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AS 2020 5437

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 1 Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione internazionale Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un’organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS ma solo nella misura prevista all’articolo 12a dell’Accordo del 19 marzo 19932 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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