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Decisione

11.2019.67

Divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem

8 maggio 2020Italiano15 min

i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti”

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti”

(art. 273 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Preto­re aggiunto non ha indetto

alcuna udienza. La richiesta di provvigione ad litem non si fondava però

su fatti “non controver­si”. An­zi, l'attore contestava recisamente che AO 1

potes­se fondarsi sui fatti addotti per pretendere una provvigione ad litem.

Nemmeno poteva dirsi in concreto che i fatti fossero “chia­ri”. A parte la

circostanza che, secondo lo stesso Pretore aggiun­to, “nulla di aggiornato

rispetto alla precedente procedura di separazione” del 2013 si evince dagli

atti (decisione impugnata, pag. 3 in bas­so) e tutto si ignora sui redditi e il

fabbisogno mini­mo del­l'attore, in concreto si cercherebbe invano di sapere

quale sia il fabbisogno minimo della convenuta e l'eventuale sua sostanza. Non

sussistevano dunque le premesse perché il primo giudice potesse rinunciare

all'udienza. A ragione l'appellante si duole così di essersi visto notificare

inopinatamente una decisione mentre era in attesa del dibattimento.

Considerandi

10.

Ne segue che, lesiva

del diritto di esprimersi dell'attore, la decisione impugnata incorre

nell'annullamento. Poco importa che in esito al contraddittorio il Pretore

aggiunto possa eventualmente statuire nello stesso modo. Una disattenzione del

diritto d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della

decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; v. anche DTF 140 I 75

consid. 9.3 in fine con richiamo). Evidentemente nella fattispecie il dibattimento sulla provvigione ad litem

potrà tenersi contestualmente all'udienza per le prime arringhe nella cau­sa

di divorzio, ove tale udienza non avesse ancora avuto luogo.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La

convenuta, che ha proposto a torto di respingere l'appello, rifonderà

all'attore un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di

primo grado il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui giudicherà nuovamente,

dopo il contraddittorio, sulla provvigione ad litem.

12.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto

e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto

per nuovo giudizio, previo dibattimento.

2. Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare

dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.

1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).