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AS 2011 6143

Ordinanza sulla promozione della cultura

Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu)

del 23 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1: Coordinamento e collaborazione (art. 5 LPCu)

Art. 1 La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni, le città e i Comuni avviene in forma di dialogo culturale nazionale. I dettagli del dialogo culturale sono disciplinati in un accordo tra questi enti pubblici. Gli ambienti interessati, segnatamente gli enti promotori della cultura non statali, sono coinvolti in forma adeguata nel dialogo culturale.

Sezione 2: Promozione della cultura

Art. 2 Progetti accessibili al pubblico (art. 7 LPCu)

Sono sostenuti soltanto i progetti che non subordinano l’accesso del pubblico all’appartenenza a un determinato gruppo d’interesse.

Art. 3 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale (art. 10 LPCu) 1 Per reti di terzi s’intendono le associazioni di istituzioni al di fuori dell’Ammini- strazione federale che s’impegnano in comune a favore della salvaguardia, della valorizzazione o della mediazione del patrimonio culturale. 2 Per costi di progetti s’intendono le spese risultanti a un museo o una collezione dalle prestazioni di terzi volte alla salvaguardia del patrimonio culturale. 3 Per spese d’esercizio s’intendono tutte le spese risultanti a un museo, una colle- zione o una rete di terzi dall’attività di esercizio corrente.

RS 442.11 1 RS 442.1

2011-1886 6143

Ordinanza sulla promozione della cultura RU 2011

Art. 4 Promozione delle nuove leve (art. 11 LPCu)

Per nuove leve s’intendono le persone di età inferiore ai 35 anni: a. che al momento dell’inoltro della richiesta di promozione hanno concluso la loro formazione professionale artistica nella stessa disciplina artistica da non più di 5 anni; oppure b. la cui prima presentazione pubblica di un’opera risale a non più di 5 anni prima dell’inoltro della richiesta di promozione qualora esse non abbiano concluso alcuna formazione professionale oppure l’abbiano conclusa in un’altra disciplina artistica.

Art. 5 Premi, riconoscimenti e acquisti (art. 13 LPCu) 1 I premi e i riconoscimenti sono assegnati per prestazioni culturali già realizzate.

2 I premi sono assegnati sulla base di un concorso. Consistono in una somma di

denaro o in una prestazione in natura. La somma di denaro è versata al vincitore o a un terzo che ha realizzato una prestazione a favore del vincitore.

3 I riconoscimenti sono conferiti mediante nomina. Consistono in una somma di

denaro. 4 Le opere d’arte e i lavori di design acquistati fanno parte della Collezione d’arte della Confederazione, che ne assume la gestione.

Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali (art. 14 LPCu) 1 Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non profes- sionisti. 2 Per operatori culturali professionisti s’intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all’attività artistica. I gruppi indi- pendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. 3 Per operatori culturali non professionisti s’intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. 4 I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un’associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell’associa- zione mantello.

Art. 7 Manifestazioni culturali e progetti (art. 16 LPCu)

1 Sono considerate speciali le manifestazioni la cui concezione è unica.

2 Sono considerate speciali anche le feste di cultura popolare rivolte al grande pub- blico.

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Ordinanza sulla promozione della cultura RU 2011

3 Un progetto è considerato particolarmente innovativo se contiene elementi essen- ziali nuovi o avveniristici riguardo alla mediazione artistica, alla creazione culturale o agli scambi culturali.

Art. 8 Promozione della mediazione artistica (art. 19 LPCu)

Per misure di mediazione artistica s’intendono le misure che inducono il pubblico a confrontarsi autonomamente con le arti, rendendogli in questo modo più accessibile un’opera o una produzione artistica.

Art. 9 Creazione artistica (art. 20 LPCu) 1 I contributi per la realizzazione di opere consentono la creazione di opere d’arte.

2 I contributi per la realizzazione di progetti promuovono la rappresentazione, la mediazione e la diffusione di opere d’arte. 3 I contributi per la realizzazione di opere e i contributi per la realizzazione di pro- getti possono essere concessi in forma di committenze.

Sezione 3: Commissioni extraparlamentari e giurie

Art. 10 Commissione federale d’arte e Commissione federale del design

1 La Commissione federale d’arte (CFA) è competente per l’assegnazione dei premi

e dei riconoscimenti e per gli acquisti nell’ambito delle arti visive. Presta consulenza all’Ufficio federale della cultura (UFC) su tutte le misure di promozione concernenti l’arte contemporanea e l’architettura nonché all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nell’ambito degli interventi artistici nell’architettura pubblica.

2 La Commissione federale del design (CFD) è competente per l’assegnazione dei

premi e dei riconoscimenti e per gli acquisti nell’ambito del design.

3 La CFA e la CFD sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell’articolo 8a

capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

4 Il Consiglio federale nomina i presidenti e i membri della CFA e della CFD.

5 La durata del mandato dei membri della CFA e della CFD è limitata a otto anni.

6 La CFA e la CFD si organizzano autonomamente.

2 RS 172.010.1

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Art. 11 Giurie per letteratura, danza, teatro e musica 1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) istituisce giurie specifiche con funzione di organi consultivi ai sensi dell’articolo 57 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione incaricate dell’assegna- zione dei premi e dei riconoscimenti nell’ambito della letteratura, della danza, del teatro e della musica.

2 Il DFI nomina i presidenti e i membri delle giurie. Provvede affinché

sia garantita una rappresentanza equilibrata delle singole discipline, dei sessi e delle regioni linguistiche. 3 I membri delle giurie sono nominati per due anni. La durata dell’attività di consu- lenza è limitata a sei anni.

4 Il DFI può revocare membri delle giurie per ragioni importanti.

5 I membri delle giurie sono indennizzati sulla base di un mandato.

6 Le giurie si organizzano autonomamente. Il DFI approva i regolamenti delle giurie.

Art. 12 Composizione delle commissioni e delle giurie e ricusazione

1 Le commissioni e le giurie sono composte di sette a nove membri qualificati.

2 Per compiti specifici possono costituire comitati di loro membri.

3 Nel singolo caso possono, con il consenso dell’UFC, far capo ad altri specialisti.

4 Per la ricusazione dei membri delle commissioni e delle giurie nonché degli spe- cialisti cui si è fatto capo si applica per analogia l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Art. 13 Procedura decisionale

1 L’UFC decide, senza proposta delle commissioni e delle giurie, circa l’adempi-

mento dei requisiti formali per la promozione, segnatamente il rispetto dei termini d’inoltro o le condizioni concernenti il domicilio. 2 Le commissioni e le giurie verificano i requisiti formali per la promozione e sotto- pongono all’UFC le loro proposte in merito alle singole misure di promozione di cui agli articoli 10 e 11. Mettono a verbale dibattimenti e proposte. 3 Le decisioni dell’UFC possono divergere dalle proposte delle commissioni e delle giurie. Le decisioni divergenti devono essere motivate. 4 L’UFC gestisce la segreteria delle commissioni e delle giurie. Un rappresentante dell’UFC partecipa alle riunioni delle commissioni e delle giurie senza diritto di voto. 5 Nel caso di acquisti, il responsabile della Collezione d’arte della Confederazione partecipa con diritto di voto alle riunioni delle commissioni.

3 RS 172.010 4 RS 172.021

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 16 marzo 20015 sull’utile di coniatura;

2. l’ordinanza del 29 settembre 19246 sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione;

3. l’ordinanza del 7 dicembre 20077 sulla promozione del design.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

23 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RU 2001 1026, 2006 4705 6 CS 4 203; RU 1971 1164, 1979 219, 1994 1427, 2006 4705 7 RU 2007 7043

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