Lexipedia

Decisione

11.2019.120

Stralcio di una causa dal ruolo per desistenza: spese processuali e indennità d'inconvenienza a carico del desistente

17 novembre 2020Italiano15 min

(1951), i figli RE 1 (1962) e B__________ __________ (1978), oltre agli abiatici

Source ti.ch

Fatti

A. Il dott. R__________

__________ (1928) è deceduto a __________, suo ulti­mo domicilio, l'11 dicembre

2015, lasciando come eredi la moglie M__________ __________ nata __________

(1951), i figli RE 1 (1962) e B__________ __________ (1978), oltre agli abiatici

N__________ __________ (1989) e G__________ __________ (1999), discendenti di

un figlio premorto. Con testamento olografo del 26 ottobre 2005 R__________

__________ ha nominato suo esecutore testamentario l'avv. CO 1. A una riunione

tra eredi, di data imprecisata, l'esecutore testamentario ha annunciato in un

verbale che vi sarebbero state “spese esecuzione testamentaria, tasse di

giustizia ecc.” per complessivi fr. 150 000.–.

Il 28 ottobre 2016 egli ha poi illustrato, alla presenza degli eredi, l'inventario

della successione, dal quale risulta un compendio netto di fr. 11 438 456.–

(brevetto n. __________). Tra i passivi dell'eredità figurano, tra l'altro,

“spese e oneri dell'esecutore testamentario che saranno quantificati nel­l'atto

di divisione approssimativamente in fr. 150 000.–”. L'erede RE 1 ha sollevato

contestazioni circa le valutazioni e la completezza dell'inventario, ma non

sulla retribuzione dell'avvocato CO 1.

B. Il 5 dicembre 2016

l'esecutore testamentario ha sottoposto agli eredi una “bozza di contratto di divisione”.

Il 10 gennaio 2017 egli ha nondimeno informato gli eredi che RE 1 rifiutava l'accordo,

muoveva contestazioni ed esigeva spiegazioni sul­l'ammontare del compenso di

esecutore testamentario, sicché la procedura di divisione doveva considerarsi

“sospesa in attesa di una determinazione in giudizio come preannunciato da

parte dell'ere­de RE 1”. In seguito, il 18 agosto 2017, l'avvocato CO 1 ha comunicato

agli eredi di avere prelevato dagli averi della successione fr. 100 000.– a titolo di acconto sul proprio onorario,

più fr. 8000.– di IVA. RE 1 ha reagito il 28 agosto 2017, facendo

valere di non avere mai accettato l'onorario di fr. 150 000.– (più IVA) prospettato dall'esecutore testamentario.

Inoltre egli ha contestato il prelievo dell'anticipo da parte di quest'ultimo e

ha preteso un rendiconto delle prestazioni svolte, rendiconto che l'avvocato CO

1 gli ha trasmesso il 20 ottobre 2017.

C. RE 1 si è rivolto il

26 aprile 2018 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per un

tentativo di conciliazione, lamentando che l'avv. CO 1 sollecitava una retribuzio­ne

di fr. 162 000.– e chiedendo di accertare

che tale somma “ecce­de l'equo compenso (…) in virtù dell'art. 517 cpv. 2 CC”. Inoltre

egli ha postulato la restituzione agli eredi di quanto l'esecutore

testamentario aveva prelevato in eccesso a titolo di acconto, ossia “almeno

fr. 66 000.–”. Il tentativo di

conciliazione è decaduto infruttuoso il 20 giugno 2018, di modo che il

Segretario assessore ha rilasciato seduta stante ad RE 1 l'autorizzazione ad

agire. Le spese di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, “ritenuto

come la decisione finale in merito alle stes­se, in caso di inoltro della

causa, sarà rinviata al giudizio di merito” (inc. CM.2018.279).

D. Il 19 ottobre 2018 RE

1 ha convenuto l'avv. CO 1 davanti al Pretore perché fosse accertato che la

rimunera-zione di fr. 150 000.– (più IVA)

“eccede l'equo compenso spet-tante ad un esecutore testamentario”, perché tale

retribuzio­ne fosse ridotta a fr. 40 000.–

(“corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte e oggetto di

rendiconto”) e perché il convenuto fosse tenuto a restituire alla successione

fr. 60 000.– con interessi al 5% dal

19 ottobre 2018 già prelevati. Nella sua risposta del 9 novembre 2018 l'avvocato

CO 1 ha proposto di respingere l'azione in ordine, subordinatamente nel merito.

Ottenu­ta una proroga del termine per replicare, il 4 febbraio 2019 RE 1 ha

dichiarato di ritirare la petizione, invitando il Pretore a limitare gli oneri

processuali a fr. 500.– e a riconoscere al convenuto “un'indennità per ripetibili

molto contenuta”. L'avv. CO 1, chiamato a esprimersi sulle spese, ha chiesto il

7 febbraio 2019 di fissa­re la tassa di

giustizia in fr. 5000.– e ha rivendicato un'indennità per ripetibili di

fr. 7500.– o di almeno fr. 4851.50. RE 1 ha replicato il'11

febbraio 2019, contestando le richieste del convenuto. L'avv. CO 1 ha duplicato

il 15 febbraio 2019, ribadendo il suo punto di vista.

E. Mediante decreto del

16 settembre 2019 Il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza,

ha posto le spese processuali di fr. 800.– complessivi e gli oneri della

procedura di conciliazio­ne (fr. 1000.–) a carico di RE 1, non senza condannare

quest'ultimo a rifondere all'avv. CO 1 un'indennità d'inconvenienza di fr.

3000.–. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie RE 1 ha presentato a

questa Camera un reclamo del 22 ottobre 2019 per ottenere che le spese siano limitate

a fr. 800.– (compresi gli oneri della procedura di conciliazione) e che l'indennità

d'inconvenienza spettan­te al­l'avvocato CO 1 sia ridotta a fr. 1200.–. Nelle

sue osservazioni del 3 gennaio 2020 il convenuto propone di respingere il

reclamo.

Considerandi

in diritto:

1.

Un decreto di

stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv.

3.

CPC) è impugnabile solo con recla­mo in materia di spese (DTF 139 III 133

consid. 1.2). Il termine

di ricorso in una

procedura ordinaria – come in concreto – è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'attore il 25

settembre 2019 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 22 ottobre 2019, il reclamo in oggetto è

pertanto ricevibile.

2.

Al memoriale il

reclamante acclude copia della lettera in cui ha dichiarato al Pretore il 4

febbraio 2019 di ritirare la petizione, copia della reazione che è seguita il 7

febbraio 2019 da parte del-

­l'avvocato CO 1, una

distinta delle prestazioni eseguite da que-

st'ultimo, la replica 11

febbraio 2019 dell'attore medesimo, la duplica 15 febbraio 2019 del convenuto e

il verbale dell'udienza di conciliazione tenutasi il 20 giugno 2018 in cui

figura l'autorizzazione ad agire. Tali documenti sono già contenuti nei

fascicoli processuali, di conciliazione e di merito, trasmessi d'ufficio a

questa Camera (OR.2018.226 e CM.2018.279). La loro produzione si rivela dunque

superflua.

3.

Nel decreto impugnato

il Pretore ha ricordato che desistenza equivale a soccombenza e che, ove ritiri

una causa, l'attore deve assumere le spese giudiziarie. Ciò premesso, egli ha

considerato che in caso di desistenza la tassa di giustizia è fissata sulla

base della tariffa cantonale in proporzione agli atti compiuti, co­me pure in

funzione del valore litigioso, e che nella fattispecie la desistenza è

intervenuta prima della conclusione dello scambio degli allegati preliminari. Tenuto

conto “del dispendio di tempo nell'emanazio­ne della presente decisione”, egli

ha prelevato così oneri per complessivi fr. 800.–, più le spese della procedura

di conciliazione. Quanto alle ripetibili, egli ha rammentato che un avvocato convenuto

in giudizio a titolo personale può contare unicamente su un'indennità

d'inconvenienza, la cui quantificazione prescinde dai criteri della tariffa. Egli

ha reputato inoltre che nel caso specifico l'avvocato CO 1 è stato convenuto

“non tanto a titolo personale, quanto nella sua veste di esecutore

testamentario”. In ultima analisi, valutato l'oggetto della lite, il tem­po dedicato

dal legale alla pratica e il rapporto “senza dubbio ragionevole” fra il tempo

impiegato e il risultato raggiunto, egli ha ritenuto giustificato riconoscere

al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 3000.–.

4.

Il reclamante

definisce eccessive le spese processuali fissate dal Pretore in fr. 1800.– (compresa

la procedura di conciliazione) “rispetto alle prestazioni oggettivamente

fornite dall'autorità”, sia perché la trattazione della causa non ha verosimilmente

impegnato il giudice per più di un paio d'ore sia perché l'udienza di

conciliazione non è durata più di 20 minuti. Inoltre, egli pretende, il valore

litigio­so non eccedeva fr. 60 000.–.

Quanto all'indennità d'inconvenienza che il Pretore ha riconosciuto al

convenuto, il

reclamante sostie­ne

che lo stesso avvocato CO 1 dichiara di avere dedicato alla pratica 490 minuti.

Rimunerato fr. 250.– l'ora, tale impegno avrebbe giustificato a suo avviso una

retribuzione di fr. 2041.66. Dato però che l'indennità per ripetibili non copre

l'intero onorario, secondo l'appellante il Pretore non avrebbe dovuto

attribuire al convenuto più di fr. 1200.–, tanto meno ove si pensi che nella stesura del memoriale di risposta (unico

atto

processuale del convenuto)

un avvocato solerte non avreb­be

profuso più di cinque ore. L'indennità di fr. 3000.–

stabilita dal Pretore sarebbe pertanto esagerata.

5.

Per quanto riguarda

le spese processuali, il reclamante non contesta che desistenza equivale a

soccombenza (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 604/2012 dell'11

marzo 2013 consid. 5.3, in: RSPC 2013 pag. 306). E l'art. 106 cpv. 1 CPC

stabilisce che le spese processuali sono poste a carico della parte

soccombente. Ora, nelle cause con un valore litigioso determinabile la tassa di

giustizia è fissata in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1 LTG). Nella

fattispecie l'attore propone­va che la retribuzione di esecutore testamentario

chiesta dall'avvocato CO 1 fosse ridotta da

fr. 150 000.– (più IVA) a fr. 40 000.– e che il convenuto fosse tenuto a rimborsare alla comunione

ereditaria fr. 60 000.– dall'acconto di

fr. 100 000.– già prelevato dagli attivi

della successione. Il valore litigioso della causa era dunque di fr. 110 000.–. La tassa di giustizia per la sentenza di

merito sarebbe ammontata così tra fr. 5000.– e fr. 12 000.– (valori litigiosi compresi tra fr. 100 000.– e fr. 200 000.–:

art. 7 cpv. 1 LTG). Dato però che la causa è terminata anzitempo per desistenza,

la tassa di giustizia andava moderata in base agli atti di procedura compiuti

(art. 21 LTG).

In concreto la procedura ha

comportato l'intimazione della petizione e della risposta, la rubricazione dei

documenti prodotti dalle parti, una richiesta di anticipo per le spese processuali

presumibili, la fissazione di un termine suppletorio per il deposito

dell'anticipo e una proroga del termine per l'inoltro della replica. Prima di emanare

il decreto di stralcio, inoltre, il Pretore ha ancora interpellato il convenuto

sulla questione della desistenza e ha notificato le tre prese di posizione delle parti. In circostanze del genere

spese processuali di complessivi fr. 800.–, pari a meno di un sesto del

minimo tariffario previsto per la causa di merito, sono senz'altro ragionevoli

alla luce degli atti di procedura compiuti. In proposito il reclamo manca di

consistenza.

6.

Riguardo alla

procedura di conciliazione, per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e fr. 1 000 000.– l'art. 5

cpv. 1 LTG

prevede una tassa di giustizia variante da fr. 1000.– a fr. 5000.–. Nel caso

specifico l'autorità di conciliazione ha fissato l'emolumento nel minimo

tariffale, fermo restando che l'addebito definitivo avrebbe seguito il giudizio

di merito (art. 207 cpv. 2 CPC). Quale sia stato l'esito della causa di merito

si è appena visto. Perché il Pretore non avrebbe dovuto dunque riscuotere la

tassa di giustizia minima di fr. 1000.– non è dato a dive-dere, né il

reclamante spiega. Egli non asserisce, del resto, che il tariffario cantonale

offenda i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 143 I

227). Anche in proposito il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

Quanto all'indennità

d'inconvenienza che il Pretore ha riconosciuto all'avvocato CO 1 (fr. 3000.–), l'uso

è di commisurare simile indennità all'ammontare delle ripetibili calcolate

secondo tariffa, riducendole di circa un terzo (Suter/von

Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 42 ad art. 95 con vari richiami di

dottrina). In concreto occorre determinare pertanto l'indennità per ripetibili

che sareb­be spettata al convenuto nell'eventualità in cui questi fosse stato

patrocinato. Trattandosi di una causa dal valore litigioso di fr. 110 000.–, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede indennità compre­se tra il 6 e

il 9% del valore medesimo. Nella fattispecie la procedura non appariva

elementare, ma nemmeno poteva dirsi particolarmente complessa. Si sarebbe

giustificato così di far capo all'aliquota del 7%, onde ripetibili di fr. 7700.–

per l'intera causa. A ciò si sarebbero aggiunte spese di presumibili fr. 500.–

(art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 8830.–

(arrotondati).

Il processo è terminato

tuttavia anzitempo, dopo l'introduzione della risposta da parte del convenuto. L'indennità

per ripetibili va quindi ridotta di conseguenza (art. 13 cpv. 2 del

regolamento). In condizioni del genere la giurisprudenza cantonale determina

l'indennità parziale combinando i canoni dell'onorario ad valorem con

quelli dell'onorario ad horam secondo ­la formula:

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

in cui O è l'indennità da

determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.132 dell'8 novembre 2019 consid. 11 con

richiamo). Nel caso in esame il convenuto indica di avere dedicato alla pratica

cica otto ore di lavoro, compresa la preparazione e la partecipazione

all'udienza di conciliazione (doc. 8; distinta acclusa al reclamo), dispendio

di tem­po che appare ragionevole e attendibile da parte di un avvocato

diligente e coscienzioso. Quanto alla rimunerazione, non v'è motivo di

scostarsi dalla tariffa di fr. 280.– l'ora previsti dal­l'art. 12 cpv. 1 del

citato regolamento, per un totale di fr. 2240.–. In applicazione della

menzionata formula l'indennità per ripetibili a carico del desistente sarebbe

risultata così di:

2.

x 7700 x 2240 = fr. 3470.–.

7700.

+ 2240

A ciò si sarebbero aggiunte le spese esposte dal legale (fr. 332.–,

più fr. 100.– per la formazione dell'incarto) e l'IVA. L'indennità per

ripetibili sarebbe risultata per finire di fr. 4200.– (arrotondati). Nelle

condizioni illustrate si giustificava pertanto un'indennità d'inconvenienza di

fr. 2800.– (due terzi delle ripetibili). Entro tali limiti il reclamo merita

accoglimento.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il

reclamante chiedeva di ridur­re gli oneri processuali da fr. 1800.– a fr. 800.–

e l'indennità d'incon-venienza in favore del convenuto da fr. 3000.– a fr.

1200.–. Ottiene unicamente una riduzione dell'indennità d'inconvenienza a fr. 2800.–.

Si giustifica pertanto che sopporti nove decimi delle spese e che rifonda all'avvocato

CO 1, il quale ha presentato

osservazioni davanti

a questa Camera con il patrocinio di una legale, un'indennità per ripetibili

ridotta (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le

ripetibili per una causa dal valore litigioso di fr. 2800.– (fr. 1000.– di

spese processuali, fr. 1800.– di indennità d'inconvenienza) variano dal

15.

al 25% del valore

medesimo, con riduzione dal 40 al 70% in sede di ricorso (art. 11 cpv. 1 e cpv.

2.

lett. a del noto regolamento). Otto decimi di tale indennità non eccedono fr.

450.–, seppure il convenuto postuli nelle osservazioni al reclamo la rifusione

di fr. 2700.–.

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio

impugnato è riformato come segue:

Le spese processuali di fr. 800.– e le spese della

procedura di conciliazione di fr. 1000.– sono poste a carico dell'attore, che

rifonderà al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 2800.–.

2. Le spese del reclamo, di

fr. 500.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per nove decimi a carico di

quest'ultimo e per il resto

a carico della controparte,

cui il reclamante rifonderà fr. 450.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).