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Decisione

ZK1 2021 8

Regelung des persönlichen Verkehrs

26 aprile 2022Italiano (+ 1 altra lingua)6 min

Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 16.12.2020, comunicata il 12.01.2021 (no. d'incarto 135-2018-371).

Source gr.ch

Sentenza del 22 marzo 2023

Fatti

N. d'incarto ZK1 21 8

Istanza Prima Camera civile

Composizione Moses, presidente

Bergamin e Hubert

Bensbih, attuaria

Parti A._____

reclamante

contro

B._____

resistente

patrocinata dall'avv. Fabio Soldati,

Studio 1896, Via Pretorio 7, 6901 Lugano

Oggetto onorario dell'esecutrice testamentaria

Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 16.12.2020, comunicata il 12.01.2021 (no. d'incarto 135-2018-371).

Comunicazione 22 marzo 2023

Ritenuto in fatto:

A. C._____ è deceduto il 31 agosto 2016. Nel suo testamento olografo del 15 dicembre 2011 egli aveva designato A._____ quale esecutrice testamentaria.

B. In data 15 novembre 2018 B._____ ha presentato al Tribunale regionale Maloja un reclamo (a norma degli artt. 518 cpv. 1 e 595 cpv. 3 CC), chiedendo che il mandato dell'esecutrice testamentaria fosse dichiarato terminato e che a quest'ultima fosse assegnato un termine per presentare la fattura definitiva per approvazione (act. TR I.1). Con decisione del 25 novembre 2019 il Tribunale regionale Maloja ha ordinato all'esecutrice testamentaria di provvedere entro un termine di 30 giorni alla chiusura di due relazioni bancarie in Italia. Al contempo, il Tribunale regionale ha assegnato all'esecutrice testamentaria un termine di 45 giorni per presentare il rapporto finale e la fattura definitiva per approvazione (act. TR IV.1).

C. In data 13 gennaio 2020 l'esecutrice testamentaria ha presentato al Tribunale regionale tre note d'onorario per un importo complessivo di CHF 35'223.45, chiedendo di "voler tassare" gli importi esposti (act. TR VI.2). Statuendo il 16 dicembre 2020, il Tribunale regionale ha fissato l'onorario dell'esecutrice testamentaria a CHF 17'006.40, oltre alle spese di CHF 50.00 e all'IVA al tasso dell'8% (act. B.4).

D. Avverso la decisione del 16 dicembre 2020 l'esecutrice testamentaria insorge al Tribunale cantonale con un reclamo, chiedendone, in via principale, l'annullamento. In via subordinata, l'esecutrice testamentaria chiede di fissare l'onorario a CHF 35'223.45, spese e IVA incluse (act. A.1). Nella sua risposta dell'8 febbraio 2021, B._____ chiede la reiezione del gravame (act. A.2). A._____ ha replicato in data 8 marzo 2021 (act. A.3); B._____ ha rinunciato a presentare una duplica (act. A.4).

Considerando in diritto:

1. La decisione impugnata, emanata in procedura sommaria e con un valore di causa superiore a CHF 10'000.00, è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nell'evenienza, tale termine è rispettato. Sia con l'appello che con il reclamo può essere censurata un'applicazione errata del diritto, e ciò senza limitazioni (art. 310 lett. a CPC; art. 320 lett. a CPC). I due mezzi d'impugnazione divergono, per contro, per quanto attiene all'accertamento dei fatti. Un esame sotto questo profilo è tuttavia superfluo nel caso in esame per i motivi che saranno indicati di seguito. Benché presentato nella forma del reclamo, il gravame va quindi trattato come appello (circa l'ammissibilità della conversione del mezzo d'impugnazione cfr. TC GR ZK2 19 77 del 19.12.2019 consid. 1.3).

Considerandi

2.

La reclamante contesta la competenza del Tribunale regionale a statuire – in qualità di autorità di vigilanza – sul compenso dell'esecutrice testamentaria.

A norma dell'art. 517 cpv. 3 CC l'esecutore testamentario ha diritto a un equo compenso per le sue prestazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, competente per statuire sull'ammontare del compenso previsto dall'art. 517 cpv. 3 CC è il giudice civile e non l'autorità alla cui vigilanza l'esecutore testamentario è sottoposto (DTF 78 II 123 consid. 1a; TF 5D_136/2015 del 18.04.2016 consid. 5.2).

L'esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o intende di compiere (art. 518 cpv. 1 CC e art. 595 cpv. 3 CC). Nel Cantone dei Grigioni, l'autorità di vigilanza sugli esecutori testamentari è il giudice unico presso il Tribunale regionale (art. 83 cpv. 1 LICC). Nel caso in esame, è incontestato che il Tribunale regionale ha statuito nell'ambito di una procedura di ricorso avviata da un'erede contro l'operato dell'esecutrice testamentaria, agendo così in qualità di autorità di vigilanza. In tale funzione, esso non era quindi abilitato a pronunciarsi sull'ammontare del compenso dovuto all'esecutrice testamentaria. A ciò nulla muta quanto sostenuto da B._____ in sede di risposta al reclamo. L'art. 83 cpv. 1 LICC non demanda infatti la decisione sull'entità dell'onorario all'autorità di vigilanza e la dottrina citata, peraltro minoritaria, non giustifica di discostarsi dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale. Nell'esito, la decisione impugnata va quindi annullata.

3.

Le spese e le ripetibili seguono, di principio, la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame, la reclamante ha tuttavia presentato al Tribunale regionale le sue note d'onorario, chiedendone esplicitamente la tassazione e senza eccepire alcunché in merito alla competenza. In applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC si giustifica quindi di ripartire le spese giudiziarie secondo equità, nel senso di porre le spese processuali a carico della reclamante e di non accordare a quest'ultima un'indennità d'inconvenienza. Neppure la resistente ha però diritto a ripetibili, soccombendo nel merito e avendo anch'ella – a torto – chiesto in prima istanza l'esame della fattura finale dell'esecutrice testamentaria.

La Prima Camera civile pronuncia:

L'appello è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja del 16 dicembre 2020 è annullata.

Le spese per la procedura di appello, di CHF 2'000.00, sono poste a carico di A._____.

Non si assegnano indennità d'inconvenienza né ripetibili.

Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

1.

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Art. 518 Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Italien über die gegenseitige Anerkennung und den Umtausch von Führerausweisenart. 518 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance mutuelle en matière d’échange de permis de conduireart. 518 5

Art. 518 Statuten des Internationale Sekretariats für Freiwilligendienst (ISVS)art. 518 Statuts du Secrétariat international du service volontaire (ISVS)art. 518 5

Art. 518 Briefwechsel vom 10. März 1955 zwischen der Schweiz und der Meteorologischen Weltorganisation über das rechtliche Statut dieser Organisation in der Schweizart. 518 Echange de lettres du 10 mars 1955 entre la Suisse et l’Organisation Météorologique Mondiale concernant le statut juridique en Suisse de cette Organisationart. 518 5

Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC

Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC

Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 517 ZGBart. 517 CCart. 517 Codice civile svizzero

Art. 517 ZGBart. 517 CCart. 517 Codice civile svizzero

BGE 78 II 123ATF 78 II 123DTF 78 II 123

5D_136/2015

Art. 518 ZGBart. 518 CCart. 518 Codice civile svizzero

Art. 595 ZGBart. 595 CCart. 595 Codice civile svizzero

Art. 83 EGzZGBart. 83 EGzZGBart. 83 LICC

Art. 83 EGzZGBart. 83 EGzZGBart. 83 LICC

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC