AS 2014 3963
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
1bis Se il gestore non può adempiere le esigenze per i contributi per singole colture che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica tempestivamente al servizio cantonale competente.
Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi
1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all’allegato.
2 Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d’informazione centrale per i dati sui controlli conformemente all’articolo 165d LAgr è considerata un rapporto.
Art. 19 Forza maggiore 1 Se le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate non sono adempiute o la domanda è inoltrata tardivamente per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi per singole colture.
2 Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:
a. il decesso del gestore; b. l’espropriazione di una gran parte della superficie dell’azienda, se l’espro- priazione non poteva essere prevista al momento dell’inoltro della domanda di contributi; c. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie dell’azienda.
1 RS 910.17
2014-2088 3963
O sui contributi per singole colture RU 2014
3 Il gestore deve comunicare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
4 I Cantoni disciplinano la procedura.
Art. 20–24 Abrogati
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 18 cpv. 1)
Riduzione dei contributi per singole colture
1 Considerazioni generali
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione sono
ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture di un anno di contribuzione. 1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i
Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi: a. il libretto dei prati/registro dei prati; b. il libretto dei campi/le schede delle colture
1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti,
mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti, sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell’informazione mancante. 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supple- mentari dovute all’inoltro successivo di documenti. 1.6 In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell’anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso comunica tali decisioni all’UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la
concessione di contributi per cinque anni al massimo.
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2 Riduzioni dei contributi
2.1 Le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.2.1-2.2.6 dell’ordinanza del
23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD) sono applicabili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell’ambito dei pagamenti diretti. Se i punti di cui all’allegato
8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell’anno di contri-
buzione non sono versati contributi per singole colture. 2.2 Sono applicabili le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e
2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A
partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture, tuttavia al massimo a 3000 franchi.
2.3 Le riduzioni di cui ai numeri 2.4-2.8 avvengono mediante la detrazione di
importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singo- le colture in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.4 Inoltro della domanda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
a. Inoltro tardivo della prima constatazione 100 fr. domanda; il controllo può essere effettuato prima e seconda recidiva 200 fr. regolarmente dalla terza recidiva 100 % dei contributi per (art. 8 e 18 cpv. 1 lett. c) singole colture interessati b. Inoltro tardivo della doman- 100 % dei contributi per da; il controllo non può esse- singole colture interessati re effettuato regolarmente (art. 8 e 18 cpv. 1 lett. c) c. Domanda incompleta o Termine per completa- lacunosa (art. 8 e 18 cpv. 1 mento o correzione lett. c)
2 RS 910.13
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2.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Colture con contributi per Le varietà e colture Correzione tenendo conto singole colture presenti non corrispon- dell’indicazione corretta (art. 18 cpv. 1 lett. a) dono alla dichiarazione e, in più, riduzione di
500 fr.
La coltura non è stata 120 % dei contributi per raccolta o il raccolto non singole colture interessati è stato effettuato al regolare stadio di matura- zione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale) b. Contratto per fornitura di Mancanza del contratto 100 % dei contributi per zucchero (art. 18 cpv. 1 singole colture per barba- lett. a) bietole da zucchero Quantitativo contrattuale Correzione tenendo conto discrepante dell’indicazione corretta c. Superficie contrattuale Valore troppo basso Correzione tenendo conto relativa alla produzione di dell’indicazione corretta sementi (art. 18 cpv. 1 Valore troppo alto Correzione tenendo conto lett. a) dell’indicazione corretta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
2.6 Indicazioni sulle dimensioni delle superfici con contributi per singole colture
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Dichiarazione non corretta Valore troppo basso Correzione tenendo conto delle dimensioni della superficie dell’indicazione corretta (art. 18 cpv. 1 lett. a) Valore troppo alto Correzione tenendo conto dell’indicazione corretta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
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2.7 Controllo in azienda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Intralcio ai controlli; Collaborazione insuffi- 10 % di tutti i contributi maggior dispendio a causa ciente o minacce nel per singole colture, min. di collaborazione insuf- settore PER o protezione 500 fr., max. 10 000 fr. ficiente o minacce (art. 18 degli animali 10 % dei contributi per cpv. 1 lett. b) Altri settori per singole colture interessati, contributi per singole min. 200 fr., max. 2000 fr. colture b. Diniego del controllo Diniego nel settore PER 100 % di tutti i contributi (art. 18 cpv. 1 lett. b) o protezione degli per singole colture animali 120 % dei contributi per Altri settori per singole colture interessati contributi per singole colture
2.8 Gestione nell’azienda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Superficie non gestita L’azienda ha messo la Correzione tenendo conto dall’azienda. L’azienda non superficie a disposizione dell’indicazione corretta gestisce la superficie per di un altro gestore (a e, in più, riduzione di 500 proprio conto e a proprio titolo oneroso o gratuito) fr./ha di superficie inte- rischio e pericolo (art. 16 ressata OTerm [RS 910.91]) b. Superfici gestite in modo La superficie non è Esclusione della superfi- inadeguato (art. 16 OTerm) gestita, è infestata da cie dalla SAU, nessun malerbe o è abbandonata contributo su tale superfi- cie