AS 2011 2395
AS 2011 2395
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.01
2011-0292 2395
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2011
Allegato 1
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
N. 7
7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per
100 kg
lordi [1] (Fr.)
0602. 2011 450.00 2019 300.00 2021 350.00 2029 300.00 2031 300.00 2039 300.00 2041 0.00 2049 0.00 2071 170.00 2072 90.00 2081 40.00 2082 40.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale