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Decisione

11.2019.60

Appello divenuto senza interesse: stralcio dal ruolo

22 luglio 2020Italiano8 min

F.

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2019.120 (filiazione:

provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 15 marzo 2019 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ora in

(ora

patrocinata dall'avv. PA 2 ),

e

nella causa CA.2019.134 (filiazione: provvedimenti cautelari) promossa con

istanza del 28 marzo 2019 da AP 1 nei confronti di AO 1;

giudicando sull'appello

del 16 maggio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 3 maggio 2019;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

1. IS 1 ha convenuto il

17 ottobre 2018 CO 1 (1992) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, per ottenere l'affidamento del figlio G__________ (nato il 19 dicembre

2017), lasciato fino ad allora al padre, come pure la regolamentazione delle

relazioni personali tra quest'ultimo e il figlio, oltre a un contributo

alimentare di

fr. 1500.– mensili per G__________, contributo di accudimento non compreso

(inc. SE.2018.394). In via cautelare le parti si sono intese a un'udienza in

Pretura del 25 febbraio 2019 perché l'attrice, allora residente a __________,

incontrasse il figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore,

sotto la sorveglianza della curatrice, nel __________ a __________. Il Pretore

aggiunto ha omologato l'accordo cautelare seduta stante, ingiungendo a AP 1 di

comunicare con G__________ unicamente in italiano e di non pubblicare in rete

alcuna fotografia dei suoi diritti di visita al figlio.

Considerandi

2.

Sono seguite varie

richieste cautelari delle parti, fra cui una di AO 1 che il 15 marzo 2019

postulava fra l'altro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un divieto di

avvicinamento di AP 1 entro un raggio di 300 m a lui, al figlio e alla loro

abitazione se non nelle occasioni in cui si svolgo­no i diritti di visita (inc.

CA.2019.120). Con decreto del 18 marzo 2019, emesso senza contraddittorio, il

Pretore aggiunto ha emanato il divieto di avvicinamento richiesto. A sua volta

il 28 marzo 2019 AP 1 ha postulato al medesimo giudice – fra l'altro – la

revoca di quel divieto di avvicinamento e dell'obbligo di parlare unicamente

italiano durante le sue visite al figlio (inc. CA.2019.134). All'udienza del 2

maggio 2019, indetta per il contraddittorio di queste (e altre) istanze

cautelari, AP 1 è rimasta assente ingiustificata.

3.

Con decreto

cautelare del 3 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha confermato il decreto

“supercautelare” del 18 marzo 2019 e ha respinto la richiesta di AP 1 nella

misura in cui era volta a fare revocare il divieto di avvicinamento e l'obbligo

di parlare unicamente italiano durante le sue visite al figlio. Le spese processuali

di complessivi fr. 2100.– (di cui fr. 1050.– per la procedura CA.2019.120 e fr.

1050.– per la procedura CA.2019.134) sono state poste per cinque settimi a

carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui la controparte è stata

tenuta a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

4.

Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16

maggio 2019 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di

revocare il divieto di avvicinamento e l'obbligo di parlare unicamente italiano

durante le sue visite al figlio, pur garantendo la possibilità di registrare e

tradurre – a spese del padre – le conversazioni con il figlio. Nelle sue

osservazioni del 27 giugno 2019 AO 1 ha proposto il rigetto dell'appello. Quello

stesso giorno AP 1 ha sposato a __________ (Como) A__________ B__________

(1983), cittadino francese.

5.

Statuendo con

sentenza del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ha

affidato il figlio al padre (con autorità parentale congiunta) e ha disciplinato

il diritto di visita materno in un incontro di due ore la settimana nel __________,

sotto sorveglianza della curatrice, ma liberando l'attrice dall'obbligo di

parlare italiano con il figlio e dall'impegno di non pubblicare in rete

fotografie dei suoi incontri con G__________. Fra l'altro egli ha confermato

altresì il divieto di avvicinamento dell'attri­ce al convenuto, al figlio e

alla loro abitazione e ha dispensato la madre da obblighi alimentari verso il

bambino.

6.

Adita su appello di AP

1, questa Camera ha riformato il 5 maggio 2020 il giudizio impugnato nel senso

che ha esteso il diritto di visita di AP 1 al figlio G__________ come segue:

– una

volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, sot­to

sorveglianza della curatrice (o, in caso d'impedimento, di una persona

autorizzata dalla curatrice) nel punto d'incontro della Casa __________ a __________

oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro designato dalla

curatrice;

– dopo le prime tre visite (ma anche

prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la

settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza

sorveglianza. La consegna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite

della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;

– dopo

altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la

settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle ore 14.15, senza sorveglianza.

La con-segna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice

nel luogo ch'essa avrà designato;

– almeno

due contatti telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la

domenica fra le ore 18.00 e le 19.00;

– i

costi per l'esercizio delle relazioni personali sono a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno.

Per il resto la

sentenza impugnata è stata confermata (inc. 11.2019.110). Contro la sentenza di

questa Camera AP 1 ha presentato il 10 giugno 2020 ricorso in materia civile al

Tribunale federale in cui chiede l'affidamento di G__________, riservato il

diritto di visita paterno (inc.5A_475/2020).

7.

In procinto di

statuire sull'appello di AP 1 contro il decreto cautelare del 3 maggio 2019,

questa Camera si è domandata se i mutamenti intervenuti dopo di allora in

merito alle questioni litigiose (divieto di avvicinamento che non è stato impugnato

al Tribunale federale e obbligo di parlare unicamente in italiano che è stato lasciato

cadere dal Pretore aggiunto medesimo nella sentenza di merito) non avessero privato

il ricorso di interesse pratico e attuale. Il giudice delegato di questa Camera

ha scritto così il 22 giugno 2020 alle parti, informandole che nel caso in cui

l'appello fosse divenuto senza interesse la causa sarebbe potuta essere tolta

dal ruolo – eccezionalmente – senza spese e compensando le ripetibili. AO 1 ha

comunicato il 1° luglio 2020 di aderire alla proposta. Altrettanto ha fatto AP

1.

il 13 luglio 2020.

8.

Nelle cricostanze

descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico

e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto

alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti

(anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita

riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato eccezionalmente senza

prelievo di oneri (analogamente: I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2016.105

del 26 marzo 2018, consid. 4 a 6).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza

interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si riscuotono

spese. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).