11.2019.67
Divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem
8 maggio 2020Italiano15 min
i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti”
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.67
Lugano,
8 maggio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2018.18 (divorzio
su azione di un coniuge: provvigione ad litem) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 novembre 2018
da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. . PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 27 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore aggiunto il 21 maggio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1975), cittadina ucraina, si sono sposati a __________
il 26 marzo 2004. Dal matrimonio sono nati G__________ e M__________, il 4
febbraio 2011. I coniugi vivono nel regime della separazione dei beni. Il
marito è titolare di un'impresa di costruzioni, la moglie era casalinga. Con
sentenza del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Campagna ha pronunciato la separazione dei coniugi, obbligando AP 1 a versare
alla moglie, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 3470.– mensili, oltre
ad assumere il premio dell'assicu-razione e l'imposta di circolazione dell'automobile
in uso alla medesima (inc. DM.2013.17).
B. Con petizione del
9 aprile 2018 AP 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo una regolamentazione degli effetti accessori.
All'udienza di conciliazione del 28 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha
accertato che AO 1 aderiva al principio del divorzio, ma solo in parte agli
effetti accessori. Ha fissato perciò un termine al marito per motivare la
petizione, termine che questi ha rispettato il 16 agosto 2018. Il 26 novembre
2018 la convenuta ha introdotto un memoriale di risposta in cui ha formulato le
proprie domande, postulando anche una provvigione ad litem di “almeno fr.
10 000.–” o, eventualmente, il beneficio del
gratuito patrocinio.
C. In
una replica dell'11 febbraio 2019 l'attore ha ribadito la disciplina degli
effetti accessori prospettata nella petizione, chiedendo di respingere la
provvigione ad litem sollecitata dalla moglie perché la convenuta “ha
perfettamente la possibilità di pagarsi l'avvocato, dato che il suo curriculum
vitae le permette di lavorare”. Subordinatamente AP 1 ha proposto che
l'importo della provvigione fosse “sostanzialmente ridimensionato” e che il
versamento fosse considerato alla stregua di un anticipo, “per cui da
restituire nell'ambito della pronuncia del divorzio”. Con la replica egli ha
notificato anche numerosi mezzi di prova. AO 1 ha duplicato il 30 aprile 2019,
mantenendo le richieste di giudizio formulate con la risposta e confermando
l'istanza di provvigione ad litem, subordinatamente di gratuito
patrocinio.
D. Il
Pretore aggiunto ha citato le parti il 3 maggio 2019 all'udienza del 13 giugno
successivo per le prime arringhe. Statuendo senza indugio il 21 maggio 2019
sulla richiesta di provvigione ad litem formulata da AO 1, egli l'ha
accolta e ha condannato l'attore a versare alla convenuta la somma di
fr. 10 000.– entro 15 giorni. Le spese
processuali di fr. 350.– sono state poste a carico del marito. A AO 1 non
sono state attribuite ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27
maggio 2019 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso – il giudizio impugnato sia annullato, subordinatamente sia riformato
nel senso di respingere l'istanza di provvigione ad litem o, in via
ancor più subordinata, che l'ammontare della provvigione sia ridotto a fr.
2800.– “da restituire al marito all'emanazione della sentenza di divorzio”. La richiesta di effetto sospensivo è stata
respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 31 maggio 2019. Nelle
sue osservazioni del 17 giugno 2019 AO 1 propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Una
decisione in materia di provvigione ad litem non è un provvedimento
cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104
LTF), bensì – secondo la giurisprudenza più recente – una decisione su una
pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia (sentenza
del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 ribadito
in DTF 143 III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio indipendente,
emanato con la procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con
appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che la provvigione richiesta fosse di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, AO 1 avendo confermato ancora nella
duplica la sua pretesa di “almeno fr. 10 000.–”. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 22 maggio
2019 (tracciamento degli invii n. __________). Depositato il 27 maggio
2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Un
coniuge
che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria
sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale)
e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere
– per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che
quest'ultimo sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia
manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta
processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per
taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3
CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC). Lo
stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge
richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo
utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il
suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve
attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri
termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem,
nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni
economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può
essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente
sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge
continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con
richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.1 del 14 marzo
2019, consid. 4).
3. Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che la richiesta
di provvigione ad litem formulata da AO 1 fosse – contrariamente a
quanto sosteneva l'attore – motivata a sufficienza. Posto ciò, egli ha appurato
che AP 1 non contestava l'impossibilità per la moglie di affrontare i costi del
processo, salvo pretendere ch'essa potesse trovare lavoro “per pagarsi
l'avvocato”. Se non che, ha continuato il Pretore aggiunto, la convenuta
guadagna soltanto fr. 690.– lordi mensili per un'attività al 20% e la
fondatezza di un'istanza di provvigione ad litem va giudicata in base al
reddito effettivamente conseguito dalla richiedente, non a redditi ipotetici.
Quanto all'attore, il primo giudice ha rilevato che AP 1 non aveva
documentato in alcun modo la propria situazione finanziaria, ma nemmeno
contestava di avere risorse bastanti per versare alla moglie la provvigione litigiosa,
né asseriva che le sue condizioni fossero peggiori rispetto ai tempi della
separazione, quando per tre anni di fila aveva
conseguito introiti di fr. 240 000.–. Riguardo alla
parvenza di buon diritto insita nell'azione di divorzio, il primo giudice ha
reputato la causa scevra di temerarietà, mentre per quel che attiene alla somma
richiesta di fr. 10 000.– egli l'ha stimata
retribuire circa 30 ore di lavoro, dispendio di tempo “senz'altro adeguato e
forse addirittura prudenziale” per difendere la convenuta nel procedimento.
Onde l'obbligo per l'attore di corrispondere la cifra in questione. Il Pretore
aggiunto ha rinviato invece al giudizio finale il problema di sapere se la convenuta
andasse tenuta a rimborsare l'importo oppure andasse esonerata dall'obbligo.
4. L'appellante
si duole in primo luogo che il Pretore aggiunto ha emanato il giudizio impugnato
senza minimamente avvertire le parti delle sue intenzioni, precludendogli la
possibilità di far assumere le prove da lui annunciate nel memoriale di replica
(compresa l'edizione dalla moglie “dei documenti relativi a tutte le sue entrate
di qualsiasi natura dal 1° gennaio 2018 in avanti e dei documenti relativi alla
sua sostanza”), oltre che precludergli la facoltà di esprimersi due volte
sulla richiesta. Inoltre – egli continua – la pretesa di “almeno fr. 10 000.–” non è sufficientemente determinata.
Per di più – egli prosegue – l'istanza di provvigione ad litem non è nemmeno
motivata. Circa il reddito di fr. 690.– mensili conseguito da AO 1, l'attore
lamenta ch'esso è sfuggito al vaglio del contraddittorio e sostiene, da parte
sua, di non avere contestato la possibilità di elargire l'importo in
discussione solo perché la moglie non pretendeva il contrario. L'appellante non
manca di definire eccessivo finanche l'ammontare della somma pretesa, poiché
“se proprio fosse dovuto qualcosa, dieci ore di lavoro a fr. 280.– orari
sarebbe il massimo ipotizzabile”, una provvigione ad litem essendo
destinata a finanziare spese future e non a recuperare esborsi già affrontati o
spese già maturate. Infine sul diritto di chiedere il rimborso della provvigione
AP 1 fa valere che “la giurisprudenza propende per riconoscerlo e non si vede
per quale motivo il Pretore [aggiunto] non potesse già esprimersi”.
5. Nella
misura in cui asserisce che la richiesta di provvigione ad litem della
convenuta andava dichiarata d'acchito irricevibile, l'appellante sostiene
un'opinione che non può essere condivisa. Intanto l'ammontare di “almeno” fr.
10 000.– era sufficientemente definito,
almeno fino a concorrenza di fr. 10 000.–.
La motivazione della richiesta era inoltre carente, ma nel memoriale di
replica l'attore era pur sempre stato in grado di contestare la pretesa (“In
ogni caso la moglie ha perfettamente la possibilità di pagarsi l'avvocato,
dato che il suo curriculum
vitae le permette di lavorare, come
d'altra parte ha già fatto in un bar a __________ e in un negozio di calzature
ad __________, e i suoi profili su internet dimostrano che possiede svariati
vestiti/pellicce ecc. che qualcuno glieli avrà pur finanziati”: pag. 9). L'istanza
di AO 1 non poteva dirsi perciò improponibile. Quanto al reddito di fr. 690.–
mensili da lei conseguito, il Pretore non l'ha accertato senza contraddittorio,
come asserisce l'appellante, ma si è riferito a un certificato di salario agli
atti (doc. 9). Le censure formali che l'appellante solleva in proposito cadono dunque
nel vuoto.
6. Non
destinata a miglior sorte è la doglianza che l'appellante fonda sul fatto di
non essersi potuto esprimere due volte sulla richiesta di provvigione ad
litem. Per tacere della circostanza che una richiesta di provvigione ad
litem è trattata con la procedura sommaria dell'art. 271 CPC
(sopra, consid. 1) e che in una procedura sommaria non è data – almeno di
regola – la possibilità di esprimersi due volte (DTF 144 III 117), sulla provvigione ad litem l'attore
avrebbe potuto reagire a quanto figurava nella duplica della convenuta (pag. 12,
punto 7) con un memoriale spontaneo, come egli medesimo ammette nell'appello
(pag. 4 in fondo). Certo, egli obietta di non avere reagito a quel momento
perché credeva che il Pretore aggiunto lo avrebbe convocato in seguito per il
contraddittorio. La questione, invero delicata, sarà esaminata oltre (consid. 9).
7. Priva
di consistenza è in ogni modo l'argomentazione dell'appellante secondo cui, una
provvigione ad litem non essendo destinata a finanziare spese future né
a recuperare esborsi già affrontati o spese già maturate, AO 1 non può vedersi
riconoscere in concreto più di fr. 2800.–. Ora, la convenuta ha chiesto la
provvigione ad litem con la risposta di merito, cioè con il primo atto
di causa della procedura contenziosa (art. 291 cpv. 3 CPC). Alla risposta ha
fatto seguito il suo memoriale di duplica. La legale della convenuta dovrà
partecipare ancora alle prime arringhe, assistere la convenuta nell'istruttoria
(in cui si preannunciano svariate assunzioni testimoniali, come fa notare il
Pretore aggiunto) e dovrà redigere un memoriale conclusivo, partecipando alle eventuali
arringhe finali. Pretendere che un simile patrocinio possa contenersi in dieci
ore di lavoro, come asserisce l'appellante, non è serio. Secondo la comune
esperienza e il normale andamento delle cose le 30 ore stimate dal Pretore
aggiunto appaiono verosimili. E una trentina d'ore retribuite
fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310),
cui si aggiungono spese fisse del 6% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e
l'IVA, giustificano l'ammontare della provvigione richiesta.
8. Manifestamente
infondato è anche il rimprovero diretto al Pretore aggiunto di avere rinviato al
giudizio finale il quesito di sapere se la convenuta debba essere tenuta a
rimborsare la provvigione ad litem o vada esonerata dall'obbligo.
L'appellante invoca una non meglio precisata “giurisprudenza”, ma non si
confronta minimamente con il principio già illustrato da questa Camera (e menzionato
dal Pretore aggiunto), secondo cui una provvigione ad
litem è per sua natura un anticipo destinato – di principio – a essere
restituito, ma che sul rimborso statuisce in equità il giudice di
merito al momento di liquidare le spese
processuali (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii).
Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al
riguardo l'appello risulta finanche irricevibile.
9. Rimane
da esaminare la doglianza in cui l'appellante critica il Pretore aggiunto per
avere emanato il giudizio impugnato senza avvertire previamente le parti delle
sue intenzioni, precludendogli la possibilità di far assumere le prove da lui
annunciate nella replica di merito. Su questo punto giova ricordare che una
richiesta di provvigione ad litem è trattata con il rito sommario
dell'art. 271 CPC (consid. 1). Nell'ambito di una tale procedura il giudice,
ricevuta l'istanza, “convoca le parti a un'udienza. Può rinunciarvi soltanto se
Fatti
i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti”
(art. 273 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto non ha indetto
alcuna udienza. La richiesta di provvigione ad litem non si fondava però
su fatti “non controversi”. Anzi, l'attore contestava recisamente che AO 1
potesse fondarsi sui fatti addotti per pretendere una provvigione ad litem.
Nemmeno poteva dirsi in concreto che i fatti fossero “chiari”. A parte la
circostanza che, secondo lo stesso Pretore aggiunto, “nulla di aggiornato
rispetto alla precedente procedura di separazione” del 2013 si evince dagli
atti (decisione impugnata, pag. 3 in basso) e tutto si ignora sui redditi e il
fabbisogno minimo dell'attore, in concreto si cercherebbe invano di sapere
quale sia il fabbisogno minimo della convenuta e l'eventuale sua sostanza. Non
sussistevano dunque le premesse perché il primo giudice potesse rinunciare
all'udienza. A ragione l'appellante si duole così di essersi visto notificare
inopinatamente una decisione mentre era in attesa del dibattimento.
Considerandi
10.
Ne segue che, lesiva
del diritto di esprimersi dell'attore, la decisione impugnata incorre
nell'annullamento. Poco importa che in esito al contraddittorio il Pretore
aggiunto possa eventualmente statuire nello stesso modo. Una disattenzione del
diritto d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della
decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; v. anche DTF 140 I 75
consid. 9.3 in fine con richiamo). Evidentemente nella fattispecie il dibattimento sulla provvigione ad litem
potrà tenersi contestualmente all'udienza per le prime arringhe nella causa
di divorzio, ove tale udienza non avesse ancora avuto luogo.
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La
convenuta, che ha proposto a torto di respingere l'appello, rifonderà
all'attore un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di
primo grado il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui giudicherà nuovamente,
dopo il contraddittorio, sulla provvigione ad litem.
12.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto
e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto
per nuovo giudizio, previo dibattimento.
2. Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare
dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.
1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
.
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).