AS 2018 4067
AS 2018 4067
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del 31 ottobre 2018
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.
31 ottobre 2018 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.12
2018-2584 4067
O sui biocidi RU 2018
Allegato 2 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22, 31 cpv. 1,
Nota a piè di pagina del titolo
Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati2
2 Il contenuto dell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati non è pubblicato nella RU. L’elenco dell’Unione può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. La versione in vigore è quella del 1° dicembre 2018.