Lexipedia

AS 2021 634

AS 2021 634

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 27 ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 5 5 In deroga allʼarticolo 9a capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, possono essere rilasciate omologazioni temporanee, anche se in Svizzera è disponibile un medicamento alternativo equivalente omologato, a condi- zione che le omologazioni servano a garantire lʼapprovvigionamento di medicamenti destinati a prevenire e a combattere il coronavirus in Svizzera.

Art. 27 cpv. 2 2 La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 29 cpv. 4 e 5 4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il capoverso 5. 5 L’articolo 27 ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell’assemblea generale di cui alla modifica del 19 giugno 20202 del Codice delle obbligazioni3 (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dicem- bre 2023.

1 RS 818.101.24 2 RU 2020 4005 3 RS 220

2021-3418 RU 2021 634

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2021 634

II La modifica del 13 gennaio 20214 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20205 è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2 2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.

III L’articolo 27a e l’allegato 7 hanno effetto con le modifiche apportate dopo il 13 gen- naio 20216.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 28 ottobre 2021 alle ore 00.007.

27 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RU 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507, 563 5 RS 818.101.24 6 RU 2021 115, 194, 274, 378 7 Pubblicazione urgente del 27 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).