11.2019.142
Divorzio: modifica di misure provvisionali. Un assetto cautelare decretato per la durata della causa di divorzio vige anche in pendenza di ricorso al Tribunale federale?
2 ottobre 2020Italiano19 min
settembre 2018 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.142
11.2019.144
Lugano
2 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2019.219 (divorzio: modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 23 maggio 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
arch.
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 16 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 3 dicembre 2019 (inc. 11.2019.142);
e sull'appello del 17
dicembre 2019 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2019.144);
Ritenuto
Fatti
A. La cronistoria del
caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza inc. 11.2016.135 del 17
settembre 2018 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare
che nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 26 marzo 2010 da AP 1
(1955) nei confronti della moglie AO 1 (1968) davanti al Pretore del Distretto
di Luga-no, sezione 4, con decreto cautelare del 14 novembre 2016 il Pretore aggiunto
ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 in poi, ha attribuito alla medesima
l'uso dell'abitazione coniugale a __________ (particella n. 617 RFD, intestata
al marito) e ha posto gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di
elettricità e di acqua potabile a carico di AP 1. Statuendo su appello di quest'ultimo,
con sentenza del 3 luglio 2018 questa Camera ha ridotto il contributo
alimentare per la moglie a fr. 1555.– mensili dal 1° giugno 2010 per la
durata della causa di divorzio, mentre ha confermato l'attribuzione in uso dell'alloggio
coniugale alla stessa con addebito al marito delle spese correlate. Tale
decisione è passata in giudicato (inc. 11.2016.128).
B. Nel frattempo, giudicando
nella causa di divorzio, con sentenza del 14 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha
attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie fino al 31 luglio 2017,
ponendo i relativi oneri a carico del marito, ha accertato l'avvenuta liqui-dazione
dei rapporti patrimoniali fra le parti e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2500.–
mensili fino al 31 marzo 2032, come pure un indennizzo di fr. 218 000.– in compenso delle aspettative per la
vecchiaia e per la previdenza professionale (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC). Adito da
AP 1, con sentenza del 17 settembre 2018 questa Camera ha riformato tale
decisione nel seguente modo (inc. 11.2016.135):
AP 1 è
condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
a) fr.
2205.– mensili dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al
pensionamento di lui;
b) fr.
2080.– mensili dal pensionamento di lui fino al raggiungimento dell'età
pensionabile da parte di lei (31 marzo 2032).
In liquidazione del contributo alimentare (art. 126
cpv. 2 CC) dovuto a AO 1 dopo il raggiungimento dell'età pensionabile da
parte di lei (31 marzo 2032), AP 1 è condannato a versare a quest'ultima
fr. 218 000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
presente decisione.
Un ricorso in materia
civile presentato il 22 ottobre 2018 da AP 1 contro quest'ultima sentenza è tuttora
pendente davanti al Tribunale federale (inc.5A_878/2018).
C. Il 23 maggio 2019 AO
1 si è rivolta al Pretore perché fino al passaggio in giudicato della sentenza
di divorzio AP 1 sia tenuto a versarle cautelarmente, “a seguito della
restituzione dell'abitazione a lei assegnata a __________”, l'importo
sostitutivo di fr. 2060.– mensili in aggiunta al contributo cautelare di fr. 1555.–
mensili, per complessivi fr. 3605.– mensili, retroattivamente dall'agosto del 2017.
All'udienza del 17 luglio 2019, indetta per la discussione cautelare, il
convenuto ha proposto di respingere
l'istanza. Non sono
state offerte prove oltre a quelle documentali e il Pretore aggiunto non ha
indetto ulteriori udienze.
D. Statuendo con decreto
cautelare del 3 dicembre 2019, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo
alimentare di fr. 2586.– mensili dal 23 maggio 2019 “fino alla decisione
del Tribunale federale sul ricorso 22 ottobre 2018 di AP 1 contro la sentenza
17 settembre 2018 della prima Camera civile del Tribunale di appello (inc.
11.2016.135)”. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–,
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16
dicembre 2019 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il
giudizio impugnato sia riformato dichiarando l'istanza della moglie irricevibile,
subordinatamente riducendo il contributo alimentare litigioso a fr. 2205.–
mensili dal 1° maggio 2019 o, per lo meno, dal 1° agosto 2017 (inc.
11.2019.142). L'indomani AO 1 ha
appellato anch'essa il
decreto del Pretore aggiunto, chiedendo di accertare che l'assetto
cautelare tra le parti “è da intendersi regolato nel senso che AP 1 è
tenuto a versarle un contributo alimentare
di fr. 3605.– mensili, subordinatamente fr. 3367.– mensili, “fino
alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio” (inc. 11.2019.144). Con decreto del 31 dicembre
2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Nelle loro osservazioni
del 29 e 31 gennaio 2020 le parti propongono vicendevolmente di respingere
l'appello avversario.
Considerandi
in diritto:
1.
I rimedi giuridici
in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi
oggetti. Si giustifica così di congiungere le
due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari, così come la loro modifica, sono
impugnabili con appello, anche nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio
alla procedura sommaria prevista dall'art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del maggior contributo
alimentare chiesto dall'istante dinanzi al Pretore aggiunto (fr. 2060.– mensili
dall'agosto 2017 fino alla sentenza del Tribunale federale sul ricorso del
marito, del 22 ottobre 2018). Circa
la tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata
alla patrocinatrice di AP 1 il 4 dicembre 2019. Cominciato a decorrere il
giorno dopo, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 14 dicembre 2019,
salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Introdotto il 16 dicembre 2019, l'appello in questione risulta così tempestivo.
Quanto all'appello di AO 1, la decisione pretorile è pervenuta al legale
dell'istante il 9 dicembre 2019. Inoltrato il 17 dicembre successivo, anche
tale appello è pertanto ricevibile.
3.
AP
1.
chiede nell'appello di richiamare il carteggio della causa di divorzio,
compreso il fascicolo della procedura cautelare, così come gli incarti che hanno visto opposte le parti davanti a questa Camera. A parte il fatto però che procedimenti svoltisi davanti a un
determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza
inc. 11.2018.48 del 24 dicembre 2019, consid. 4 con rinvio), ci si può domandare
se per gli altri richiami la richiesta, che l'interessato non ha formulato
davanti al Pretore, sia ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, come si
vedrà in appresso, gli incarti in questione non sono di rilievo per il
giudizio. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.
4.
Nel
decreto impugnato il Pretore aggiunto, richiamato l'art. 276 cpv. 3 CPC, ha
accertato che a causa del ricorso in materia civile inoltrato da AP 1 al
Tribunale federale, il contributo alimentare attualmente in vigore rimane quello
stabilito nella decisione cautelare (poi riformata in appello) consistente in
un importo di fr. 1555.– mensili con assegnazione in uso della casa di __________
alla moglie e addebito al marito dei relativi costi. Di conseguenza non si
applica ancora – ha continuato il primo giudice – quanto fissato nella sentenza
di divorzio (fr. 2205.– mensili fino al pensionamento del debitore, fr. 2080.–
mensili in seguito). Se non che, egli ha proseguito, tale assetto cautelare è
ormai superato, poiché in esecuzione di quanto disposto nella sentenza di
divorzio (su quel punto passata in giudicato) la moglie ha riconsegnato l'abitazione
coniugale al marito il 31 luglio 2017. E
siccome il contributo di mantenimento cautelare (fr. 1555.– mensili)
era stato calcolato a copertura del fabbisogno minimo della moglie “al netto
dei suoi costi alloggio, accollati in
toto e in aggiunta al marito”,
a suo avviso con la riconsegna dell'abitazione coniugale al marito è venuto
meno per lui “l'obbligo di prestare alla ex moglie alloggio in natura, mentre
per quest'ultima è aumentato il corrispondente fabbisogno in denaro per la
necessità di appigionare un proprio appartamento”. A parere del primo giudice,
tale situazione non era prevista né regolata dal vigente assetto cautelare, “il
quale si rivela pertanto lacunoso su un aspetto importante quale la copertura
del fabbisogno locativo della ex moglie”, onde la legittimità della richiesta
di modifica del contributo alimentare da parte di lei.
Posto ciò, il Pretore
aggiunto ha constatato che nel frattempo
AO 1 ha appigionato un
appartamento di 4.5 locali a __________, per un canone di fr. 1742.– mensili
oltre a spese accessorie di fr. 318.50 mensili, importo da lui definito
“ammissibile, garantendo all'interessata un agio locativo consono al livello
goduto con l'abitazione di __________”. Appurato che tutti gli altri parametri alla
base del decreto cautelare erano rimasti invariati, salvo il fabbisogno minimo
di AO 1 appunto, ricalcolato in complessivi fr. 5900.75 mensili, in
applicazione del metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza
nel bilancio coniugale il primo giudice ha stabilito il contributo alimentare
cautelare per AO 1 in fr. 2586.– mensili a valere dall'introduzione del-l'istanza,
il 23 maggio 2019.
I. Sull'appello di AP 1
5.
L'appellante
richiama i principi che disciplinano i provvedimenti cautelari in una causa
divorzio, sostenendo che l'istante non ha alcun interesse degno di protezione a
chiedere una modifica del contributo alimentare provvisionale. A suo parere
nella sentenza di divorzio, che riconosce alla moglie un contributo alimentare
di fr. 2205.– mensili, già si è tenuto conto della restituzione dell'immobile a
__________, tant'è che nel fabbisogno minimo di lei figura un costo
dell'alloggio di fr. 2850.– mensili (tutto compreso) per garantire alla medesima
“un appartamento di livello analogo a quello di prima”. Visto che AO 1 non ha
ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza, l'appellante afferma che essa
non può rimettere in discussione quanto stabilito nel merito. Il fatto che egli
abbia impugnato la sentenza al Tribunale federale “non deve costituire lo
strumento per un agire dell'appellata contrario ai principi della buona fede”. Dato
che egli versa già quanto prevede la sentenza di divorzio (e non quanto decretato
in via cautelare), a suo avviso l'istanza di modifica deve finanche essere
dichiarata irricevibile. Ad ogni modo, soggiunge l'interessato, l'istanza in
questione dev'essere respinta perché il massimo del contributo alimentare
ammonta a fr. 2205.– mensili. A mente sua, pertanto, accordare a AO 1 un importo
superiore significherebbe “assecondarne l'illegittima aspirazione di vedersi
riconosciuto un contributo per il quale essa ha omesso di percorrere le vie
procedurali che erano a sua disposizione e che doveva adire”. Infine AP 1
chiede che, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'istanza avversaria,
la modifica del contributo decorra solo dal 23 maggio 2019.
6.
Fino al passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel
suo intero (e non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del
matrimonio) i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a
essere disciplinati dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito il
giudice a protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2019
del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4;
RtiD
I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.33 del 16
marzo 2020, consid. 4c). L'art. 276 cpv. 3 CPC abilita esplicitamente
il giudice, del resto, a ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo
scioglimento del matrimonio ove il processo relativo alle conseguenze del
divorzio non sia ancora terminato.
a) Nella
fattispecie, come si è visto, con sentenza del 17 settembre 2018 questa
Camera ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr.
2205.– mensili “dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al
pensionamento di lui” (inc. 11.2016.135, dispositivo n. I/4a). Contro tale
dispositivo AP 1 ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Si pone dunque il problema di sapere se il dispositivo di questa Camera sia
passato in giudicato.
b) Una decisione passa in giudicato, ovvero acquisisce
forza di giudicato (formelle Rechtskraft), quando non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3 con rinvii; FF
2006.
pag. 6754). Nella misura in cui ha – di regola – effetto sospensivo (art.
315.
cpv. 1 CPC), un appello è
un rimedio giuridico ordinario. Per quel che
riguarda l'impugnazione di una decisione cantonale a livello federale, l'art.
103.
cpv. 1 LTF prevede che, salvo ove sia di-retto contro una sentenza
costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF), un ricorso in materia civile non ha
effetto sospensivo. In una recente sentenza 5A_714/2019 del 3 giugno 2020 (destinata
a pubblicazione) il Tribunale federale, partendo dal presupposto che nell'ordinamento
processuale svizzero il sistema delle impugnazioni (compreso il ricorso in
materia civile) deve risultare da un insieme coerente, ha precisato che il
ricorso in materia civile, apparentandosi al reclamo previsto nella procedura
cantonale (art. 319 CPC), non costituisce un rimedio giuridico ordinario (sentenza
consid. 2.3). Così, un ricorso in materia civile, salvo ove sia diretto contro
una decisione costitutiva, non inibisce il passaggio in giudicato di una
decisione cantonale emanata su appello (né su reclamo). Certo, il giudice
dell'istruzione del Tribunale federale, d'ufficio o a istanza di parte, può concedere
al ricorso in materia civile effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF). Fino a quel
momento, tuttavia, la sentenza cantonale si ritiene passata in giudicato (loc.
cit., consid. 2.3.4).
c) Alla
luce di quanto precede l'obbligo di pagamento del
contributo alimentare decretato in via cautelare il 14 novembre 2016 dal
Pretore aggiunto (e parzialmente riformato da questa Camera con sentenza del 3
luglio 2018) è stato sostituito dalla sentenza di divorzio presa da questa stessa Camera il 17 settembre 2018. È vero che AP 1
ha impugnato tale sentenza con ricorso in materia civile, ma non consta che egli
abbia invitato il Tribunale federale a conferire al rimedio effetto sospensivo,
cioè a inibirne l'esecutività. Né AO 1 pretende di avere adito essa medesima il
Tribunale federale perché tale beneficio fosse conferito al ricorso avversario.
Il dispositivo n. I./4 della sentenza
pronunciata da questa Camera il 17 settembre 2018 con cui AP 1 è stato condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2205.– mensili dal passaggio
in giudicato della decisione di appello ha pertanto acquisito forza di
giudicato. In tali circostanze il processo relativo alle conseguenze
patrimoniali del divorzio deve ritenersi terminato nel senso dell'art. 276 cpv. 3 CPC (Bohnet
in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea
2015, n. 80 ad art. 276 CPC). Invano il Pretore
aggiunto ha modificato perciò un assetto cautelare ormai decaduto. Ne segue che, provvisto di buon diritto,
l'appello dev'essere accolto. La questione di sapere se il contributo
cautelare potesse essere modificato dall'agosto del 2017 fino al passaggio in
giudicato della sentenza di appello sarà esaminata vagliando l'appello dell'istante.
II. Sull'appello di AO 1
7.
L'appellante fa
valere di avere chiesto, con l'istanza del 23 maggio 2019, di accertare
che, avendo lei riconsegnato l'abitazione coniugale a AP 1, questi fosse tenuto
a corrisponderle l'importo sostitutivo di fr. 2060.– in aggiunta al contributo
provvisionale di fr. 1555.– mensili, per complessivi fr. 3605.– mensili
dall'agosto del 2017 in poi. Si trattava in altri termini di accertare – essa
allega – quello che “doveva essere considerato l'onere complessivo del
contributo dovuto dal marito fino al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio”. A suo parere, pertanto, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la
giurisprudenza secondo cui la modifica di un assetto cautelare decorre, di regola,
dall'introduzione dell'istanza. Per l'appellante, anche il marito ha ammesso
che in concreto sussisteva un obbligo sostitutivo, quantunque egli ritenga sufficiente il contributo alimentare di fr. 2205.–
mensili stabilito nella sentenza di divorzio, il quale tiene già conto – a suo
parere – dell'onere ricorrente per un alloggio analogo all'abitazione
coniugale.
a)
Nel caso in esame AO 1 ha inoltrato al
Pretore un'istanza di “complemento e modifica del decreto cautelare ex
art. 276 CPC” in cui chiedeva
di accertare che, avendo essa
riconsegnato l'abitazione coniugale, il marito fosse tenuto a corrisponderle fr.
2060.– in aggiunta al contributo cautelare di fr. 1555.– mensili, per
complessivi fr. 3605.– mensili dal-l'agosto del 2017 fino al passaggio in
giudicato dell'intera sentenza di divorzio. Se non che, il postulato
accertamento era meramente preliminare alla richiesta di condanna. Basta
leggere il memoriale per capire che la domanda di accertamento preludeva in
realtà a una modifica dell'assetto cautelare, nel senso di vedere aumentato il
contributo alimentare provvisionale per tenere calcolo della nuova situazione logistica. Secondo l'interessata medesima, del resto, in virtù
dell'art. 276 cpv. 3 CPC che consente al giudice di ordinare
provvedimenti cautelari anche dopo la sentenza di merito, “appare
opportuno che l'assetto provvisionale venga meglio chiarito e modificato”
(istanza, pag. 6 in basso). Proprio perché erano mutate le circostanze di
fatto, invero, si imponeva una nuova regolamentazione provvisoria. Ne segue che
al Pretore aggiunto non può rimproverarsi di avere trattato l'istanza come una
richiesta volta alla modifica del contributo cautelare.
b) Per
quanto riguarda la modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in
una causa di divorzio o in una procedura a tutela dell'unione coniugale, questa
Camera ha già avuto modo di rammentare che una simile modifica dispiega i suoi
effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far
decorrere la modifica anche più tardi, per esempio dall'emanazione del
decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari
del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel
corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi
cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile
solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c;
più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.103 del 16 aprile 2020 consid. 4).
Circostanze “del tutto eccezionali”
sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota
dimora, l'uno dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore
si sia gravemente malato (DTF 111 II
107.
consid. 4; più di recente:
sentenza del Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020
consid. 3.3.3 con riferimenti). Nel caso in esame non si intravedono
nemmeno da lungi premesse assimilabili a quelle testé accennate, né l'appellante
adombra estremi del genere. Una retroattività della modifica cautelare al 1°
agosto 2017 non entra pertanto in linea di conto, fermo restando che, come si è
visto in esito all'appello di AP 1, con l'emanazione della sentenza di questa
Camera del 17 settembre 2018 il contributo provvisionale era ormai decaduto.
L'appello in questione vede pertanto la sua sorte segnata.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
8.
Le spese di entrambi
gli appelli seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1, che si
è valso del patrocinio di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per
ripetibili. Le spese processuali di primo grado seguono identica sorte. Quanto alle ripetibili, che il
Pretore aggiunto ha compensato, AP 1 rivendica
bensì un'indennità in questa sede, ma senza quantificarla. Indeterminata, tale
richiesta risulta pertanto irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
9.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente anche
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2019.142
e 11.2019.144 sono congiunte.
II. L'appello di AP 1 è
accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza
cautelare presentata il 23 maggio 2019 da AO 1 è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.
Non si assegnano ripetibili.
III. L'appello di AO 1 è respinto.
IV. Le spese di entrambi gli
appelli, di fr. 2000.– complessivi, da anticipare in ragione di fr. 1000.– da AP
1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.–
per ripetibili.
V. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).