AS 2020 731
AS 2020 731
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del 21 febbraio 2020
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I Gli allegati 1 e 2 OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
21 febbraio 2020 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.12
2019-3562 731
O sui biocidi RU 2020
Allegato 1
Nota a piè di pagina del titolo
Elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata2
2 Il contenuto dell’elenco dei principi attivi cui può essere applicata la procedura semplifi- cata non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi (OBioc) > Allegato 1. Fa stato la versione del 1° aprile 2020.
O sui biocidi RU 2020
Allegato 2 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,
Nota a piè di pagina del titolo
Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati3
3 Il contenuto dell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati non è pubblicato nella RU. L’elenco dell’Unione può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. Fa stato la versione del 1° aprile 2020.
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