AS 2024 561
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro
del 22 dicembre 2023
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20232,
decreta:
Art. 11 La Convenzione del 30 giugno 20053 sugli accordi di scelta del foro è approvata.2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera alla Convenzione.3 All’atto dell’adesione il Consiglio federale formula la dichiarazione di cui all’articolo 22 paragrafo 1 della Convenzione.
Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.
Art. 3Il coordinamento con altre modifiche è disciplinato nell’allegato.
Art. 41 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato. Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023 La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023 Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 18 aprile 2024.42 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, la modifica della legge federale di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2025.5 4 settenbre 2024 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 2 e 3)
1. Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1, secondo periodo, nonché 1bis e 3 | |
1 … Il patto può essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. … 1bis Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. 3 Abrogato | |
Art. 6 | |
V. Costituzione in giudizio del convenuto | Nelle controversie patrimoniali, l’incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito. |
2. Coordinamento con la modifica del 17 marzo 2023 della LDIP
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LDIP7 (n. 1) o la modifica del 17 marzo 20238 della LDIP contestuale a quella del Codice di procedura civile9 (cifra II n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:
Art. 5 cpv. 3 | |
Abrogato |