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Decisione

11.2019.93

Autorizzazione a costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione familiare Unità della decisione in materia di divorzio

2 settembre 2020Italiano33 min

dall'autunno del 2014, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale di __________

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 (1968) e AO 1

(1971) si sono sposati a __________ il 26 agosto 1994. Dal matrimonio sono nati

V__________, il 12 ottobre 1996, e N__________, il 10 novembre 1998,

entrambi ancora gli

studi. Il marito è titolare di uno studio d'ingegneria a __________. La moglie

ha svolto lavori di segretariato per l'azienda del padre fino alla nascita

della primogenita, dedicandosi in seguito al governo della casa e alla cura

della famiglia. Il 31 maggio 2013 AP 1 ha avuto da F__________ __________

(1983), cittadina marocchina, un figlio, H__________. I coniugi vivono separati

dall'autunno del 2014, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale di __________

(particella n. 381 RFD, a lui intestata) per costituire un domicilio separato nel

medesimo Comu­ne, salvo risiedere con la nuova compagna prima a __________ e

poi a __________.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 9 aprile 2015

dinanzi al Preto­re del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del

29 aprile 2015 i coniugi hanno convenuto un “assetto provvisorio”,

omologato dal giudice, in esito al quale si sono accordati sulla vita separata,

sul­l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (con mobili e

suppellettili) e sull'affidamento di N__________ (allora minoren­ne) a

quest'ultima, riservate le relazioni personali con il padre. AP 1 si è

impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili per la moglie, più la rata del

leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione di una __________ in

dotazione di lei, come pure a erogare un contributo alimenta­re di fr. 1350.–

mensili per ogni figlio, oltre agli assegni familiari e alle relative rette

scolastiche. Con decreto del 13 febbraio 2018

il Preto­re ha poi stralciato tale causa dal ruolo, le

parti essendosi per finire disinteressate del

procedimento (inc. SO.2015.1633). Nel frattempo AP 1 ha avuto da F__________

__________ la secondogenita M__________, il 20 novembre 2015, e il

25 settembre 2017 la cadetta A__________.

C. L'8 maggio 2018 AP 1

ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo la

restituzione dell'abitazione coniugale di __________ e la consegna delle chiavi

di una casa di vacanza a __________. Egli ha rifiutato alla moglie ogni

versamento in liquidazione del regime dei beni, come pure lo stanziamento di

contributi alimentari, e ha postulato la suddivisione a metà delle pretese di

previdenza professionale maturate dalla convenuta durante il matrimonio. Contestualmente

egli ha postulato l'adozione di provvedimenti cautelari per ottenere la

riduzione immediata a fr. 1800.– mensili del contributo alimentare in

favore della moglie pattuito a protezione dell'unione coniugale fino al momento

in cui la medesima avesse “trovato un posto di lavoro, ma al massimo per la

durata di sei mesi”, come pure per vedersi consegnare l'abitazione coniugale di

__________ e per essere autorizzato a usare la casa di vacanza a __________

almeno sei settimane nel periodo invernale, di cui almeno due consecutive e

altrettante nel periodo estivo (inc. CA.2018.175). All'udienza del 21 giugno

2018, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di stato e il

contraddittorio dell'istanza cautela­re, AO 1 ha aderito al principio del

divorzio, ma non agli effetti prospettati dall'attore.

D. Mediante decre­to cautelare emesso il 30 luglio 2018 “nelle

more istruttorie” il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

ha lasciato l'abitazione coniugale “per il momento” alla moglie, ha confermato

il contributo alimentare di fr. 10 000.–

mensili in favore di quest'ultima pattuito il 29 aprile 2015 a tutela dell'unio­ne

coniugale, ha concesso la __________ in uso alla convenuta, ha autorizzato il

marito a saldare direttamente i relativi costi compensandoli con l'ammontare

del contributo di mantenimento e ha autorizzato AP 1 a usare l'abitazio­ne di __________

almeno sei settimane nel periodo da novembre a mar­zo, di cui almeno due

consecutive, e altrettante da aprile a ottobre (inc. CA.2018.175). Un appello

presentato da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa

Camera, che con sentenza del 21 febbraio 2020 ha annullato per difetto di

motivazione il dispositivo sul contributo di mantenimen­to in favore della

moglie e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi (inc. 11.2018.85).

E. Nella sua risposta di

merito del 22 ottobre 2018 AO 1 ha poi aderito al principio del divorzio, ma ha

postulato il versamento di fr. 500 000.– in

liquidazione del regime matrimoniale, un contributo alimentare di fr. 28 000.– mensili, l'attribuzio­ne di un

diritto di abitazione sull'alloggio coniugale fino al pensionamento, la facoltà

di usare fino alla scadenza del diritto di abitazione il relativo mobilio con le

suppellettili, masserizie da vende­re poi ai pubblici incanti – salvo diverso

accordo – con divisione a metà del ricavo. Infine essa ha sollecitato la

suddivisione a metà delle pretese di previdenza professionale “come da legge” e

la reiezione delle altre pretese del marito.

F. Con decreto

superprovvisionale del 19 novembre 2018 il Pretore ha ordinato, su istanza

della moglie, l'ingiunzione a G__________, che gestisce immobili in

comproprietà del marito e società di pertinenza di una successione ancora

indivisa, di versare alla convenuta “ogni e qualsiasi interessenza di

pertinenza” dell'attore nella misura di fr. 10 000.–

mensili. Al contraddittorio del 17 dicembre 2018 AP 1 ha concluso per la

revoca di tale decreto, opponendosi altresì alla richiesta di blocco dei conti

di cui egli “risulta essere titolare o avente diritto economico” pres­so vari

istituti con ordine a tali istituti di produrre entro dieci giorni un estratto

conto aggiornato degli averi bloccati (inc. CA.2018.435).

G. Il 21 dicembre 2018 AP

1 ha chiesto di essere autorizzato a stipulare un mutuo di fr. 1 500 000.–

garantito da pegno immobiliare sull'abitazione coniugale, offrendo un deposito

di fr. 120 000.– su un conto

vincolato dal quale prelevare la som­ma di fr. 10 000.– mensili in favore alla moglie come contributo di

mantenimento. Il 14 gennaio 2019 egli ha reiterato la doman­da, instando per

essere abilitato a costituire sull'abitazione coniugale due cartelle ipotecarie,

l'una documentale di fr. 685 000.– in pri­mo

grado e l'altra registrale di fr. 815 000.–

in secondo grado (art. 169 cpv. 2 CC). Con replica del 19 febbraio 2019 inoltre

egli ha ribadito le proprie domande di merito, sollecitan­do anche la

restituzione di un orologio R__________, come pure di un diamante, e

opponendosi all'attribuzione di un diritto di abitazio­ne alla moglie sul­l'alloggio

coniugale.

H. Il 22 febbraio 2019 AP

1 si è rivolto nuovamente al Pretore perché emanasse una decisione immediata

sul principio del divorzio, rinviando ad separatum il giudizio sui

relativi effetti. Invitata a esprimersi, AO 1 ha chiesto il 9 aprile 2019 di

indire un'udienza di conciliazione o, in subordine, di respingere la richiesta.

Quello stesso giorno essa ha proposto altresì di rigettare l'istanza cautelare del

marito volta a ottenere l'autorizzazione di costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione

coniugale. Con duplica del 6 giugno 2019 essa ha poi ribadito, nel merito, le domande

formulate nel memoriale di risposta.

I. Statuendo con giudizio

unico del 24 luglio 2019, il Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 tendente

a ottenere la pronuncia del divorzio (dispositivo n. 1). Le relative spese di

complessivi fr. 500.– sono state poste a carico di lui, con obbligo di

rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili (dispositivo n. 2).

Il Pretore ha respinto anche

l'istanza del marito volta a costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione

coniugale per complessivi

fr. 1 500 000.–.

Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste una volta ancora a

carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili (dispositivo n. 3). Infine il primo giudice ha parzialmente accolto

l'istanza cautelare presentata il 16 novembre 2018 da AO 1, nel senso che ha

confermato il provvedimento decretato senza contraddittorio il 19 novembre

2018 nei confronti di G__________ __________ “in ve-ste di rappresentante della

proprietà privata indivisa (comunione ereditaria fu C__________ __________) e

quale presidente della I__________ __________ SA”. Le spese di fr. 500.– sono

state poste a carico dei coniugi in parti uguali, compensate le ripetibili

(dispositivo n. 4).

L. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con due appelli. Nel primo, del 5 agosto

2019, egli impugna il dispositivo n. 3, chiedendo che la sua istanza del 14

gennaio 2019 sia accolta e ch'egli sia autorizzato a costituire le due cartelle

ipotecarie sull'abitazione coniugale di __________ (inc. 11.2019.93). Nel

secondo, del 16 settembre 2019, egli censura i dispositivi n. 1 e 2,

chiedendo che il principio del divorzio sia pronunciato senza indugio (inc. 11.2019.102).

Con osservazioni del 9 ottobre e dell'11 novembre 2019 AO 1 propone di

respingere entrambi gli appelli. AP 1 ha replicato spontaneamente il

22 novembre 2019, postulando una volta ancora lo scioglimento del

matrimonio senza indugio. AO 1 ha duplicato spontaneamente il 6 dicembre 2019,

mantenendo al proposito il suo punto di vista. Dinanzi al Pretore la causa di

divorzio si trova attualmente in fase istruttoria.

Considerandi

in diritto:

1.

I due appelli in

esame si fondano sostanzialmente sull'identico complesso di fatti e sono

rivolti contro la medesima decisione. Intitolata “decre­to”, questa è in realtà

una sentenza di merito nella misura in cui respinge la richiesta intesa a

ottenere la pronuncia immediata del divorzio (dispositivi n. 1 e 2) e un decreto

cautelare nella misura in cui respinge il prospettato aggravio ipotecario dell'abitazione coniuga­le pendente causa e

conferma la diffida (dispositivi n. 3 e 4). Nelle circostanze descritte

si giustifica di congiungere la trattazione dei due appelli e di emanare una

senten­za unica (art. 125 lett. c CPC).

I. Sull'appello del 5

agosto 2019 contro il decreto cautelare

2.

Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, anche nelle

cause di divorzio (art. 276 con rinvio alla procedura sommaria prevista

dall'art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclu-sione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.

308.

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, contesa essendo la

costituzione di pegni immobiliari sull'abitazione coniugale per complessivi fr.

1.

500 000.–.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

il decreto impugnato è giunto al patrocinatore dell'istan­te il 25

luglio 2019 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 5 agosto 2019, ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

3.

Secondo

l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplici­to consenso

dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o

l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti

inerenti all'abitazione medesima. Se non può procurarsi tale consenso o si vede

negare il consenso senza valido motivo, quel coniuge può ricorrere al giudice

(art. 169 cpv. 2 CC). Il consen­so dell'altro coniuge è generalmente

necessario anche per la costituzione in pegno dell'abitazione familiare se

l'aggravio ipotecario eccede circa i due terzi del valore venale per gli

immobili non agricoli (o il limite fissato dall'art. 73 LDFR per gli immobili

agricoli). Il consenso è necessario inoltre, indipendentemente dal­l'entità del

pegno, se è manifesto che la capacità finanziaria del debitore non

permetterebbe di garantire il servizio del debito o che l'abitazione familiare

si troverebbe in qualche modo in pericolo (DTF 142 III 722 consid. 4 e 5). Spetta

al coniuge che invo­ca la protezione dell'art. 169 cpv. 1 CC rendere verosimile

che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali o pone in qualche mo­do in

pericolo l'abitazione familiare (DTF 142 III 730 consid. 6).

4.

Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la

particella n. 381 è un'abitazione familiare e che la costituzione delle due note

cartelle ipotecarie richiede il consenso della moglie, già per il fatto che

l'istituto di credito vincola la concessione del mutuo a tale condizione. Se

non che – ha continuato il Pretore – il marito ha omes­so ogni indicazione sul

valore venale dell'immobile, mentre quel­lo fiscale non è di rilievo, sicché

non è possibile verificare se il carico pignoratizio superi il limite dei due

terzi che determina un sovraindebitamento. Per di più, egli ha aggiunto, il

marito nulla ha allegato in merito al pagamento degli oneri ipotecari, stimati

in fr. 1542.– mensili (incluso l'ammortamento obbligatorio), che genererebbe

il nuovo debito e che di per sé rientrerebbero nel fabbisogno minimo della

moglie, la quale occupa l'abitazione coniugale. A mente del primo giudice, in

un clima permeato di tanta litigiosità la questione non può essere lasciata al

caso. In simili frangenti egli ha respinto così la richiesta del marito.

5.

L'appellante evoca

la giurisprudenza pubblicata in DTF 142 III 720, sottolineando come tocchi al coniuge

resistente rendere verosimile che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali (circa

due terzi del valore venale dell'immobile) o ponga in qualche modo in pericolo

l'abitazione familiare. A torto il Pretore gli ha rimproverato perciò – egli afferma

– di non avere recato elemen­ti atti a giudicare la reale incidenza del carico

ipotecario e la sostenibilità dell'operazione. Stando all'attore, inoltre,

l'operazio­ne è perfettamente fattibile, è seria, non mette a repentaglio

l'esistenza dell'abitazione familiare ed è attuabile per mezzo di un primario

istituto di credito, il quale non elargirebbe il mutuo se non avesse verificato

previamente il valore venale del fondo. Tanto meno – egli conclude – ove si

consideri che, come ha allegato la moglie stessa davanti al primo giudice, le banche

sono oggi notoriamen­te restrittive nella concessione di prestiti ipotecari.

6.

In concreto nulla è

dato di sapere sul valore venale particella n. 381. L'unico elemento desumibile

dagli atti è il valore fiscale della sostanza immobiliare posseduta dai coniugi

nel Comune di

__________ secondo

la tassazione del 2008 (fr. 1 646 060.–: doc. LLL, 4° foglio). Il sistema d'informazione fondiaria del

Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›)

attesta invero, attualmente, un valore fiscale della particella n. __________

di fr. 1 078

804.–, ma ciò poco gio­va. Nel Ticino, come rileva il Pretore, il valore

fiscale di sti­ma non dà indicazioni determinanti quanto al valore venale di un

fondo. Nel caso in esame, di conseguenza, non sussistono punti di riferimento

per valutare se il pegno immobiliare che l'istante intende costituire superi i

due terzi del valore venale dell'immobile. Ora, come si è anticipato (consid. 3

in fine), spettava alla convenuta, che si oppone all'aggravio ipotecario,

rendere verosimile il valore venale del fondo per sostanziare una situazione di

indebitamento eccessivo nel senso della giurisprudenza. Non avendo essa

sostanziato la propria opposizione, il Pretore avreb­be dovuto accoglie­re

anziché respingere l'istanza del marito.

7.

Nelle osservazioni

all'appello la convenuta obietta che, a prescindere dall'entità dell'aggravio

ipotecario, l'istanza del marito andava respinta, poiché quegli ammette di trovarsi

in difficoltà finanziarie e l'abitazione coniugale sarebbe messa in pericolo

dalla costituzione del pegno, l'appellante non essendo in gra­do di assumere

gli oneri ipotecari. Essa ricorda che, seppure un di-ritto di pegno non ecceda i

due terzi del valore venale del­l'immobile, il consenso del coniuge è

necessario a norma del­l'art. 169 cpv. 1 CC se il mutuo garantito da pegno

genera un onere manifestamente eccessivo rispetto alla capacità finanziaria del

debitore (DTF 142 III 730 consid. 5.2.4 con richiami di dottri­na; Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley, Les

effets du mariage, 3ª edizione, pag. 183 n. 217d). Davanti al Pretore, nondimeno,

la con-venuta aveva sostenuto che “se la banca è disposta a concedere [al

marito] un tal credito, sicuramente egli ha dimostrato la sua ampia disponibilità

e sostenibilità economica” (osservazioni del 9 aprile 2019, pag. 2). Nella

sua istanza del 21 dicembre 2018 inoltre AP 1 ha ammesso problemi di

“liquidità”, ma non di solvibilità. Comunque sia, una volta ancora sarebbe

spettato alla moglie, la quale rifiuta il consenso dell'art. 169 cpv. 1 CC,

rendere verosimile il rischio che il marito non possa far fron­te agli oneri

ipotecari. Ed essa non ha reso verosimile alcunché.

8.

Nel decreto

cautelare il Pretore reputa “superato” il problema legato al consenso di AO 1

(pag. 6 verso l'alto), poiché “si tratta di un'esigenza espressa dal creditore

ipotecario, il quale al riguardo è stato chiaro (doc. GGG)”. In realtà nel

documento citato la __________ AG ha posto sì come esigen­za per la concessione

del mutuo ipotecario “la firma sul contratto da parte dei coniugi

(art. 169 CC)”, ma non ha escluso che l'attore possa essere autorizzato

dal giudice a firmare da solo. La conclusione del primo giudice è pertanto

affrettata. Quanto ai timori del Pretore circa futuri conflitti fra coniugi riguardo

al pagamento degli oneri ipotecari, simili considerazioni sono estranee all'applicazione

dell'art. 169 CC. Per evitare che oneri ipotecari rimanga­no insoluti AO 1 potrà

chiedere al giudice, se mai, di essere abilitata ad assolvere l'obbligo essa

medesima, postulando un adattamento del contributo alimentare a carico

del marito. Del

resto, nell'ipotesi in cui un coniuge minacci i diritti inerenti all'abitazione

familiare per il fatto di rimanere inattivo l'art. 169 CC non sussidia. Si

tratta in tal caso di una violazione dei doveri coniugali (nel senso dell'art.

159.

CC) cui ovviare

chiedendo misure

protettrici dell'unione (RtiD I-2013 pag. 716 consid. b) o provvedimenti

cautelari nella causa di stato (art. 276 CPC).

9.

La convenuta argomenta

che il citato mutuo ipotecario non è necessario all'attore per continuare la

sua attività professionale né per eroga­re i contributi di mantenimento. Essa

contesta altresì che l'attore versi realmente in difficoltà economiche o che

gli sia impossibile ipotecare un altro immobile di cui sia proprietario, comproprietario con i fratelli o proprietario comune

in ragione del­l'eredità paterna. Simili

argomentazioni trascendono le finalità dell'art. 169 cpv. 1 CC, il cui

scopo è unicamente quello di evitare che l'abitazione coniugale sia messa in

pericolo (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,

op. cit., pag. 177 n. 211). Per il resto ciascun coniuge resta libero in

costanza di matrimonio di godere e disporre dei propri beni (art. 201 cpv. 1

CC). Se non è messa in qualche mo­do a repentaglio l'esistenza dell'alloggio

familiare, non compete al giudice chiamato ad applicare l'art. 169 cpv. 2

CC sindacare l'opportuni­tà dell'operazione finanziaria progettata dal coniuge richiedente

o la possibilità per lui di gravare altri fondi.

10.

Ne segue che il decreto

cautelare impugnato non resiste alla critica. Nella sua richiesta di giudizio l'appellante

chiede di essere autorizzato a costituire sulla particella n. 381 due cartelle

ipotecarie, l'una di fr. 685 000.–

(cartella ipotecaria documentale in primo grado) e l'altra di fr. 815 000.– (cartella ipotecaria registrale in

secondo grado). Tuttavia la cartella ipotecaria documentale di fr. 685 000.– già esiste (doc. DDD), tant'è che lo sco­po

dell'istan­za 21 dicembre 2018 era di consegnare tale cartavalore in garanzia del

mutuo (pag. 2; istanza del 14 gennaio 2019, pag. 2 con riferimento alla

documentazione acclusa). Il dispositivo dell'attuale decisione va dunque precisato

di conseguenza.

II. Sull'appello del 16 settembre 2019 contro la sentenza di merito

11.

La decisione con cui il

giudice rifiuta di pronunciare subito il divorzio e di rinviare il giudizio sui

relativi effetti a una sentenza separata è una decisione incidentale, giacché

non pone fine al processo, ma potrebbe concluderlo – con sentenza parziale

limitata allo scioglimento del matrimonio – nel caso in cui l'autorità

giudiziaria superiore pronunciasse il divorzio su ricorso. Simile decisione è

dunque impugnabile con appello (art. 237 cpv. 2 e 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro

30.

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è pervenuta al

patrocinatore del marito il 25 luglio

2019.

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti nell'inc. 11.2019.93). Il

termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2019 (compreso)

in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto sabato 14

settembre 2019, salvo protrarsi al lunedì

successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.

Introdotto il 16 settembre 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

12.

Secondo il principio dell'unità

del giudizio in materia del divorzio (art. 283 cpv. 1 CPC) in una sentenza che

pronuncia lo sciogli-mento del matrimonio il giudice deci­de anche sulle relative

conseguenze. Ciò non esclude una decisione parziale sul solo principio del

divorzio se i coniugi vi acconsentono o se l'interesse di un coniuge a ottenere

una decisione parziale sul principio del divorzio supera l'interesse dell'altro

coniuge a ottenere un giudizio simultaneo sul principio del divorzio e sulle relative

conseguen­ze. Perché sia presa una decisione separata sul principio del

divorzio occorre, in ogni modo, che il motivo di divorzio sia manifestamente

dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tiri fortemente in lungo

(stark in die Länge zieht). Se sussistono tali requisiti il giudice

procede a una valutazione dei contrapposti interessi delle parti secondo il

diritto e l'equità (DTF 144 III 298; analogamente: sentenza del Tribunale

federale 5A_689/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1 con rimandi). A tal fine il coniuge

che chiede una decisione parziale sul principio del divorzio, così come il

coniuge che resiste alla domanda, deve recare i fatti e i mezzi di prova che

consentano siffatta ponderazione.

13.

In concreto il Pretore

ha accertato che AP 1 chiede una decisione separata sulla pronuncia del

divorzio facendo valere di volersi sposare con la sua attuale compagna, dalla

quale ha tre figli, mentre AO 1 afferma che in realtà egli vuole “sbarazzarsi”

di lei e dei figli comuni, contestando altresì che il protrarsi della causa le sia

imputabile. Pur in mancan­za di prove sulla volontà di risposarsi, il primo

giudice ha ritenuto che il desiderio dell'attore è comprensibile. Quanto ai di

lui timori sulla durata della procedura, egli ha constatato che la causa è

stata introdotta il 9 maggio 2018 e che le parti sono state citate per le

pri­me arringhe del 21 agosto 2019, sicché lo scambio degli allegati

preliminari è durato più dell'usuale. Egli ha rilevato tuttavia che nella prima

fase del procedimento è stato necessario concentrarsi sulla definizione

dell'assetto cautelare e che entrambi i coniugi hanno ottenuto proroghe dei

termini, a cominciare da AP 1, che ha incontrato difficoltà nel raccogliere la

documentazione richiesta.

Non potendosi escludere a

priori che i coniugi riescano a intendersi nelle vie amichevoli, il Pretore ha rinunciato

a valutare il tempo ancora necessario per giungere al termine della procedu­ra,

ma ha fatto notare che il marito ha atteso quasi tre anni prima di introdurre l'azione

di divorzio. Inoltre egli ha rammentato che nei precedenti trattati dal

Tribunale federale sotto il profilo del­l'art. 283 CPC la durata della

procedura era ben più lunga di quella che coinvolge l'attore. Per di più,

secondo il Pretore, ove l'attore si risposasse “le coordinate del caso

verrebbero completamente stravolte”, in particolare per quanto riguarda il

nuovo obbligo di mantenimento nei confronti della seconda moglie. Egli ha

escluso quindi che attualmente si ravvisino gli estremi per derogare al

principio del­l'unità della decisione in materia di divorzio.

14.

L'appellante si duole che

il primo giudice non ha ponderato correttamente i contrapposti interessi delle

parti, trascurando in spe-cie che la moglie non ha opposto alcuna ragione allo

scioglimen­to immediato del matrimonio, se non quella – inconferente – stando

alla quale egli vorrebbe “sbarazzarsi di lei”. Quanto alla sua volontà di

risposarsi, AP 1 assevera che tale intenzione trova riscontro in una relazione

stabile dalla quale sono nati tre figli e dalla sua richiesta di sciogliere senza

indugio il vincolo coniugale, lamentando altresì di avere chiesto invano al

Pretore di essere interrogato su tal punto e di considerare le dichiarazioni

scritte di conoscenti da lui prodotte. Riguar­do alla durata del processo, l'appellante

adduce che la giurisprudenza non fissa limiti precisi e che il criterio temporale

va messo in relazio­ne con gli altri senza essere prioritario rispet­to – per

esempio – alla nascita di figli da una relazione stabile. Nella replica

spontanea egli soggiunge che il fatto di non essere sposata crea alla compagna

problemi di accettazione sociale nella famiglia d'origine in Marocco, ribadisce

la stabilità del suo concubinato che dura da oltre cinque anni e allega che i propri

obblighi nei confronti dei figli comuni non sarebbero influenzati da una

decisione sul principio del divorzio. Infine egli sostie­ne che, data la

complessità della sua situazione patrimoniale e le numerose richieste

d'informazione della moglie, la causa di divorzio durerà ancora a lungo, né per

ora si intravede una soluzio­ne amichevole, sicché non si può pretendere ch'egli

debba attendere la fine del processo per potersi risposare.

15.

Riassunta la

cronistoria della procedura giudiziaria, la convenuta argomenta che la

relazione intrattenuta dal marito con un'altra donna dalla quale ha tre figli ancora

non dimostra la stabilità di quel rapporto, ancor meno ove si pensi che costei è

reduce da un divorzio, mentre le dichiarazioni di terzi nulla comprovano circa

la stabilità della coppia. AO 1 contesta altresì che il marito intenda

risposarsi, ripetendo che quegli vuole solo liberarsi di lei. Soggiunge che i

motivi della sua opposizione non contano, giacché l'interesse a conservare il

matrimonio deve prevalere, tanto più in presenza di figli comuni. Adduce di non

essersi potuta opporre al divorzio solo perché le condizio­ni del-

­l'art.

114.

CC sono adempiute, ma che la procedura resta un'azio­ne unilaterale

del marito, il quale ha riconosciuto di avere promos­so la causa di divorzio come

reazione alla sua istanza d'informazione, sicché in realtà egli non ha fretta

di divorziare. Secondo la convenuta poi la procedura si sta procrastinando, come

ha accertato il Pretore, per il comportamento dell'attore, il quale non può

valersi di tale circostanza per chiedere un giudizio immediato sul principio

del divorzio. Nella sua duplica spontanea la convenuta addebita una volta

ancora al marito il dilazionarsi del­la procedura e ribadisce che l'interesse

al matrimonio è presun­to, facendo valere ch'essa tiene al vincolo coniugale per

“proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.

16.

Come si è spiegato

(consid. 12), il coniuge che chiede l'emanazione di una decisione parziale sul

principio del divorzio deve dimostrare che il motivo per lo scioglimento del

matrimonio è manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli

effetti tira fortemente in lungo. Nella fattispecie il motivo per lo

scioglimento del matrimonio è manifestamente dato, i coniugi vivendo separati sin

dal­l'autunno del 2014 (art. 114 CC). Quanto al fatto che la procedu­ra volta a

definire gli effetti del divorzio tiri fortemente in lungo, al momento in cui

il Pretore ha statuito, il 24 luglio 2019, la causa durava da circa un anno e

tre mesi. Lo scambio degli allegati preliminari si era concluso con l'inoltro

della duplica da parte della moglie, il 6 giugno 2019, e le prime arringhe erano

indette per il 21 agosto 2019, salvo poi essere rinviate al 16 ottobre

2019, quando è stata avviata anche l'istruttoria. Si tratta di un lasso di

tempo più lungo dell'usuale, anche se meno lungo di quello esaminato dal

Tribunale federale in DTF 144 III consid. 7.2.3 (prime arringhe previste

quattro anni dopo l'avvio della causa) o nella

sentenza 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.3.4 (decisione

negativa sul principio del divorzio sei anni dopo l'avvio della causa). Certo,

la convenuta lamenta che l'attore è responsabile di tale lentezza per il suo

“comportamento ostruzionistico” (osservazioni all'appello, pag. 7). Sta di

fatto che, comunque sia, anche solo guardando al futuro, in concreto la cau­sa

si annuncia ancora lunga.

Intanto l'assetto

cautelare in pendenza di divorzio deve ancora essere regolato sul contributo

alimentare per la moglie, il decreto emesso dal Pretore “nelle more

istruttorie” il 30 luglio 2018 essendo stato annullato su tal punto da questa

Camera con sentenza del 21 febbraio 2020 (sopra, lett. D). E a tale decreto

dovrà ancora seguire il decreto cautelare finale sull'istanza contestuale

all'azione di divorzio, un decreto “nelle more istruttorie” avendo indole

puramente intermedia. Inoltre l'istruttoria di merito si prospetta a dir poco laboriosa,

ove si consideri che alle prime arringhe le par­ti hanno notificato mezzi di

prova sulla scorta di memoriali di tre pagine e che attualmente si stanno

ancora assumendo documenti tramite richiami e ispezioni, mentre sulle altre

prove il Pretore deve ancora statuire. Non è azzardato presumere in circostanze

del genere che, tran­ne intese fra coniugi (per ora improbabili), la procedura

sia lontana dal vedere la fine e che l'appellante potrebbe dover attendere ancora

tre o quattro anni per ottenere lo scioglimento del matrimonio. A ragione egli

sostiene perciò che la procedura volta a definire gli effetti del divorzio tira

fortemente in lungo.

17.

Accertato che il

motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato e che la

procedura volta a definirne gli effetti tira fortemente in lungo, si deve

esaminare se l'interesse dell'appellante a una decisione parziale sul principio

del divorzio superi l'interesse della convenuta a un giudizio simultaneo sul

principio del divorzio e sulle relative conseguen­ze. A sostegno del proprio

interesse l'attore invo­ca la relazione stabile intrattenuta con F__________ __________,

comincia­ta nell'autunno del 2014 (quando egli ha lasciato l'abitazione

coniugale), e dalla quale sono nati tre figli. Egli adduce di voler sposare la compagna

al più presto, senza dover attendere ancora anni, e a comprova di ciò ha

prodotto tre dichiarazioni manoscritte di conoscenti, i quali riferiscono – in

sostanza – dei buoni rapporti fra lui e la compagna e della loro intenzione di unirsi

in matrimonio non appena egli avrà ottenuto il divorzio (doc. CCCC a EEEE). L'attore

ha offerto inoltre la testimonianza di tali conoscenti e della sua compagna,

come pure il proprio interrogatorio (istanza del 22 febbraio 2019, pag. 3 e 5).

Quanto alla convenuta, egli soggiunge, nessun valido motivo essa ha addotto per

giustificare la strenua resistenza allo scioglimento del vincolo.

AO 1 contesta fermamente

che l'attore intenda davvero risposarsi al più presto e mette in dubbio che la

relazio­ne con F__________ __________ sia stabile, non senza far notare che costei

è già reduce da un divorzio. Secondo la convenuta poi i conoscenti del marito

non avrebbero modo di testimonia­re su aspetti del genere, sicché le loro deposizioni

sarebbero prive di valore. Essa ribadisce che l'attore desidera unicamente

liberarsi di lei e non sposare un'altra donna, ribadendo che i motivi della sua

opposizione non importano, poiché l'interesse a conservare il matrimonio deve

prevalere, tanto più in presenza di figli comu­ni. Essa tiene al vincolo

coniugale, in sintesi, per “proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.

18.

Che l'appellante possa

valersi dell'art. 14 Cost. e 12 CEDU per chiedere, alle condizioni che si sono

illustrate, una decisione parziale sul principio del divorzio è già stato

rilevato dal Tribunale federale (DTF 144 III 307 consid. 7.2.1), anche se a

mente di Bohnet tale diritto

discende già dall'art. 114 CC (nota in: RSPC 2018 pag. 396). A torto la

convenuta espri­me perciò la propria meraviglia in proposito (duplica

spontanea, pag. 3 in fondo). Posto ciò, sulla portata di dichiarazioni o

testimonianze circa le relazioni all'inter­no di una coppia si potrà opinare,

ma non è dato a divedere quali altre prove avrebbe potuto recare l'attore per dimostrare

le intenzioni sue e della compagna, non essendo seriamente esigibile che egli

iniziasse i preparativi per la celebrazione di un matrimonio la cui data non

dipende dagli sposi. Nemmeno si scorge quali altre prove avrebbe dovuto offrire

l'appellante per sostanziare ai fini del matrimonio la stabilità della

relazione, che dura dall'autunno del 2014 e dalla quale sono nati tre figli, per

tacere del fatto che il diritto al matrimonio non presuppone garanzie quanto

alla stabilità dell'unione. Se poi l'attore ha atteso tre anni e mezzo (invece

dei due prescritti dall'art. 114 CC) prima di intentare causa ancora non

significa che, dopo oltre cinque anni di separazione (e una causa di divorzio lungi

dal concludersi) egli debba attendere ancora anni e anni per potersi risposare.

La convenuta motiva il

proprio interesse alla conservazione del vincolo coniugale con l'eccezionalità

di una sentenza parziale sul principio del divorzio. Dimentica però che il

Tribunale federale ha allentato la giurisprudenza in materia proprio con la

sentenza di principio pubblicata in DTF 144 III 298, nel senso che il principio

dell'unità della decisione in materia di divorzio rimane la regola, ma che l'eccezionalità

di una decisione sul solo principio è stata sostitui­ta da una ponderazione

d'interessi. Nella misura in cui essa invoca la necessità di proteggere sé

stessa, l'argomentazione cade nel vuoto. Il Tribunale federale ha accertato in

effetti che l'emanazione di una sentenza sul principio del divorzio non pregiudica il diritto d'informazione dell'altro coniu­ge

(art. 170 CC) né la liquidazione del regime dei beni (art. 120 cpv. 1 CC) né il

diritto al mantenimento fino alla sentenza sugli effetti del divorzio né il

conguaglio della previdenza professionale (DTF 144 III 306 consid. 7.1.1 e

7.1.2). L'altro coniuge non può lamentare nemmeno la perdita di aspettative

ereditarie (senten­za 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.2.2). Il

principio dell’unità di giudizio in materia di divorzio, poi, non si appli­ca a

obblighi di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni (Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et

procédure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 283 CPC con rinvio). È vero invece che,

risposando­si, l'attore assume oneri alimentari verso la nuova moglie. La

convenuta non pre-tende tuttavia che ciò possa pregiudicare i suoi interessi, l'attore

provvedendo già da tempo alla propria compagna, impiegata nel suo studio

d'ingegneria.

19.

Se ne conclude che,

ponderando i contrapposti interessi delle parti secondo diritto ed equità, la

richiesta avanzata dall'attore perché si statuisca separatamente sul divorzio

prevale. A ben vedere quanto la convenuta contrappone a simile richiesta si

esaurisce in considerazioni generiche sulla tutela del matrimonio per

principio, sulla circostanza che il marito intenderebbe sbarazzarsi di lei e

sull'esigenza inconsistente di “proteggere sé e i figli comuni”. Nelle

circostanze descritte l'apprezzamento dei contrapposti interessi non può che

condurre all'accoglimento della richiesta del marito e allo scioglimento con

sentenza parziale del matrimonio. Passata in giudicato l'attuale decisione, gli

atti saranno ritornati al Pretore perché continui l'istruttoria di merito e

statuisca sugli effetti del divorzio.

III. Sulle spese processuali

e le ripetibili

20.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha

postulato a torto la reiezione di entrambi gli appelli e che dovrà rifondere alla

contropar­te, rappresentata da un patrocinatore, un'adeguata indennità per le

ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì la riforma degli oneri

di prima sede, che seguono la medesima sorte.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

21.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso correlato alla decisione sull'appello

del 5 agosto 2019 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 2). L'impugnabilità della decisione sull'appello

del 16 settembre 2019 è data invece senza riguardo al valore litigioso, un'azione

di divorzio non avendo carattere patrimoniale (sentenza del Tribunale federale

5A_554/2019 del 21 novembre 2019 consid. 1.2). Conformemente all'art. 240 CPC

il dispositivo n. 3 dell'odierna sentenza sarà comunicato, dopo il passaggio in

giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per il tramite del

servizio centrale (art. 40 cpv. 1 lett. d e 43 cpv. 1 OSC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello del 5 agosto

2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

3. L'istanza del 14 gennaio 2019 è accolta, nel senso

che AP 1 è autorizzato a costituire in pegno la cartella ipotecaria documentale

di nominali fr. 685 000.– gravante

in primo grado la particella n. __________ RFD di __________ unitamente a una

cartella ipotecaria registrale di nominali fr. 815 000.– da accendere in

secondo grado sulla medesima particella per ottenere un mutuo ipotecario di

complessivi fr. 1 500 000.–.

Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP

1 fr. 1000.– per ripetibili.

II. Le spese di tale appello,

di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

III. L'appello del 16 settembre

2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. Il

matrimonio celebrato il 26 agosto 1994 a __________

da

AP

1, nato a __________ il 28 giugno 1968, di C__________ __________ __________ e __________,

attinente di __________, domiciliato a __________,

e

AO 1

nata __________, nata a __________ l'11 novembre 1971, di A__________ __________

e __________ __________, domiciliata a __________

è

sciolto per divorzio.

Il

coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conser­va il nuovo

cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo a

qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o a una rappresentanza

svizzera all’estero di voler riprendere il proprio cognome da celibe o da

nubile (art. 119 CC e 13 OSC). La firma va autenticata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.

IV. Le spese di tale appello, di

fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà

rifondere all'appellante fr. 3000.– per ripetibili.

V. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

Ufficio dello stato civile, per il tramite del Servizio centrale, Bellinzona (in

estratto, dopo il passaggio in giudicato del dispositivo n. III/1).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).