AS 2013 573
AS 2013 573
Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Modifica del 13 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:
1 Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se: a. sono gestiti dalla stessa persona; e b. ogni impianto soddisfa i requisiti dell’OIAt.
3 La composizione di un gruppo di impianti non può essere modificata durante il
periodo di validità di cui all’articolo 9c capoverso 1 lettera b. Sono eccettuate: a. l’esclusione di impianti stazionari chiusi; b. l’inclusione a posteriori di impianti stazionari nuovi o nuovamente messi in esercizio; c. l’inclusione a posteriori di impianti stazionari che soddisfano già i requisiti secondo l’allegato 3. 4 Se in un gruppo di impianti sono inclusi laboratori le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento, essi devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 3 già al momento della loro inclusione.
1 RS 814.018
2013-0082 573
Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2013
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.
13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova