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Decisione

11.2019.61

Annullamento di certificato ereditario

22 luglio 2020Italiano17 min

Pretore del Distretto di Riviera, competente quale foro del luo­go di origine del

Source ti.ch

Fatti

i figli C__________ A__________ e O__________ __________ B__________ davanti al

Pretore del Distretto di Riviera, competente quale foro del luo­go di origine del

defunto fino al novembre del 2016 (quando il Comune ha cambiato Distretto), figurano

due certificati di nasci­ta rilasciati dalla Direzione nazionale del registro civile

della Repubblica Dominicana in cui si attesta la paternità di C__________ B__________

(doc. C nellʹinc. SO.2016.187 richiamato). In questa sede gli appellanti

hanno prodotto poi una lettera della Cassa svizzera di compensazione dalla

quale risulta che dal 2014 al 2017 i due minorenni hanno percepito una rendita

per orfani (doc. G e H di appello). Tali documenti indiziano una discendenza,

ma non possono dirsi concludenti, ove si consideri che la documentazione estera

non è stata prodotta in originale e che le rendite per orfani possono essere

versate anche a figli del coniuge (figli elettivi: art. 25 cpv. 3 LAVS e art.

49 OAVS). Per di più, dallo “stato di famiglia alla data del decesso” rilasciato

dal Comune di __________ non si evincono figli (doc. D di appello). Dubbi sulla

paternità di C__________ B__________, dunque, sussistono. Ad ogni modo lʹesito

del presente giudizio non muta, sia che ci si diparta dallʹipotesi che il

defunto avesse effettivamente due figli (sotto, consid. 6), sia che si

prescinda da rapporti di filiazione (sotto, consid. 7).

6. Come

detto, lʹultima erede istituita di C__________ B__________, L__________ C__________ P__________, ha rinunciato alla

successione (inc. SO.2015.417 della Pretura del Distretto di Riviera,

richiamato). Lʹeredità è passata così ai prossimi eredi legittimi del

defunto, non risultando una diversa intenzione dalla disposizione per causa di

morte (art. 572 cpv. 2 CC). Supponendo che C__________ B__________ avesse

effettivamente due figli, i prossimi eredi legittimi sarebbero in tali

frangenti la moglie e i figli medesimi (art. 457 cpv. 1 CC e 462 n. 1 CC),

esclusi i fratelli di lui. La vedova ha dichiarato il 13 apri­le 2017 di rinunciare allʹeredità (inc.

SO.2018.502). Dalla dichiarazione non risulta però che essa abbia

rinunciato anche in rappresentanza dei figli minorenni, sicché eredi di C__________

B__________ rimarrebbero i figli (art. 572 cpv. 1 CC). Avessero – per ipotesi –

rinunciato anchʹessi, la successione andava liquidata dal­lʹUfficio

dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC).

Gli eredi del grado susseguente non sarebbero

stati chiamati a succedere, se non nel­lʹeventualità dellʹart.

575 CC, ossia in caso di rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente e,

previa notifica, accettazione da parte loro nel termine di un mese (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag.

520 seg. n. 990d). Estremi del genere non si ravvisano in concreto, di modo che

gli appellanti non sarebbero potuti essere eredi del fratello. In definitiva,

dando per ammessa lʹesistenza di figli del defunto, il certificato

ereditario del 24 maggio 2018 si rivelerebbe erroneo.

7. Lʹesito

del giudizio non muterebbe nemmeno se ci dipartisse dallʹipotesi che non

vi siano discendenti del defunto. Non potendo essere provato un rapporto di filiazione

fra il de cuius e O__________ __________ o C__________ A__________ B__________,

i prossimi eredi legittimi del defunto sarebbero infatti, accanto alla vedova

(art. 462 n. 2 CC), i parenti della stirpe dei genitori, ovvero in

concreto la madre e i fratelli appellanti (art. 458 CC). Alla madre, nel frattem­po

deceduta, sono succeduti i di lei figli sopravvissuti (art. 457 cpv. 1 CC), cioè

Considerandi

una volta ancora gli appellanti. La rinuncia della vedova, in tal caso, avrebbe

fatto sì che eredi rimanessero i soli appellanti (art. 572 cpv. 1 CC). Se non

che, per tacere del fatto che la successione appare oberata, lʹinteressenza

di C__________ B__________ nella particella 1160 RFD di __________, sezione di __________,

consta essere stata pignorata a tre riprese (estratto del registro fondiario

allegato quale inserto C al contratto di

compravendita del 12 marzo 2018: doc. E di appel­lo), mentre con

dichiarazione del 30 settembre 2014 AP 1, AP

2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno rinunciato allʹeredità del

fratello (inc. SO.2014.289 della Pretura del Distretto di Riviera, richiamato).

Essi non possono quindi essere considerati eredi.

Il

Pretore ha rimproverato agli istanti di essersi ingeriti nella successione “con

la vendita di un fondo”. E per lʹart. 571 cpv. 2 CC lʹerede che si è immischiato

negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla

semplice amministrazione degli affari in corso, o che ha sottratto o

dissimulato oggetti appartenenti allʹeredità, non può più rinunciare allʹeredità,

né può più valersi della presunzione dellʹart. 566 cpv. 2 CC legata alla

noto-ria insolvenza del defunto (Steinauer,

op. cit., pag. 518 n. 981c e pag. 510 n. 962a e 962b; Häuptli in: Praxiskommentar Erb-

recht,

edizio­ne, n. 5 ad art. 571 CC). In concreto tuttavia gli interessati si sono

limitati a chiedere la nomina di un rappresentante degli eredi del fratello in

qualità di proprietari comuni delle particelle n. 1160 e 1202 RFD di __________,

sezione di __________, di pertinenza della successione paterna. Il Pretore ha

nominato il 10 gennaio 2018, in applicazione dellʹart. 666a

CC, lʹavv. P__________ L__________ rappresentante “degli eredi del

defunto C__________ B__________”, autorizzandolo a vendere lʹinteressenza del

defun­to nei due fondi “con deposito su di un conto bloccato della quota parte

di ⅛, al netto delle spese, del ricavato” (doc. E di appello, inserto A al contratto di compravendita

del 12 marzo 2018).

Nelle

circostanze descritte, posto che la nomina di un rappresentante dellʹeredità

è prevista appunto per casi simili (Steinauer,

op. cit., pag. 509 n. 962a; Rouiller/Gygax,

in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna

2012, n. 3 ad art. 566 CC con rinvii), non si può dire che gli appellanti si

siano ingeriti negli affari della successione del fratello o si siano

appropriati dellʹinteressenza di lui nei fondi citati. Né, per avventura,

la richiesta di emissione di un certificato ereditario costituisce unʹingerenza

degli affari della successione (DTF 133 III 2 consid. 3.1), men che meno ove si

pensi che lʹavv. P__________ __________ B__________ nemmeno risulta avere

agito su incarico degli appellanti (istanza del 15 maggio 2018 nellʹinc.

SO.2018.502). Ne segue che, comunque sia, lʹappello merita accoglimento e

il giudizio impugnato va riformato nel senso che il certificato ereditario emes­so

il 24 maggio 2018 è annullato.

8.

Data la

particolarità del caso, si rinuncia al prelievo di oneri processuali. Né si pone

problema di ripetibili, nemmeno richieste (DTF 139 III 344 consid. 4.3 con

rinvii).

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni

in materia di certificato ereditario soggiacciono al ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari,

di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di

diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 11 alle note preliminari degli

art. 551­–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Lʹappello è accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

Lʹistanza è accolta e il certificato

ereditario rilasciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 24 maggio 2018

nella successione fu C__________ B__________ (1961-2014) è annullato.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale dʹappello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallʹart. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti lʹeffetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).