AS 2025 445
Ordinanza
concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale
(OUMin)
(OUMin)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20071 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 33 Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell’USTRA e del Controllo federale delle finanze (CDF).
Art. 15 Competenze del Controllo federale delle finanzeIl CDF è l’autorità superiore di revisione nell’ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.
Art. 18a cpv. 22 La prova che le condizioni di cui all’articolo 17c LUMin sono adempiute deve essere fornita mediante un programma d’agglomerato. In tale programma possono essere definite priorità geografiche o tematiche, purché non vi sia una necessità d’intervento prioritaria per altri spazi o temi nella città o nell’agglomerato avente diritto ai contributi in questione.
Art. 20 RichiesteLe richieste di contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati devono essere presentate all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) nel quadro del programma d’agglomerato.
Art. 21 cpv. 1 lett. d1 Per il calcolo dei contributi federali sono computabili i seguenti costi:d. i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente, del clima e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.
Art. 21a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e c nonché cpv. 21 Per i programmi d’agglomerato di terza, quarta e quinta generazione, nelle seguenti categorie i contributi federali per provvedimenti con costi d’investimento fino a un determinato importo vengono versati a forfait:a. traffico lento (traffico pedonale e ciclistico);c. gestione dei trasporti;2 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), disciplina l’importo dei costi d’investimento fino al quale i contributi federali sono versati a forfait.
Art. 21b Contributi federali per i pacchetti di provvedimenti di modesta entità1 Per i programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione, i contributi federali vengono versati per i pacchetti di provvedimenti i cui costi computabili non superano un determinato importo (provvedimenti di modesta entità) nelle seguenti categorie:a. traffico pedonale e ciclistico;b. riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;c. gestione dei trasporti;d. riqualifica di fermate di tram e autobus;e. nuova costruzione di fermate di tram e autobus.2 Il DATEC, d’intesa con il DFF, stabilisce l’importo dei costi computabili fino al quale un provvedimento è considerato di modesta entità.3 In casi giustificati, il DATEC può calcolare secondo l’articolo 21 il contributo federale per un provvedimento presentato in un pacchetto di provvedimenti di modesta entità in un programma d’agglomerato.4 L’ente responsabile può sostituire un provvedimento di modesta entità con un altro provvedimento di modesta entità della stessa categoria, a condizione che la nuova misura sia conforme alla concezione esaminata dalla Confederazione. Il Cantone interessato provvede affinché i contributi federali siano utilizzati conformemente alla legge.
Art. 22 Entità dei contributi federaliLa partecipazione della Confederazione a un programma d’agglomerato non supera l’importo massimo stanziato dall’Assemblea federale e ammonta, in funzione dell’efficacia globale del programma, al 30–50 per cento della somma dei seguenti importi:a. importi dei costi computabili documentati secondo l’articolo 21; b. importi del credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale per:1. provvedimenti secondo l’articolo 21a di programmi d’agglomerato di terza, quarta e quinta generazione,2. pacchetti di provvedimenti di modesta entità secondo l’articolo 21b di programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione.
Art. 24 cpv. 4 e 4bis4 In base alla convenzione sulle prestazioni, l’Ufficio federale competente stabilisce con l’ente responsabile, nell’accordo sul finanziamento, le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. Può convenire con l’ente responsabile che quest’ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell’ente responsabile). Al momento della conclusione dell’accordo sul finanziamento non è necessario che i provvedimenti con contributo federale forfetario e i provvedimenti di modesta entità siano già pronti per essere realizzati. 4bis L’ultimo versamento dei contributi federali per pacchetti di provvedimenti di modesta entità deve essere richiesto entro il 30 novembre del nono anno dopo l’approvazione del relativo decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato.
Art. 24a Proroga della validità della convenzione sulle prestazioni per provvedimenti di programmi d’agglomerato di prima o seconda generazione 1 Su richiesta di un Cantone, l’ARE può prorogare la validità della convenzione sulle prestazioni di un programma d’agglomerato di prima o seconda generazione per un provvedimento, se:a. tale provvedimento è di fondamentale importanza per il relativo programma d’agglomerato; eb. l’attuazione del provvedimento necessita del coordinamento con la pianificazione di un’infrastruttura della Confederazione, tale pianificazione subisce un ritardo e pertanto non può essere concluso un accordo sul finanziamento per tale provvedimento entro la fine del 2027. 2 Un provvedimento è di fondamentale importanza se migliora notevolmente il sistema dei trasporti dell’insieme o di parti significative della città o dell’agglomerato avente diritto ai contributi.
Art. 24bEx art. 24a
Art. 32 cpv. 4 e 54 D’intesa con il DFF e il CDF emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo.5 L’ARE esamina i programmi d’agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica periodicamente il rispetto.
II
L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.
20 giugno 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 19)
Città e agglomerati aventi diritto ai contributi
«Mels-Sargans» e «Reinach (AG)» vengono aggiunti in ordine alfabetico.