AS 2022 168
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Modifica dell’11 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 1 Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d’origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all’estero, un visto di ritorno. Sono eccettuate le persone bisognose di protezione secondo l’articolo 9 capoverso 8.
Art. 9 cpv. 8 8 Le persone bisognose di protezione secondo la decisione di portata generale del Con- siglio federale dell’11 marzo 20222 concernente la concessione della protezione prov- visoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio.