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Decisione

11.2019.142

Divorzio: modifica di misure provvisionali. Un assetto cautelare decretato per la durata della causa di divorzio vige anche in pendenza di ricorso al Tribunale federale?

2 ottobre 2020Italiano19 min

settembre 2018 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare

Source ti.ch

Fatti

A. La cronistoria del

caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza inc. 11.2016.135 del 17

settembre 2018 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare

che nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 26 marzo 2010 da AP 1

(1955) nei confronti della moglie AO 1 (1968) davanti al Pretore del Distretto

di Luga­-no, sezione 4, con decreto cautelare del 14 novembre 2016 il Pretore aggiunto

ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 in poi, ha attribuito alla medesima

l'uso dell'abitazione coniugale a __________ (particella n. 617 RFD, intestata

al marito) e ha posto gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di

elettricità e di acqua potabile a carico di AP 1. Statuendo su appello di quest'ultimo,

con sentenza del 3 luglio 2018 questa Camera ha ridotto il contributo

alimentare per la moglie a fr. 1555.– mensili dal 1° giugno 2010 per la

durata della causa di divorzio, mentre ha confermato l'attribuzione in uso dell'alloggio

coniugale alla stessa con addebito al marito delle spese correlate. Tale

decisione è passata in giudicato (inc. 11.2016.128).

B. Nel frattempo, giudicando

nella causa di divorzio, con sentenza del 14 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha

attribuito l'uso del­l'abitazione coniugale alla moglie fino al 31 luglio 2017,

ponendo i relativi oneri a carico del marito, ha accertato l'avvenuta liqui-dazione

dei rapporti patrimoniali fra le parti e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2500.–

mensili fino al 31 marzo 2032, come pure un indennizzo di fr. 218 000.– in compenso delle aspettative per la

vecchiaia e per la previdenza professionale (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC). Adito da

AP 1, con sentenza del 17 settembre 2018 questa Camera ha riformato tale

decisione nel seguente modo (inc. 11.2016.135):

AP 1 è

condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

a) fr.

2205.– mensili dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al

pensionamento di lui;

b) fr.

2080.– mensili dal pensionamento di lui fino al raggiungimento del­l'età

pensionabile da parte di lei (31 marzo 2032).

In liquidazione del contributo alimentare (art. 126

cpv. 2 CC) dovuto a AO 1 dopo il raggiungimento dell'età pensionabile da

parte di lei (31 marzo 2032), AP 1 è condannato a versare a quest'ultima

fr. 218 000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

presente decisione.

Un ricorso in materia

civile presentato il 22 ottobre 2018 da AP 1 contro quest'ultima sentenza è tuttora

pendente davanti al Tribunale federale (inc.5A_878/2018).

C. Il 23 maggio 2019 AO

1 si è rivolta al Pretore perché fino al passaggio in giudicato della sentenza

di divorzio AP 1 sia tenuto a versarle cautelarmente, “a seguito della

restituzione dell'abitazione a lei assegnata a __________”, l'importo

sostitutivo di fr. 2060.– mensili in aggiunta al contributo cautelare di fr. 1555.–

mensili, per complessivi fr. 3605.– mensili, retroattivamente dal­l'agosto del 2017.

All'udienza del 17 luglio 2019, indetta per la discussione cautelare, il

convenuto ha proposto di respingere

l'istanza. Non sono

state offerte prove oltre a quelle documentali e il Pretore aggiunto non ha

indetto ulteriori udienze.

D. Statuendo con decreto

cautelare del 3 dicembre 2019, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto

l'istanza, nel senso che ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo

alimentare di fr. 2586.– mensili dal 23 maggio 2019 “fino alla decisione

del Tribunale federale sul ricorso 22 ottobre 2018 di AP 1 contro la sentenza

17 settembre 2018 della prima Camera civile del Tribunale di appello (inc.

11.2016.135)”. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–,

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16

dicembre 2019 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il

giudizio impugnato sia riformato dichiarando l'istanza della moglie irricevibi­le,

subordinatamente riducendo il contributo alimentare litigioso a fr. 2205.–

mensili dal 1° maggio 2019 o, per lo meno, dal 1° agosto 2017 (inc.

11.2019.142). L'indomani AO 1 ha

appellato anch'essa il

decreto del Pretore aggiunto, chiedendo di accertare che l'assetto

cautelare tra le parti “è da intendersi regolato nel senso che AP 1 è

tenuto a versarle un contributo alimentare

di fr. 3605.– mensili, subordinatamente fr. 3367.– mensili, “fino

alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio” (inc. 11.2019.144). Con decreto del 31 dicembre

2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo. Nelle loro osservazioni

del 29 e 31 gennaio 2020 le parti propongono vicendevolmente di respingere

l'appello avversario.

Considerandi

in diritto:

1.

I rimedi giuridici

in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi

oggetti. Si giustifica così di congiungere le

due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari, così come la loro modifica, sono

impugnabili con appello, anche nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio

alla procedura sommaria prevista dall'art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del maggior contributo

alimentare chiesto dall'istante dinanzi al Pretore aggiunto (fr. 2060.– mensili

dall'agosto 2017 fino alla sentenza del Tribunale federale sul ricorso del

marito, del 22 ottobre 2018). Circa

la tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata

alla patrocinatrice di AP 1 il 4 dicembre 2019. Cominciato a decorrere il

giorno dopo, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 14 dicembre 2019,

salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.

Introdotto il 16 dicembre 2019, l'appello in questione risulta così tempestivo.

Quanto all'appello di AO 1, la decisione pretorile è pervenuta al legale

dell'istante il 9 dicembre 2019. Inoltrato il 17 dicembre successivo, anche

tale appello è pertanto ricevibile.

3.

AP

1.

chiede nell'appello di richiamare il carteggio della causa di divorzio,

compreso il fascicolo della procedura cautelare, così come gli incarti che hanno visto opposte le parti davanti a questa Camera. A parte il fatto però che procedimenti svoltisi davanti a un

determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza

inc. 11.2018.48 del 24 dicembre 2019, consid. 4 con rinvio), ci si può domandare

se per gli altri richiami la richiesta, che l'interessato non ha formulato

davanti al Pretore, sia ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, come si

vedrà in appresso, gli incarti in questione non sono di rilievo per il

giudizio. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.

4.

Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto, richiamato l'art. 276 cpv. 3 CPC, ha

accertato che a causa del ricorso in materia civi­le inoltrato da AP 1 al

Tribunale federale, il contributo alimentare attualmente in vigore rimane quello

stabilito nella decisione cautelare (poi riformata in appello) consistente in

un impor­to di fr. 1555.– mensili con assegnazione in uso della casa di __________

alla moglie e addebito al marito dei relativi costi. Di conseguenza non si

applica ancora – ha continuato il primo giudice – quanto fissato nella sentenza

di divorzio (fr. 2205.– mensili fino al pensionamento del debitore, fr. 2080.–

mensili in seguito). Se non che, egli ha proseguito, tale assetto cautelare è

ormai superato, poiché in esecuzione di quanto disposto nella sentenza di

divorzio (su quel punto passata in giudicato) la moglie ha riconsegnato l'abitazione

coniugale al marito il 31 luglio 2017. E

siccome il contributo di mantenimento cautelare (fr. 1555.– mensili)

era stato calcolato a copertura del fabbisogno minimo della moglie “al netto

dei suoi costi alloggio, accollati in

toto e in aggiunta al marito”,

a suo avviso con la riconsegna del­l'abitazio­ne coniugale al marito è venuto

meno per lui “l'obbligo di presta­re alla ex moglie alloggio in natura, mentre

per quest'ultima è aumentato il corrispondente fabbisogno in denaro per la

necessità di appigionare un proprio appartamento”. A parere del primo giudice,

tale situazione non era prevista né regolata dal vigente assetto cautelare, “il

quale si rivela pertanto lacunoso su un aspetto importante quale la copertura

del fabbisogno locativo della ex moglie”, onde la legittimità della richiesta

di modifica del contributo alimentare da parte di lei.

Posto ciò, il Pretore

aggiunto ha constatato che nel frattempo

AO 1 ha appigionato un

appartamento di 4.5 locali a __________, per un canone di fr. 1742.– mensili

oltre a spese accessorie di fr. 318.50 mensili, importo da lui definito

“ammissib­ile, garantendo all'interessata un agio locativo consono al livello

goduto con l'abitazione di __________”. Appurato che tutti gli altri parametri alla

base del decreto cautelare erano rimasti invariati, salvo il fabbisogno minimo

di AO 1 appunto, ricalcolato in complessivi fr. 5900.75 mensili, in

applicazione del metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza

nel bilancio coniugale il primo giudice ha stabilito il contributo alimentare

cautelare per AO 1 in fr. 2586.– mensili a valere dall'introduzione del-l'istanza,

il 23 maggio 2019.

I. Sull'appello di AP 1

5.

L'appellante

richiama i principi che disciplinano i provvedimenti cautelari in una causa

divorzio, sostenendo che l'istante non ha alcun interesse degno di protezione a

chiedere una modifica del contributo alimentare provvisionale. A suo parere

nella sentenza di divorzio, che riconosce alla moglie un contributo alimentare

di fr. 2205.– mensili, già si è tenuto conto della restituzione dell'immobile a

__________, tant'è che nel fabbisogno minimo di lei figura un costo

dell'alloggio di fr. 2850.– mensili (tutto compreso) per garantire alla medesima

“un appartamento di livello analogo a quello di prima”. Visto che AO 1 non ha

ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza, l'appellante afferma che essa

non può rimettere in discussione quanto stabilito nel merito. Il fatto che egli

abbia impugnato la sentenza al Tribunale federale “non deve costituire lo

strumento per un agire dell'appellata contrario ai principi della buona fede”. Dato

che egli versa già quan­to prevede la sentenza di divorzio (e non quanto decretato

in via cautelare), a suo avviso l'istanza di modifica deve finanche essere

dichiarata irricevibile. Ad ogni modo, soggiunge l'interessa­to, l'istanza in

questione dev'essere respinta perché il massimo del contributo alimentare

ammonta a fr. 2205.– mensili. A mente sua, pertanto, accordare a AO 1 un importo

superiore significherebbe “assecondarne l'illegittima aspirazione di vedersi

riconosciuto un contributo per il quale essa ha omesso di percorrere le vie

procedurali che erano a sua disposizione e che doveva adire”. Infine AP 1

chiede che, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'istanza avversaria,

la modifica del contributo decorra solo dal 23 maggio 2019.

6.

Fino al passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel

suo intero (e non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimen­to del

matrimonio) i contributi di mantenimento per moglie e figli continua­no a

essere disciplinati dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito il

giudice a protezione dell'unio­ne coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2019

del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4;

RtiD

I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.33 del 16

marzo 2020, consid. 4c). L'art. 276 cpv. 3 CPC abilita esplicitamente

il giudice, del resto, a ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo

scioglimento del matrimonio ove il processo relativo alle conseguen­ze del

divorzio non sia ancora terminato.

a) Nella

fattispecie, come si è visto, con sentenza del 17 settembre 2018 questa

Camera ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr.

2205.– mensili “dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al

pensionamento di lui” (inc. 11.2016.135, dispositivo n. I/4a). Contro tale

dispositivo AP 1 ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Si pone dunque il problema di sapere se il dispositivo di questa Camera sia

passato in giudicato.

b) Una decisione passa in giudicato, ovvero acquisisce

forza di giudicato (formelle Rechtskraft), quando non può più essere impugnata

con un rimedio giuridico ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3 con rinvii; FF

2006.

pag. 6754). Nella misura in cui ha – di regola – effetto sospensivo (art.

315.

cpv. 1 CPC), un appello è

un rimedio giuridico ordinario. Per quel che

riguarda l'impugnazione di una decisione cantonale a livello federale, l'art.

103.

cpv. 1 LTF prevede che, salvo ove sia di-retto contro una sentenza

costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF), un ricorso in materia civile non ha

effetto sospensivo. In una recente sentenza 5A_714/2019 del 3 giugno 2020 (destinata

a pubblicazione) il Tribunale federale, partendo dal presupposto che nell'ordinamento

processuale svizzero il sistema delle impugnazioni (compreso il ricorso in

materia civile) deve risultare da un insieme coerente, ha precisato che il

ricorso in materia civile, apparentandosi al reclamo previsto nella procedura

cantonale (art. 319 CPC), non costituisce un rimedio giuridico ordinario (sentenza

consid. 2.3). Così, un ricorso in materia civile, salvo ove sia diretto contro

una decisione costitutiva, non inibisce il passaggio in giudicato di una

decisione cantonale emanata su appello (né su reclamo). Cer­to, il giudice

dell'istruzione del Tribunale federale, d'ufficio o a istanza di parte, può concedere

al ricorso in materia civile effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF). Fino a quel

momen­to, tuttavia, la sentenza cantonale si ritiene passata in giudicato (loc.

cit., consid. 2.3.4).

c) Alla

luce di quanto precede l'obbligo di pagamento del

contributo alimentare decretato in via cautelare il 14 novembre 2016 dal

Pretore aggiunto (e parzialmente riformato da questa Camera con sentenza del 3

luglio 2018) è stato sostituito dalla sentenza di divorzio presa da questa stessa Camera il 17 settembre 2018. È vero che AP 1

ha impugnato tale sentenza con ricorso in materia civile, ma non consta che egli

abbia invitato il Tribunale federale a conferire al rimedio effetto sospensivo,

cioè a inibirne l'esecutività. Né AO 1 pretende di avere adito essa medesima il

Tribunale federale perché tale beneficio fosse conferito al ricorso avversario.

Il dispositivo n. I./4 della sentenza

pronunciata da questa Camera il 17 settembre 2018 con cui AP 1 è stato condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2205.– mensili dal passaggio

in giudicato della decisione di appello ha pertanto acquisito forza di

giudicato. In tali circostanze il processo relativo alle conseguenze

patrimoniali del divorzio deve ritenersi terminato nel senso dell'art. 276 cpv. 3 CPC (Bohnet

in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea

2015, n. 80 ad art. 276 CPC). Invano il Pretore

aggiunto ha modificato perciò un assetto cautelare ormai decaduto. Ne segue che, provvisto di buon diritto,

l'appello dev'essere accolto. La questione di sapere se il contributo

cautela­re potesse essere modificato dall'agosto del 2017 fino al passaggio in

giudicato della sentenza di appello sarà esaminata vagliando l'appello dell'istante.

II. Sull'appello di AO 1

7.

L'appellante fa

valere di avere chiesto, con l'istanza del 23 maggio 2019, di accertare

che, avendo lei riconsegnato l'abitazione coniugale a AP 1, questi fosse tenuto

a corrisponderle l'importo sostitutivo di fr. 2060.– in aggiunta al contributo

provvisionale di fr. 1555.– mensili, per complessivi fr. 3605.– mensili

dall'agosto del 2017 in poi. Si trattava in altri termini di accertare – essa

allega – quello che “doveva essere considerato l'onere complessivo del

contributo dovuto dal marito fino al passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio”. A suo parere, pertanto, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la

giurisprudenza secondo cui la modifica di un assetto cautelare decorre, di rego­la,

dall'introduzione dell'istanza. Per l'appellante, anche il marito ha ammesso

che in concreto sussisteva un obbligo sostituti­vo, quantunque egli ritenga sufficiente il contributo alimentare di fr. 2205.–

mensili stabilito nella sentenza di divorzio, il quale tiene già conto – a suo

parere – dell'onere ricorrente per un alloggio analogo al­l'abitazione

coniugale.

a)

Nel caso in esame AO 1 ha inoltrato al

Pretore un'istan­za di “complemento e modifica del decreto cautelare ex

art. 276 CPC” in cui chiedeva

di accertare che, avendo essa

riconsegnato l'abitazione coniugale, il marito fosse tenuto a corrisponderle fr.

2060.– in aggiunta al contributo cautelare di fr. 1555.– mensili, per

complessivi fr. 3605.– mensili dal-l'agosto del 2017 fino al passaggio in

giudicato dell'intera senten­za di divorzio. Se non che, il postulato

accertamento era meramente preliminare alla richiesta di condanna. Basta

leggere il memoriale per capire che la domanda di accertamento preludeva in

realtà a una modifica dell'assetto cautelare, nel sen­so di vedere aumentato il

contributo alimentare provvisionale per tenere calcolo della nuova situazione logistica. Secondo l'interessata medesima, del resto, in virtù

del­l'art. 276 cpv. 3 CPC che consente al giudice di ordinare

provvedimenti cautelari anche dopo la sentenza di merito, “appare

opportuno che l'assetto provvisionale venga meglio chiarito e modificato”

(istanza, pag. 6 in basso). Proprio perché erano mutate le circostanze di

fatto, invero, si imponeva una nuova regolamentazione provvisoria. Ne segue che

al Pretore aggiunto non può rimproverarsi di avere trattato l'istanza come una

richiesta volta alla modifica del contributo cautelare.

b) Per

quanto riguarda la modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in

una causa di divorzio o in una procedura a tutela dell'unione coniugale, questa

Camera ha già avuto modo di rammentare che una simile modifica dispiega i suoi

effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far

decorrere la modifica anche più tardi, per esem­pio dal­l'emanazione del

decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari

del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel

corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi

cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile

solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c;

più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.103 del 16 aprile 2020 consid. 4).

Circostanze “del tutto eccezionali”

sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota

dimora, l'uno dei coniu­gi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore

si sia gravemente malato (DTF 111 II

107.

consid. 4; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020

consid. 3.3.3 con riferimenti). Nel caso in esame non si intravedono

nemmeno da lungi premesse assimilabili a quel­le testé accennate, né l'appellante

adombra estremi del genere. Una retroattività della modifica cautelare al 1°

agosto 2017 non entra pertanto in linea di conto, fermo restando che, come si è

visto in esito all'appello di AP 1, con l'emanazione della sentenza di questa

Camera del 17 settembre 2018 il contributo provvisionale era ormai decaduto.

L'appello in questione vede pertanto la sua sorte segnata.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

8.

Le spese di entrambi

gli appelli seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1, che si

è valso del patrocinio di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per

ripetibili. Le spese processuali di primo grado seguono identica sorte. Quanto alle ripetibili, che il

Pretore aggiunto ha compensato, AP 1 rivendica

bensì un'indennità in questa sede, ma senza quantificarla. Indeterminata, tale

richiesta risulta pertanto irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

9.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente anche

la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2019.142

e 11.2019.144 sono congiunte.

II. L'appello di AP 1 è

accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza

cautelare presentata il 23 maggio 2019 da AO 1 è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'istan­te.

Non si assegnano ripetibili.

III. L'appello di AO 1 è respinto.

IV. Le spese di entrambi gli

appelli, di fr. 2000.– complessivi, da anticipare in ragione di fr. 1000.– da AP

1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.–

per ripetibili.

V. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).