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Decisione

11.2018.128

Scioglimento di comproprietà immobiliare e modo della divisione

31 gennaio 2020Italiano21 min

mappale n. 430 (quattrocentotrenta) RFD del comune di __________, ubicazione __________,

Source ti.ch

Fatti

I coniugi dichiarano di

aver già provveduto alla liquidazione dei rapporti patrimoniali con le seguenti

modalità:

5.1 Abitazione coniugale

a) I coniugi __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del

mappale n. 430 (quattrocentotrenta) RFD del comune di __________, ubicazione __________,

così descritto a registro fondiario:

(…)

b) Le parti stabiliscono che la particella n. 430 RFD del comune di __________

resta attribuita in comproprietà in ragione di metà ciascu­no. I coniugi

resteranno pertanto condebitori solidali del debito ipotecario.

c) La gestione della comproprietà della particella n. 430 RFD __________

è regolata come segue:

– per la gestione del fondo, fanno

stato le regole di diritto della locazione;

– la moglie assumerà gli oneri

correnti, al pari di una conduttrice, e quello ipotecario (interessi correnti);

non sono previsti ammortamenti;

– le spese relative al normale uso e

godimento del bene immobile in oggetto sono a carico della moglie.

– le spese straordinarie verranno

assunte dai coniugi in ragione di ½

ciascuno, previa discussione e raggiungimento di un accordo;

– l'onere assicurativo (RC stabile),

già computato nella posta “spe­se accessorie” nel fabbisogno della moglie, è a

carico di quest' ultima;

– la moglie dichiarerà il fondo nella

sua partita fiscale (valore locativo) nella misura del 50%, deducendo

interamente l'onere ipotecario;

– eventuali tributi straordinari legati

alla proprietà verranno suddivisi tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno.

d) È facoltà della moglie di chiedere al marito lo scioglimento della

comproprietà con conseguente messa in vendita del fondo in questione, in ogni

momento, con preavviso di tre mesi. Il ricavato

netto,

previa estinzione del debito ipotecario e pagamento della TUI o di imposte in

relazione all'immobile ancora dovute, verrà suddiviso tra i coniugi in ragione

di ½ ciascuno, ritenuta la rinuncia di entrambi i coniugi a chiedere il

rimborso dei beni propri investiti nell'abitazione. Ognuno dei coniugi si farà carico

del rimborso alla Cassa pensione del proprio prelievo anticipato.

C. Il

17 novembre 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 per un

tentativo di conciliazione davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezio­ne 3,

chiedendo di accertare il suo diritto allo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 430, di ordina­re a un notaio di vendere il fondo ai pubblici incanti

con una base d'asta di fr. 1 200 000.–

e di suddividere il ricavo netto fra i comproprietari in ragione di metà

ciascuno. All'udienza del 13

dicembre 2016 il Segretario assessore ha constatato l'impossibilità di conciliare

le parti e ha rilasciato ad AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste

a carico dell'istante, “riservata

una diversa ripartizione con il giudizio di merito” (inc. CM.2016.827).

D. AO

1 ha promosso

causa il 2 gennaio 2017 contro AP 1 davanti

al medesimo Pretore per ottenere quanto chiesto in sede di conciliazione. A titolo di ripetibili egli ha postulato la

rifusione di fr. 60 000.– per la procedura di merito e di fr. 3000.– per la procedura di conciliazione. Nella sua

risposta dell'8 marzo 2017 AP 1 ha proposto

di respingere la petizione. Con replica del 24 aprile 2017 e duplica del 23

maggio 2017 le parti hanno ribadito le rispettive domande.

E. Alle

prime arringhe del 27 giugno 2017 gli ex coniugi hanno confermato le loro

posizioni e notificato prove. L'istruttoria, comincia­ta immediatamente, si è

chiusa il 21 giugno 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 30 agosto 2018 l'attore

ha reiterato le richieste di petizione, tranne proporre che nel caso in cui i

pubblici incanti andassero deserti si tenesse un secondo turno di incanti con

base d'asta ridotta a fr. 1 100 000.–. Inoltre egli ha protestato la

rifusione di fr. 3972.25 (anziché di fr. 3000.–)

a titolo di ripetibili per la procedura di conciliazione. In un allegato del 17 settembre 2018

la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

F. Statuendo

con sentenza del 18 ottobre 2018, il Pretore ha

accol­to la petizione, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della

comproprietà relativa alla particella n. 430 RFD di __________ come segue:

– vendita del fondo ai pubblici incanti con base

d'asta fissata a fr. 1 200 000.–;

– in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti entro

due mesi dal primo turno, senza base d'asta;

– incanti organizzati e diretti dal notaio __________ M__________,

__________, con suddivisione a metà del ricavo netto tra i comproprietari.

Le spese dell'azione

volta a far accertare il diritto allo scioglimento della comproprietà (art. 650

cpv. 1 CC), di fr. 8000.–, sono state poste a carico di AP 1, con obbligo

di rifondere all'attore fr. 25 000.– per ripetibili. Le spese dell'azione intesa a far definire il modo della divisione (art. 651 cpv. 2

CC), di fr. 10 000.–,

sono state addebitate anch'esse alla convenuta, tenuta a rifondere all'attore altri

fr. 25 000.–

per ripetibili. A carico della convenuta il Pretore ha posto altresì le spese

della procedura di conciliazione, di fr. 3000.–, senza assegnazione di ripetibili.

G. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19

novembre 2018 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo

la petizio­ne. In subordine essa conclude per l'annullamento del giudizio

impugnato e per il rinvio degli atti al Pretore affinché ammetta tutte le prove

da lei offerte e statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2019

AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dai Pretori con

la procedura ordinaria sono

impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è manifestamente dato, ove si pensi al valore litigioso di fr. 630 000.– riguardante l'azione fondata sul­l'art. 650 cpv. 1 CC (quota di

comproprietà rivendicata dall'attore) e al valore litigioso di fr. 1 260 000.– per quel che è dell'azione fondata sull'art.

651.

cpv. 2 CC (valore venale del fon­do al momento in cui è stata promossa

causa: sentenza impugnata, pag. 12 in alto), importi che le parti non discutono.

Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza

del Pretore è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 19 ottobre 2018.

Introdotto il 19 novembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

la convenuta acclude

copia dell'ordinanza sulle prove emanata dal Pretore il 21 giugno 2018.

Trattandosi di un atto che già figura nell'incarto trasmesso a questa Camera

(act. X), la produzione del documento è superflua.

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che lo scioglimento di una

comproprietà fra coniugi dopo il divorzio non compete al giudice delle

procedure matrimoniali, bensì al giudice ordinario ratione loci. Ciò

premesso, egli ha riepilogato i criteri che presiedono a un'azione fondata

sull'art. 650 cpv. 1 CC, accertando che nella fattispecie il contenzioso riguarda

la clausola n. 5.1 lett. d della convenzione sugli effetti del

divorzio, la quale secon­do la convenuta preclude all'attore la possibilità di esigere

lo scioglimento della comproprietà. Il Pretore ha riassunto così i criteri che

disciplinano l'interpretazione di una clausola contrattuale in base al

principio dell'affidamento (art. 18 cpv. 1 CO), giungen­do alla conclusione che

nel caso specifico nessun elemento suffraga l'opinione della convenuta, alla

quale non giova neppure l'art. 169 CC, norma non più applicabile dopo la

pronuncia del divorzio. Quanto all'obiezione dell'interessata, stando alla

quale sussisterebbe uno scopo duraturo che osta allo scioglimento della comproprietà (nel senso dell'art. 650

cpv. 3 CC) poiché si tratta in concreto di un'ex abitazione coniugale in

cui vivono i figli, il Pretore ha ritenuto che AP 1 non ha reso verosimile un

pregiudizio per il bene dei minorenni né ha dimostrato di non poter trovare un

alloggio sostitutivo alle medesime condizioni nelle immediate vicinanze. Onde,

per finire, l'accoglimento dell'azione ancorata all'art. 650 cpv. 1 CC.

Per

quanto attiene al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), il primo giudice

ha constatato che AP 1 non muove­va obiezioni – di per sé – alla vendita del

fondo ai pubblici incanti con base d'asta pari all'ammontare del valore venale del

fondo, mentre irricevibile appariva a mente del Pretore il secondo eventuale incanto

con base d'asta ridotta a fr. 1 100 000.– proposto dall'attore unicamente nel

memoriale conclusivo. Ricordato in definitiva che sul modo della divisione il

giudice decide per apprezzamento, senza essere vincolato alle richieste delle

parti, il Pretore ha stabilito che il notaio __________ M__________ indicesse

una

vendita

del fondo ai pubblici incanti con base d'asta fissata a

fr.

1.

200 000.–

e, in caso di insucces­so, ripetesse l'incanto dopo due mesi senza base d'asta,

devolvendo il ricavo netto dell'operazione ai comproprietari in ragione di metà

ciascuno. Anche

l'azione

fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC è stata oggetto così di

sostanziale

accoglimento.

4.

Nell'appello la convenuta rimprovera anzitutto al

Pretore di non avere correttamente interpretato la clausola n. 5.1 lett. d

della convenzione sugli effetti del divorzio, da lei sottoscritta nel legittimo

convincimento che il marito non avesse diritto di chiedere lo scioglimento

della comproprietà, in difetto di che la clausola non avrebbe avuto senso. La

cronistoria dimostra in effetti, secondo l'appellante, che quella clausola era

stata stipulata a tutela di lei e dei figli, ferma restando – se mai – la

possibilità per l'attore di chiedere lo scioglimento della comproprietà al

momento in cui il cadetto avesse compiuto 18 anni.

L'argomentazione

cade nel vuoto. In concreto l'attore ha promos­so,

con la petizione del 2 gennaio 2017, due azioni reali: l'una di accertamento

fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azio­ne di divisio­ne”), intesa a far

constatare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà sulla particella

n. 430, e l'altra costitutiva, fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a

far definire il modo della divisione (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del

5.

maggio 2015, consid. 4). Ora, l'art. 650 cpv. 1 CC prevede che ogni

comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, a

meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dal­la suddivisione in

proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. La

convenuta obietta che nel caso in esa­me la clausola n. 5.1 lett. d della

convenzione sugli effetti del divorzio osta allo scioglimento della

comproprietà. Sta di fatto che quella clausola non comporta alcuna limitazione

o differimento, per il marito, della facoltà di chiedere lo scioglimento del­la

proprietà collettiva. L'interessata pretende di interpretare la clausola per

quan­to essa non contiene, ma un'ipotesi del genere presupporrebbe una formulazione

poco chiara, ambigua, incompleta o in contraddizione con i considerandi della

sentenza di divorzio. In realtà la clausola n. 5.1 lett. d è assolutamente

univoca e non lascia spazio a interpretazione di sorta. Quali motivi abbiano

condotto alla sua stipulazio­ne poco sussidia. Così com'è redatta, essa abilita

AP 1 a esigere lo scioglimento della comproprietà con preavviso di tre mesi,

senza che il marito possa opporvisi. Non impedisce tuttavia che AO 1,

rispettando i requisiti (più stringenti) dell'art. 650 cpv. 1 CC, possa

fare altrettanto. E che ciò non possa avvenire prima della maggiore età del

figlio cadetto è una congettura meramente personale della convenuta.

5.

L'appellante

sostiene che, comunque sia, nel caso in rassegna uno scioglimento della

comproprietà è escluso dal fine cui l'immobile è destinato (art. 650 cpv. 1 in

fine CC). Essa lamenta che il Pretore le ha imputato di non avere reso verosimile

un pregiudizio per il bene dei minorenni e di non avere dimostrato

l'impossibilità di trovare un alloggio sostitutivo alle medesime condizioni

nelle immediate vicinanze, tranne respingere arbitrariamente le prove da lei

offerte. Essa fa valere inoltre che al momento del divorzio la comune volontà

dei coniugi era di destinare lo stabile a moglie e figli, sicché un cambiamento

richiederebbe una modifica della relativa sentenza. Anche perché – essa continua

– sarebbe impensabile reperire un'altra villa di 300 m² con piscina al

prezzo di fr. 775.– mensili.

L'argomentazione

è sorretta, una volta ancora, da asserti che non trovano riscontro nella

convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 16 giugno 2014. Tale

accordo prevede­va unicamen­te (e chiaramente), alla clausola n. 4, che “l'abitazione

coniugale è attribuita in uso alla moglie e ai figli, il marito essen­dosi già

stabilito altrove”. Che tale attribuzione dovesse valere fino alla maggiore età

del figlio cadetto (o addirittura sine die), come afferma la convenuta, non

si evince della sentenza di divorzio neppure dai consideran­di. A torto

l'appellante assevera perciò che in concreto lo scioglimento della comproprie­tà

immobiliare presupporrebbe una modifica di tale sentenza. Certo, la convenuta

si duole che il Pretore non abbia assunto tutte le prove da lei notificate, ma essa

non indica né quali mezzi istruttori rimanessero da esperire né quali

circostanze essa avrebbe inteso con ciò dimostrare. È possibile che l'esigenza

di trovare un nuovo alloggio influisca sui contributi alimentari dovuti da AO 1

in virtù della convenzione sugli effetti del divorzio. La questione esula tuttavia

dall'oggetto del contenzioso odierno e trascende con ogni evidenza i limiti di

un'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC. Anche in proposito l'appello si

rivela quindi destinato all'insuccesso.

6.

Stando

all'appellante, per far accertare il suo diritto allo scioglimento della

comproprietà (“di dirompente portata”) l'ex marito avrebbe dovuto postulare una

modifica della sentenza di divorzio davanti al giudice delle procedure

matrimoniali, unico competen­te per interpretare la nota convenzione. Tanto più

– essa soggiunge – che lo scioglimento della comproprietà immobiliare richiederebbe

“un adattamento delle altre clausole contrattuali, con particolare riferimento

al contributo di mantenimento nei confronti dell'ex moglie”.

L'assunto

poggia una volta ancora sul presupposto secondo cui la convenzione sugli

effetti del divorzio impedisce all'attore di chiedere lo scioglimento della

comproprietà immobiliare, sicché a tale scopo l'ex marito dovrebbe postulare una

modifica di quella sentenza. Il giudice del divorzio non ha omologato però –

come si è visto – alcun accor­do che osti allo scioglimento della comproprietà (omologazione

che sarebbe stata indispensabile per la validità dell'intesa: art. 279 cpv. 2

prima frase CPC). Mal si comprende perciò quale modifica avrebbe dovuto

sollecitare l'attore. Diversa è la questione di sapere se lo scioglimento della

comproprietà immobiliare giustifichi una modifica dei contributi alimentari

omologati con la sentenza di divorzio del 16 giugno 2014. La competenza al riguardo

tuttavia è quella del giudice delle procedure matrimoniali, non quella del

giudice ordinario. Il quesito non può dunque essere affrontato nell'ambito del

presente giudizio.

7.

L'appellante

torna a deplorare che il Pretore abbia respinto tutte le prove da lei offerte (eccetto

la perizia sul valore venale del fondo), salvo imputarle poi che “in difetto di prove circa la reale e concorde volontà

delle parti al momento della firma dell'accordo sugli effetti accessori del

loro divorzio” non sussistono elementi suscettibili di dimostrare l'intenzione

delle parti volta a limitare o differire il diritto del marito di ottenere lo scioglimento

della comproprietà (sentenza impugnata, consid. 14). La convenuta

censura tale rifiuto di prove che, non motivato, le avrebbe impedito di

difendersi adeguatamente.

La doglianza soccorre poco

o punto ai fini del giudizio. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, quel

che le parti desideravano fare della comproprietà fondiaria al momento del

divorzio è sen­za portata pratica nella misura in cui gli eventuali accordi non

sono stati sottoposti all'omologazione del giudice (cfr. DTF 143 III 524 in

alto). Assumere prove sulle intenzioni di quel momento sarebbe dunque un

esercizio improduttivo. Che l'idea fosse di limitare o di differire la facoltà,

per AO 1, di chiedere lo scioglimento della proprietà immobiliare, in altri

termini, poco sussidia se poi i coniugi hanno rinunciato a far approvare l'inte­sa

dal giudice. E di un'intesa in tal senso non v'è traccia – come detto – nella

convenzione sugli effetti del divorzio o nei considerandi della sentenza emessa

il 16 giugno 2014. Privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

8.

Per quanto concerne

l'azione volta a far definire il

modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), l'appellante critica la

decisione di prevedere un secondo incanto pubblico senza base d'asta nel caso

in cui il primo turno andasse deserto. Essa paventa il rischio che in tale evenienza

il fondo sia aggiudicato a un valore inferiore a quello venale, il che

impedirebbe alle parti di liquidare il regime dei beni secondo gli accordi

convenzionali e di restituire alle casse pensioni gli averi di previdenza

investiti nel­l'immobile.

Come questa Camera ha già

avuto modo di rilevare in passato, il giudice che in

mancanza di accordo fra le parti ordina lo scioglimento di una

comproprietà mediante vendita all'asta deve definire le condizioni della gara

in modo che un'aggiudicazione sia possibile entro un tempo ragionevole e senza

che le parti debbano rivolgersi a lui un'altra volta. Qualora fissi un valore

minimo di aggiudicazione egli deve prevedere così, entro un termine ragionevole,

un doppio turno d'asta per l'eventualità in cui quel

valore non sia raggiunto, secondo turno d'asta che non sarà più soggetto a

un'offerta minima (I CCA, sentenza inc. 11.2013.107/ 108 del 21 marzo 2016, consid. 7 con

riferimento a DTF 51 II 296; analogamente: Brunner/Wichtermann in: Basler Kom­mentar, ZGB II, 5ª edizione, n.

14.

ad art. 651; Meier-Hayoz in:

Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 24 ad art. 651 CC). A ragione perciò il Pretore ha disposto nella

fattispecie un secondo incanto nell'ipotesi in cui la base d'asta fissata per

l'aggiudicazione della particella non fosse raggiunta la prima volta. Quanto al

termine di due mesi, esso è stato reputato ragionevole dal Tribunale federale in

DTF 51 II 297.

Non

si può escludere che nel caso di un doppio turno d'asta il fondo possa essere

aggiudicato – come teme l'appellante – a un valore inferiore rispetto al valore

venale. Tale rischio non basta tuttavia per impedire che un avente diritto esiga

ugualmente lo scioglimento della comproprietà né impone, tanto meno, un

continuo rifacimento dell'incanto fino al momento in cui non sia stata

raggiunta la base d'asta. Ne segue di conseguenza, una volta ancora,

l'infondatezza dell'appello.

9.

Da ultimo l'appellante

insorge contro l'addebito delle spese e delle ripetibili inerenti all'azione

fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, facendo valere che per quanto riguarda il modo

della divisione essa non si è mai opposta alla vendita del fondo ai pubblici

incanti, come del resto ha accertato il Pretore (sentenza impugna­ta, consid. 18).

Essa non può quindi essere ritenuta soccombente, ciò che giustifica la

suddivisione delle spese processuali a metà e la compensazione delle

ripetibili.

Che

la convenuta non si sia mai opposta allo scioglimento della comproprietà

mediante pubblici incanti è vero. È altrettanto vero però ch'essa ha messo in

dubbio senza esito la base d'asta proposta dall'attore (fr. 1 200 000.–), provocando

l'esecuzione di una perizia sul valore venale del fondo rivelatasi superflua, ove

si consideri che per finire il Pretore ha confermato la cifra prospettata da AO

1.

nella petizione. Nelle condizioni descritte l'attore non poteva esimersi dal

promuovere, oltre all'azio­ne di divisione, l'azione costitutiva dell'art. 651

cpv. 2 CC per far sì che il giudice stabilisse autoritativamente il modo in cui

sciogliere la comproprietà. Raggiungere un accordo con l'ex moglie non sarebbe

stato possibile. Ciò posto, la convenuta dev'essere rimessa alle sue

responsabilità e chiamata ad assumere i costi dovuti alla propria resistenza.

Anche su quest'ultimo punto la

sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

10.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO 1 rivendica

un'indennità di fr. 25 000.–. Ora,

tanto l'indennità per ripetibili dovuta in esito a un'azione di divisione (art. 650 cpv. 1

CC) quanto quella dovuta in seguito un'azione sul modo della divisione (art. 651

cpv. 2 CC) va determinata in base al valore della quota di comproprietà che spetta

alla parte attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2016.116

del 19 gennaio 2018, consid. 10a con riferimen­ti). Tale valore ammonta in concreto a fr. 630 000.– (la

metà di fr. 1 260 000.–: sopra, consid. 1) e non è in discussione. Per una causa ordinaria dal valore litigio­so compreso

tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.–

l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede

ripetibili in primo grado varianti dal 4 al 6% del valore medesimo. In appello

le ripetibili sono comprese tra il 30 e il 60% di quelle dovute in prima sede (art.

11.

cpv. 2 del citato regolamento).

Nel

caso in esame la sentenza impugnata verteva su due azioni di pari valore (ai

fini delle ripetibili) e l'appello riguardava entram­be. Il litigio sull'azione

di divisione concerneva unicamente, tuttavia, la portata di una clausola contenuta

in una convenzione sugli effetti del divorzio, ciò che non ha riservato

difficoltà particolari nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del

diritto, tanto che l'istruttoria del Pretore si è limitata al­l'assunzione di

una perizia sul valore venale del fondo. Inoltre gli accertamenti svolti nel

quadro dell'azione di divisione sono serviti come premessa anche per l'azione

sul modo della divisione. Per di più, nel redigere le osservazioni all'appello

la legale del­l'attore è stata agevolata dal fatto di conoscere già appieno la

causa, avendo patrocinato il convenuto fin dall'inizio del processo. Tutto ciò

induce ad applicare per ambedue le azioni le aliquote minime del 4% in primo

grado e del 30% in appello. Ne discende un'indennità complessiva di fr. 15 120.– (fr. 7560.– x 2), cui si

aggiungono spese fisse di fr. 910.–

secondo l'art. 6 cpv. 1 del citato regolamento (fr. 455.– x 2) e

l'IVA, per un totale di fr. 17

500.– arrotondati.

11.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono

poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 17 500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).