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AS 2020 1837

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 13 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 1 cpv. 4 lett. d–g 4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con i regolamenti UE seguenti: d. regolamento (UE) 2019/8172; e. regolamento (UE) 2019/8183; f. regolamento (CE) n. 1683/954; g. regolamento (CE) n. 1030/20025.

1 RS 142.204 2 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 3 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

4 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce

un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24. 5 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2017/1954, GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 9.

2020-0365 1837

Entrata e rilascio del visto. O RU 2020

Art. 34c Conclusione di trattati internazionali legati all’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/8176 e (UE) 2019/8187, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA8 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti: a. un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un col- legamento rosso tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 32 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818); b. un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un col- legamento bianco tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 33 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818. 2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti delegati della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti: a. le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili (art. 28 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818); b. i dettagli relativi al portale web per l’esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, nonché di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di tali dati (art. 49 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).

Art. 34d Conclusione di trattati internazionali legati al modello uniforme dei visti e dei permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1683/959, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA10 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei visti. 2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1030/200211, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. d.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. e.

8 RS 172.010

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. f.

10 RS 172.010

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. g.

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Entrata e rilascio del visto. O RU 2020

sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli seguenti del regolamento (CE) n. 1030/2002 e riguardino gli ambiti seguenti: a. prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei permessi di soggiorno per cittadini di Paesi terzi (art. 2 e 3); b. prescrizioni tecniche per il rilevamento dei dati biometrici (art. 4b).

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020.

13 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1839

Entrata e rilascio del visto. O RU 2020

1840

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