Per l’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni deve essere presentata una domanda all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); è fatta salva l’immissione in commercio di carburanti rinnovabili di cui all’articolo 3 capoverso 5 lettera b. L’UFAM può stabilire condizioni per la forma della domanda.
Chi presenta una domanda, deve indicare un domicilio di notifica in Svizzera.
Nella domanda deve essere dimostrato che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono adempiute o che queste sono considerate adempiute secondo l’articolo 3 capoverso 5. Per la prova concernente l’articolo 3 capoverso 1, alla domanda devono essere allegati le indicazioni di cui all’allegato 2 e i documenti corrispondenti.
Sulla base della domanda presentata, l’UFAM verifica se le esigenze ecologiche sono adempiute. A tal fine, può richiedere indicazioni o documenti supplementari.
In caso di dubbi sulla correttezza delle indicazioni o dei documenti, l’UFAM può farli esaminare e attestare, a spese del richiedente, da terzi indipendenti riconosciuti.
L’UFAM autorizza l’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni. Con l’autorizzazione rilascia un numero dell’autorizzazione valido di norma per sei anni dalla data della decisione.
I combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni che non dispongono di un’autorizzazione valida o che secondo l’articolo 6 capoverso 2 non possono essere assegnati al regime di deposito doganale, non possono essere importati.