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AS 2016 3837

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 26 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Art. 2a cpv. 1 lett. c e 1bis

1 È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:

c. autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t; 1bis Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:

a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia; b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della prote- zione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste orga- nizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto; c. veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione non superi i 45 km/h; d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l’articolo 13 capo- verso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Art. 3a cpv. 4 4 Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui

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