena 27.50

4 L’indennità per l’utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a

motore privati secondo l’articolo 26 ammonta a un importo annuale forfetario di 5040.—