11.2019.120
Stralcio di una causa dal ruolo per desistenza: spese processuali e indennità d'inconvenienza a carico del desistente
17 novembre 2020Italiano15 min
(1951), i figli RE 1 (1962) e B__________ __________ (1978), oltre agli abiatici
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.120
Lugano,
17 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2018.226 (retribuzione dell'esecutore
testamentario) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 19 ottobre 2018 dall'
RE
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
CO
1
(ora
patrocinato dall'avv. ),
giudicando sul
reclamo del 22 ottobre 2019 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1
contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 16 settembre 2019;
Ritenuto
Fatti
A. Il dott. R__________
__________ (1928) è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, l'11 dicembre
2015, lasciando come eredi la moglie M__________ __________ nata __________
(1951), i figli RE 1 (1962) e B__________ __________ (1978), oltre agli abiatici
N__________ __________ (1989) e G__________ __________ (1999), discendenti di
un figlio premorto. Con testamento olografo del 26 ottobre 2005 R__________
__________ ha nominato suo esecutore testamentario l'avv. CO 1. A una riunione
tra eredi, di data imprecisata, l'esecutore testamentario ha annunciato in un
verbale che vi sarebbero state “spese esecuzione testamentaria, tasse di
giustizia ecc.” per complessivi fr. 150 000.–.
Il 28 ottobre 2016 egli ha poi illustrato, alla presenza degli eredi, l'inventario
della successione, dal quale risulta un compendio netto di fr. 11 438 456.–
(brevetto n. __________). Tra i passivi dell'eredità figurano, tra l'altro,
“spese e oneri dell'esecutore testamentario che saranno quantificati nell'atto
di divisione approssimativamente in fr. 150 000.–”. L'erede RE 1 ha sollevato
contestazioni circa le valutazioni e la completezza dell'inventario, ma non
sulla retribuzione dell'avvocato CO 1.
B. Il 5 dicembre 2016
l'esecutore testamentario ha sottoposto agli eredi una “bozza di contratto di divisione”.
Il 10 gennaio 2017 egli ha nondimeno informato gli eredi che RE 1 rifiutava l'accordo,
muoveva contestazioni ed esigeva spiegazioni sull'ammontare del compenso di
esecutore testamentario, sicché la procedura di divisione doveva considerarsi
“sospesa in attesa di una determinazione in giudizio come preannunciato da
parte dell'erede RE 1”. In seguito, il 18 agosto 2017, l'avvocato CO 1 ha comunicato
agli eredi di avere prelevato dagli averi della successione fr. 100 000.– a titolo di acconto sul proprio onorario,
più fr. 8000.– di IVA. RE 1 ha reagito il 28 agosto 2017, facendo
valere di non avere mai accettato l'onorario di fr. 150 000.– (più IVA) prospettato dall'esecutore testamentario.
Inoltre egli ha contestato il prelievo dell'anticipo da parte di quest'ultimo e
ha preteso un rendiconto delle prestazioni svolte, rendiconto che l'avvocato CO
1 gli ha trasmesso il 20 ottobre 2017.
C. RE 1 si è rivolto il
26 aprile 2018 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per un
tentativo di conciliazione, lamentando che l'avv. CO 1 sollecitava una retribuzione
di fr. 162 000.– e chiedendo di accertare
che tale somma “eccede l'equo compenso (…) in virtù dell'art. 517 cpv. 2 CC”. Inoltre
egli ha postulato la restituzione agli eredi di quanto l'esecutore
testamentario aveva prelevato in eccesso a titolo di acconto, ossia “almeno
fr. 66 000.–”. Il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 20 giugno 2018, di modo che il
Segretario assessore ha rilasciato seduta stante ad RE 1 l'autorizzazione ad
agire. Le spese di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, “ritenuto
come la decisione finale in merito alle stesse, in caso di inoltro della
causa, sarà rinviata al giudizio di merito” (inc. CM.2018.279).
D. Il 19 ottobre 2018 RE
1 ha convenuto l'avv. CO 1 davanti al Pretore perché fosse accertato che la
rimunera-zione di fr. 150 000.– (più IVA)
“eccede l'equo compenso spet-tante ad un esecutore testamentario”, perché tale
retribuzione fosse ridotta a fr. 40 000.–
(“corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte e oggetto di
rendiconto”) e perché il convenuto fosse tenuto a restituire alla successione
fr. 60 000.– con interessi al 5% dal
19 ottobre 2018 già prelevati. Nella sua risposta del 9 novembre 2018 l'avvocato
CO 1 ha proposto di respingere l'azione in ordine, subordinatamente nel merito.
Ottenuta una proroga del termine per replicare, il 4 febbraio 2019 RE 1 ha
dichiarato di ritirare la petizione, invitando il Pretore a limitare gli oneri
processuali a fr. 500.– e a riconoscere al convenuto “un'indennità per ripetibili
molto contenuta”. L'avv. CO 1, chiamato a esprimersi sulle spese, ha chiesto il
7 febbraio 2019 di fissare la tassa di
giustizia in fr. 5000.– e ha rivendicato un'indennità per ripetibili di
fr. 7500.– o di almeno fr. 4851.50. RE 1 ha replicato il'11
febbraio 2019, contestando le richieste del convenuto. L'avv. CO 1 ha duplicato
il 15 febbraio 2019, ribadendo il suo punto di vista.
E. Mediante decreto del
16 settembre 2019 Il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza,
ha posto le spese processuali di fr. 800.– complessivi e gli oneri della
procedura di conciliazione (fr. 1000.–) a carico di RE 1, non senza condannare
quest'ultimo a rifondere all'avv. CO 1 un'indennità d'inconvenienza di fr.
3000.–. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie RE 1 ha presentato a
questa Camera un reclamo del 22 ottobre 2019 per ottenere che le spese siano limitate
a fr. 800.– (compresi gli oneri della procedura di conciliazione) e che l'indennità
d'inconvenienza spettante all'avvocato CO 1 sia ridotta a fr. 1200.–. Nelle
sue osservazioni del 3 gennaio 2020 il convenuto propone di respingere il
reclamo.
Considerandi
in diritto:
1.
Un decreto di
stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv.
3.
CPC) è impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133
consid. 1.2). Il termine
di ricorso in una
procedura ordinaria – come in concreto – è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'attore il 25
settembre 2019 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 22 ottobre 2019, il reclamo in oggetto è
pertanto ricevibile.
2.
Al memoriale il
reclamante acclude copia della lettera in cui ha dichiarato al Pretore il 4
febbraio 2019 di ritirare la petizione, copia della reazione che è seguita il 7
febbraio 2019 da parte del-
l'avvocato CO 1, una
distinta delle prestazioni eseguite da que-
st'ultimo, la replica 11
febbraio 2019 dell'attore medesimo, la duplica 15 febbraio 2019 del convenuto e
il verbale dell'udienza di conciliazione tenutasi il 20 giugno 2018 in cui
figura l'autorizzazione ad agire. Tali documenti sono già contenuti nei
fascicoli processuali, di conciliazione e di merito, trasmessi d'ufficio a
questa Camera (OR.2018.226 e CM.2018.279). La loro produzione si rivela dunque
superflua.
3.
Nel decreto impugnato
il Pretore ha ricordato che desistenza equivale a soccombenza e che, ove ritiri
una causa, l'attore deve assumere le spese giudiziarie. Ciò premesso, egli ha
considerato che in caso di desistenza la tassa di giustizia è fissata sulla
base della tariffa cantonale in proporzione agli atti compiuti, come pure in
funzione del valore litigioso, e che nella fattispecie la desistenza è
intervenuta prima della conclusione dello scambio degli allegati preliminari. Tenuto
conto “del dispendio di tempo nell'emanazione della presente decisione”, egli
ha prelevato così oneri per complessivi fr. 800.–, più le spese della procedura
di conciliazione. Quanto alle ripetibili, egli ha rammentato che un avvocato convenuto
in giudizio a titolo personale può contare unicamente su un'indennità
d'inconvenienza, la cui quantificazione prescinde dai criteri della tariffa. Egli
ha reputato inoltre che nel caso specifico l'avvocato CO 1 è stato convenuto
“non tanto a titolo personale, quanto nella sua veste di esecutore
testamentario”. In ultima analisi, valutato l'oggetto della lite, il tempo dedicato
dal legale alla pratica e il rapporto “senza dubbio ragionevole” fra il tempo
impiegato e il risultato raggiunto, egli ha ritenuto giustificato riconoscere
al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 3000.–.
4.
Il reclamante
definisce eccessive le spese processuali fissate dal Pretore in fr. 1800.– (compresa
la procedura di conciliazione) “rispetto alle prestazioni oggettivamente
fornite dall'autorità”, sia perché la trattazione della causa non ha verosimilmente
impegnato il giudice per più di un paio d'ore sia perché l'udienza di
conciliazione non è durata più di 20 minuti. Inoltre, egli pretende, il valore
litigioso non eccedeva fr. 60 000.–.
Quanto all'indennità d'inconvenienza che il Pretore ha riconosciuto al
convenuto, il
reclamante sostiene
che lo stesso avvocato CO 1 dichiara di avere dedicato alla pratica 490 minuti.
Rimunerato fr. 250.– l'ora, tale impegno avrebbe giustificato a suo avviso una
retribuzione di fr. 2041.66. Dato però che l'indennità per ripetibili non copre
l'intero onorario, secondo l'appellante il Pretore non avrebbe dovuto
attribuire al convenuto più di fr. 1200.–, tanto meno ove si pensi che nella stesura del memoriale di risposta (unico
atto
processuale del convenuto)
un avvocato solerte non avrebbe
profuso più di cinque ore. L'indennità di fr. 3000.–
stabilita dal Pretore sarebbe pertanto esagerata.
5.
Per quanto riguarda
le spese processuali, il reclamante non contesta che desistenza equivale a
soccombenza (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 604/2012 dell'11
marzo 2013 consid. 5.3, in: RSPC 2013 pag. 306). E l'art. 106 cpv. 1 CPC
stabilisce che le spese processuali sono poste a carico della parte
soccombente. Ora, nelle cause con un valore litigioso determinabile la tassa di
giustizia è fissata in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1 LTG). Nella
fattispecie l'attore proponeva che la retribuzione di esecutore testamentario
chiesta dall'avvocato CO 1 fosse ridotta da
fr. 150 000.– (più IVA) a fr. 40 000.– e che il convenuto fosse tenuto a rimborsare alla comunione
ereditaria fr. 60 000.– dall'acconto di
fr. 100 000.– già prelevato dagli attivi
della successione. Il valore litigioso della causa era dunque di fr. 110 000.–. La tassa di giustizia per la sentenza di
merito sarebbe ammontata così tra fr. 5000.– e fr. 12 000.– (valori litigiosi compresi tra fr. 100 000.– e fr. 200 000.–:
art. 7 cpv. 1 LTG). Dato però che la causa è terminata anzitempo per desistenza,
la tassa di giustizia andava moderata in base agli atti di procedura compiuti
(art. 21 LTG).
In concreto la procedura ha
comportato l'intimazione della petizione e della risposta, la rubricazione dei
documenti prodotti dalle parti, una richiesta di anticipo per le spese processuali
presumibili, la fissazione di un termine suppletorio per il deposito
dell'anticipo e una proroga del termine per l'inoltro della replica. Prima di emanare
il decreto di stralcio, inoltre, il Pretore ha ancora interpellato il convenuto
sulla questione della desistenza e ha notificato le tre prese di posizione delle parti. In circostanze del genere
spese processuali di complessivi fr. 800.–, pari a meno di un sesto del
minimo tariffario previsto per la causa di merito, sono senz'altro ragionevoli
alla luce degli atti di procedura compiuti. In proposito il reclamo manca di
consistenza.
6.
Riguardo alla
procedura di conciliazione, per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e fr. 1 000 000.– l'art. 5
cpv. 1 LTG
prevede una tassa di giustizia variante da fr. 1000.– a fr. 5000.–. Nel caso
specifico l'autorità di conciliazione ha fissato l'emolumento nel minimo
tariffale, fermo restando che l'addebito definitivo avrebbe seguito il giudizio
di merito (art. 207 cpv. 2 CPC). Quale sia stato l'esito della causa di merito
si è appena visto. Perché il Pretore non avrebbe dovuto dunque riscuotere la
tassa di giustizia minima di fr. 1000.– non è dato a dive-dere, né il
reclamante spiega. Egli non asserisce, del resto, che il tariffario cantonale
offenda i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 143 I
227). Anche in proposito il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
7.
Quanto all'indennità
d'inconvenienza che il Pretore ha riconosciuto all'avvocato CO 1 (fr. 3000.–), l'uso
è di commisurare simile indennità all'ammontare delle ripetibili calcolate
secondo tariffa, riducendole di circa un terzo (Suter/von
Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 42 ad art. 95 con vari richiami di
dottrina). In concreto occorre determinare pertanto l'indennità per ripetibili
che sarebbe spettata al convenuto nell'eventualità in cui questi fosse stato
patrocinato. Trattandosi di una causa dal valore litigioso di fr. 110 000.–, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede indennità comprese tra il 6 e
il 9% del valore medesimo. Nella fattispecie la procedura non appariva
elementare, ma nemmeno poteva dirsi particolarmente complessa. Si sarebbe
giustificato così di far capo all'aliquota del 7%, onde ripetibili di fr. 7700.–
per l'intera causa. A ciò si sarebbero aggiunte spese di presumibili fr. 500.–
(art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 8830.–
(arrotondati).
Il processo è terminato
tuttavia anzitempo, dopo l'introduzione della risposta da parte del convenuto. L'indennità
per ripetibili va quindi ridotta di conseguenza (art. 13 cpv. 2 del
regolamento). In condizioni del genere la giurisprudenza cantonale determina
l'indennità parziale combinando i canoni dell'onorario ad valorem con
quelli dell'onorario ad horam secondo la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in cui O è l'indennità da
determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.132 dell'8 novembre 2019 consid. 11 con
richiamo). Nel caso in esame il convenuto indica di avere dedicato alla pratica
cica otto ore di lavoro, compresa la preparazione e la partecipazione
all'udienza di conciliazione (doc. 8; distinta acclusa al reclamo), dispendio
di tempo che appare ragionevole e attendibile da parte di un avvocato
diligente e coscienzioso. Quanto alla rimunerazione, non v'è motivo di
scostarsi dalla tariffa di fr. 280.– l'ora previsti dall'art. 12 cpv. 1 del
citato regolamento, per un totale di fr. 2240.–. In applicazione della
menzionata formula l'indennità per ripetibili a carico del desistente sarebbe
risultata così di:
2.
x 7700 x 2240 = fr. 3470.–.
7700.
+ 2240
A ciò si sarebbero aggiunte le spese esposte dal legale (fr. 332.–,
più fr. 100.– per la formazione dell'incarto) e l'IVA. L'indennità per
ripetibili sarebbe risultata per finire di fr. 4200.– (arrotondati). Nelle
condizioni illustrate si giustificava pertanto un'indennità d'inconvenienza di
fr. 2800.– (due terzi delle ripetibili). Entro tali limiti il reclamo merita
accoglimento.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il
reclamante chiedeva di ridurre gli oneri processuali da fr. 1800.– a fr. 800.–
e l'indennità d'incon-venienza in favore del convenuto da fr. 3000.– a fr.
1200.–. Ottiene unicamente una riduzione dell'indennità d'inconvenienza a fr. 2800.–.
Si giustifica pertanto che sopporti nove decimi delle spese e che rifonda all'avvocato
CO 1, il quale ha presentato
osservazioni davanti
a questa Camera con il patrocinio di una legale, un'indennità per ripetibili
ridotta (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le
ripetibili per una causa dal valore litigioso di fr. 2800.– (fr. 1000.– di
spese processuali, fr. 1800.– di indennità d'inconvenienza) variano dal
15.
al 25% del valore
medesimo, con riduzione dal 40 al 70% in sede di ricorso (art. 11 cpv. 1 e cpv.
2.
lett. a del noto regolamento). Otto decimi di tale indennità non eccedono fr.
450.–, seppure il convenuto postuli nelle osservazioni al reclamo la rifusione
di fr. 2700.–.
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio
impugnato è riformato come segue:
Le spese processuali di fr. 800.– e le spese della
procedura di conciliazione di fr. 1000.– sono poste a carico dell'attore, che
rifonderà al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 2800.–.
2. Le spese del reclamo, di
fr. 500.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per nove decimi a carico di
quest'ultimo e per il resto
a carico della controparte,
cui il reclamante rifonderà fr. 450.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).