11.2019.61
Annullamento di certificato ereditario
22 luglio 2020Italiano17 min
Pretore del Distretto di Riviera, competente quale foro del luogo di origine del
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.61
Lugano
22 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dʹappello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2019.522 (annullamento di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 18 aprile 2019 da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
AP 6 , e
AP 7
(patrocinati dallʹavv. PA 1 )
per ottenere lʹannullamento del certificato
ereditario fu
C__________ B__________ (1961-2014),
già in (provincia di Verbano-Cusio-Ossola),
rilasciato dal Pretore il 24 maggio 2018
su istanza presentata il 15 maggio 2018 dallʹ
avv. P__________ B__________ ;
giudicando sullʹappello del 17 maggio 2019
presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 contro la decisione emessa
dal Pretore il 9 maggio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. C__________ B__________
(1961), attinente di __________ (ora __________), domiciliato a __________ (Italia),
è deceduto a __________ il 4 aprile 2014, lasciando la moglie C__________ __________
E__________ (1964), cittadina
italiana anchʹessa
residente a __________, e – apparentemente, stando alle indicazioni della
medesima – due figli, O__________ __________ B__________ (2002) e C__________
A__________ __________ (2010), che non figurano nei registri dello stato civile
svizzeri e che risultano di ignota dimora.
B. Il 12 giugno 2014 il
notaio P__________ C__________ ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Riviera un testamento
pubblico del 2 febbraio 2011 in cui C__________ B__________ designava sua unica
erede M__________ Z__________ (inc. SO.2014.167). Costei ha rinunciato alla
successione il 4 luglio successivo (inc. SO.2014.204). Il 30 settembre 2014 AP
1 (1944), AP 2 (1946), AP 3 (1947), AP 4 (1948), AP 5 (1949), AP 6 (1953) e AP 7 (1963), fratelli di C__________ B__________,
hanno dichiarato anchʹessi di ripudiare la successione (inc. SO.2014.289).
C. La
notaia M__________ A__________ ha pubblicato il 21 ottobre 2015 un successivo testamento pubblico del 23 maggio
2011
in cui C__________ B__________ istituiva sua
unica erede L__________ C__________ P__________ (inc. SO.2015.349), la quale ha
dichiarato a sua volta,
il
1° dicembre successivo, di rinunciare alla successione
(inc.
SO.2015.417). Il 30 giugno 2016 C__________ __________ E__________ “con i figli
O__________ __________ B__________ e C__________ A__________ B__________” ha
instato davanti al Pretore per la liquidazione dʹufficio dellʹeredità
(inc. SO.2016.187). C__________ __________ E__________ ha dichiarato il 13 aprile 2017 di
rinunciare alla successione.
D. In esito a una richiesta
del 6 dicembre 2017 presentata da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7,
con decisione del 10 gennaio 2018 il Pretore del Distretto di Bellinzona, divenuto
competente per territorio in seguito al mutato Distretto del Comune di __________,
ha designato lʹavv. P__________ L__________ come rappresentante degli
eredi fu C__________ B__________, autorizzandolo a vendere “con deposito su di
un conto bloccato della quota parte di ⅛, al netto delle spese, del
ricavato” lʹinteressenza del defunto nelle particelle n. 1160 e 1202 RFD
di __________, sezione di __________, provenienti dalla successione paterna,
intestate alla comunione ereditaria composta degli otto figli. Il 12 marzo
2018 il notaio P__________ __________ B__________ ha rogato un atto di
compravendita riguardante la particella n. 1160.
E. Su richiesta deIlʹavv.
P__________ __________ B__________, il
Pretore ha rilasciato, il 24 maggio 2018 un certificato ereditario in cui
ha indicato quali unici eredi di C__________ B__________ i fratelli AP 1, AP 2,
AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 (inc. SO.2018.502). Il 18 aprile 2019 AP 1, AP 2,
AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 si sono rivolti al Pretore per ottenere lʹannullamento
del certificato ereditario. Il Pretore non ha tenuto atti processuali.
Statuendo il 9 maggio 2019, ha respinto lʹistanza senza prelevare spese.
F. Contro la decisione
appena citata AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 sono insorti a questa
Camera con un appello del 17 maggio 2019 per ottenere che in riforma del
giudizio impugnato la loro istanza sia accolta e che il certificato ereditario
rilasciato dal Pretore il 24 maggio 2018 sia annullato. Invitato a esprimersi,
lʹavv. P__________ __________ B__________ ha dichiarato di avere richiesto
il certificato ereditario il 15 maggio 2018 senza sapere di intervenute rinunce
allʹeredità, salvo quella della vedova.
1. Il rilascio di un
certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), come lʹeventuale revoca o
modifica del medesimo (art. 256 cpv. 2 CPC),
costituisce un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc.
11.2016.84 del 27 dicembre 2017, consid. 1 con richiami). La decisione è
appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in
relazione con lʹart. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una
controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del Tribunale federale
5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il compendio
successorio raggiungesse al momento del rilascio dellʹatto il valore di
almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto può ritenersi dato, ove si consideri che la particella n. 1160 RFD
di __________, sezione di __________, nel quale il defunto aveva unʹinteressenza
di un ottavo, è stata venduta per fr. 875 000.–
(doc. E di appello). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata
è pervenuta alla patrocinatrice degli
istanti il 10 maggio 2019. Introdotto il 17 maggio successivo, lʹappello
in esame è di conseguenza ammissibile.
2. Allʹappello gli
istanti accludono una serie di
documenti (doc. A ad H). Chiedono inoltre il richiamo di taluni incarti
dalla Pretura del Distretto di Riviera. In parte i documenti in questione figurano già agli atti, sicché la loro
produzione è superflua. Gli altri consistono in uno stato di famiglia di
C__________ B__________ rilasciato il 14 aprile 2016 dallʹUfficiale di
anagrafe del Comune di __________, come pure in unʹordinanza del 4 ottobre
2017 con cui il Pretore del Distretto di Riviera ha assegnato a C__________ __________
E__________ un termine di 30 giorni per produrre una dichiarazione di rinuncia
alla successione e la conferma della Cassa svizzera di compensazione CSC del 15
maggio 2019 sul versamento dal 2014 di una rendita ordinaria per vedova in
favore di C__________ __________ E__________ e di una rendita per orfani in
favore di C__________ A__________ e O__________
__________ B__________. Vʹè da domandarsi se il richiamo degli incarti e
la produzione dei documenti in rassegna siano ammissibili. Il principio inquisitorio che governa le
procedure di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC) è quello
meramente “attenuato” o “limitato” (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile
2020 consid. 3.4.1.3.1 con
rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2013.24 dellʹ8 maggio 2015 consid. 3
con rinvio). Ciò significa che nelle procedure rette da tale principio valgono,
per lʹammissibilità di nuovi fatti e di nuove prove in seconda sede, le
condizioni dellʹart. 317 cpv. 1 CPC (DTF 142 III 414 consid. 2.2.2).
Sta di fatto che nellʹistanza
di annullamento del certificato ereditario gli istanti hanno testualmente sostenuto:
“Gli eredi del prossimo grado del defunto C__________ B__________ sono la vedova
e i figli minorenni. Come accertato dal Pretore, questi hanno rinunciato, per
cui lʹeredità deve essere liquidata dallʹUEF. Tale circostanza è nota
alla Pretura di Biasca presso la quale vi è lʹintero incarto” (istanza,
pag. 2 ad 2). Ora, dandosi una procedura retta dal principio inquisitorio
limitato spetta alle parti
raccogliere gli elementi necessari per la decisione. Tuttavia il giudice procede
con domande adeguate affinché le allegazioni e i mezzi di prova siano debitamente
enumerati (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1). Nella fattispecie lʹaffermazione
degli istanti, per quanto involuta, era oggettivamente idonea a suscitare dubbi
circa la completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti,
ove appena si consideri che una procedura di liquidazione dʹufficio dellʹeredità
presuppone la rinuncia di tutti gli eredi legittimi del prossimo grado (art.
573 cpv. 1 CC) o lʹesistenza di unʹeredità oberata (art. 597
CC). In siffatte circostanze il Pretore, chiamato ad accertare dʹufficio i
fatti rilevanti per il giudizio, avrebbe dovuto invitare gli istanti a completare
le loro allegazioni, anche perché in seguito al passaggio del Comune di __________
dal Distretto di Riviera a quello di Bellinzona determinati procedimenti
riguardanti la successione di C__________ B__________ non potevano essergli
noti. Lʹaccertamento dei fatti condotto dal primo giudice appare di conse-guenza
lacunoso. Il richiamo degli incarti dalla Pretura del Distretto di Riviera è
stato eseguito così da questa Camera.
3. Nella
decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che le condizioni in base alle quali
era stato rilasciato il certificato ereditario il 24 maggio 2018 non fossero
mutate, non bastando al proposito lʹintervenuta tassazione della
successione a carico degli istanti o il fatto che questi non avessero ricevuto nulla
a titolo di eredità. Egli ha ricordato che il certificato ereditario è stato
emesso sulla base di atti relativi allo stato di famiglia del defunto e dei
suoi genitori unitamente alla dichiarazione di rinuncia allʹeredità da
parte della moglie. Ha rilevato altresì che, secondo il certificato riguardante
lo stato di famiglia del defunto, questi non risulta avere figli e che lʹunica
persona avente rinunciato alla successione è la moglie, sicché – egli ha soggiunto
– per legge gli eredi sono quelli indicati nel certificato ereditario. A mente
del Pretore poi gli istanti hanno ammesso di essersi ingeriti nella
successione con la vendita di un fondo. Onde,
in definitiva, la reiezione della domanda.
4. Gli
appellanti rammentano che lʹesistenza di due figli “apparentemente” del
defunto, pur non risultando dagli atti dello stato civile, era nota al Pretore,
il quale si era occupato della nomina di un rappresentante degli eredi ai fini
della vendita del fondo intestato alla comunione ereditaria paterna. Essi
ribadiscono altresì di essere venuti a sapere del certificato ereditario a loro
nome, chiesto dallʹavv. P__________ __________ B__________, soltanto dopo
avere ricevuto il progetto di tassazione da parte dellʹUfficio delle
imposte di successione e donazione. Ciò posto, essi fanno valere che il
defunto ha avuto due figli, la cui esistenza risulta dalle copie dei documenti
di nascita, tantʹè che davanti alla Pretura del Distretto di Riviera i
figli figurano come parti, insieme con la madre, nella procedura di liquidazione dʹufficio dellʹeredità.
Gli appellanti adducono inoltre di avere appurato che la Cassa svizzera di
compensazione ha versato rendite per
superstiti sia alla vedova sia ai due orfani, ma di non avere potuto produrre
gli originali degli atti di nascita a causa della scarsa collaborazione della
vedova, la quale andrebbe interrogata, così come sarebbe utile promuovere ricerche
per il tramite degli uffici consolari della Repubblica di Santo Domingo. Gli
appellanti contestano infine di essersi intromessi nella successione del
fratello. Anzi, essi fanno valere di avere postulato la nomina di un
rappresentante dellʹeredità, il quale ha, da sé solo, gestito la relativa
interessenza nella comunione ereditaria della successione paterna.
5. Per
quanto attiene allʹesistenza di figli del defunto, è pacifico che essi non
figurano nel certificato relativo allo stato di famiglia regi-strato di C__________
B__________. Se non che, quantunque viga per i cittadini svizzeri lʹobbligo
di notificare eventi relativi allo stato civile avvenuti allʹestero (art.
39 OSC; Graf-Geiser/Montini in:
Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione n. 3 ad art. 40), tali rapporti di
filiazione non sono sempre notificati allʹautorità (promemoria sul certificato
relativo allo stato di famiglia registrato edito dallʹUfficio federale di
giustizia, ottobre 2007, annesso a tali certificati, nel-
lʹinc.
SO.2018.502). Del resto i registri di stato civile, registri pubblici (Montini in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 1 ad art. 39), fanno piena prova dei fatti che attestano, ma
tale presunzione può essere vinta da ogni prova contraria (art. 9 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de lʹadulte, Berna 2014, pag. 354 n. 804; v.
anche DTF 135 III 393 consid. 3.3.1).
Premesso
ciò, agli atti della procedura di liquidazione dʹufficio dellʹeredità
fu C__________ B__________ presentata da C__________ __________ E__________ con
Fatti
i figli C__________ A__________ e O__________ __________ B__________ davanti al
Pretore del Distretto di Riviera, competente quale foro del luogo di origine del
defunto fino al novembre del 2016 (quando il Comune ha cambiato Distretto), figurano
due certificati di nascita rilasciati dalla Direzione nazionale del registro civile
della Repubblica Dominicana in cui si attesta la paternità di C__________ B__________
(doc. C nellʹinc. SO.2016.187 richiamato). In questa sede gli appellanti
hanno prodotto poi una lettera della Cassa svizzera di compensazione dalla
quale risulta che dal 2014 al 2017 i due minorenni hanno percepito una rendita
per orfani (doc. G e H di appello). Tali documenti indiziano una discendenza,
ma non possono dirsi concludenti, ove si consideri che la documentazione estera
non è stata prodotta in originale e che le rendite per orfani possono essere
versate anche a figli del coniuge (figli elettivi: art. 25 cpv. 3 LAVS e art.
49 OAVS). Per di più, dallo “stato di famiglia alla data del decesso” rilasciato
dal Comune di __________ non si evincono figli (doc. D di appello). Dubbi sulla
paternità di C__________ B__________, dunque, sussistono. Ad ogni modo lʹesito
del presente giudizio non muta, sia che ci si diparta dallʹipotesi che il
defunto avesse effettivamente due figli (sotto, consid. 6), sia che si
prescinda da rapporti di filiazione (sotto, consid. 7).
6. Come
detto, lʹultima erede istituita di C__________ B__________, L__________ C__________ P__________, ha rinunciato alla
successione (inc. SO.2015.417 della Pretura del Distretto di Riviera,
richiamato). Lʹeredità è passata così ai prossimi eredi legittimi del
defunto, non risultando una diversa intenzione dalla disposizione per causa di
morte (art. 572 cpv. 2 CC). Supponendo che C__________ B__________ avesse
effettivamente due figli, i prossimi eredi legittimi sarebbero in tali
frangenti la moglie e i figli medesimi (art. 457 cpv. 1 CC e 462 n. 1 CC),
esclusi i fratelli di lui. La vedova ha dichiarato il 13 aprile 2017 di rinunciare allʹeredità (inc.
SO.2018.502). Dalla dichiarazione non risulta però che essa abbia
rinunciato anche in rappresentanza dei figli minorenni, sicché eredi di C__________
B__________ rimarrebbero i figli (art. 572 cpv. 1 CC). Avessero – per ipotesi –
rinunciato anchʹessi, la successione andava liquidata dallʹUfficio
dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC).
Gli eredi del grado susseguente non sarebbero
stati chiamati a succedere, se non nellʹeventualità dellʹart.
575 CC, ossia in caso di rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente e,
previa notifica, accettazione da parte loro nel termine di un mese (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag.
520 seg. n. 990d). Estremi del genere non si ravvisano in concreto, di modo che
gli appellanti non sarebbero potuti essere eredi del fratello. In definitiva,
dando per ammessa lʹesistenza di figli del defunto, il certificato
ereditario del 24 maggio 2018 si rivelerebbe erroneo.
7. Lʹesito
del giudizio non muterebbe nemmeno se ci dipartisse dallʹipotesi che non
vi siano discendenti del defunto. Non potendo essere provato un rapporto di filiazione
fra il de cuius e O__________ __________ o C__________ A__________ B__________,
i prossimi eredi legittimi del defunto sarebbero infatti, accanto alla vedova
(art. 462 n. 2 CC), i parenti della stirpe dei genitori, ovvero in
concreto la madre e i fratelli appellanti (art. 458 CC). Alla madre, nel frattempo
deceduta, sono succeduti i di lei figli sopravvissuti (art. 457 cpv. 1 CC), cioè
Considerandi
una volta ancora gli appellanti. La rinuncia della vedova, in tal caso, avrebbe
fatto sì che eredi rimanessero i soli appellanti (art. 572 cpv. 1 CC). Se non
che, per tacere del fatto che la successione appare oberata, lʹinteressenza
di C__________ B__________ nella particella 1160 RFD di __________, sezione di __________,
consta essere stata pignorata a tre riprese (estratto del registro fondiario
allegato quale inserto C al contratto di
compravendita del 12 marzo 2018: doc. E di appello), mentre con
dichiarazione del 30 settembre 2014 AP 1, AP
2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno rinunciato allʹeredità del
fratello (inc. SO.2014.289 della Pretura del Distretto di Riviera, richiamato).
Essi non possono quindi essere considerati eredi.
Il
Pretore ha rimproverato agli istanti di essersi ingeriti nella successione “con
la vendita di un fondo”. E per lʹart. 571 cpv. 2 CC lʹerede che si è immischiato
negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla
semplice amministrazione degli affari in corso, o che ha sottratto o
dissimulato oggetti appartenenti allʹeredità, non può più rinunciare allʹeredità,
né può più valersi della presunzione dellʹart. 566 cpv. 2 CC legata alla
noto-ria insolvenza del defunto (Steinauer,
op. cit., pag. 518 n. 981c e pag. 510 n. 962a e 962b; Häuptli in: Praxiskommentar Erb-
recht,
4ª
edizione, n. 5 ad art. 571 CC). In concreto tuttavia gli interessati si sono
limitati a chiedere la nomina di un rappresentante degli eredi del fratello in
qualità di proprietari comuni delle particelle n. 1160 e 1202 RFD di __________,
sezione di __________, di pertinenza della successione paterna. Il Pretore ha
nominato il 10 gennaio 2018, in applicazione dellʹart. 666a
CC, lʹavv. P__________ L__________ rappresentante “degli eredi del
defunto C__________ B__________”, autorizzandolo a vendere lʹinteressenza del
defunto nei due fondi “con deposito su di un conto bloccato della quota parte
di ⅛, al netto delle spese, del ricavato” (doc. E di appello, inserto A al contratto di compravendita
del 12 marzo 2018).
Nelle
circostanze descritte, posto che la nomina di un rappresentante dellʹeredità
è prevista appunto per casi simili (Steinauer,
op. cit., pag. 509 n. 962a; Rouiller/Gygax,
in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna
2012, n. 3 ad art. 566 CC con rinvii), non si può dire che gli appellanti si
siano ingeriti negli affari della successione del fratello o si siano
appropriati dellʹinteressenza di lui nei fondi citati. Né, per avventura,
la richiesta di emissione di un certificato ereditario costituisce unʹingerenza
degli affari della successione (DTF 133 III 2 consid. 3.1), men che meno ove si
pensi che lʹavv. P__________ __________ B__________ nemmeno risulta avere
agito su incarico degli appellanti (istanza del 15 maggio 2018 nellʹinc.
SO.2018.502). Ne segue che, comunque sia, lʹappello merita accoglimento e
il giudizio impugnato va riformato nel senso che il certificato ereditario emesso
il 24 maggio 2018 è annullato.
8.
Data la
particolarità del caso, si rinuncia al prelievo di oneri processuali. Né si pone
problema di ripetibili, nemmeno richieste (DTF 139 III 344 consid. 4.3 con
rinvii).
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni
in materia di certificato ereditario soggiacciono al ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari,
di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di
diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 11 alle note preliminari degli
art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Lʹappello è accolto, nel
senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
Lʹistanza è accolta e il certificato
ereditario rilasciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 24 maggio 2018
nella successione fu C__________ B__________ (1961-2014) è annullato.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale dʹappello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallʹart. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti lʹeffetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).