AS 2023 667
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica
(OOSM)
(OOSM)
Preambolo
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)
ordina:
I
L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 22 giugno 20061 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 28
Sezione 5:
Medicamenti importati nell’ambito di importazioni parallele (art. 14 cpv. 2 e 3 LATer)
Art. 28 cpv. 1 e 2
1 Un medicamento importato nell’ambito di importazioni parallele può essere omologato con procedura semplificata.
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 29 cpv. 1, lett. g−i
1 La domanda di omologazione per un medicamento secondo l’articolo 28 capoverso 1 deve contenere:
g. una prova secondo cui il procedimento di riconfezionamento è stato effettuato conformemente alle norme della Buona prassi di fabbricazione (GMP);
h. progetti di testi e di illustrazioni dell’etichetta con le informazioni specifiche per la Svizzera da apporre sull’imballaggio o una nuova confezione, in entrambi i casi conformemente alla sezione 4 OOMed2;
i. progetti di testi dell’informazione sul medicamento conformemente alla sezione 4 OOMed.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
25 ottobre 2023 | In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Lukas Bruhin |