AS 2011 4945
Ordinanza sul registro degli incidenti stradali
Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 aprile 20101 sul registro degli incidenti stradali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Il registro di rilevazione è tenuto dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni DDPS).
Art. 9 rubrica, cpv. 1bis e cpv. 3, frase introduttiva Registrazione dei dati 1bis Per tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia militare, il Centro danni DDPS registra direttamente nel registro di rilevazione: a. i dati di cui all’articolo 8 lettere a–d; b. il numero di identificazione personale del registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) dei conducenti coinvolti nell’incidente; e c. il numero di matricola dei veicoli coinvolti negli incidenti.
3 Gli organi di polizia cantonali competenti e il Centro danni DDPS registrano o
notificano i dati progressivamente, in ogni caso al più tardi:
Art. 10 cpv. 1 1 All’inserimento dei dati contenuti in FABER si applica l’articolo 5a capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 agosto 20002 concernente il registro delle autorizza- zioni a condurre: