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AS 2011 2909

Ordinanza concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione (Ordinanza sui termini ordinatori, OTOr)

Ordinanza concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione (Ordinanza sui termini ordinatori, OTOr)

del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; in esecuzione degli articoli 11 lettera c e 30 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza stabilisce:

a. i principi che devono essere seguiti nelle procedure di prima istanza del diritto federale dell’economia; b. i limiti di tempo entro cui deve essere evasa una domanda in una procedura di prima istanza del diritto federale dell’economia. 2 Una procedura è del diritto dell’economia ai sensi della presente ordinanza quando, in relazione a un’attività a scopo di lucro di un richiedente, un’autorità: a. gli dà la sua approvazione; b. gli accorda diritti particolari di natura economica; c. lo dispensa dall’osservanza di determinate normative statali. 3 Le disposizioni previste da altri atti normativi del diritto federale relative al rispetto dei termini da parte delle autorità federali prevalgono su quelle della presente ordi- nanza. 4 Gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 4 della presente ordinanza non sono applica- bili alle procedure dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Art. 2 Principi relativi alle procedure di prima istanza del diritto dell’economia

1 Nell’elaborazione di atti normativi concernenti procedure di prima istanza del

diritto dell’economia, le autorità federali si attengono ai seguenti principi:

RS 172.010.14

2010-2805 2909

Ordinanza sui termini ordinatori RU 2011

a. rendono le procedure per quanto possibile semplici e funzionali per il richie- dente. In particolare prendono in considerazione procedure alternative alla normale procedura di autorizzazione (come procedure di opposizione, pro- cedure di notifica) e le soluzioni offerte dal governo elettronico; b. stabiliscono termini ordinatori per le singole procedure, espressi in giorni. Per le domande che richiedono una procedura complessa, di durata presumi- bilmente superiore a una settimana, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c; c. indicano con chiarezza la documentazione da presentare obbligatoriamente con la domanda. Se detta indicazione non può ragionevolmente figurare in un atto normativo, l’autorità preposta alla procedura provvede a comunicarla in un altro modo adeguato. 2 Moduli e altri documenti devono essere per quanto possibile semplici e accessibili ai richiedenti.

Art. 3 Principi relativi all’esame delle richieste 1 L’autorità preposta all’esame della domanda tratta ogni caso nel più breve tempo possibile. 2 L’autorità prende visione delle domande al momento del loro ricevimento. Nel giro di giorni conferma al richiedente la data del ricevimento della domanda e lo informa nel contempo di eventuali mancanze manifeste nella documentazione presentata con la domanda.

3 Se diverse domande devono essere trattate contemporaneamente, l’autorità può

stabilire un ordine di priorità. A questo scopo tiene conto delle peculiarità dei singoli casi. Essa considera segnatamente le situazioni particolari di singoli richiedenti, l’urgenza della richiesta e le condizioni concorrenziali.

Art. 4 Termini ordinatori 1 Di regola l’autorità decide entro i termini seguenti a contare dal ricevimento della documentazione completa: a. entro 10 giorni, in caso di domande il cui trattamento richiede nella maggior parte dei casi alcune ore al massimo; b. entro 40 giorni, in caso di domande il cui trattamento richiede nella maggior parte dei casi una settimana al massimo; c. entro un termine che nei limiti del possibile viene comunicato immediata- mente al richiedente, tuttavia al massimo tre mesi, in caso di domande il cui trattamento richiede presumibilmente più di una settimana. 2 In ogni caso l’autorità tiene conto della natura dell’oggetto della domanda, come la deperibilità del prodotto oppure la subordinazione del progetto in questione alle condizioni climatiche o ai periodi vegetativi.

Ordinanza sui termini ordinatori RU 2011

3 Se i termini non sono stabiliti in un atto normativo, l’autorità rende noti in modo appropriato i termini ordinatori di cui al capoverso 1 validi per le procedure che essa esegue. 4 Se l’autorità non rispetta un termine ordinatorio di cui al capoverso 1, il richiedente può esigere che il ritardo venga motivato per scritto e che gli sia comunicato entro quando si prevede di evadere la domanda. Tale facoltà non è però data al richiedente che non abbia adempiuto a un’eventuale richiesta di completamento della documen- tazione.

Art. 5 Consultazione di terzi

1 Se deve consultare terzi prima di decidere in merito a una domanda, l’autorità

impartisce loro un termine appropriato per la formulazione del parere. Questo ter- mine si aggiunge ai termini ordinatori. 2 Se un’autorità invitata a esprimere un parere non rispetta il termine impartitole e non chiede una proroga oppure lascia trascorrere inutilizzato il termine supplemen- tare accordatole, l’autorità competente decide anche senza disporre di tale parere, se la fattispecie risulta sufficientemente chiarita e l’approvazione dell’altra autorità non è richiesta dalla legge. 3 Se un privato consultato per un parere non rispetta il termine impartitogli, l’autorità gli ingiunge mediante lettera raccomandata di inviare immediatamente il parere, di rinunciare formalmente a formulare il parere oppure di presentare una domanda di proroga del termine. Se il privato non risponde entro una settimana, l’autorità decide senza disporre del suo parere.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 novembre 19993 concernente termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell’economia è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 1999 3472

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