AS 2021 679
AS 2021 679
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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I La modifica del 25 agosto 20211 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importa- zioni agricole è modificata come segue:
N. II cpv. 1 lett. b e 2
1 La presente ordinanza entra in vigore come segue:
b. l’articolo 5 capoverso 2bis il 1° marzo 2022. 2 L’articolo 5 capoverso 2 è applicabile fino al 28 febbraio 2022, dopodiché è abro- gato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RU 2021 513 2 RS 916.01
2021-3591 RU 2021 679
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 679