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Decisione

11.2019.127

Azione di riduzione

17 settembre 2020Italiano21 min

venduto al figlio AP 1 (1942) la particella n. 317 RFD di __________ (1164 m²), su cui sorge una casa

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21 maggio 1984 Fr__________ __________ (1919) ha

venduto al figlio AP 1 (1942) la particella n. 317 RFD di __________ (1164 m²), su cui sorge una casa

d'abitazione, per fr. 150 000.–. L'11

novembre 1993 essa ha donato al figlio inoltre la particella n. 171 RFD di __________

(82 m²), su cui si

trova un rustico. Infine, il 10 agosto 2004, essa ha donato al figlio la

proprietà per piani n. 696 RFD di __________ (36/1000 della particella n. 2488),

riservandosi sulla medesima un diritto di usufrutto a vita, mentre il figlio ha

assunto i pegni ipotecari gravanti l'immobile per fr. 277 600.–.

B. F__________ __________

è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 22 maggio 2014,

lasciando come eredi i figli AO 1 (1940, cittadino italiano) e AP 1, che ha

dichiarato il 7 agosto 2014 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di

rinunciare all'eredità (inc. SO.2014.3328). Il Pretore ha rilasciato così il 22

settembre 2014 un certificato ereditario in cui figura come unico erede di F__________

__________ il figlio AO 1 (inc. SO.2014.3774).

C. Il 15 gennaio 2015 AO 1 ha convenuto il fratello AP

1 per un tentativo di conciliazione dinanzi alla medesi­ma Pretura, chiedendo

di accertare che il 22 maggio 2014 la successione fu F__________ __________ presentava

un attivo netto di almeno fr. 2 096 000.–, che la porzione legittima di lui è pari a tre quarti della sua quota

ereditaria (un mezzo) e che le alienazioni disposte dalla madre in favore del

convenuto vanno ridotte a fr. 1 312 500.–, riservata una più precisa

indicazione degli importi in esito all'istruttoria. In conseguenza di ciò egli

ha postulato la condanna del convenuto a

trasferirgli la proprietà per piani n. 696 e la particella n. 171 dietro

liquidazione di un saldo (passivo o attivo) da stabilire una volta assunte le

prove. In subordine AO 1 ha instato per la condanna del convenuto al pagamento

di fr. 787 500.– con interessi al 5% dal

12 dicembre 2014, riservati adattamenti dopo l'istruttoria, chiedendo di

fissare al convenuto un termine di 30 giorni per optare fra la consegna degli

immobili o il pagamento in denaro, presumendosi in difetto di scelta la consegna

degli immobili. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 22 apri­le

2015. Quello stesso giorno il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato a

AO 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.27).

D. AO 1 ha convenuto il

6 maggio 2015 davanti al Pretore il fratello AP 1 con un'azione di riduzione, sollecitando

quanto chiesto in sede conciliativa. Nella sua risposta del 4 giugno 2015 AP

1 ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 30 luglio

2015 e il convenuto ha duplicato il 9 settembre 2015, entrambi ribadendo il rispettivo

punto di vista. Le prime arringhe si sono tenute il 30 settembre 2015 e

l'istruttoria, avviata seduta stante, si è chiu­sa il 22 dicembre 2017. Alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 27 febbraio 2018 AO 1 ha chiesto di accertare che il 22

maggio 2014 la successione materna presentava un attivo netto di almeno fr. 1 982 052.60

e che la sua porzione legitti­ma è tre quarti della quota ereditaria di un

mezzo. In funzione di ciò egli ha po-stulato una volta ancora la condanna di AP

1 a trasferirgli la proprietà per piani n. 696 e la particella n. 171, versandogli

un conguaglio di fr. 51 269.70 con

interessi al 5% dal 12 dicembre 2014. In subordine egli ha sollecitato la

condanna del convenuto al pagamento di fr. 743

269.70 con interes­si al 5% dal 12 dicembre 2014, chiedendo di fissare

al medesimo un termine di 30 giorni per optare fra la consegna degli immobili o

il pagamento in denaro, presumendosi in difetto di scelta la consegna degli

immobili. Nel suo allegato conclusivo del 16 febbraio 2018 AP 1 ha proposto nuovamente

di respingere la petizione.

E. Statuendo il 30

settembre 2019, il Pretore ha parzialmente accol­to la petizione, nel senso che

ha accertato la porzione legitti­ma di AO 1 nella successione materna in complessivi

fr. 739 309.60, ha ridotto le

liberalità di F__________ __________ in favore di AP 1 nella misura in cui esse

ledono tale legittima e ha condannato AP 1 a versare al fratello AO 1 la somma

di fr. 739 309.60 con interessi al 5%

dal 15 gennaio 2015. Le spese processuali di fr. 30 500.– complessivi sono state poste per un decimo a carico

dell'attore e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere a AO

1 fr. 35 000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 ottobre 2019

nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia

respinta. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2019 AO 1 conclude per la reiezione

dell'appello.

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze emanate dai Pretori con la

procedura ordinaria so­no appellabili entro 30

giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr. 739 309.60, pari alla

porzione legittima dell'attore (sentenza impugnata, consid. 5b). Ora, il valore

litigioso di un'azione di riduzione corrisponde a quanto toccherebbe al­l'attore

in caso di vittoria (Eigenmann/Landert,

Actions successorales, Basilea 2019, pag. 76 n. 129 e 130 con rinvii). In

concreto tale valore ammonta perciò a fr. 743 269.70, come chiedeva

AO 1 nel memoriale conclusivo (pag. 7). Riguardo alla tempe-stività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il

2.

ottobre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato

a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazio­ne sarebbe scaduto così venerdì

1° novembre 2019 (Ognissan­ti), salvo protrarsi al lunedì successivo in forza

dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge canto­nale concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Depositato il 4

novembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Gli

eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che

le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta

misura” (art. 522 cpv. 1 CC) e che il beneficato sia condannato a rifondere

quanto ha ricevuto in ecces­so (Steinauer,

Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 420 n. 794). I presupposti dell'azione

di riduzione sono già stati diffusamente esposti dal Pretore (sentenza

impugnata, consid. 2a e 3a). Ai fini del presente giudizio basti ricordare che,

come le disposizioni a causa di morte, anche le liberalità fatte in acconto

della quota ereditaria per causa di noz­ze, corredo o ces­sione di beni soggiacciono

a riduzio­ne qualora non siano soggette a collazione (art. 527 n. 1 CC). Sono

suscettibili di riduzione, pertan­to, anche liberalità che per la loro natura

sarebbero sottoposte a collazione in forza dell'art. 626 cpv. 2 CC, ma che ne

sono dispensate perché – come in concreto – il beneficiario ha rinunciato

all'eredità (Hrubesch-Millauer in:

Praxiskommentar Erb-

recht,

4ª edizione, n. 10 ad art. 527 CC; Forni/Piatti

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 4 ad art. 527; Piotet in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 20 ad art. 527; Steinauer,

op. cit., pag. 263 n. 472; Eigenmann

in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 9 ad art. 527).

La riduzione, come la

collazione, implica – dal profilo oggettivo – che si tratti di una liberalità

e – dal profilo soggettivo – che il disponente abbia inteso elargire tale

liberalità (animus donan­di). Dandosi un negozio misto con donazione, in

specie, le parti devono avere fissato consapevolmente il prezzo di alienazione sotto

il valore di mercato affinché l'acquirente benefici della differenza (DTF 145

III 4 consid. 3.1 con rinvii). Simile consapevolezza deve sussistere alla

conclusione del contratto. Non basta che il disponente potesse sapere della

sproporzione fra il valore del bene ceduto e il prezzo pattuito; determinante è

che egli abbia inteso favorire l'acquirente e abbia saputo del vantaggio

conferito (DTF 145 III 4 consid. 3.2 con rinvii). L'onere di provare tale

consapevolezza, ove occorra indirettamente alla luce delle circostanze e del

comportamento delle parti, incombe a chi promuove l'azio­ne di riduzione (DTF

145.

III 4 consid. 3.3 con rinvii).

3.

In concreto il

Pretore, accertata la tempestività dell'azione di riduzione, ha constatato che

alla sua apertura la successione non presentava alcun attivo. Egli ha quindi

passato in rassegna le tre alienazioni contestate, rilevando anzitutto che la

vendita della particella n. 317 RFD di __________ costituisce un negozio misto

con donazione. Viste le risultanze peritali, egli ha determinato il valore di

tale alienazione in fr. 1 563 917.50 calcolati sul­la base del valore

dell'immobile al momento dell'apertura della successione (fr. 1 850 000.–)

moltiplicato per il rapporto fra la parte donata al momento del contratto (fr.

820.

000.–, ossia il valore del bene a quel

momento di fr. 970 000.–, dedotto il

prezzo pagato di fr. 150 000.–) e il

valore del bene al momento dell'alienazione (fr. 970 000.–). Quanto alla donazione del rustico ad __________,

il Pretore ha accertato il valore della medesima, il 22 maggio 2014, in fr. 280 000.– stimati dal perito. Riguardo infine alla

proprietà per piani di Lugano, il primo

giudice ha dedotto dal valore del bene stimato all'apertura della

successione (fr. 640 000.–) il

valore capitalizzato del diritto di usufrutto vita natural durante costituito

al momento della donazione (fr. 150 549.–),

come pure l'ammontare del debito garantito da pegno assunto da AP 1 (fr. 277 600.–), oltre agli interessi ipotecari (fr. 48 624.55) e agli oneri condominiali pagati da

quest'ultimo dopo la donazio­ne fino all'apertura della successione (fr. 27 390.10), quantifican­do per finire la

liberalità in fr. 135 836.35.

Il primo giudice ha ritenuto

invece non dimostrato un versamento di fr. 100 000.–

che il convenuto affermava di avere effettuato in favore della madre nell'ambito

della donazione del rustico, così come un versamento di fr. 100 000.– che lo stesso AP 1 sosteneva di avere eseguito

in favore della madre al momento di ricevere in dono la proprietà per piani. Il

Pretore non ha ritenuto dimostrato nemmeno il versamento di una provvigio­ne di

fr. 10 000.– che il convenuto pretendeva gli

fosse dovuto dalla madre e ha giudicato ininfluente altresì una dichiarazione manoscritta

rilasciata il 9 giugno 2007 da F__________ __________, dichiarazione che secondo

il Pretore attesta – se mai – la consapevolezza dell'interessata di avere elargito

liberalità al figlio

AP 1. Riguardo alle somme

di denaro che entrambi i figli sostenevano di avere versato alla madre, il

Pretore ha precisato trattarsi di elargizioni unilaterali che non possono entrare

in considerazione nella definizione dell'asse successorio. In definitiva, quin­di,

il primo giudice ha accertato attivi dell'eredità per complessivi fr. 1 979 753.85,

dai quali ha dedotto spese funerarie per fr.

8261.60, ottenendo un compendio di fr. 1 971 492.25. Considerata la porzione legittima

dell'attore (tre quarti di metà successio­ne), è risultata una spettanza di lui

di fr. 739 309.60 che il conve-nuto

è stato condannato a versare con interessi del 5% dal 15 gennaio 2015,

data dell'inoltro dell'istanza di conciliazione.

4.

L'appellante sostiene

in primo luogo, per quanto riguarda la compravendita della particella n. 317, che

– come ha dichiarato il notaio AP 1 – la volontà di F__________ __________ non

era di favorire lui con una liberalità, bensì di ricambiare i servigi ricevuti.

E il valore di tali servigi corrisponde necessariamente alla differenza tra il

prezzo convenuto e il valore del fondo stabilito dal perito, giacché se la

madre avesse inteso beneficiarlo con una liberalità, e non solo ricompensarlo per

gli aiuti da lui prestati, avrebbe stipulato una mera donazione e non una

compravendita a un prezzo finanche inferiore al valore di stima. A suo parere,

pertanto, la quota di valore eccedente il prezzo pattuito non costituisce una

liberalità.

a) Nella

sua deposizione l'avvocato T__________, il quale nel 1984 aveva rogato la compravendita della particella n.

317.

(doc. C), ha rammentato di avere segnalato a F__________ __________,

sua prima cugina, che il prezzo della transazione era inferiore al valore di

stima ufficiale del fondo, ma essa gli ave­va risposto che il figlio AP 1 “le

era molto vicino e l'aiutava” e che “si trattava di una forma di riconoscenza”

nei confronti di lui (verbale del 25 febbraio 2016, pag. 1 in basso). Come ha

rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 3b/II), ciò conferma che F__________

__________ era consapevole di vendere al figlio la particella n. 317 a

condizioni di favore. Che poi essa fosse riconoscente al figlio e intendesse ripagarlo

per i servi­gi ricevuti non priva l'atto della sua natura parzialmente

gratuita. Del resto, si volesse assimilare tale riconoscenza all'adempimento di

un obbligo morale, la disposizione sarebbe ugualmente soggetta a riduzio­ne (Baddeley in: Commentaire romand, CO I, 2ª

edizione, n. 88 ad art. 239; Steinauer,

op. cit., pag. 260 n. 466 con rimandi). Inoltre sul possibile valore economico

delle prestazioni fornite da AP 1 tutto si ignora. Né si possono trarre

conclusioni dal fatto che F__________ __________ non abbia semplicemente donato

il fondo, ma abbia optato per un'alienazione sotto il valore di mercato, tanto

meno ove si consideri che nulla si evince dagli atti circa i criteri che hanno

indotto i contraenti a fissare il prezzo della compravendita in fr. 150 000.– (doc. C).

b) L'appellante

non asserisce per altro che, in seguito agli aiuti da lui prestati, la madre gli

dovesse somme di dena­ro o che il prezzo della compravendita includesse la

compensazione di eventuali debiti da lei maturati. Non giova dunque attardarsi

su ipotesi del genere. Si aggiun­ga che l'adempimento di doveri di assistenza, come

potrebbe essere quello di un figlio chiamato a soccorrere una madre in gravi ristrettezze

o con problemi di liquidità (l'avvocato T__________ ha definito la cugina una “donna

generosa e con le mani bucate”, “in condizioni finanziarie difficili”: verbale del

25.

febbraio 2016, pag. 1 e 2; verbale del 16 novembre 2017, pag. 1), non

comporta obblighi di restituzione per il parente beneficato (Eigenmann in: Commentaire romand, CC I,

2ª edizione, n. 47 ad art. 328-329) e non configura quindi un debito

della sua successione, per quanto criticato possa essere tale orientamento della

dottrina (Koller in: Basler

Kommentar, ZGB I, 6ª edizio­ne, n. 31 ad art. 328/329 con rinvii a

svariati autori).

5.

Con riferimento all'alienazione

di tutti e tre i fondi da parte della madre, il convenuto invoca un manoscritto

del 9 giugno 2007, inviatogli in fotocopia dall'avvocato T__________ con

lettera accompagnatoria del 12 giugno successivo, stando al quale la madre

gli dava scarico di fronte al fratello AO 1 per i servigi resi in favore di lei

(doc. 9). Il testo del manoscritto è il seguente:

__________,

__________

9-VI-07

Io sottoscritta F__________ __________,

sana di mente, dichiaro che tutto quello che possiede __________ è stato da lui

regolarmente pagato. Naturalmente non con prezzi adeguati, ma d'accordo con me

per compensarlo della sua ospitalità, disponibilità e premure di cui mi ha

sempre colmato – In fede

F__________ __________

Con

questo mio ultimo scritto, annullo tutti i precedenti, purtroppo la situazione

è cambiata.

a) Sentito

come testimone, l'avvocato T__________ ha confermato di avere trasmesso al

convenuto quel documento, “sicuramente” consegnatogli dalla cugina, senza

essere in grado di ricordare se al momento di affidargli tale dichiarazione F__________

__________ avesse fatto commenti. Per il resto egli ha ribadito che la cugina

riceveva aiuti da entrambi i figli, ma di non sapere in che misura dall'uno e

in che misura dall'altro (verbale del 16 novembre 2017, pag. 1).

Per

il Pretore il manoscritto in questione conferma unicamen­te che F__________ __________

era consapevole di avere accordato liberalità

al figlio AP 1 (sentenza impugnata, consid. 3b/VI). L'appellante

ribadisce invece che, come figura in quella dichiarazione, egli ha “regolarmente

pagato” gli immobili ricevuti, con la sua “disponibilità”, la quale può essere solo

finanziaria, la madre avendo attestato ch'egli “ha versato per essa importi

(evidentemente non dovuti) per un ammontare che corrisponde alla differenza di

valore degli immobili ricevuti”.

b) Per

sapere se una liberalità soggiace a riduzione fa stato la situazione del

momento in cui la liberalità è avvenuta (sopra, consid. 2; Hrubesch-Millauer, op. cit., n. 8 ad

art. 527 CC; Forni/Piatti, op.

cit., n. 2 ad art. 527 CC; Piotet, op.

cit., n. 7 ad art. 527 CC). Uno scritto di anni successivo alle

alienazioni non basta dunque per dimostrare le reali intenzioni del­l'alienante

il giorno in cui le liberalità sono state elargite, men che meno ove

l'alienante ammetta che nel frattempo “purtroppo la situazione è cambiata”. In

quello stesso scritto poi, come sottolinea il Pretore, la disponente riconosceva

che le alienazioni non erano state eseguite a “prezzi adegua­ti”, dimostrando con

ciò la consapevolezza di avere favorito il figlio. Sul valore dell'“ospitalità”,

della “disponibilità” e delle “premure” che F__________ __________ dichiara nel

manoscritto di avere ricevuto dal figlio manca concretamente qualsiasi

riscontro. Che nella dichiarazione la madre intendesse dare scarico al

convenuto verso il fratello per quanto egli aveva fatto (o avrebbe ancora fatto)

in suo favore ancora non basta per dimostrare che i servigi resi (o futuri)

equivalessero al beneficio ridondante al convenuto dai tre trapassi di

proprietà. Bastasse una generica dichiarazione “di scarico” per giustificare

l'alienazione gratuita – o parzialmente gratuita – di beni immobiliari per un

valore di fr. 739 309.60 (la cifra fissata

dal Pretore, non contestata dall'attore), le norme sulla legittima potrebbero

essere eluse fin troppo facilmente. Anche su questo punto la sentenza impugnata

resiste pertanto alla critica.

6.

L'appellante si

duole che il Pretore non ha tenuto conto né di una somma di fr. 60 000.– da lui versata ratealmente alla madre tra

il 2004 e il 2005 e neppure di un suo versamento alla madre di fr. 40 000.– nel 2004, chiedendo che tali importi siano

presi in considerazione ai fini del giudizio. AO 1 obietta che la causale di quei

versamenti non è nota e che il convenuto nulla ha addotto al riguardo. Si

tenesse calcolo di quei versamenti, in ogni modo, egli fa valere di avere

eseguito a sua volta versamenti in favore della madre per complessivi fr. 60 549.10.

a) Agli

atti figurano la terza pagina dell'estratto di un conto postale con la

fotocopia di una girata relativa a un versamento di fr. 40 000.– eseguito dall'appellante il 12

agosto 2004 in favore della madre (doc. 7) e 12 ricevute postali di

fr. 5000.– ognuna per versamenti mensili eseguiti da AP 1 a beneficio

della madre tra il settembre del 2004 e l'agosto

del 2005 (doc. 6, allegato 57). Contrariamente all'opinione del Pretore,

non si può dire dunque che il pagamento di com-plessivi fr. 100 000.– non sia stato dimostra­to (sentenza

impugnata, consid. 3b/VI). Sta di fatto che gli atti non indicano la causale di

quei pagamenti. Davanti al primo giudice AP 1 aveva affermato di avere

corrisposto alla madre fr. 100 000.– come

“pagamento” per la donazione del­l'appartamento a __________ (memoriale

conclusivo, pag. 3 in fondo). Ora, la concomitanza delle date con la stipulazione del contratto avvenuta il 10 agosto

2004.

(doc. E) potrebbe anche suffragare l'ipotesi. La pattuizio­ne di un corrispettivo

per una donazione comporterebbe tuttavia l'inefficacia del negozio giuridico per

simulazione (Baddeley, op. cit.,

n. 30 ad art. 239 CO). E l'appellante non accenna nemmeno di scorcio a

un'eventualità siffatta. Non è il caso perciò di addentrar­si in simili congetture.

b) A

ben vedere l'appellante continua a non precisare quale fosse l'origine dei

versamenti testé citati e, di conseguenza, perché egli sarebbe in diritto di

esigerne la restituzione. Come fa notare anche AO 1, il convenuto non preten­de

di avere mutuato quel denaro alla madre, sicché l'ammontare del debito andrebbe

in deduzione del compendio ereditario e, quindi, della porzione legittima spettante

all'attore (art. 474 cpv. 2 CC). Come si è spiegato in relazio­ne alla

compravendita della particella n. 317, elargizioni a scopo di assistenza fra

parenti non fondano un diritto al rimborso (consid. 4b) e non configurano perciò

un debito della successione. Una volta ancora l'appello vede così la sua sorte

segnata.

7.

L'appellante conclude

ripetendo che la compravendita a prezzo ridotto della particella n. 317 e le

donazioni dei due altri fondi sono compensate con quanto da lui pagato “sia per

mezzo di quanto riconosciuto dal Pretore sia di quanto non riconosciuto ma

riconosciuto, a suo tempo, niente meno che dalla madre”. Così epilogando,

tuttavia, egli non fa che reiterare argomenti cui si è già data risposta,

ovvero – in estrema sintesi – che quando ha venduto la particella n. 317 F__________

__________ sapeva di cedere l'immobile sotto il valore di mercato e che, per

altro verso, nulla è dato di conoscere sui servigi resi concretamente dal

convenuto né sul loro valore, mentre la sola dichiarazione “di scarico”

rilasciata dalla madre non basta per attestare che gli aiuti forniti dal figlio

equivalessero al beneficio economico che questi ha tratto dalle tre operazioni.

Per il resto il convenuto non contesta né i valori stimati dal perito né i

calcoli della riduzione esposti dal primo giudice. Ne consegue, in ultima

analisi, la reiezione del­l'appello.

8.

Le spese della

decisione odierna seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). Si giustifica nondimeno di moderare la tassa di giustizia (art. 7 cpv. 1

LTG), il convenuto essendosi limitato a contestare taluni aspetti della

sentenza impugnata, ma non – come detto – i valori immobiliari stimati dal

perito né i calcoli sull'ammontare della riduzione esposti dal primo giudice.

L'attore, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,

ha diritto da parte sua a congrue ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. a del

regolamento per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). La

relativa indennità tiene conto – da un lato – dell'alto valore litigioso, ma anche

– dall'altro – della stringatezza del memoriale (nove pagine, frontespizio compreso),

adeguata per altro alla concisione delle censure formulate nell'appello, e del

fatto che i contorni della lite erano ben noti al legale dell'attore sin dal

tentativo di conciliazione.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo

del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

10 000.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 10 000.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è

am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).