11.2019.60
Appello divenuto senza interesse: stralcio dal ruolo
22 luglio 2020Italiano8 min
F.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.60
Lugano
22 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2019.120 (filiazione:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 15 marzo 2019 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ora in
(ora
patrocinata dall'avv. PA 2 ),
e
nella causa CA.2019.134 (filiazione: provvedimenti cautelari) promossa con
istanza del 28 marzo 2019 da AP 1 nei confronti di AO 1;
giudicando sull'appello
del 16 maggio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 3 maggio 2019;
Ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
1. IS 1 ha convenuto il
17 ottobre 2018 CO 1 (1992) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per ottenere l'affidamento del figlio G__________ (nato il 19 dicembre
2017), lasciato fino ad allora al padre, come pure la regolamentazione delle
relazioni personali tra quest'ultimo e il figlio, oltre a un contributo
alimentare di
fr. 1500.– mensili per G__________, contributo di accudimento non compreso
(inc. SE.2018.394). In via cautelare le parti si sono intese a un'udienza in
Pretura del 25 febbraio 2019 perché l'attrice, allora residente a __________,
incontrasse il figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore,
sotto la sorveglianza della curatrice, nel __________ a __________. Il Pretore
aggiunto ha omologato l'accordo cautelare seduta stante, ingiungendo a AP 1 di
comunicare con G__________ unicamente in italiano e di non pubblicare in rete
alcuna fotografia dei suoi diritti di visita al figlio.
Considerandi
2.
Sono seguite varie
richieste cautelari delle parti, fra cui una di AO 1 che il 15 marzo 2019
postulava fra l'altro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un divieto di
avvicinamento di AP 1 entro un raggio di 300 m a lui, al figlio e alla loro
abitazione se non nelle occasioni in cui si svolgono i diritti di visita (inc.
CA.2019.120). Con decreto del 18 marzo 2019, emesso senza contraddittorio, il
Pretore aggiunto ha emanato il divieto di avvicinamento richiesto. A sua volta
il 28 marzo 2019 AP 1 ha postulato al medesimo giudice – fra l'altro – la
revoca di quel divieto di avvicinamento e dell'obbligo di parlare unicamente
italiano durante le sue visite al figlio (inc. CA.2019.134). All'udienza del 2
maggio 2019, indetta per il contraddittorio di queste (e altre) istanze
cautelari, AP 1 è rimasta assente ingiustificata.
3.
Con decreto
cautelare del 3 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha confermato il decreto
“supercautelare” del 18 marzo 2019 e ha respinto la richiesta di AP 1 nella
misura in cui era volta a fare revocare il divieto di avvicinamento e l'obbligo
di parlare unicamente italiano durante le sue visite al figlio. Le spese processuali
di complessivi fr. 2100.– (di cui fr. 1050.– per la procedura CA.2019.120 e fr.
1050.– per la procedura CA.2019.134) sono state poste per cinque settimi a
carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui la controparte è stata
tenuta a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
4.
Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16
maggio 2019 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di
revocare il divieto di avvicinamento e l'obbligo di parlare unicamente italiano
durante le sue visite al figlio, pur garantendo la possibilità di registrare e
tradurre – a spese del padre – le conversazioni con il figlio. Nelle sue
osservazioni del 27 giugno 2019 AO 1 ha proposto il rigetto dell'appello. Quello
stesso giorno AP 1 ha sposato a __________ (Como) A__________ B__________
(1983), cittadino francese.
5.
Statuendo con
sentenza del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ha
affidato il figlio al padre (con autorità parentale congiunta) e ha disciplinato
il diritto di visita materno in un incontro di due ore la settimana nel __________,
sotto sorveglianza della curatrice, ma liberando l'attrice dall'obbligo di
parlare italiano con il figlio e dall'impegno di non pubblicare in rete
fotografie dei suoi incontri con G__________. Fra l'altro egli ha confermato
altresì il divieto di avvicinamento dell'attrice al convenuto, al figlio e
alla loro abitazione e ha dispensato la madre da obblighi alimentari verso il
bambino.
6.
Adita su appello di AP
1, questa Camera ha riformato il 5 maggio 2020 il giudizio impugnato nel senso
che ha esteso il diritto di visita di AP 1 al figlio G__________ come segue:
– una
volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, sotto
sorveglianza della curatrice (o, in caso d'impedimento, di una persona
autorizzata dalla curatrice) nel punto d'incontro della Casa __________ a __________
oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro designato dalla
curatrice;
– dopo le prime tre visite (ma anche
prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la
settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza
sorveglianza. La consegna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite
della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;
– dopo
altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la
settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle ore 14.15, senza sorveglianza.
La con-segna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice
nel luogo ch'essa avrà designato;
– almeno
due contatti telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la
domenica fra le ore 18.00 e le 19.00;
– i
costi per l'esercizio delle relazioni personali sono a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno.
Per il resto la
sentenza impugnata è stata confermata (inc. 11.2019.110). Contro la sentenza di
questa Camera AP 1 ha presentato il 10 giugno 2020 ricorso in materia civile al
Tribunale federale in cui chiede l'affidamento di G__________, riservato il
diritto di visita paterno (inc.5A_475/2020).
7.
In procinto di
statuire sull'appello di AP 1 contro il decreto cautelare del 3 maggio 2019,
questa Camera si è domandata se i mutamenti intervenuti dopo di allora in
merito alle questioni litigiose (divieto di avvicinamento che non è stato impugnato
al Tribunale federale e obbligo di parlare unicamente in italiano che è stato lasciato
cadere dal Pretore aggiunto medesimo nella sentenza di merito) non avessero privato
il ricorso di interesse pratico e attuale. Il giudice delegato di questa Camera
ha scritto così il 22 giugno 2020 alle parti, informandole che nel caso in cui
l'appello fosse divenuto senza interesse la causa sarebbe potuta essere tolta
dal ruolo – eccezionalmente – senza spese e compensando le ripetibili. AO 1 ha
comunicato il 1° luglio 2020 di aderire alla proposta. Altrettanto ha fatto AP
1.
il 13 luglio 2020.
8.
Nelle cricostanze
descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico
e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto
alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti
(anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita
riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato eccezionalmente senza
prelievo di oneri (analogamente: I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2016.105
del 26 marzo 2018, consid. 4 a 6).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza
interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono
spese. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).