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AS 2014 369

AS 2014 369

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 27 gennaio 2014

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I Gli allegati 1 e 2 OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2014.

27 gennaio 2014 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2013-3229 369

O sui biocidi RU 2014

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese.

I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell’allegato 1: Nome comune Denominazione IUPAC 2 Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

1R-trans 1R-trans Fenotrina 89 % p/p di 1R- 1° settembre 31 agosto 2025 18 Nell’ambito della valutazione dei rischi a livello Fenotrina Denominazione IUPAC: trans Fenotrina 2015 dell’UE non sono stati considerati tutti gli utilizzi e gli 3- fenossibenzil(1R,3R)- scenari di esposizione. Nell’esaminare la domanda di 2,2-dimetil-3-(2- omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 metilprop-1- enil) e 17 OBioc, gli SV valutano, se pertinente per quel ciclopropancarbossilato particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione Numero CE: 247-431-2 e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali Numero CAS: 26046-85-5 che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi a livello Somma di tutti gli isomeri: 95,5 % p/p per la dell’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti Denominazione IUPAC: somma di tutti gli condizioni: (3- Fenossifenil)metil 2,2- isomeri 1. sono definite procedure operative sicure per dimetil-3-(2-metilprop-1- l’applicazione a volume ultra basso (ULV) e i pro- enil)ciclopropano-1- dotti sono utilizzati indossando idonei dispositivi di

2 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata. 3 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

carbossilato protezione individuale, a meno che nella domanda Numero CE: 247-404-5 di omologazione del prodotto non venga dimostrato Numero CAS: 26002-80-2 che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

2. per i prodotti contenenti 1R-trans-Fenotrina che

possono lasciare residui negli alimenti o nei mangi- mi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori mas- simi o di modificare quelli esistenti in conformità opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati;

3. se del caso, sono adottate misure per proteggere le

api mellifere.

Acido Acido benzencarbossilico 990 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 3 La valutazione del prodotto deve prestare particolare benzoico Numero CE: 200-618-2 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia Numero CAS: 65-85-0 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dall’UE, del rischio del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condi- zioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali devono

essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Se l’esposizione non può esse- re ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i pro- dotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

4 RS 817.021.23 5 RS 916.307.1

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

2. per i prodotti che rischiano di lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adot- tare le opportune misure di riduzione dei rischi inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i va- lori massimi applicabili non siano superati.

Acido benzoico Acido benzencarbossilico 990 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 4 La valutazione del prodotto deve prestare particolare Numero CE: 200-618-2 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia Numero CAS: 65-85-0 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dall’UE, del rischio del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condi- zioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali devono

essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Se l’esposizione non può esse- re ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i pro- dotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. per i prodotti che rischiano di lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adot- tare le opportune misure di riduzione dei rischi inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati;

3. i prodotti contenenti acido benzoico non devono

entrare in contatto con materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 sui materiali e gli oggetti, a meno che non siano stati determinati limiti specifici relativi alla cessione di acido benzoico nelle derrate alimentari o non abbia stabilito, a norma di tale ordinanza, che tali limiti non sono necessari.

Acido 2-bromo-ethanoic acid 946 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 4 La valutazione del prodotto deve prestare particolare bromoacetico Numero CE: 201-175-8 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia Numero CAS: 79-08-3 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dall’UE, del rischio del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condi- zioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali devono

essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Se l’esposizione non può esse- re ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i pro- dotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. per i prodotti che rischiano di lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adot- tare le opportune misure di riduzione dei rischi inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i va- lori massimi applicabili non siano superati;

3. i prodotti contenenti acido bromoacetico non devo-

no entrare in contatto con materiali e oggetti desti-

6 RS 817.023.21

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

nati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005sui materiali e gli oggetti, a meno che non sia- no stati determinati limiti specifici relativi alla ces- sione di acido bromoacetico nelle derrate alimentari o non abbia stabilito, a norma di tale regolamento, che tali limiti non sono necessari. Se un articolo è stato trattato con acido bromoacetico o contiene in- tenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio dell’acido bromoacetico nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le in- formazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/20127.

Cipermetrina Cipermetrina 920 g/kg 1° giugno 2015 31 maggio 2025 8 La valutazione del prodotto deve prestare particolare (cis:trans/40:60) Denomi- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia nazione IUPAC: (RS)-α- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di cyano-3phenoxybenzyl- omologazione ma non presi in considerazione nella (1RS)- cis,trans-3-(2,2- valutazione del rischio, a livello dall’UE, della sostanza dichlorovinyl)-2,2- attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti condi- dimethylcyclopropanecar- zioni: boxylate 1. definizione di procedure operative sicure e Numero CE: 257-842-9 di adeguate misure organizzative per gli Numero CAS: 52315-07-8 utilizzatori industriali e/o professionali e

7 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, GU L 167 del 27.06.2012, pag. 1.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

2. adozione di idonee misure di riduzione del rischio

per proteggere i comparti suolo e acqua, in partico- lare: a. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti omologati devono specificare che l’applicazione in ambito industriale deve av- venire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi imperme- abili per evitare lo scolo diretto di residui sul suo- lo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smal- timento, b. non devono essere omologati prodotti per il trat- tamento industriale, per immersione o polveriz- zazione, del legno destinato ad essere esposto a- gli agenti atmosferici, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario appli- cando opportune misure correttive, c. non devono essere omologati prodotti per il trat- tamento di costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno destinato ai suddetti utilizzi, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se ne- cessario applicando opportune misure correttive.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

Clorfenapir 4-bromo-2- 940 g/kg 1° maggio 2015 30 aprile 2025 8 Nell’ambito della valutazione dei rischi a livello (4-clorofenil)-1- dall’UE non sono stati considerati tutti gli utilizzi e gli etossimetil-5- scenari di esposizione. Nell’esaminare la domanda di trifluorometilpirrol-3- omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 carbonitrile e 17 OBioc, gli SV devono valutare, se pertinente per Numero CE: non attribuito quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposi- Numero CAS: zione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici 122453-73-0 ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. procedure operative sicure devono essere istituite

per gli utilizzatori industriali o professionali e i pro- dotti devono essere utilizzati con adeguati dispositi- vi di protezione individuale, a meno che nella do- manda di omologazione di un prodotto si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

2. i prodotti non devono essere omologati agli utilizza-

tori non professionali, a meno che nella domanda di omologazione relativa al prodotto si possa dimostra- re che i rischi possono essere ridotti a un livello ac- cettabile;

3. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che l’applicazione industriale o professionale deve avvenire in un’area isolata o su sostegni rigidi im- permeabili dotati di sistemi di contenimento, e che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere con- servato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di pro- attivo dotto

acque e che gli eventuali scoli derivanti dall’applica- zione del prodotto devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;

4. i prodotti non devono essere omologati per il tratta-

mento del legno destinato ad essere utilizzato all’esterno, salvo qualora siano forniti dati che di- mostrano che il prodotto soddisfa i requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando misure appropriate di mitigazione del rischio.

Polvere di Non attribuito 1000 g/kg 1° febbraio 2015 31 gennaio 2025 14 Nell’esaminare domanda di omologazione di un pannocchie di prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV granturco devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dall’UE.

Solfato di rame Solfato di rame 999 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 2 La valutazione del prodotto deve prestare particolare pentaidrato pentaidrato attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia Numero CE: 231-847-6 (3) attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di Numero CAS: 7758-99-8 omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, della sostanza attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali e/o professionali e uso dei prodotti con opportuni disposi- tivi di protezione individuale, se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

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I seguenti principi attivi vengono completati con nuovi tipi di prodotto nell’allegato 1:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di pro- dotto

Etofenprox 3-fenossibenzil-2-(4- 970 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 18 L’etofenprox è considerato un candidato alla sostitu- etossifenil)-2- metilpro- zione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del piletere regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione del Numero CE: 407-980-2 prodotto deve prestare particolare attenzione alle Numero CAS: esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a even- 80844-07-1 tuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dall’UE, della sostanza attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali devo-

no essere stabilite procedure operative sicure e mi- sure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esi- stenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, non- ché adottare le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni mas- sime o i valori massimi applicabili non siano supe- rati.

Fosfuro di Fosfuro di alluminio 830 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 23 La valutazione del prodotto presta particolare atten- alluminio che Numero CE: 244-088-0 zione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti rilascia Numero CAS: a eventuali usi contemplati dalla domanda di omolo- fosfina 20859-73-8 gazione ma non presi in considerazione nella valuta- zione, a livello dall’UE, del rischio del principio

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di pro- dotto

attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti sono venduti unicamente a professionisti

appositamente formati e da questi utilizzati;

2. in considerazione dei rischi rilevati a carico degli

operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l’altro, l’uso di adeguate attrezzature protettive per- sonali, l’uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l’esposizione dell’operatore entro un livello accet- tabile;

3. in considerazione dei rischi rilevati a carico delle

specie terrestri non bersaglio, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l’altro, l’esclusione dal tratta- mento delle zone in cui sono presenti, oltre alla specie bersaglio, altri mammiferi che vivono in tane.

IPBC 3-iodo-2-propinil- 980 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 6 La valutazione del prodotto deve prestare particolare butilcarbammato attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia Numero CE: 259-627-5 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di Numero CAS: omologazione ma non presi in considerazione nella 55406-53-6 valutazione del rischio, a livello dall’UE, della sostan- za attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. definizione di procedure operative sicure e di

adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali e/o professionali e uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di pro- dotto

2. se un articolo è stato trattato con IPBC o contiene

intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio del IPBC nell’ambiente nelle normali con- dizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Propiconazolo 1-[[2-(2,4-diclorofenil)- 930 g/kg 1° giugno 2015 31 maggio 2025 9 La valutazione del prodotto deve prestare particolare 4-propil-1,3-diossolan- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia 2-il]metil]-1H-1,2,4- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di triazolo omologazione ma non presi in considerazione nella Numero CE: 262-104-4 valutazione del rischio, a livello dall’UE, della sostan- Numero CAS: za attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti 60207-90-1 condizioni:

1. definizione di procedure operative sicure e di

adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali o professionali e uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

2. se un articolo è stato trattato con propiconazolo o

contiene intenzionalmente tale sostanza e se neces- sario a causa della possibilità di contatto con la pel- le e di rilascio del propiconazolo nell’ambiente nel- le normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cuta-

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di pro- dotto

nea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Tebuconazolo 1-(4-clorofenil)-4,4- 950 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 7 Il tebuconazolo è considerato un candidato alla sosti- dimetil- 3-(1,2,4-triazol- tuzione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, 1-ilmetil)pentan-3-olo lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012. La Numero CE: 403-640-2 valutazione del prodotto deve prestare particolare Numero CAS: attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia 107534-96-3 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dall’UE, del rischio del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: per gli utilizzatori industriali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Tebuconazolo 1-(4-clorofenil)-4,4- 950 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 10 Il tebuconazolo è considerato un candidato alla dimetil- 3-(1,2,4-triazol- sostituzione in conformità dell’articolo 10, 1-ilmetil)pentan-3-olo paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) Numero CE: 403-640-2 n. 528/2012. La valutazione del prodotto deve prestare Numero CAS: particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e 107534-96-3 all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considera- zione nella valutazione, a livello dall’UE, del rischio del principio attivo. Le omologazioni sono soggette alle seguenti condi- zioni:

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di pro- dotto

1. per gli utilizzatori industriali o professionali

devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indos- sando gli opportuni dispositivi di protezione indivi- duale;

2. alla luce dei rischi per il comparto suolo, il tebuco-

nazolo non deve essere utilizzato in sigillanti per giunti verticali su muri esterni di edifici residenziali (ad esempio tra due case), a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabi- li con altri mezzi.

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Le indicazioni concernenti il principio attivo «Acido nonanoico, acido pelargonico» (tipo di prodotto 2) sono sostituite come segue:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

Acido Acido nonanoico 896 g/kg 1° ottobre 2015 30 settembre 2 La valutazione del prodotto deve prestare particolare nonanoico, Numero CE: 203-931-2 2025 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia acido Numero CAS: 112-05-0 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di pelargonico omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dall’UE, della sostanza attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti condi- zioni:

1. a meno che nella domanda di omologazione del

prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accetta- bili con altri mezzi, le omologazioni sono soggette alle seguenti condizioni: a. istruzioni per l’uso volte a informare sulle modali- tà per minimizzare l’esposizione ad aerosol, b. l’omologazione di prodotti per utenti non profes- sionali è soggetta a un imballaggio elaborato per minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore,

2. l’omologazione di prodotti utilizzati come alghicidi

all’esterno per il trattamento curativo di materiali edili è subordinato a procedure per l’utilizzo sicuro e a misure per la riduzione del rischio volte a pro- teggere l’ambiente.

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Allegato 2 (art. 9 cpv. 1 lett. b)

Elenco IA: Principi attivi destinati ai biocidi a basso rischio con indicazione dei requisiti

Il seguente nuovo principio attivo viene iscritto nell’allegato 2:

Nome comune Denominazione IUPAC8 Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche9 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Polvere di Non attribuito 1000 g/kg 1° febbraio 2015 31 gennaio 2025 14 L’omologazione è soggetta alla seguente condizione: pannocchie di da utilizzare unicamente sotto forma di pellet in locali granturco asciutti.

8 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata. 9 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità eu- ropee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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