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AS 2025 446

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato (OPTA)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 20191 concernente il programma Traffico d’agglomerato è modificata come segue:

Ingressovisto l’articolo 17e capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);
visti gli articoli 18a capoverso 3, 19 capoverso 2, 21a capoversi 2 e 3 e 21b capoverso 3 dell’ordinanza del 7 novembre 20073 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin),

Art. 2 cpv. 2, 3, 4 e 52 Gli elementi di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e devono essere corredati di rappresentazioni cartografiche.3 Per i programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione, gli elementi di cui al capoverso 1 lettere a–d devono tenere conto del paesaggio sia nel settore trasporti che nel settore insediamenti.4 Se un ente responsabile che ha presentato un programma d’agglomerato presenta nuovamente un programma d’agglomerato nella generazione successiva, deve rielaborare almeno gli elementi di cui al capoverso 1 lettere c, e nonché f.5 Se un programma d’agglomerato definisce una priorità geografica o tematica, deve essere fornita una prova che la condizione di cui all’articolo 18a capoverso 2 secondo periodo OUMin è adempiuta. La priorità deve essere trattata negli elementi di cui al capoverso 1 lettere a–e.

Art. 4 cpv. 1 lett. a e 51 Il programma d’agglomerato deve includere le misure seguenti:a. misure infrastrutturali di trasporto per le quali l’ente responsabile chiede:1. contributi federali secondo l’articolo 21 OUMin, oppure2. contributi federali secondo l’articolo 21a OUMin per programmi d’agglomerato di terza, quarta o quinta generazione del programma Traffico d’agglomerato oppure contributi federali secondo l’articolo 21b OUMin per programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione;5 I costi computabili di un provvedimento di modesta entità di cui all’articolo 21b OUMin non possono superare i cinque milioni di franchi.

Art. 14 cpv. 44 Se un programma d’agglomerato comprende un pacchetto di provvedimenti di modesta entità, oltre al rapporto costi-benefici e allo stato di attuazione viene valutata anche la qualità concettuale in base ai criteri seguenti:a. integrazione sistematica dei provvedimenti di modesta entità nella pianificazione globale dei trasporti;b. effetti del pacchetto sul programma d’agglomerato.

Art. 18 cpv. 2, 3bis e 42 Per i programmi d’agglomerato a partire dalla terza generazione, in casi eccezionali giustificati, l’ARE può concedere un termine supplementare di tre anni. Questo termine può essere prorogato se il ritardo nell’avvio dell’esecuzione di un progetto di costruzione di una misura infrastrutturale di trasporto di fondamentale importanza è dovuto alla pianificazione di infrastrutture della Confederazione.3bis L’esecuzione dei progetti di costruzione relativi a misure infrastrutturali di trasporto di programmi d’agglomerato di prima o seconda generazione per le quali l’ARE, sulla base dell’articolo 24a OUMin, ha prorogato la validità della convenzione sulle prestazioni deve essere avviata entro la fine del 2032. 4 I capoversi 2 e 3 non si applicano a:a. provvedimenti dei programmi d’agglomerato di prima o seconda generazione per i quali l’ARE, sulla base dell’articolo 24a OUMin, ha prorogato la validità della convenzione sulle prestazioni; b. provvedimenti per i quali vengono versati contributi federali forfettari; c. provvedimenti di modesta entità.

Art. 20 cpv. 2bis, 2ter e 32bis A partire dalla sesta generazione del programma Traffico d’agglomerato, anziché gli indicatori di cui al capoverso 2 lettere c e d, viene considerato il numero di abitanti sommato alla metà degli occupati per classe di collegamento del trasporto pubblico.2ter A partire dalla sesta generazione del programma Traffico d’agglomerato, ogni quattro anni l’ente responsabile trasmette all’ARE le informazioni richieste concernenti le misure infrastrutturali di trasporto già attuate, cofinanziate nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato e che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi.3 Ogni quattro anni, l’ente responsabile trasmette all’ARE le tabelle di attuazione di cui all’articolo 1b lettera c. Ciò vale anche se non presenta un programma d’agglomerato durante la generazione in corso.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2025.

24 giugno 2025

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

(art. 1)

Comuni aventi diritto ai contributi

Baden–Brugg

Viene eliminato il Comune Turgi.

Berna

Viene eliminato il Comune Diemerswil.

Biel/Bienne

Viene aggiunto il Comune Täuffelen.

Chiasso–Mendrisio

Viene aggiunto il Comune Arogno.

Chur

Viene aggiunto il Comune Flims.

Fribourg

Il Comune Grolley è sostituito dal Comune Grolley-Ponthaux.

Luzern

Vengono eliminati i Comuni Eschenbach (LU), Honau e Rain.

Martigny

Vengono aggiunti i Comuni Riddes e Saxon.

Inserire prima di Monthey

Mels–Sargans

Comuni: Mels, Sargans, Vilters-Wangs

Neuchâtel

Vengono eliminati i Comuni Hauterive (NE), La Tène e Saint-Blaise e viene aggiunto il Comune Laténa.

Rapperswil-Jona–Rüti

Viene aggiunto il Comune Kaltbrunn (SG).

Inserire prima di Rheintal

Reinach (AG)

Comuni: Beinwil am See, Menziken, Reinach (AG)