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AS 2026 322

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20241,

decreta:

I

La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. c, 3bis, 3ter, 3quater,4 lett. f, 4bis, 4ter e 51 La presente legge si applica:c. ai consulenti.3bis Sono consulenti le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, partecipano per conto di terzi a transazioni finanziarie, compresa l’organizzazione di mezzi, in relazione con gli atti e negozi giuridici seguenti:a. la vendita o l’acquisto di un fondo;b. la costituzione di un ente giuridico non operativo con sede in Svizzera o di un ente giuridico con sede all’estero;c. la gestione o l’amministrazione di un ente giuridico non operativo;d. i conferimenti e le distribuzioni di un ente giuridico non operativo;e. la vendita o l’acquisto di un ente giuridico sempreché avvenga per il tramite di un ente giuridico non operativo.3ter Sono consulenti anche le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, mettono a disposizione di un ente giuridico un indirizzo o locali che fungano da sede o domicilio per una durata superiore a sei mesi.3quater È inoltre considerato consulente chi, sulla base di un rapporto d’impiego di diritto pubblico, esercita la funzione di pubblico ufficiale e in tale funzione partecipa per conto di terzi a transazioni finanziarie, compresa l’organizzazione di mezzi, in relazione con gli atti e negozi giuridici di cui al capoverso 3bis lettere a–e.4 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:f. gli avvocati e i notai che esercitano un’attività nel quadro di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali, compresi la rappresentanza in un procedimento e la consulenza in relazione con la preparazione e l’esecuzione dello stesso, il chiarimento dei fatti, la valutazione del rischio processuale, l’impedimento di un tale procedimento o la messa in atto dei risultati del procedimento.4bis Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i consulenti abilitati o sorvegliati dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori per la loro attività di revisione o di audit.4ter Tenuto conto del debole rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ad essi correlato sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: a. le transazioni riguardanti fondi o enti giuridici che hanno luogo in virtù del diritto di famiglia, del diritto matrimoniale, del diritto successorio o di donazioni, oppure che vedono opposte persone che hanno legami tra loro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LIsFI; b. i trasferimenti di fondi o di enti giuridici per un valore inferiore a cinque milioni di franchi sempreché il prezzo di acquisto sia versato e ricevuto esclusivamente per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari sottoposti alla legge;c. l’acquisto in Svizzera di un immobile ad uso abitativo proprio o di un immobile ad uso abitativo che serva da immobile sostitutivo secondo l’articolo 12 capoverso 3 lettera e della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;d. il trasferimento di aziende o fondi agricoli secondo la legge federale del 4 ottobre 19914 sul diritto fondiario rurale a persone che intendono occuparsi esse stesse della loro gestione;e. il trasferimento di fondi ai fini di un raggruppamento o di procedure analoghe;f. le attività svolte in nome di un organo di enti giuridici operativi o di fondazioni di pubblica utilità o di associazioni operative che hanno sede in Svizzera;g. la costituzione di fondazioni a causa di morte;h. le autenticazioni senza attività di consulenza accessoria. 5 Il Consiglio federale può prevedere mediante ordinanza ulteriori eccezioni ai capoversi 3bis e 3ter.

Art. 2a cpv. 66 Sono considerati enti giuridici non operativi le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe la cui costituzione o la cui attività non è finalizzata alla gestione di un’azienda o di un gruppo di società o al sostegno delle sue attività operative, in particolare le società di sede.

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 2b Coordinamento materiale1 A una stessa attività considerata sia intermediazione finanziaria sia consulenza secondo l’articolo 2 capoverso 3bis o 3ter si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari.2 Chi esercita sia l’attività di intermediario finanziario sia quella di consulente è sottoposto alle disposizioni applicabili a ciascuna delle sue attività. Può dichiarare di assoggettare l’insieme delle sue attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di tale dichiarazione.

Titolo dopo l’art. 8aSezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti

Art. 8bObblighi di diligenza1 I consulenti sottostanno ai seguenti obblighi:a. identificare il cliente (art. 3 cpv. 1);b. accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).2 I consulenti sono tenuti a identificare l’oggetto e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi auspicata dal cliente.3 Devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi se ciò è giustificato dai rischi elevati derivanti da esse o dal cliente.

Art. 8cObblighi di diligenza allentati o inaspriti1 La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi derivanti dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente.2 L’organismo di autodisciplina stabilisce la portata degli obblighi di diligenza dei consulenti ad esso affiliati. Prevede obblighi allentati o inaspriti per tenere conto dei rischi deboli o elevati derivanti dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente. Definisce in particolare i casi in cui il consulente è tenuto a chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi secondo quanto previsto dall’articolo 8b capoverso 3.

Art. 8d Provvedimenti organizzativiI consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb5. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Art. 9 cpv. 1ter–1sexies e 21ter Il consulente ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se: a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali implicati nella transazione o nella prestazione di servizi: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP,2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP,3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica, o4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);b. interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 8b capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi conformemente all’articolo 22a capoverso 2 coincidono con i dati di un cliente, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare in una relazione d’affari, una transazione o una prestazione di servizi.1quater Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 1ter deve figurare il nome dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.1quinquies Ex cpv. 1quater1sexies La definizione di sospetto fondato di cui al capoverso 1quinquies si applica per analogia ai casi di cui ai capoversi 1bis e 1ter.2 Chi opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all’obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se:a. effettua una transazione finanziaria in nome o per conto di un cliente; eb. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale secondo l’articolo 321 CP.

Art. 9b cpv. 2bis2bis Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d’affari in qualsiasi momento.

Art. 10a cpv. 55 Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l’articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche nell’ambito della vigilanza.

Art. 11a cpv. 1, 2, 2bis, 3 e41 Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP6, l’autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.2 Se da quest’analisi risulta che in una relazione d’affari, un’operazione, una transazione o una prestazione di servizi sono o sono stati coinvolti, oltre all’autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari o altri consulenti, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chi opera in qualità di avvocato o notaio è tenuto a consegnare informazioni soltanto alle condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 2.2bis Se dall’analisi di informazioni provenienti da un ufficio di comunicazione estero risulta che, in una relazione d’affari, un’operazione, una transazione o una prestazione di servizi relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari o consulenti sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chi opera in qualità di avvocato o di notaio è tenuto a consegnare informazioni soltanto alle condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 2.3 L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui ai capoversi 1–2bis un termine per la consegna delle informazioni.4 Il divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoversi 1 e 5 si applica per analogia agli intermediari finanziari e ai consulenti che ricevono una richiesta dall’Ufficio di comunicazione in virtù del capoverso 2 o 2bis.

Art. 12, frase introduttiva e lett. a, b,bbis, c e dLa vigilanza sull’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari e dei consulenti compete:a. Concerne soltanto il testo tedescob. Concerne soltanto il testo tedescobbis. Concerne soltanto il testo tedescobter. Concerne soltanto il testo tedescoc. Concerne soltanto il testo tedescod. agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per i consulenti.

Art. 12a Coordinamento della vigilanza1 Chi in quanto intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 2 è assoggettato a un’autorità di vigilanza istituita da una legge speciale ed esercita un’attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di tale autorità per l’insieme delle sue attività.2 Chi è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 3 ed esercita un’attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di tale organismo per l’insieme delle sue attività.3 Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera abis assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell’articolo 43a LFINMA7 sono sottoposti alla vigilanza di tale organismo per l’insieme delle loro attività.

Art. 14 cpv. 1, 2 e 3, secondo periodo1 Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 e i consulenti devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.2 Essi hanno diritto all’affiliazione a un organismo di autodisciplina se:a. Concerne soltanto il testo tedescob. Concerne soltanto il testo tedescoc. Concerne soltanto il testo tedescod. Concerne soltanto il testo tedesco3 … Nei propri regolamenti possono altresì prevedere ulteriori condizioni di affiliazione.

Titolo dopo l’art. 17Sezione 3a:
Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti

Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c ed e, nonché 3 e 41 La FINMA ha i seguenti compiti nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti:c. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l’articolo 25, come pure le relative modifiche; assicura in particolare che le condizioni di affiliazione previste dagli organismi di autodisciplina rispettino i principi della parità di trattamento e della libertà economica e che le sanzioni si iscrivano in un quadro uniforme;e. approva il regolamento d’arbitrato emanato in virtù dell’articolo 25a capoverso 2.3 e 4 Abrogati

Art. 18a Rispetto del segreto professionale1 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).2 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni:a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;b. garantire un’attività di controllo ineccepibile;c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;d. dimostrare la propria indipendenza dal membro dell’organismo di autodisciplina oggetto del controllo.3 A condizione che sussistano indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza, che sia assolutamente necessario per il controllo e che il segreto professionale sia stato sciolto da un giudice o dal cliente, gli avvocati e i notai trasmettono agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD le informazioni coperte dal segreto professionale. Gli organismi di autodisciplina definiscono gli indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza.4 Fatto salvo il capoverso 3, gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD non possono accedere alle informazioni coperte dal segreto professionale. Non possono comunicare all’organismo di autodisciplina o ad altre autorità le informazioni divenute accessibili dopo lo scioglimento dal segreto professionale e riferiscono agli organismi di autodisciplina in merito ai controlli effettuati senza includere tali informazioni. Si assicurano che, nel rispetto del segreto professionale, le informazioni e i documenti raccolti nel quadro dei controlli siano conservati in modo sicuro.5 Lo scioglimento dal segreto professionale spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo di domicilio del consulente. 6 Se, in applicazione del diritto cantonale, un notaio sottostà anche ai controlli di un’autorità di vigilanza cantonale e l’incaricato di effettuare tali controlli adempie sia le condizioni di cui al capoverso 2 sia quelle del diritto cantonale, i controlli possono essere coordinati.

Art. 18b Elenco pubblico1 La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.2 La FINMA rende accessibili i dati dell’elenco mediante una procedura di richiamo.

Art. 22a cpv. 1 e 2 lett. c1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale e alle autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)8 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.2 La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:c. agli organismi di autodisciplina, all’attenzione dei loro affiliati.

Titolo prima dell’art. 22bSezione 3c:
Vigilanza sui consulenti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3quater

Art. 22b1 In deroga alle disposizioni del presente capitolo, i Cantoni designano l’autorità cui compete di vigilare sull’adempimento degli obblighi di cui al capitolo 2 da parte dei consulenti secondo l’articolo 2 capoverso 3quater.2 Se un consulente secondo l’articolo 2 capoverso 3quater viene meno all’obbligo di comunicazione, l’autorità competente secondo il capoverso 1 ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se nel quadro della propria attività di vigilanza emergono sospetti fondati che:a. è stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP9;b. i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un diritto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP;c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; od. i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1).3 L’autorità secondo il capoverso 1 precisa gli obblighi di diligenza di cui al capitolo 2 sezione 1b. Le regole cantonali devono essere rese note al DFF.

Art. 23 cpv. 55 Se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o da un consulente secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a o 1ter lettera a della presente legge o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari secondo l’articolo 9b.

Art. 24 cpv. 1 lett. b1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:b. vigilano affinché i loro affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

Art. 24b Rapporti giuridici e responsabilitàI rapporti giuridici tra gli organismi di autodisciplina e i loro affiliati sono retti dalle disposizioni del diritto privato, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli organismi di autodisciplina, dei loro organi e del loro personale.

Art. 25, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 lett. a, c e dRegolamento e sanzioni2 Il regolamento concretizza gli obblighi di diligenza degli affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui devono essere adempiuti.3 Il regolamento determina inoltre:a. le condizioni di affiliazione e di esclusione, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della libertà economica;c. sanzioni efficaci, adeguate e proporzionate sotto forma di avvertimenti, ammonimenti e pene convenzionali; gli organismi di autodisciplina concordano sanzioni che si iscrivono in un quadro uniforme e definiscono importi massimi;d. la possibilità di contestare le decisioni davanti al tribunale arbitrale permanente di cui all’articolo 25a.

Art. 25a Tribunale arbitrale1 Gli organismi di autodisciplina istituiscono un tribunale arbitrale comune e permanente cui compete di statuire in merito alle contestazioni riguardanti decisioni che, in base ai rispettivi statuti e regolamenti, tali organismi hanno pronunciato su affiliati o persone che hanno chiesto l’affiliazione.2 Il tribunale arbitrale emana un regolamento d’arbitrato. La procedura è retta dalle disposizioni della Parte terza del Codice di procedura civile10 nel rispetto delle garanzie procedurali in vigore e prevede in particolare il ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria superiore.

Art. 26 cpv. 11 Gli organismi di autodisciplina tengono un elenco dei loro affiliati e un elenco delle persone alle quali è negata l’affiliazione.

Art. 27 cpv. 4bis e 54bis È fatto salvo il rispetto del segreto professionale.5 Gli organismi di autodisciplina sono dispensati dall’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 4 se un loro affiliato lo ha già adempiuto.

Art. 28 cpv. 22 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, i suoi affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.

Art. 29 cpv. 1 lett. h11 e 31 Le seguenti autorità possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo:h. le autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b.3 L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale e alle autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 29a cpv. 4, primo periodo4 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario o di un consulente con le competenti autorità di perseguimento penale. …

Art. 29c cpv. 2122 È fatto salvo il rispetto del segreto professionale.

Art. 30 cpv. 2 lett. a2 L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:a. il nome dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo di informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 33 L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente oppure della persona che ha adempiuto l’obbligo di informare di cui all’articolo 11a.

Art. 34 cpv. 11 Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP13 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a.

Art. 35 cpv. 2 lett. i142 L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con le seguenti autorità mediante una procedura di richiamo:i. le autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b.

Art. 41a Coinvolgimento dei settori nelle valutazioni GAFILe competenti autorità federali coinvolgono sistematicamente le associazioni economiche e professionali rilevanti nonché i settori interessati nella preparazione e realizzazione delle valutazioni per paese condotte dal Gruppo d’azione finanziaria (GAFI). Assicurano in particolare che i rappresentanti di queste cerchie siano sentiti in misura adeguata e che, se possibile, possano accompagnare i membri della delegazione svizzera ai colloqui con il gruppo preposto alla valutazione.

Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2025Gli organismi di autodisciplina che, all’entrata in vigore della presente modifica, sono già riconosciuti adeguano i propri regolamenti entro un anno in modo da consentire la contestazione delle loro decisioni secondo l’articolo 25 capoverso 3 lettera d.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 26 settembre 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2026.152 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2026.3 Gli articoli 2 capoverso 3quater, 22a capoverso 1, 22b, 29 capoversi 1 lettera h e 3 nonché 35 capoverso 2 lettera i entreranno in vigore in un secondo tempo. 12 giugno 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 16 dicembre 200516 sui revisori

Art. 9a cpv. 1 lett. c1 Un’impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 se:c. non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA17); è fatta salva l’attività di consulente ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3bis e 3ter della legge del 10 ottobre 199718 sul riciclaggio di denaro.2.Legge del 26 settembre 202519 sulla trasparenza delle persone giuridiche

Art. 27, primo periodoGli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD20 e i consulenti di cui all’articolo 2 capoversi 3bis e 3ter LRD possono consultare in linea i dati del registro per la trasparenza nella misura in cui sono necessari all’adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD; fanno eccezione i dati cancellati conformemente all’articolo 24 della presente legge e le informazioni relative all’autore di una segnalazione secondo l’articolo 30 o 31 della presente legge. …

Art. 29 cpv. 2, primo periodo2 Se un’autorità, un intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD21 o un consulente di cui all’articolo 2 capoversi 3bis e 3ter LRD consulta in linea i dati del registro per la trasparenza, i dati relativi a tale accesso sono verbalizzati; fanno eccezione le consultazioni effettuate dall’autorità di controllo. …

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