AS 2014 1389
AS 2014 1389
Correzione
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 15 maggio 2013 (RU 2013 1753; RS 916.404.1)
Cifra I (art. 29 cpv. 1 e 2 frase introduttiva)
Invece di:
I …
Art. 20 cpv. 6 …
Leggere:
I …
Art. 20 cpv. 6 …
Art. 29 cpv. 1 e 2 frase introduttiva 1 Il proprietario di equidi vivi che al 30 novembre 2013 non è ancora registrato nella banca dati deve farsi registrare presso il gestore della banca dati secondo l’articolo 8 capoverso 1. 2 Per gli equidi in vita al 30 novembre 2013 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 30 novembre 2013, i seguenti dati:
11 giugno 2014 Cancelleria federale
2014-1453 1389
O BDTA. Correzione RU 2014