11.2019.118
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: decreto “superprovvisionale” non impugnabile
8 maggio 2020Italiano9 min
per statuire nella causa CA.2018.6 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.118
11.2019.126
Lugano
8 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2018.6 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 1° febbraio 2018 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. ),
statuendo sull'appello
presentato il 17 ottobre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 3 ottobre 2019 (inc. 11.2019.118) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2019.126);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1986) ed AP 1 (1981) si sono sposati a __________ il 29 marzo 2007. A quel momento la sposa era già madre di A__________ (“L__________”, nato il 23
marzo 2004), avuto da una precedente relazione. Dal
matrimonio sono nati Am__________, il 21 luglio 2008, e Ar__________, il 25
febbraio 2010. Il marito, cuoco, lavora nella
casa per anziani __________, __________. La moglie, casalinga, ha
iniziato nel settembre del 2013 un corso di laurea in
cure infermieristiche alla __________ di __________. I coniugi vivono sepa-
rati
dal giugno 2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi in un appartamento nello stesso Comune.
B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale
promossa dalla moglie il 4 giugno 2014, il Pretore del Distretto di Vallemaggia
ha omologato l'11 luglio 2014 un accordo dei coniugi in virtù del quale i figli sono stati affidati alla madre (riservato il
diritto di visita paterno), mentre AO 1 si
è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 538.– mensili per la moglie e uno di
fr. 1265.– mensili ciascuno per Am__________ e Ar__________, senza cenno ad
assegni familiari (inc. SO.2014.96).
C. Il
18 gennaio 2018 il Pretore è venuto a sapere, su segnalazione dell'Ospedale
__________ di __________, che AP 1 era stata ricoverata alla __________ di __________.
Ha deciso così di collocare L__________, Am__________
e Ar__________ in una famiglia
affidataria a __________
(“affidamento familiare SOS”; inc.
CA.2018.1). Il 1° febbraio
2018 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare e previo
conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento dei figli o, quanto meno,
un diritto di visita più esteso. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2018 AP
1 ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 25 febbraio 2018, indetta
per la discussione, le parti hanno chiesto al Pretore di ridefinire i
contributi alimentari per tenere conto della nuova situazione. Le relazioni
personali tra genitori e figli sono poi state regolate da svariati decreti
cautelari, mentre sui contributi di mantenimento il Pretore ha comunicato all'udienza
del 10 settembre 2019 che avrebbe giudicato “a breve”.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 20 settembre 2019, il Pretore ha rifiutato alla
moglie un contributo alimentare, mentre ha obbligato AO 1 a versare dal 20
febbraio 2019 fr. 698.35 mensili ciascuno per Am__________ e Ar__________, assegni familiari non compresi. Le spese giudiziarie
sono state rinviate alla decisione
di merito.
E. Il
24 settembre 2019 AO 1 ha comunicato al Pretore che, dovendosi egli occupare
maggiormente dei figli, gli necessitava l'aiuto di una baby-sitter, ciò che comporta
ulteriori spese per fr. 600.– mensili. Egli ha fatto valere inoltre che il suo
reddito è inferiore rispetto a quello accertato nel precedente decreto
cautelare.
F. Con
decreto cautelare del 3 ottobre 2019 il Pretore ha ridotto dal 20 settembre 2019 i contributi alimentari a
carico di AO 1, fissandoli in fr. 515.50 mensili per ogni figlio, assegni
familiari non compresi, e ha rinviato il giudizio sulle spese giudiziarie alla
decisione di merito.
G. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17
ottobre 2019 nel quale chiede – previo
conferimento del gratuito patrocinio – di aumentare i contributi
alimentari a fr. 885.– mensili per Am__________ e a fr. 815.– mensili per Ar__________ dal 25 febbraio 2019, a fr. 1057.–
mensili per Am__________ e a fr. 815.– mensili per Ar__________
dal 1° agosto 2020, come pure a fr. 1057.50 mensili per Am__________ e a fr.
987.50 mensili per Ar__________ in seguito. AO
1 non è stato chiamato a presentare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a
tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d
CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi,
fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),
essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III
417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto
cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello
è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
2.
I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire
la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun
rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il
Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a
presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione
è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari
senza sentire il convenuto, ovvero senza
indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419
consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019
pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza
supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a
presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di
ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il
giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere
invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte.
3.
Nella
fattispecie il Pretore ha fissato i contributi alimentari per i figli con decreto cautelare del 20 settembre 2019. Tale
decisione “intermedia”, adottata dopo varie udienze, ma prima della
discussione finale, non è stata oggetto di impugnazione. Il 24 settembre
2019.
AO 1 ha comunicato al Pretore che gli
necessitava l'aiuto di una baby-sitter, dovendosi egli occupare maggiormente
dei figli, ciò che gli provocava ulteriori spese per fr. 600.– mensili, mentre il
suo reddito non eccede fr. 6200.– mensili. E il Pretore ha statuito con
il decreto cautelare del 3 ottobre 2020, ora impugnato in appello.
4.
Nelle circostanze descritte il decreto cautelare in
questione è stato manifestamente emesso senza contraddittorio. L'istanza del
marito non è infatti stata discussa oralmente o per scritto, tanto che
l'appellante si duole di non essersi potuta esprimere al riguardo. Né il
decreto cautelare può ritenersi “coperto” da contraddittori precedenti, il
Pretore avendo modificato sulla scorta di nuove risultanze i contributi di
mantenimento fissati allora. Certo,
non risulta che il Pretore abbia convocato le parti a un'udienza o che abbia
assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte (come
prevede l'art. 265 cpv. 2 CPC), ma ciò nulla toglie alla natura del decreto, non suscettivo di alcuna impugnazione. Che in calce al decreto figuri l'appello
come rimedio giuridico esperibile poco giova, tale indicazione non potendo
creare una via di ricorso inesistente.
5.
Se ne conclude che, diretto contro un decreto
superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC) non impugnabile,
l'appello di AP 1 va dichiarato irricevibile. Le spese del
giudizio odierno
seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone
inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per
osservazioni.
6.
Relativamente
alla richiesta di gratuito patrocinio,
tale beneficio non può entrare in linea
di conto. Versasse
anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello, presentato contro
un decreto cautelare chiaramente emesso inaudita parte, non aveva sin
dall'inizio alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. CPC), né la
circostanza poteva sfuggire all'appellante, rappresentata da una patrocinatrice.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Trattandosi
in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile
l'interessata può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale,
segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
;
–
avv. ;
– avv. (in estratto, consid. 6 e
dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).