AS 2013 961
Decisione n. 4/2012 del Consiglio recante modifica dell'Appendice dell'Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio(AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 4/2012 del Consiglio recante modifica dell’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione
Adottata il 6 novembre 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 6 novembre 2012
Traduzione1
Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione2 per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio economico europeo3 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, considerato l’articolo 53 (3) della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Con- venzione, considerata la raccomandazione espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, decide:
1) L’Appendice dell’Allegato Q della Convenzione è modificato come segue: a) al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile), dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio è inserito il seguente testo: «N. 2009/12 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 con- cernente i diritti aeroportuali. Ai fini della convenzione le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente: Questo regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein.»
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.632.31 3 FF 1992 VI 1
4 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e
0.946.526.81
2013-0380 961
Conv. AELS. Dec. n. 4/2012 RU 2013
b) il seguente testo è soppresso al punto 3 (Sicurezza aerea): «N. 390/2011 Regolamento di esecuzione della Commissione, del 19 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comuni- tario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comu- nità.» c) al punto 3 (Sicurezza aerea), dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione è inserito il seguente testo: «N. 295/2012 Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comuni- tario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comu- nità.»
d) al punto 4 (Sicurezza aerea), dopo il riferimento alla decisione n. 9139/2010 della Commissione è inserito il seguente testo: «N. 983/2010 Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareg- giate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. N. 1087/2011 Regolamento di esecuzione della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni parti- colareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicu- rezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rivelamento di esplosivi. N. 1141/2011 Regolamento della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comu- ni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea. N. 1147/2011 Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni parti- colareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicu- rezza dell’aviazione civile per quanto concerne l’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea. N. 8042/2011 Decisione della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la deci- sione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010, che stabilisce
Conv. AELS. Dec. n. 4/2012 RU 2013
disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione per quanto concerne l’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea.»
2) La decisione entra in vigore con effetto immediato. 3) Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.
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