11.2018.128
Scioglimento di comproprietà immobiliare e modo della divisione
31 gennaio 2020Italiano21 min
mappale n. 430 (quattrocentotrenta) RFD del comune di __________, ubicazione __________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.128
Lugano,
31 gennaio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa OR.2017.1 (scioglimento
di comproprietà immobiliare e modo della divisione) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 2 gennaio 2017
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 19 novembre 2018 presentato da AP 1contro
la sentenza emessa dal Pretore il 18 ottobre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1972) e AO 1 (1975),
cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 6 luglio 2002. Dal matrimonio
sono nati M__________ (il 4 novembre 2002) e V__________ (il 9 luglio
2009). Il 5 febbraio 2004 i coniugi hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno la particella n. 430
RFD di __________, su cui sorge una casa d'abitazione, accendendo solidalmente un
mutuo ipotecario di fr. 930
000.– senza obbligo di ammortamento
presso la Banca __________ __________.
B. Il
18 aprile 2014 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo.
Statuendo con sentenza del 16 giugno 2014, il Pretore aggiunto ha
pronunciato il divorzio e omologato la convenzione nei seguenti termini:
4. Abitazione
coniugale
L'abitazione coniugale è
attribuita in uso alla moglie e ai figli, il marito essendosi già stabilito
altrove.
5. Liquidazione
del regime dei beni della partecipazione agli acquisti
Fatti
I coniugi dichiarano di
aver già provveduto alla liquidazione dei rapporti patrimoniali con le seguenti
modalità:
5.1 Abitazione coniugale
a) I coniugi __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del
mappale n. 430 (quattrocentotrenta) RFD del comune di __________, ubicazione __________,
così descritto a registro fondiario:
(…)
b) Le parti stabiliscono che la particella n. 430 RFD del comune di __________
resta attribuita in comproprietà in ragione di metà ciascuno. I coniugi
resteranno pertanto condebitori solidali del debito ipotecario.
c) La gestione della comproprietà della particella n. 430 RFD __________
è regolata come segue:
– per la gestione del fondo, fanno
stato le regole di diritto della locazione;
– la moglie assumerà gli oneri
correnti, al pari di una conduttrice, e quello ipotecario (interessi correnti);
non sono previsti ammortamenti;
– le spese relative al normale uso e
godimento del bene immobile in oggetto sono a carico della moglie.
– le spese straordinarie verranno
assunte dai coniugi in ragione di ½
ciascuno, previa discussione e raggiungimento di un accordo;
– l'onere assicurativo (RC stabile),
già computato nella posta “spese accessorie” nel fabbisogno della moglie, è a
carico di quest' ultima;
– la moglie dichiarerà il fondo nella
sua partita fiscale (valore locativo) nella misura del 50%, deducendo
interamente l'onere ipotecario;
– eventuali tributi straordinari legati
alla proprietà verranno suddivisi tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno.
d) È facoltà della moglie di chiedere al marito lo scioglimento della
comproprietà con conseguente messa in vendita del fondo in questione, in ogni
momento, con preavviso di tre mesi. Il ricavato
netto,
previa estinzione del debito ipotecario e pagamento della TUI o di imposte in
relazione all'immobile ancora dovute, verrà suddiviso tra i coniugi in ragione
di ½ ciascuno, ritenuta la rinuncia di entrambi i coniugi a chiedere il
rimborso dei beni propri investiti nell'abitazione. Ognuno dei coniugi si farà carico
del rimborso alla Cassa pensione del proprio prelievo anticipato.
C. Il
17 novembre 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 per un
tentativo di conciliazione davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
chiedendo di accertare il suo diritto allo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 430, di ordinare a un notaio di vendere il fondo ai pubblici incanti
con una base d'asta di fr. 1 200 000.–
e di suddividere il ricavo netto fra i comproprietari in ragione di metà
ciascuno. All'udienza del 13
dicembre 2016 il Segretario assessore ha constatato l'impossibilità di conciliare
le parti e ha rilasciato ad AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste
a carico dell'istante, “riservata
una diversa ripartizione con il giudizio di merito” (inc. CM.2016.827).
D. AO
1 ha promosso
causa il 2 gennaio 2017 contro AP 1 davanti
al medesimo Pretore per ottenere quanto chiesto in sede di conciliazione. A titolo di ripetibili egli ha postulato la
rifusione di fr. 60 000.– per la procedura di merito e di fr. 3000.– per la procedura di conciliazione. Nella sua
risposta dell'8 marzo 2017 AP 1 ha proposto
di respingere la petizione. Con replica del 24 aprile 2017 e duplica del 23
maggio 2017 le parti hanno ribadito le rispettive domande.
E. Alle
prime arringhe del 27 giugno 2017 gli ex coniugi hanno confermato le loro
posizioni e notificato prove. L'istruttoria, cominciata immediatamente, si è
chiusa il 21 giugno 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 30 agosto 2018 l'attore
ha reiterato le richieste di petizione, tranne proporre che nel caso in cui i
pubblici incanti andassero deserti si tenesse un secondo turno di incanti con
base d'asta ridotta a fr. 1 100 000.–. Inoltre egli ha protestato la
rifusione di fr. 3972.25 (anziché di fr. 3000.–)
a titolo di ripetibili per la procedura di conciliazione. In un allegato del 17 settembre 2018
la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
F. Statuendo
con sentenza del 18 ottobre 2018, il Pretore ha
accolto la petizione, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della
comproprietà relativa alla particella n. 430 RFD di __________ come segue:
– vendita del fondo ai pubblici incanti con base
d'asta fissata a fr. 1 200 000.–;
– in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti entro
due mesi dal primo turno, senza base d'asta;
– incanti organizzati e diretti dal notaio __________ M__________,
__________, con suddivisione a metà del ricavo netto tra i comproprietari.
Le spese dell'azione
volta a far accertare il diritto allo scioglimento della comproprietà (art. 650
cpv. 1 CC), di fr. 8000.–, sono state poste a carico di AP 1, con obbligo
di rifondere all'attore fr. 25 000.– per ripetibili. Le spese dell'azione intesa a far definire il modo della divisione (art. 651 cpv. 2
CC), di fr. 10 000.–,
sono state addebitate anch'esse alla convenuta, tenuta a rifondere all'attore altri
fr. 25 000.–
per ripetibili. A carico della convenuta il Pretore ha posto altresì le spese
della procedura di conciliazione, di fr. 3000.–, senza assegnazione di ripetibili.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
novembre 2018 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo
la petizione. In subordine essa conclude per l'annullamento del giudizio
impugnato e per il rinvio degli atti al Pretore affinché ammetta tutte le prove
da lei offerte e statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2019
AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dai Pretori con
la procedura ordinaria sono
impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è manifestamente dato, ove si pensi al valore litigioso di fr. 630 000.– riguardante l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (quota di
comproprietà rivendicata dall'attore) e al valore litigioso di fr. 1 260 000.– per quel che è dell'azione fondata sull'art.
651.
cpv. 2 CC (valore venale del fondo al momento in cui è stata promossa
causa: sentenza impugnata, pag. 12 in alto), importi che le parti non discutono.
Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza
del Pretore è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 19 ottobre 2018.
Introdotto il 19 novembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
la convenuta acclude
copia dell'ordinanza sulle prove emanata dal Pretore il 21 giugno 2018.
Trattandosi di un atto che già figura nell'incarto trasmesso a questa Camera
(act. X), la produzione del documento è superflua.
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che lo scioglimento di una
comproprietà fra coniugi dopo il divorzio non compete al giudice delle
procedure matrimoniali, bensì al giudice ordinario ratione loci. Ciò
premesso, egli ha riepilogato i criteri che presiedono a un'azione fondata
sull'art. 650 cpv. 1 CC, accertando che nella fattispecie il contenzioso riguarda
la clausola n. 5.1 lett. d della convenzione sugli effetti del
divorzio, la quale secondo la convenuta preclude all'attore la possibilità di esigere
lo scioglimento della comproprietà. Il Pretore ha riassunto così i criteri che
disciplinano l'interpretazione di una clausola contrattuale in base al
principio dell'affidamento (art. 18 cpv. 1 CO), giungendo alla conclusione che
nel caso specifico nessun elemento suffraga l'opinione della convenuta, alla
quale non giova neppure l'art. 169 CC, norma non più applicabile dopo la
pronuncia del divorzio. Quanto all'obiezione dell'interessata, stando alla
quale sussisterebbe uno scopo duraturo che osta allo scioglimento della comproprietà (nel senso dell'art. 650
cpv. 3 CC) poiché si tratta in concreto di un'ex abitazione coniugale in
cui vivono i figli, il Pretore ha ritenuto che AP 1 non ha reso verosimile un
pregiudizio per il bene dei minorenni né ha dimostrato di non poter trovare un
alloggio sostitutivo alle medesime condizioni nelle immediate vicinanze. Onde,
per finire, l'accoglimento dell'azione ancorata all'art. 650 cpv. 1 CC.
Per
quanto attiene al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), il primo giudice
ha constatato che AP 1 non muoveva obiezioni – di per sé – alla vendita del
fondo ai pubblici incanti con base d'asta pari all'ammontare del valore venale del
fondo, mentre irricevibile appariva a mente del Pretore il secondo eventuale incanto
con base d'asta ridotta a fr. 1 100 000.– proposto dall'attore unicamente nel
memoriale conclusivo. Ricordato in definitiva che sul modo della divisione il
giudice decide per apprezzamento, senza essere vincolato alle richieste delle
parti, il Pretore ha stabilito che il notaio __________ M__________ indicesse
una
vendita
del fondo ai pubblici incanti con base d'asta fissata a
fr.
1.
200 000.–
e, in caso di insuccesso, ripetesse l'incanto dopo due mesi senza base d'asta,
devolvendo il ricavo netto dell'operazione ai comproprietari in ragione di metà
ciascuno. Anche
l'azione
fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC è stata oggetto così di
sostanziale
accoglimento.
4.
Nell'appello la convenuta rimprovera anzitutto al
Pretore di non avere correttamente interpretato la clausola n. 5.1 lett. d
della convenzione sugli effetti del divorzio, da lei sottoscritta nel legittimo
convincimento che il marito non avesse diritto di chiedere lo scioglimento
della comproprietà, in difetto di che la clausola non avrebbe avuto senso. La
cronistoria dimostra in effetti, secondo l'appellante, che quella clausola era
stata stipulata a tutela di lei e dei figli, ferma restando – se mai – la
possibilità per l'attore di chiedere lo scioglimento della comproprietà al
momento in cui il cadetto avesse compiuto 18 anni.
L'argomentazione
cade nel vuoto. In concreto l'attore ha promosso,
con la petizione del 2 gennaio 2017, due azioni reali: l'una di accertamento
fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa a far
constatare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà sulla particella
n. 430, e l'altra costitutiva, fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a
far definire il modo della divisione (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del
5.
maggio 2015, consid. 4). Ora, l'art. 650 cpv. 1 CC prevede che ogni
comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, a
meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in
proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. La
convenuta obietta che nel caso in esame la clausola n. 5.1 lett. d della
convenzione sugli effetti del divorzio osta allo scioglimento della
comproprietà. Sta di fatto che quella clausola non comporta alcuna limitazione
o differimento, per il marito, della facoltà di chiedere lo scioglimento della
proprietà collettiva. L'interessata pretende di interpretare la clausola per
quanto essa non contiene, ma un'ipotesi del genere presupporrebbe una formulazione
poco chiara, ambigua, incompleta o in contraddizione con i considerandi della
sentenza di divorzio. In realtà la clausola n. 5.1 lett. d è assolutamente
univoca e non lascia spazio a interpretazione di sorta. Quali motivi abbiano
condotto alla sua stipulazione poco sussidia. Così com'è redatta, essa abilita
AP 1 a esigere lo scioglimento della comproprietà con preavviso di tre mesi,
senza che il marito possa opporvisi. Non impedisce tuttavia che AO 1,
rispettando i requisiti (più stringenti) dell'art. 650 cpv. 1 CC, possa
fare altrettanto. E che ciò non possa avvenire prima della maggiore età del
figlio cadetto è una congettura meramente personale della convenuta.
5.
L'appellante
sostiene che, comunque sia, nel caso in rassegna uno scioglimento della
comproprietà è escluso dal fine cui l'immobile è destinato (art. 650 cpv. 1 in
fine CC). Essa lamenta che il Pretore le ha imputato di non avere reso verosimile
un pregiudizio per il bene dei minorenni e di non avere dimostrato
l'impossibilità di trovare un alloggio sostitutivo alle medesime condizioni
nelle immediate vicinanze, tranne respingere arbitrariamente le prove da lei
offerte. Essa fa valere inoltre che al momento del divorzio la comune volontà
dei coniugi era di destinare lo stabile a moglie e figli, sicché un cambiamento
richiederebbe una modifica della relativa sentenza. Anche perché – essa continua
– sarebbe impensabile reperire un'altra villa di 300 m² con piscina al
prezzo di fr. 775.– mensili.
L'argomentazione
è sorretta, una volta ancora, da asserti che non trovano riscontro nella
convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 16 giugno 2014. Tale
accordo prevedeva unicamente (e chiaramente), alla clausola n. 4, che “l'abitazione
coniugale è attribuita in uso alla moglie e ai figli, il marito essendosi già
stabilito altrove”. Che tale attribuzione dovesse valere fino alla maggiore età
del figlio cadetto (o addirittura sine die), come afferma la convenuta, non
si evince della sentenza di divorzio neppure dai considerandi. A torto
l'appellante assevera perciò che in concreto lo scioglimento della comproprietà
immobiliare presupporrebbe una modifica di tale sentenza. Certo, la convenuta
si duole che il Pretore non abbia assunto tutte le prove da lei notificate, ma essa
non indica né quali mezzi istruttori rimanessero da esperire né quali
circostanze essa avrebbe inteso con ciò dimostrare. È possibile che l'esigenza
di trovare un nuovo alloggio influisca sui contributi alimentari dovuti da AO 1
in virtù della convenzione sugli effetti del divorzio. La questione esula tuttavia
dall'oggetto del contenzioso odierno e trascende con ogni evidenza i limiti di
un'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC. Anche in proposito l'appello si
rivela quindi destinato all'insuccesso.
6.
Stando
all'appellante, per far accertare il suo diritto allo scioglimento della
comproprietà (“di dirompente portata”) l'ex marito avrebbe dovuto postulare una
modifica della sentenza di divorzio davanti al giudice delle procedure
matrimoniali, unico competente per interpretare la nota convenzione. Tanto più
– essa soggiunge – che lo scioglimento della comproprietà immobiliare richiederebbe
“un adattamento delle altre clausole contrattuali, con particolare riferimento
al contributo di mantenimento nei confronti dell'ex moglie”.
L'assunto
poggia una volta ancora sul presupposto secondo cui la convenzione sugli
effetti del divorzio impedisce all'attore di chiedere lo scioglimento della
comproprietà immobiliare, sicché a tale scopo l'ex marito dovrebbe postulare una
modifica di quella sentenza. Il giudice del divorzio non ha omologato però –
come si è visto – alcun accordo che osti allo scioglimento della comproprietà (omologazione
che sarebbe stata indispensabile per la validità dell'intesa: art. 279 cpv. 2
prima frase CPC). Mal si comprende perciò quale modifica avrebbe dovuto
sollecitare l'attore. Diversa è la questione di sapere se lo scioglimento della
comproprietà immobiliare giustifichi una modifica dei contributi alimentari
omologati con la sentenza di divorzio del 16 giugno 2014. La competenza al riguardo
tuttavia è quella del giudice delle procedure matrimoniali, non quella del
giudice ordinario. Il quesito non può dunque essere affrontato nell'ambito del
presente giudizio.
7.
L'appellante
torna a deplorare che il Pretore abbia respinto tutte le prove da lei offerte (eccetto
la perizia sul valore venale del fondo), salvo imputarle poi che “in difetto di prove circa la reale e concorde volontà
delle parti al momento della firma dell'accordo sugli effetti accessori del
loro divorzio” non sussistono elementi suscettibili di dimostrare l'intenzione
delle parti volta a limitare o differire il diritto del marito di ottenere lo scioglimento
della comproprietà (sentenza impugnata, consid. 14). La convenuta
censura tale rifiuto di prove che, non motivato, le avrebbe impedito di
difendersi adeguatamente.
La doglianza soccorre poco
o punto ai fini del giudizio. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, quel
che le parti desideravano fare della comproprietà fondiaria al momento del
divorzio è senza portata pratica nella misura in cui gli eventuali accordi non
sono stati sottoposti all'omologazione del giudice (cfr. DTF 143 III 524 in
alto). Assumere prove sulle intenzioni di quel momento sarebbe dunque un
esercizio improduttivo. Che l'idea fosse di limitare o di differire la facoltà,
per AO 1, di chiedere lo scioglimento della proprietà immobiliare, in altri
termini, poco sussidia se poi i coniugi hanno rinunciato a far approvare l'intesa
dal giudice. E di un'intesa in tal senso non v'è traccia – come detto – nella
convenzione sugli effetti del divorzio o nei considerandi della sentenza emessa
il 16 giugno 2014. Privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
8.
Per quanto concerne
l'azione volta a far definire il
modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), l'appellante critica la
decisione di prevedere un secondo incanto pubblico senza base d'asta nel caso
in cui il primo turno andasse deserto. Essa paventa il rischio che in tale evenienza
il fondo sia aggiudicato a un valore inferiore a quello venale, il che
impedirebbe alle parti di liquidare il regime dei beni secondo gli accordi
convenzionali e di restituire alle casse pensioni gli averi di previdenza
investiti nell'immobile.
Come questa Camera ha già
avuto modo di rilevare in passato, il giudice che in
mancanza di accordo fra le parti ordina lo scioglimento di una
comproprietà mediante vendita all'asta deve definire le condizioni della gara
in modo che un'aggiudicazione sia possibile entro un tempo ragionevole e senza
che le parti debbano rivolgersi a lui un'altra volta. Qualora fissi un valore
minimo di aggiudicazione egli deve prevedere così, entro un termine ragionevole,
un doppio turno d'asta per l'eventualità in cui quel
valore non sia raggiunto, secondo turno d'asta che non sarà più soggetto a
un'offerta minima (I CCA, sentenza inc. 11.2013.107/ 108 del 21 marzo 2016, consid. 7 con
riferimento a DTF 51 II 296; analogamente: Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n.
14.
ad art. 651; Meier-Hayoz in:
Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 24 ad art. 651 CC). A ragione perciò il Pretore ha disposto nella
fattispecie un secondo incanto nell'ipotesi in cui la base d'asta fissata per
l'aggiudicazione della particella non fosse raggiunta la prima volta. Quanto al
termine di due mesi, esso è stato reputato ragionevole dal Tribunale federale in
DTF 51 II 297.
Non
si può escludere che nel caso di un doppio turno d'asta il fondo possa essere
aggiudicato – come teme l'appellante – a un valore inferiore rispetto al valore
venale. Tale rischio non basta tuttavia per impedire che un avente diritto esiga
ugualmente lo scioglimento della comproprietà né impone, tanto meno, un
continuo rifacimento dell'incanto fino al momento in cui non sia stata
raggiunta la base d'asta. Ne segue di conseguenza, una volta ancora,
l'infondatezza dell'appello.
9.
Da ultimo l'appellante
insorge contro l'addebito delle spese e delle ripetibili inerenti all'azione
fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, facendo valere che per quanto riguarda il modo
della divisione essa non si è mai opposta alla vendita del fondo ai pubblici
incanti, come del resto ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 18).
Essa non può quindi essere ritenuta soccombente, ciò che giustifica la
suddivisione delle spese processuali a metà e la compensazione delle
ripetibili.
Che
la convenuta non si sia mai opposta allo scioglimento della comproprietà
mediante pubblici incanti è vero. È altrettanto vero però ch'essa ha messo in
dubbio senza esito la base d'asta proposta dall'attore (fr. 1 200 000.–), provocando
l'esecuzione di una perizia sul valore venale del fondo rivelatasi superflua, ove
si consideri che per finire il Pretore ha confermato la cifra prospettata da AO
1.
nella petizione. Nelle condizioni descritte l'attore non poteva esimersi dal
promuovere, oltre all'azione di divisione, l'azione costitutiva dell'art. 651
cpv. 2 CC per far sì che il giudice stabilisse autoritativamente il modo in cui
sciogliere la comproprietà. Raggiungere un accordo con l'ex moglie non sarebbe
stato possibile. Ciò posto, la convenuta dev'essere rimessa alle sue
responsabilità e chiamata ad assumere i costi dovuti alla propria resistenza.
Anche su quest'ultimo punto la
sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
10.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO 1 rivendica
un'indennità di fr. 25 000.–. Ora,
tanto l'indennità per ripetibili dovuta in esito a un'azione di divisione (art. 650 cpv. 1
CC) quanto quella dovuta in seguito un'azione sul modo della divisione (art. 651
cpv. 2 CC) va determinata in base al valore della quota di comproprietà che spetta
alla parte attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2016.116
del 19 gennaio 2018, consid. 10a con riferimenti). Tale valore ammonta in concreto a fr. 630 000.– (la
metà di fr. 1 260 000.–: sopra, consid. 1) e non è in discussione. Per una causa ordinaria dal valore litigioso compreso
tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.–
l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede
ripetibili in primo grado varianti dal 4 al 6% del valore medesimo. In appello
le ripetibili sono comprese tra il 30 e il 60% di quelle dovute in prima sede (art.
11.
cpv. 2 del citato regolamento).
Nel
caso in esame la sentenza impugnata verteva su due azioni di pari valore (ai
fini delle ripetibili) e l'appello riguardava entrambe. Il litigio sull'azione
di divisione concerneva unicamente, tuttavia, la portata di una clausola contenuta
in una convenzione sugli effetti del divorzio, ciò che non ha riservato
difficoltà particolari nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del
diritto, tanto che l'istruttoria del Pretore si è limitata all'assunzione di
una perizia sul valore venale del fondo. Inoltre gli accertamenti svolti nel
quadro dell'azione di divisione sono serviti come premessa anche per l'azione
sul modo della divisione. Per di più, nel redigere le osservazioni all'appello
la legale dell'attore è stata agevolata dal fatto di conoscere già appieno la
causa, avendo patrocinato il convenuto fin dall'inizio del processo. Tutto ciò
induce ad applicare per ambedue le azioni le aliquote minime del 4% in primo
grado e del 30% in appello. Ne discende un'indennità complessiva di fr. 15 120.– (fr. 7560.– x 2), cui si
aggiungono spese fisse di fr. 910.–
secondo l'art. 6 cpv. 1 del citato regolamento (fr. 455.– x 2) e
l'IVA, per un totale di fr. 17
500.– arrotondati.
11.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono
poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 17 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).