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Decisione

11.2019.118

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: decreto “superprovvisionale” non impugnabile

8 maggio 2020Italiano9 min

per statuire nella causa CA.2018.6 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2018.6 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura

del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 1° febbraio 2018 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. ),

statuendo sull'appello

presentato il 17 ottobre 2019 da AP 1 contro il decre­to cautelare emesso dal

Pretore il 3 ottobre 2019 (inc. 11.2019.118) e sulla contestuale richiesta di

gratuito patrocinio (inc. 11.2019.126);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1986) ed AP 1 (1981) si sono sposati a __________ il 29 marzo 2007. A quel momento la sposa era già madre di A__________ (“L__________”, nato il 23

marzo 2004), avuto da una precedente relazione. Dal

matrimonio sono nati Am__________, il 21 luglio 2008, e Ar__________, il 25

febbraio 2010. Il marito, cuoco, lavora nella

casa per anziani __________, __________. La moglie, casalinga, ha

iniziato nel settembre del 2013 un corso di laurea in

cure infermieristiche alla __________ di __________. I coniugi vivono sepa-

rati

dal giugno 2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazio­ne coniugale di __________

per trasferirsi in un appartamento nello stesso Comune.

B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale

promossa dalla moglie il 4 giugno 2014, il Pretore del Distretto di Vallemaggia

ha omologato l'11 luglio 2014 un accordo dei coniugi in virtù del quale i figli sono stati affidati alla madre (riserva­to il

diritto di visita paterno), mentre AO 1 si

è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 538.– mensili per la moglie e uno di

fr. 1265.– mensili ciascuno per Am__________ e Ar__________, senza cenno ad

assegni familiari (inc. SO.2014.96).

C. Il

18 gennaio 2018 il Pretore è venuto a sapere, su segnalazione del­l'Ospedale

__________ di __________, che AP 1 era sta­ta ricoverata alla __________ di __________.

Ha deciso così di collocare L__________, Am__________

e Ar__________ in una famiglia

affidataria a __________

(“affidamento familiare SOS”; inc.

CA.2018.1). Il 1° febbraio

2018 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare e previo

conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento dei figli o, quanto meno,

un diritto di visita più esteso. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2018 AP

1 ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 25 febbraio 2018, indetta

per la discussione, le parti hanno chiesto al Pretore di ridefinire i

contributi alimentari per tenere conto della nuova situazione. Le relazioni

personali tra genitori e figli sono poi state regolate da svariati decreti

cautelari, mentre sui contributi di mantenimento il Pretore ha comunicato all'udienza

del 10 settembre 2019 che avrebbe giudicato “a breve”.

D. Statuendo

con decreto cautelare del 20 settembre 2019, il Preto­re ha rifiutato alla

moglie un contributo alimentare, mentre ha obbligato AO 1 a versare dal 20

febbraio 2019 fr. 698.35 mensili ciascuno per Am__________ e Ar__________, assegni familiari non compresi. Le spese giudiziarie

sono state rinviate alla decisione

di merito.

E. Il

24 settembre 2019 AO 1 ha comunicato al Pretore che, dovendosi egli occupare

maggiormente dei figli, gli necessitava l'aiuto di una baby-sitter, ciò che comporta

ulteriori spese per fr. 600.– mensili. Egli ha fatto valere inoltre che il suo

reddito è inferiore rispetto a quello accertato nel precedente decreto

cautelare.

F. Con

decreto cautelare del 3 ottobre 2019 il Pretore ha ridotto dal 20 settembre 2019 i contributi alimentari a

carico di AO 1, fissandoli in fr. 515.50 mensili per ogni figlio, assegni

familiari non compresi, e ha rinviato il giudizio sulle spese giudiziarie alla

decisione di merito.

G. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17

ottobre 2019 nel quale chiede – previo

conferimento del gratuito patrocinio – di aumentare i contributi

alimentari a fr. 885.– mensili per Am__________ e a fr. 815.– mensili per Ar__________ dal 25 febbraio 2019, a fr. 1057.–

mensili per Am__________ e a fr. 815.– mensili per Ar__________

dal 1° agosto 2020, come pure a fr. 1057.50 mensili per Am__________ e a fr.

987.50 mensili per Ar__________ in seguito. AO

1 non è stato chiamato a presentare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a

tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d

CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi,

fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decre­to

cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello

è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

2.

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire

la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun

rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decre­to cautelare che il

Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a

presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione

è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimen­ti supercautelari

sen­za sentire il convenuto, ovvero senza

indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419

consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019

pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza

supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a

presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di

ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il

giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere

invitato il convenuto a presentare osservazioni scrit­te.

3.

Nella

fattispecie il Pretore ha fissato i contributi alimentari per i figli con decreto cautelare del 20 settembre 2019. Tale

decisio­ne “intermedia”, adottata dopo varie udienze, ma prima della

discussione finale, non è stata oggetto di impugnazione. Il 24 settembre

2019.

AO 1 ha comunicato al Pretore che gli

necessitava l'aiuto di una baby-sitter, dovendosi egli occupare maggiormente

dei figli, ciò che gli provocava ulteriori spese per fr. 600.– mensili, mentre il

suo reddito non eccede fr. 6200.– mensili. E il Pretore ha statuito con

il decreto cautelare del 3 ottobre 2020, ora impugnato in appello.

4.

Nelle circostanze descritte il decreto cautelare in

questione è stato manifestamente emesso senza contraddittorio. L'istanza del

marito non è infatti stata discussa oralmente o per scritto, tanto che

l'appellante si duole di non essersi potuta esprimere al riguardo. Né il

decreto cautelare può ritenersi “coperto” da contraddittori precedenti, il

Pretore avendo modificato sulla scorta di nuove risultanze i contributi di

mantenimento fissati allora. Certo,

non risulta che il Pretore abbia convocato le parti a un'udienza o che abbia

assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte (come

prevede l'art. 265 cpv. 2 CPC), ma ciò nulla toglie alla natura del decreto, non suscettivo di alcuna impugnazione. Che in calce al decreto figuri l'appello

come rimedio giuridico esperibile poco giova, tale indicazione non potendo

creare una via di ricor­so inesisten­te.

5.

Se ne conclude che, diretto contro un decreto

superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC) non impugnabile,

l'appello di AP 1 va dichiarato irricevibile. Le spese del

giudizio odierno

seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone

inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni.

6.

Relativamente

alla richiesta di gratuito patrocinio,

tale beneficio non può entrare in linea

di conto. Versasse

anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello, presentato contro

un decreto cautelare chiaramente emesso inaudita parte, non aveva sin

dall'inizio alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. CPC), né la

circostanza poteva sfuggire all'appellante, rappresentata da una patrocinatrice.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Trattandosi

in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile

l'interessata può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale,

segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

;

avv. ;

– avv. (in estratto, consid. 6 e

dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).