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AS 2018 711

AS 2018 711

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 5 febbraio 2018

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 5 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 2005 1 sui biocidi (OBioc), ordina:

I Gli allegati 1 e 2 OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

5 febbraio 2018 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2017-3108 711

O sui biocidi RU 2018

Allegato 1

Nota per il titolo

Elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata2

2 Non pubblicato nella RU. L’elenco può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 1. La versione in vigore è quella del 1° marzo 2018

O sui biocidi RU 2018

Allegato 2 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22, 31 cpv. 1, 62 cpv. 2,

Nota per il titolo

Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati3

3 Non pubblicato nella RU. L’elenco dell’Unione può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. La versione in vigore è quella del 1° marzo 2018.

O sui biocidi RU 2018