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AS 2010 3267

Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP)

Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)

del 19 marzo 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 123 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 191a capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20082, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale. 2 Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confedera- zione ad autorità cantonali per l’istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio.

Art. 2 Autorità penali della Confederazione

1 Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono:

a. la polizia; b. il Ministero pubblico della Confederazione. 2 Fungono da autorità giudicanti nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale: a. il Tribunale penale federale; b. il Tribunale federale; c. i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, se operano per conto della Confederazione.

RS 173.71

2007-2377 3267

Legge sull’organizzazione delle autorità penali RU 2010

Art. 3 Lingua del procedimento

1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l’italiano.

2 Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all’apertura dell’istruzione. Tiene conto segnatamente: a. delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; b. della lingua degli atti essenziali; c. della lingua del luogo dei primi atti istruttori. 3 La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. 4 Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. 5 Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.

6 La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è

determinata dal diritto cantonale.

Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale Capitolo 1: Polizia

Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia L’adempimento dei compiti di polizia nell’ambito della giurisdizione federale com- pete: a. alla Polizia giudiziaria federale; b. ad altre unità dell’Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell’ambito del perseguimento penale; c. ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell’ambito del perseguimento penale; d. alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti nell’ambito del perse- guimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confedera- zione.

Art. 5 Statuto delle forze di polizia cantonali 1 Quando svolgono compiti federali nell’ambito del perseguimento penale, le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione. 2 Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili con reclamo al Tribunale penale federale.

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Art. 6 Responsabilità per danni

1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 19584 sulla

responsabilità dei danni causati illecitamente dagli organi di cui all’articolo 4 nell’esercizio dei loro compiti di polizia nell’ambito della giurisdizione federale. 2 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che lo ha causato. La procedura è retta dall’articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1995 sulla responsabilità.

Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione Sezione 1: Autorità e sede

Art. 7 Autorità Il Ministero pubblico della Confederazione funge da pubblico ministero a livello federale.

Art. 8 Sede e sedi distaccate

1 Il Ministero pubblico della Confederazione ha sede a Berna.

2 Può aprire e chiudere sedi distaccate.

Sezione 2: Organizzazione, amministrazione e attribuzioni

Art. 9 Procuratore generale della Confederazione

1 Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico della Confederazione.

2 Il procuratore generale è responsabile in particolare:

a. del perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale; b. della realizzazione e della gestione di un’organizzazione funzionale; c. dell’impiego efficace del personale e delle risorse finanziarie e materiali. 3 Il procuratore generale disciplina in un regolamento l’organizzazione e l’ammini- strazione del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 10 Sostituti procuratori generali della Confederazione

1 Il procuratore generale ha due sostituti (sostituti procuratori generali).

2 Quando agiscono in rappresentanza del procuratore generale, i sostituti procuratori generali ne assumono tutte le attribuzioni.

4 RS 170.32

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Art. 11 Procuratori capo federali I procuratori capo dirigono ciascuno un’unità del Ministero pubblico della Confede- razione.

Art. 12 Procuratori pubblici federali I procuratori pubblici sono assegnati ciascuno a un’unità del Ministero pubblico della Confederazione o direttamente al procuratore generale.

Art. 13 Istruzioni

1 Possono impartire istruzioni:

a. il procuratore generale, a tutti i collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione; b. i procuratori capo, ai collaboratori loro subordinati. 2 Sono altresì ammesse nel singolo caso istruzioni sull’apertura, lo svolgimento o la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l’accusa in giudizio e per l’esercizio di rimedi giuridici.

Art. 14 Approvazione di decreti I decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione vanno approvati: a. dal procuratore capo, se sono emanati da un procuratore pubblico; b. dal procuratore generale, se sono emanati da un procuratore capo.

Art. 15 Rimedi giuridici del Ministero pubblico della Confederazione

1 L’esercizio di rimedi giuridici compete:

a. al procuratore pubblico che ha promosso e sostenuto l’accusa; b. al procuratore capo dell’unità che ha promosso e sostenuto l’accusa; c. al procuratore generale. 2 Lo stesso vale per la limitazione o il ritiro di rimedi giuridici nonché per la com- mutazione degli appelli in appelli incidentali.

Art. 16 Amministrazione

1 Il Ministero pubblico della Confederazione gode di autonomia amministrativa.

2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3 Tiene una contabilità propria.

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Art. 17 Rapporto, preventivo e consuntivo 1 Il procuratore generale sottopone ogni anno all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza) il progetto di preventivo e il consuntivo, a destinazione dell’Assemblea federale, nonché il rapporto sull’attività del Ministero pubblico della Confederazione.

2 Il rapporto contiene segnatamente indicazioni circa:

a. l’organizzazione interna; b. le istruzioni generali; c. il numero e la tipologia dei casi chiusi e di quelli pendenti, come pure il carico di lavoro delle singole unità; d. l’impiego del personale e delle risorse finanziarie e materiali; e. il numero e l’esito dei reclami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 18 Infrastruttura 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Ministero pubblico della Con- federazione. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Ministero pubblico della Confederazione.

2 IlMinistero pubblico della Confederazione sopperisce autonomamente ai suoi

bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 I dettagli della collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione e il DFF sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Consiglio federale.

Art. 19 Informazione del pubblico Il procuratore generale emana istruzioni sull’informazione del pubblico in merito ai procedimenti pendenti.

Sezione 3: Nomina, durata della carica, destituzione e statuto del personale

Art. 20 Nomina e durata della carica 1 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono eletti dall’Assemblea federale plenaria.

2 Gli altri procuratori pubblici sono nominati dal procuratore generale.

5 RS 173.110

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3 Tutti i procuratori stanno in carica quattro anni. Il mandato decorre dal 1° gennaio che segue l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

Art. 21 Destituzione L’autorità di nomina può destituire un membro del Ministero pubblico della Confe- derazione da essa nominato prima della scadenza del suo mandato se questi: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 22 Statuto del personale

1 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la

retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali. 2 In quanto la presente legge non disponga altrimenti, agli altri procuratori e ai collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione si applica il diritto del personale federale. Le decisioni del datore di lavoro incombono al procuratore generale.

Sezione 4: Vigilanza

Art. 23 Nomina e composizione dell’autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza è eletta dall’Assemblea federale plenaria.

2 L’autorità di vigilanza conta sette membri e si compone di:

a. un giudice del Tribunale federale e un giudice del Tribunale penale federale; b. due avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati; c. tre specialisti che non facciano parte di un tribunale della Confederazione né siano iscritti in un registro cantonale degli avvocati.

Art. 24 Incompatibilità

1 I membri dell’autorità di vigilanza non possono essere membri dell’Assemblea

federale o del Consiglio federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione. 2 I membri iscritti in un registro cantonale degli avvocati non possono esercitare il patrocinio dinanzi alle autorità penali della Confederazione.

Art. 25 Durata della carica

1 I membri dell’autorità di vigilanza stanno in carica quattro anni.

2 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

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3 I membri del Tribunale federale o del Tribunale penale federale che lasciano la carica cessano simultaneamente di far parte dell’autorità di vigilanza.

Art. 26 Destituzione L’Assemblea federale plenaria può destituire un membro dell’autorità di vigilanza prima della scadenza del suo mandato se questi: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 27 Statuto e organizzazione dell’autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza si costituisce autonomamente.

2 Essa dispone di una segreteria permanente e prende le decisioni del datore di

lavoro. 3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza l’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza.

Art. 28 Ricusazione Le disposizioni del CPP6 concernenti la ricusazione delle persone che operano in seno a un’autorità penale si applicano per analogia ai membri dell’autorità di vigi- lanza.

Art. 29 Vigilanza e potere di impartire istruzioni dell’autorità di vigilanza 1 L’autorità di vigilanza presenta all’Assemblea federale un rapporto annuale sulla propria attività. 2 L’autorità di vigilanza può impartire istruzioni generali sull’adempimento dei com- piti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Sono escluse istruzioni nel singolo caso sull’apertura, lo svolgimento e la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l’accusa in giudizio e per l’esercizio di rimedi giuridici. 3 L’autorità di vigilanza controlla che le istruzioni vengano rispettate e, all’occor- renza, adotta provvedimenti nei confronti del Ministero pubblico della Confedera- zione.

Art. 30 Richiesta di informazioni e ispezioni dell’autorità di vigilanza 1 L’autorità di vigilanza può effettuare ispezioni presso il Ministero pubblico della Confederazione e chiedergli di fornire informazioni e rapporti supplementari sulla sua attività.

6 RS 312.0; RU 2010 1881

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2 Le persone incaricate dall’autorità di vigilanza di chiedere informazioni o di effet- tuare un’ispezione possono consultare gli atti procedurali nella misura in cui l’adempimento del loro mandato lo richieda. 3 Tali persone possono utilizzare le informazioni ottenute nei loro rapporti e racco- mandazioni, ma soltanto in termini generali e in forma anonimizzata.

Art. 31 Altri compiti e poteri dell’autorità di vigilanza 1 L’autorità di vigilanza sottopone all’Assemblea federale plenaria le proposte di destituzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali.

2 L’autorità di vigilanza può pronunciare un avvertimento o un ammonimento, o

disporre una riduzione dello stipendio, nei confronti dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall’Assemblea federale plenaria che abbiano violato doveri d’ufficio. 3 Tali decisioni sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale; la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa. 4 L’autorità di vigilanza sottopone al Consiglio federale il suo progetto di preventivo e il suo consuntivo nonché il progetto di preventivo e il consuntivo del Ministero pubblico della Confederazione. Il Consiglio federale li trasmette all’Assemblea federale senza modificarli.

Titolo terzo: Autorità giudiziarie Capitolo 1: Tribunale penale federale Sezione 1: Sede, composizione e vigilanza

Art. 32 Sede

1 Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.

2 Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone Ticino una conven- zione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale.

Art. 33 Composizione Il Tribunale penale federale si compone di: a. una o più corti penali; b. una o più corti dei reclami penali.

7 RS 172.021

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Art. 34 Vigilanza 1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribu- nale penale federale.

2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale.

3 Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destina- zione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, il suo consuntivo nonché il suo rapporto di gestione.

Sezione 2: Corti penali

Art. 35 Competenze 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferi- to il giudizio alle autorità cantonali.

2 Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha

deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

Art. 36 Composizione

1 Le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici.

2 Il presidente della corte giudica quale giudice unico nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 CPP9. Può delegare questo compito a un altro giudice.

Sezione 3: Corti dei reclami penali

Art. 37 Competenze 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP10 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale fede- rale.

2 Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:

a. i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:

1. alla legge federale del 20 marzo 198111 sull’assistenza internazionale in

materia penale,

8 RS 313.0 9 RS 312.0; RU 2010 1881 10 RS 312.0; RU 2010 1881 11 RS 351.1

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2. alla legge federale del 21 dicembre 199512 concernente la cooperazione

con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,

3. alla legge federale del 22 giugno 200113 sulla cooperazione con la

Corte penale internazionale,

4. alla legge federale del 3 ottobre 197514 relativa al trattato conchiuso

con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale; b. i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo; c. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; d. i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria; e. le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199716 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; f. le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199417 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confedera- zione; g. i conflitti di competenza secondo la legge federale dell’8 giugno 192318 con- cernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate.

Art. 38 Composizione Le corti dei reclami penali giudicano nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.

Sezione 4: Diritto procedurale applicabile

Art. 39 Principio 1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP19 e dalla presente legge.

2 Sono fatti salvi i casi secondo:

a. gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo;

12 RS 351.20 13 RS 351.6 14 RS 351.93 15 RS 313.0 16 RS 120 17 RS 360 18 RS 935.51 19 RS 312.0; RU 2010 1881 20 RS 313.0

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b. l’articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria; c. l’articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200022 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicem- bre 1968 sulla procedura amministrativa; d. l’articolo 37 capoverso 2 lettere e–g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.23

Art. 40 Revisione, interpretazione e rettifica di decisioni delle corti dei reclami penali 1 Gli articoli 121–129 della legge del 17 giugno 200524 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle deci- sioni delle corti dei reclami penali di cui all’articolo 3725 capoverso 2. 2 I motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione.

Sezione 5: Giudici

Art. 41 Composizione del Tribunale

1 Il Tribunale penale federale si compone di 15–35 giudici ordinari.

2 L’effettivo è integrato con giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari alla metà di quello dei giudici ordinari.

3 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici in un’ordinanza.

Art. 42 Elezione

1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale.

2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 43 Incompatibilità personale

1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale

penale federale: a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;

21 RS 172.021 22 RS 172.220.1 23 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 24 RS 173.110 25 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle; c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale. 2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguar- do alle persone che convivono stabilmente.

Art. 44 Incompatibilità professionale 1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio fede- rale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’esercizio della loro fun- zione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità. 3 Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

4 Non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

5 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della dire- zione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.

Art. 45 Altre attività 1 I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale soltanto con l’autorizzazione della Commissione amministrativa.

2 Il Tribunale penale federale determina in un regolamento le condizioni per il

rilascio di tale autorizzazione.

Art. 46 Grado di occupazione, rapporto di lavoro e retribuzione 1 I giudici ordinari esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

2 La Corte plenaria può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di

occupazione durante il periodo di carica; la somma delle percentuali di occupazione del Tribunale deve tuttavia rimanere complessivamente immutata.

3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la

retribuzione dei giudici.

Art. 47 Giuramento e promessa solenne 1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano o promettono solennemente di adem- piere coscienziosamente il loro dovere.

2 Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi alla Corte plenaria.

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Art. 48 Durata della carica

1 I giudici stanno in carica sei anni.

2 I giudici che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile.

3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 49 Destituzione L’Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo man- dato se questi: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 50 Immunità

1 Contro un giudice in carica non può essere promosso alcun procedimento penale

per un crimine o un delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l’autorizzazione della Corte plenaria. 2 Rimane salvo l’arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di cri- mine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l’autorità che ha ordinato l’arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magi- strato arrestato non lo dia egli stesso per scritto. 3 Il giudice che, all’atto dell’entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedi- mento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo. 4 L’immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronun- ciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell’entrata in funzione. 5 Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l’autorità inca- ricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all’Assem- blea federale.

Sezione 6: Organizzazione e amministrazione

Art. 51 Regolamento Il Tribunale penale federale disciplina la sua organizzazione e amministrazione in un regolamento.

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Art. 52 Presidenza 1 Su proposta della Corte plenaria, l’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari: a. il presidente del Tribunale penale federale; b. il vicepresidente del Tribunale penale federale. 2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola. 3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappre- senta il Tribunale verso l’esterno. 4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 53 Corte plenaria

1 La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari.

2 Alla Corte plenaria competono:

a.26 l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra- zione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l’informazione, nonché le spese procedurali e le indennità di cui all’articolo 73; b. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice- presidente; c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica; d. l’adozione del rapporto di gestione destinato all’Assemblea federale; e. la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa; f. l’assegnazione dei giudici non di carriera alle corti su proposta della Com- missione amministrativa; g. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa; h. l’emissione di pareri sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione; i. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali; j. altri compiti attribuitile per legge. 3 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

26 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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4 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo par- ziale.

Art. 54 Commissione amministrativa

1 La Commissione amministrativa è composta:

a. del presidente del Tribunale penale federale; b. del vicepresidente del Tribunale penale federale; c. di altri tre giudici al massimo. 2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.

4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribu-

nale. È competente per: a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assem- blea federale; b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità; c. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti su proposta delle corti medesime; d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; e. garantire un adeguato perfezionamento professionale del personale; f. autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività al di fuori del Tribunale; g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella com- petenza della Corte plenaria.

Art. 55 Costituzione delle corti 1 La Corte plenaria costituisce le sue corti per due anni. Ne rende pubblica la com- posizione.

2 Per costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

3 Ciascun giudice è tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.

Art. 56 Presidenza delle corti 1 I presidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggi- bili due volte. 2 In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal giudice della corte con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

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Art. 57 Votazione 1 La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 Se il Tribunale penale federale decide nell’ambito delle sue competenze giurispru- denziali, l’astensione dal voto non è ammessa.

Art. 58 Ripartizione delle cause La Corte plenaria disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 59 Cancellieri 1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto con- sultivo. 2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 60 Amministrazione

1 Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3 Tiene una contabilità propria.

Art. 61 Segretario generale Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.

Art. 62 Infrastruttura

1 Il DFF è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli

edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in conside- razione le esigenze del Tribunale penale federale. 2 Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 Il Tribunale penale federale conclude una convenzione con il Consiglio federale per definire i dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF.

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Art. 63 Informazione

1 Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza.

2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.

3 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informa- zione. 4 Per la cronaca giudiziaria il Tribunale penale federale può prevedere un accredita- mento.

Art. 64 Principio della trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 200427 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribu- nale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi. 2 Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di mediazione secondo gli articoli 13–15 della legge del 17 dicembre 2004 sulla traspa- renza. In tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

Capitolo 2: Giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi

Art. 65 1 I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 18 capoverso 1 CPP28. 2 È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge il procedimento. 3 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono impugnabili con reclamo dinanzi al Tribu- nale penale federale. 4 Se un giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide in un caso che sottostà alla giurisdizione federale, la Confederazione indennizza il Cantone. L’indennizzo è definito caso per caso; è stabilito aumentando di un quarto l’importo delle spese procedurali che il giudice dei provvedimenti coercitivi fisserebbe in un caso analogo sottostante alla giurisdizione cantonale.

27 RS 152.3 28 RS 312.0; RU 2010 1881

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Titolo quarto: Disposizioni procedurali integrative

Art. 66 Reati politici 1 I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale. Esso può negarla per tutelare gli interessi del Paese. 2 In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confe- derazione adotta provvedimenti conservativi.

Art. 67 Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione 1 Se un procuratore capo o un procuratore pubblico è perseguito per reati connessi all’attività ufficiale, l’autorità di vigilanza designa un membro del Ministero pub- blico della Confederazione, o nomina un procuratore pubblico straordinario, e gli affida la direzione del procedimento. 2 In attesa della designazione o della nomina, il Ministero pubblico della Confedera- zione adotta provvedimenti conservativi.

Art. 68 Diritti e obblighi di comunicazione 1 Le autorità penali della Confederazione possono informare altre autorità federali e cantonali in merito ai loro procedimenti penali, nella misura in cui queste necessitino assolutamente di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali. 2 Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi di comunicazione derivanti da altre leggi federali.

Art. 69 Notificazione mediante pubblicazione La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 70 Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia Il Ministero pubblico della Confederazione può, nel singolo caso, incaricare agenti della Polizia giudiziaria federale di interrogare i testimoni.

Art. 71 Ricompense Possono offrire ricompense: a. durante la procedura preliminare: il procuratore generale; b. durante la procedura dibattimentale: chi dirige il procedimento.

Art. 72 Procedura in caso di arresto provvisorio di un contravventore L’arresto provvisorio di una persona colta in flagranza di contravvenzione o sorpresa immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione va approvato entro tre

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ore dall’ufficiale di picchetto della Polizia giudiziaria federale o da un agente di polizia cui il diritto cantonale abbia conferito tale competenza.

Art. 73 Spese e indennità

1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:

a. il calcolo delle spese procedurali; b. gli emolumenti; c. le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patroci- nio, per i periti e per i testimoni.

2 Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della

causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria. 3 Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure: a. procedura preliminare; b. procedura di primo grado; c. procedura di ricorso.

Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali

della Confederazione: a. lavori di pubblica utilità; b. pene detentive; c. misure terapeutiche; d. internamenti; e. pene pecuniarie; f. multe; g. cauzioni preventive; h. interdizioni dell’esercizio di una professione; i. divieti di condurre. 2 Nella sua decisione l’autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31–36 CPP29, il Cantone cui compete l’esecuzione.

3 Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all’esecuzione.

4 Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell’esazione di multe e dell’esecuzione di pene pecuniarie.

29 RS 312.0; RU 2010 1881

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5 La Confederazione lo indennizza delle spese per l’esecuzione delle pene detentive. L’esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l’ese- cuzione applicherebbe per l’esecuzione di una propria sentenza.

Art. 75 Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confederazione 1 Il Ministero pubblico della Confederazione esegue le decisioni delle autorità penali della Confederazione in quanto non siano competenti i Cantoni. 2 A tale scopo designa un servizio cui non siano affidate né l’istruzione né la promo- zione dell’accusa.

3 Può rivolgersi a terzi per la confisca e la realizzazione.

Art. 76 Decisioni successive Le decisioni successive che non competono al giudice spettano: a. al servizio competente secondo il diritto cantonale, se una decisione delle autorità penali della Confederazione è eseguita da un Cantone; b. al Ministero pubblico della Confederazione, negli altri casi.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 77 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 78 Disposizioni transitorie

1 La durata della carica dei membri del Ministero pubblico della Confederazione

nominati dal Consiglio federale conformemente al diritto anteriore è retta dal diritto anteriore. 2 Fino alla conclusione della convenzione di cui all’articolo 62 capoverso 3, la colla- borazione tra il Tribunale penale federale e il DFF è retta per analogia dalla con- venzione del 6 luglio 200730 tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell’ambito dell’infrastruttura, conclusa in virtù dell’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200531 sul Tribunale federale.

30 FF 2007 4827 31 RS 173.110

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Art. 79 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010 Consiglio nazionale, 19 marzo 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2010.32

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

31 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

32 FF 2010 1813

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Allegato (art. 77)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I Le leggi federali qui appresso sono abrogate:

1. legge del 4 ottobre 200233 sul Tribunale penale federale;

2. legge federale del 21 giugno 200234 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 14 marzo 195835 sulla responsabilità

Titolo, introduzione dell’abbreviazione (LResp)

Art. 1 cpv. 1 lett. cbis 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pub- blica della Confederazione, quali: cbis. i membri dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confedera- zione;

Art. 10 cpv. 2, primo periodo 2 Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l’articolo 120 della legge del 17 giugno 200536 sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone indicate nell’articolo 1 capoverso 1 lettere a˗cbis. …

33 RU 2003 2133 2131 3543, 2006 1205 2197 4213 34 RU 2003 2163, 2005 4603 35 RS 170.32 36 RS 173.110

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Art. 15 cpv. 1 lettere c e d, nonché 5bis

1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipar-

timento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non si tratti di reati concernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato: c. per il personale della propria segreteria, dall’autorità di vigilanza sul Mini- stero pubblico della Confederazione; d. per il personale del Ministero pubblico della Confederazione da lui nomi- nato, dal procuratore generale della Confederazione. 5bis Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso.

2. Legge del 13 dicembre 200237 sul Parlamento

Art. 14 lett. c Non possono far parte dell’Assemblea federale: c. il personale dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commis- sioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi spe- ciali non dispongano altrimenti;

Art. 26 cpv. 1 e 4, secondo periodo 1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. 4 … È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione.

1 La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell’elezione e della destituzione: a. dei giudici dei tribunali della Confederazione; b. dei membri dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confede- razione; c. del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.

37 RS 171.10

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2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti e i posti di procuratore gene- rale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione. Nel bando di concorso è indicato il grado di occupazione, per quanto la legge con- senta l’esercizio a tempo parziale della funzione. 4 Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici, del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.

6 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla

Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l’idoneità professionale o personale dei giudici, del procuratore generale della Con- federazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.

Art. 142 cpv. 2 e 3

2 Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione,

senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. 3 Il Tribunale federale difende i progetti di preventivo e il consuntivo dei tribunali della Confederazione dinnanzi all’Assemblea federale. Per l’Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa, per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze, per l’autorità di vigilanza sul Ministe- ro pubblico della Confederazione e per il Ministero pubblico della Confederazione dall’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

Titolo prima dell’art. 162 Titolo ottavo: Relazioni tra l’Assemblea federale e i tribunali della Confederazione nonché l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

Art. 162 cpv. 5 5 I capoversi 1–4 si applicano per analogia all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

3. Legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura

amministrativa

Titolo, introduzione dell’abbreviazione (PA)

38 RS 172.021

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Art. 63 cpv. 5, secondo periodo 5 … Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200539 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo

201040 sull’organizzazione delle autorità penali.

Art. 64 cpv. 5, secondo periodo 5 … Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200541 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo

201042 sull’organizzazione delle autorità penali.

Art. 65 cpv. 5, secondo periodo 5 … Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200543 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo

201044 sull’organizzazione delle autorità penali.

4. Legge del 24 marzo 200045 sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f e h

1 La presente legge è applicabile al personale:

f. del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 200546 sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 19 marzo 201047 sull’orga- nizzazione delle autorità penali e la legge del 20 marzo 200948 sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti; h. della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confe- derazione.

Art. 3 cpv. 1 lett. f e g

1 Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono:

f. il Ministero pubblico della Confederazione; g. l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

39 RS 173.32 40 RS 173.71; RU 2010 3267 41 RS 173.32 42 RS 173.71; RU 2010 3267 43 RS 173.32 44 RS 173.71; RU 2010 3267 45 RS 172.220.1 46 RS 173.32 47 RS 173.71; RU 2010 3267 48 RS 173.41

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Art. 14 cpv. 1 lett. d 1 Il datore di lavoro offre alla persona in questione il precedente lavoro oppure, se ciò non è possibile, un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l’impiegato entro

30 giorni dopo aver preso conoscenza di un presunto motivo di nullità, fa valere

presso il datore di lavoro per scritto e in modo plausibile che la disdetta è nulla in quanto: d. è stata pronunciata perché la persona in questione ha, in buona fede, sporto denuncia ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1, effettuato una segnalazione ai sensi dell’articolo 22a capoverso 4 o perché ha deposto come testimone.

Art. 22a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 1 Gli impiegati sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.

2 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.

3 L’obbligo di denuncia non si applica agli impiegati che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere. 4 Gli impiegati hanno il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. Il CDF accerta i fatti e adotta i provve- dimenti necessari. 5 Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professio- nale.

1 Gli impiegati delle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b ed e–h sono assicurati presso PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.

5. Legge del 17 giugno 200550 sul Tribunale federale

Art. 70 cpv. 2 e 3

2 Le sentenze sono invece eseguite conformemente alle seguenti disposizioni:

a. articoli 41–43 della legge federale del 20 dicembre 196851 sulla procedura amministrativa, se il Tribunale federale le ha pronunciate in una causa che in prima istanza è di competenza di un’autorità amministrativa federale;

49 RS 312.0; RU 2010 1881 50 RS 173.110 51 RS 172.021

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b. articoli 74–78 PC52, se il Tribunale federale le ha pronunciate su azione; c. articoli 74 e 75 della legge del 19 marzo 201053 sull’organizzazione delle autorità penali, se il Tribunale federale le ha pronunciate in una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale.

3 Abrogato

Art. 80 cpv. 2 terzo periodo 2 … Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200754 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedi- menti coercitivi o un altro giudice.

Art. 81 cpv.1 lett. b n. 555

1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:

b. ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:

5. l’accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio

delle sue pretese civili,

Art. 103 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell’art. 119a Capitolo 5a: Revisione di decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale

1 Il Tribunale federale giudica le istanze di revisione delle decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale. 2 La procedura di revisione è retta dal CPP56; l’articolo 413 capoverso 2 lettera b CPP non è applicabile.

52 RS 273 53 RS 173.71; RU 2010 3267 54 RS 312.0; RU 2010 1881 55 Nella versione dell’all. 1 n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0; RU 2010 1881). 56 RS 312.0; RU 2010 1881

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Art. 120 cpv. 1 lett. c

1 Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica:

c. le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–cbis della legge del 14 marzo 195857 sulla responsabi- lità.

6. Legge del 17 giugno 200558 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 4 cpv. 3 3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istitu- zione del Tribunale amministrativo federale.

Art. 33 lett. cter, cquater e cquinquies

1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

cter. dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione con- cernenti i provvedimenti nei confronti dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall’Assemblea federale plenaria che abbiano violato doveri d’ufficio; cquater. del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; cquinquies. dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;

7. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200759

Art. 23 cpv. 1 lett. a 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel Codice penale60:

a. i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, con- tro magistrati federali, contro membri dell’Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;

57 RS 170.32 58 RS 173.32 59 RS 312.0; RU 2010 1881 60 RS 311.0

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Art. 90 cpv. 2 2 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

Art. 173 cpv. 1 lett. d 1 Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto: d. articolo 11 della legge federale del 23 marzo 200761 concernente l’aiuto alle vittime di reati;

Art. 222 Rimedi giuridici Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l’articolo 233.

Art. 269 cpv. 2 lett. a e b 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. Codice penale62: articoli 111–113, 115, 118 numero 2, 122, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 161, 163 numero 1, 180–185, 187, 188 nume- ro 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 nume- ro 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 pri- mo periodo, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244,

251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267,

271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, b. legge federale del 16 dicembre 200563 sugli stranieri: articoli 116 capo- verso 3 e 118 capoverso 3;

61 RS 312.5 62 RS 311.0 63 RS 142.20

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1bis Se nell’ambito della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200064 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3. 3 Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.

Art. 286 cpv. 2 lett. b 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle dispo- sizioni seguenti: b. legge federale del 16 dicembre 200565 sugli stranieri: articoli 116 capo- verso 3 e 118 capoverso 3;

Art. 305 Informazione sull’aiuto alle vittime e annuncio dei casi 1 Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano com- piutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale. 2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre in merito a: a. l’indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati; b. la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime; c. il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale. 3 La polizia e il pubblico ministero trasmettono a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente.

4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.

5 L’osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale.

Art. 423 cpv. 2 e 3 Abrogati

64 RS 780.1 65 RS 142.20

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8. Legge federale del 23 marzo 200766 concernente l’aiuto alle vittime

di reati

Art. 8 Informazione sull’aiuto alle vittime e annuncio dei casi 1 Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all’aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l’indirizzo a un consul- torio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile. 2 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all’aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l’indirizzo a un consultorio.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.

9. Legge federale del 22 marzo 197467 sul diritto penale amministrativo

Art. 25 cpv. 4

4 L’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami

penali si determina secondo l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201068 sull’orga- nizzazione delle autorità penali.

10. Procedura penale militare del 23 marzo 197969

Art. 84a70 Principio 1 L’aiuto alle vittime di reati, compresi quelli giudicati secondo il CPM71, è retto dalla legge federale del 23 marzo 200772 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge. 2 La presente sezione si applica per analogia ai congiunti della vittima ai sensi del- l’articolo 1 capoverso 2 LAV nella misura in cui possano far valere pretese civili nei confronti dell’autore del reato.

66 RS 312.5 67 RS 313.0 68 RS 173.71; RU 2010 3267 69 RS 322.1 70 Nella versione degli all. 1 n. 12 e 2 n. 3 del CPP del 5 ott. 2007 (RS 312.0; RU 2010 1881). 71 RS 321.0 72 RS 312.5

Legge sull’organizzazione delle autorità penali RU 2010

Art. 84d73 Vittime di reati contro l’integrità sessuale Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che: a. in ogni fase del procedimento siano interrogate da una persona del loro stesso sesso; b. del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro stesso sesso; c. un’eventuale traduzione dell’interrogatorio sia fatta da una persona del loro stesso sesso, sempre che sia possibile senza ritardare indebitamente il proce- dimento; d. un confronto con l’imputato può essere ordinato contro la loro volontà sol- tanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Abrogati

Art. 118 cpv. 274 2 Anche la vittima o i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 LAV75, nella misura in cui possano far valere pretese civili nei confronti dell’autore del reato, possono impugnare la decisione di desistenza.

11. Legge del 20 marzo 200876 sulla coercizione

Art. 2 cpv. 1 lett. c

1 La presente legge si applica:

c. a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con le autorità penali della Confederazione, adempiono compiti di polizia nell’ambito della giurisdi- zione federale;

12. Legge federale del 16 dicembre 200577 sulla protezione degli animali

Art. 31 cpv. 1, secondo periodo Abrogato

73 Nella versione dell’all. 1 n. 12 del CPP del 5 ott. 2007 (RS 312.0; RU 2010 1881).

74 Nella versione degli all. 1 n. 12 e 2 n. 3 del CPP del 5 ott. 2007 (RS 312.0;

RU 2010 1881). 75 RS 312.5 76 RS 364 77 RS 455

Legge sull’organizzazione delle autorità penali RU 2010

13. Legge del 28 giugno 196778 sul Controllo delle finanze

Art. 8 cpv. 2 2 I tribunali della Confederazione, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- ziari, l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Confedera- zione sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all’esercizio dell’alta vigilanza dell’Assemblea federale.

14. Legge federale del 6 ottobre 200079 sulla sorveglianza

della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale

Art. 3

1 Al di fuori di un procedimento penale, per ritrovare una persona dispersa può

essere ordinata una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all’identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico. Possono essere consultati anche i dati relativi a terzi non implicati.

2 Una persona è considerata dispersa quando:

a. la polizia constata che è impossibile rintracciarla; e b. seri indizi fanno supporre che la sua salute o la sua vita sia in grave pericolo. 3 La procedura è retta per analogia dagli articoli 274–279 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200780. 4 I Cantoni designano l’autorità competente a ordinare la sorveglianza, l’autorità d’approvazione e l’autorità di ricorso. L’ordine di sorveglianza sottostà all’approva- zione di un’autorità giudiziaria.

78 RS 614.0

79 RS 780.1; nella versione dell’all. 1 n. 26 del CPP del 5 ott. 2007 (RS 312.0;

RU 2010 1881). 80 RS 312.0; RU 2010 1881

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