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AS 2012 7085

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Art. 3a cpv. 4 4 Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); l’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus né per i fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.

Art. 3b cpv. 4 lett. e e f

4 L’obbligo di portare il casco di cui al capoverso 3 non è applicabile:

e. ai conducenti di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; f. ai conducenti di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure la cui velocità è superiore ai 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita; devono portare un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 1078.

2012-2022 7085

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2012

Art. 59a Obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento 1 Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all’obbligo di manuten- zione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione: a. gli autoveicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto (sistema OBD); b. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata, il cui genere di costruzione permette velocità massime inferiori a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata; c. i carri di lavoro agricoli; d. gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976; e. i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.

2 Un sistema OBD è riconosciuto nel caso dei seguenti autoveicoli:

a. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione comandata che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 3; b. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione per compressione che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4; c. autoveicoli pesanti che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4 e immatricolati per la prima volta dopo il 30 settembre 2006.

Art. 59b Intervalli di manutenzione

1 Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema

antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti: a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione coman- data e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:

1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi,

2. con catalizzatore: ogni 24 mesi;

b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compres- sione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre

30 km/h: ogni 24 mesi;

c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compres- sione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.

Art. 59c Obblighi del conducente e del detentore

1 Il conducente di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema

antinquinamento deve portare seco il documento di manutenzione del sistema antin- quinamento e presentarlo, su richiesta, agli organi incaricati del controllo.

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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2012

2 Se l’indicatore di funzionamento errato del sistema OBD indica un difetto

dell’equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico, il detentore di un veicolo provvisto di un sistema OBD riconosciuto deve far controllare e ripristinare il veico- lo entro un mese dalla prima volta che si è presentato il difetto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2012

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