AS 2014 4719
AS 2014 4719
Correzione
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
del 18 maggio 2005 (RU 2005 2821; RS 813.12)
Invece di:
Art. 49 Chi impiega biocidi secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2–4 e capover- so 2 ORRPChim1 necessita di un’autorizzazione speciale secondo gli articoli 7–13 ORRPChim.
Art. 60 cpv. 2 lett. b 2 Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
b. alla verifica della completezza delle domande secondo l’articolo 16 capo- verso 1 e alla valutazione dei documenti secondo l’articolo 17.
Leggasi:
Art. 49 Chi impiega biocidi secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2–4 e capover- so 2 ORRPChim2 necessita di un’autorizzazione speciale secondo gli articoli 7–12 ORRPChim.
Art. 60 cpv. 2 lett. b 2 Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
b. alla verifica della completezza delle domande secondo l’articolo 16 capo- verso 2 e alla valutazione dei documenti secondo l’articolo 17.
2014-3225 4719
O sui biocidi. Correzione RU 2014
Modifica del 20 giugno 2014 (RU 2014 2073; RS 813.12)
Invece di:
Art. 36 cpv. 3 3 I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari o con alimenti per animali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 maggio 19994 sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.
Art. 53 cpv. 1 lett. d n. 3
1 L’organo di notifica svolge i seguenti compiti:
d. pubblica, in forma adeguata, i seguenti elenchi:
3. l’elenco delle persone a favore delle quali ha utilizzato i dati di cui
all’articolo 29a capoverso 4;
Allegato 1, categoria 6, nota Categoria 6 – Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo del principio attivo secondo l’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 o ha accettato tale fascicolo secondo l’articolo 11 paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE86
86 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 53 cpv. 1 lett. d n. 2.
Leggasi:
Art. 36 cpv. 3 3 I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 19925 sulle derrate alimentari o con alimenti per animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 maggio 19996 sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.
3 RS 817.0 4 RS 916.307 5 RS 817.0 6 RS 916.307
O sui biocidi. Correzione RU 2014
Art. 53 cpv. 1 lett. d n. 3
1 L’organo di notifica svolge i seguenti compiti:
d. pubblica, in forma adeguata, i seguenti elenchi:
3. l’elenco delle persone a favore delle quali ha utilizzato i dati di cui
all’articolo 29a capoverso 5;
Allegato 1, categoria 6, nota Categoria 6 – Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo del principio attivo secondo l’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 o ha accettato tale fascicolo secondo l’articolo 11 paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE86
86 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 28 cpv. 4.
23 dicembre 2014 Cancelleria federale
O sui biocidi. Correzione RU 2014