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AS 2013 1753

AS 2013 1753

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 15 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

1bis La completezza e la correttezza della storia di un animale della specie bovina sono indicate dallo stato della storia dell’animale. Se la storia dell’animale è completa e corretta, ottiene lo stato «OK». Se è incompleta o incorretta, ottiene lo stato «incorretto». Se le notifiche non pervengono entro il termine previsto a tal fine e il corrispondente termine d’invio, la storia dell’animale ottiene lo stato «provviso- riamente OK».

1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

c. per animali della specie bovina: lo stato sanitario riguardo alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singolo animale;

2 Ogni persona può effettuare al massimo 30 consultazioni al giorno secondo il

capoverso 1 lettere a, b e d; esse sono gratuite. 2bis Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono consentite a titolo gratuito e senza restrizioni.

Art. 20 cpv. 6 6 Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina il gestore aggiorna lo stato della storia dell’animale in questione.

1 RS 916.404.1

2013-0302 1753

Ordinanza BDTA RU 2013

II L’ordinanza del 10 novembre 20042 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 Trattandosi di animali della specie bovina, lo stato della storia dell’animale secon- do l’articolo 3 capoverso 1bis dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 al momento della notifica di macellazione dev’essere «OK» o «provvisoriamente OK».

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 916.407 3 RS 916.404.1