AS 2021 224
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Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione
Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 15 dicembre 2020 Entrata in vigore il 1° aprile 2021
Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti», decide:
Art. 1 ll regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue: 1) Il nuovo testo della regola 19 paragrafo 1 è il seguente: «La menzione dell’inventore deve essere fatta nella richiesta di concessione del bre- vetto europeo. Tuttavia, se il richiedente non è l’inventore o l’unico inventore, questa menzione deve essere fatta in un documento distinto. Essa deve contenere il cognome, i nomi, lo Stato sul cui territorio egli risiede e il domicilio dell’inventore, la dichiara- zione di cui all’articolo 81 e la firma del richiedente o quella del suo mandatario.» 2) I paragrafi 3 e 4 sono abrogati.
1 RS 0.232.142.2
2021-1044 RU 2021 224
Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2021 224
Art. 2 La regola 19 del regolamento di esecuzione della CBE come modificata dall’articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2021. La nuova regola 19 (1) del regolamento di esecuzione della CBE si applica a tutte le menzioni dell’inventore pre- sentate o rettificate a quella data o a decorrere da quella data. La nuova regola 19 (1) del regolamento di esecuzione della CBE si applica altresì a tutte le domande interna- zionali che entrano nella fase europea a quella data o a decorrere da quella data.
Fatto a Monaco il 15 dicembre 2020.
Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Josef Kratochvíl