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AS 2015 2339

AS 2015 2339

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 29 giugno 2015

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 9 lett. B Le prestazioni del personale sono valutate secondo i seguenti quattro livelli: B: sufficiente: risponde in larga misura alle aspettative;

Abrogato

Art. 77 cpv. 3

3 Gli impiegati che presumibilmente non potranno più essere occupati in seno

all’unità amministrativa devono essere informati in merito al più tardi sei mesi prima di un eventuale licenziamento.

2 L’impiegato che al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa fra

i 55 e i 62 anni riceve una rendita di vecchiaia pari a quella cui avrebbe avuto diritto in caso di pensionamento dopo il 63° anno d’età e una rendita transitoria integral- mente finanziata dal datore di lavoro. 2bis Se ha già compiuto il 63° anno d’età, oltre alla rendita regolamentare di vec- chiaia l’impiegato riceve anche la rendita transitoria integralmente finanziata dal datore di lavoro. 3 Il Tribunale federale rimborsa a PUBLICA la parte non finanziata, al momento del pensionamento anticipato, delle prestazioni secondo i capoversi 2 e 2bis.

1 RS 172.220.114

2015-1323 2339

Personale del Tribunale federale. O RU 2015

Art. 78a Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa (art. 19 cpv. 3 e 31 cpv. 5 LPers)

Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 78 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se: a. il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa per motivi di politica azien- dale o del personale; e b. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 o 4 LPers.

Art. 89b Disposizione transitoria della modifica del 29 giugno 2015 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria degli impiegati che hanno compiuto il 59° anno d’età al momento dell’entrata in vigore della modifica del 29 giugno 2015 e che saranno pensionati anticipatamente al più tardi entro il 31 luglio 2017 è retta dal diritto anteriore.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.

29 giugno 2015 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Gilbert Kolly Il segretario generale, Paul Tschümperlin