11.2019.93
Autorizzazione a costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione familiare Unità della decisione in materia di divorzio
2 settembre 2020Italiano33 min
dall'autunno del 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.93
11.2019.102
Lugano,
2 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2018.126 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione dell'8 maggio 2018 dall'
AP
1
(attualmente
patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 5 agosto 2019 presentato da AP 1 contro il dispositivo n. 3 del decreto cautelare
emesso il 24 luglio 2019 con cui il Pretore ha respinto un'istanza del 14
gennaio 2019 presentata dallo stesso attore per disporre dell'abitazione
familiare (inc. 11.2019.93),
come pure sull'appello
del 16 settembre 2019 presentato da AP 1 contro i dispositivi n. 1 e 2 del
medesimo decreto (recte: sentenza) con cui il Pretore ha respinto una richiesta
del 22 febbraio 2019 introdotta dal medesimo per ottenere l'emanazione di una sentenza
(parziale) sul principio del divorzio (inc. 11.2019.102);
Ritenuto
Fatti
A. AP 1 (1968) e AO 1
(1971) si sono sposati a __________ il 26 agosto 1994. Dal matrimonio sono nati
V__________, il 12 ottobre 1996, e N__________, il 10 novembre 1998,
entrambi ancora gli
studi. Il marito è titolare di uno studio d'ingegneria a __________. La moglie
ha svolto lavori di segretariato per l'azienda del padre fino alla nascita
della primogenita, dedicandosi in seguito al governo della casa e alla cura
della famiglia. Il 31 maggio 2013 AP 1 ha avuto da F__________ __________
(1983), cittadina marocchina, un figlio, H__________. I coniugi vivono separati
dall'autunno del 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
(particella n. 381 RFD, a lui intestata) per costituire un domicilio separato nel
medesimo Comune, salvo risiedere con la nuova compagna prima a __________ e
poi a __________.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 9 aprile 2015
dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del
29 aprile 2015 i coniugi hanno convenuto un “assetto provvisorio”,
omologato dal giudice, in esito al quale si sono accordati sulla vita separata,
sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (con mobili e
suppellettili) e sull'affidamento di N__________ (allora minorenne) a
quest'ultima, riservate le relazioni personali con il padre. AP 1 si è
impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili per la moglie, più la rata del
leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione di una __________ in
dotazione di lei, come pure a erogare un contributo alimentare di fr. 1350.–
mensili per ogni figlio, oltre agli assegni familiari e alle relative rette
scolastiche. Con decreto del 13 febbraio 2018
il Pretore ha poi stralciato tale causa dal ruolo, le
parti essendosi per finire disinteressate del
procedimento (inc. SO.2015.1633). Nel frattempo AP 1 ha avuto da F__________
__________ la secondogenita M__________, il 20 novembre 2015, e il
25 settembre 2017 la cadetta A__________.
C. L'8 maggio 2018 AP 1
ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo la
restituzione dell'abitazione coniugale di __________ e la consegna delle chiavi
di una casa di vacanza a __________. Egli ha rifiutato alla moglie ogni
versamento in liquidazione del regime dei beni, come pure lo stanziamento di
contributi alimentari, e ha postulato la suddivisione a metà delle pretese di
previdenza professionale maturate dalla convenuta durante il matrimonio. Contestualmente
egli ha postulato l'adozione di provvedimenti cautelari per ottenere la
riduzione immediata a fr. 1800.– mensili del contributo alimentare in
favore della moglie pattuito a protezione dell'unione coniugale fino al momento
in cui la medesima avesse “trovato un posto di lavoro, ma al massimo per la
durata di sei mesi”, come pure per vedersi consegnare l'abitazione coniugale di
__________ e per essere autorizzato a usare la casa di vacanza a __________
almeno sei settimane nel periodo invernale, di cui almeno due consecutive e
altrettante nel periodo estivo (inc. CA.2018.175). All'udienza del 21 giugno
2018, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di stato e il
contraddittorio dell'istanza cautelare, AO 1 ha aderito al principio del
divorzio, ma non agli effetti prospettati dall'attore.
D. Mediante decreto cautelare emesso il 30 luglio 2018 “nelle
more istruttorie” il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
ha lasciato l'abitazione coniugale “per il momento” alla moglie, ha confermato
il contributo alimentare di fr. 10 000.–
mensili in favore di quest'ultima pattuito il 29 aprile 2015 a tutela dell'unione
coniugale, ha concesso la __________ in uso alla convenuta, ha autorizzato il
marito a saldare direttamente i relativi costi compensandoli con l'ammontare
del contributo di mantenimento e ha autorizzato AP 1 a usare l'abitazione di __________
almeno sei settimane nel periodo da novembre a marzo, di cui almeno due
consecutive, e altrettante da aprile a ottobre (inc. CA.2018.175). Un appello
presentato da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa
Camera, che con sentenza del 21 febbraio 2020 ha annullato per difetto di
motivazione il dispositivo sul contributo di mantenimento in favore della
moglie e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi (inc. 11.2018.85).
E. Nella sua risposta di
merito del 22 ottobre 2018 AO 1 ha poi aderito al principio del divorzio, ma ha
postulato il versamento di fr. 500 000.– in
liquidazione del regime matrimoniale, un contributo alimentare di fr. 28 000.– mensili, l'attribuzione di un
diritto di abitazione sull'alloggio coniugale fino al pensionamento, la facoltà
di usare fino alla scadenza del diritto di abitazione il relativo mobilio con le
suppellettili, masserizie da vendere poi ai pubblici incanti – salvo diverso
accordo – con divisione a metà del ricavo. Infine essa ha sollecitato la
suddivisione a metà delle pretese di previdenza professionale “come da legge” e
la reiezione delle altre pretese del marito.
F. Con decreto
superprovvisionale del 19 novembre 2018 il Pretore ha ordinato, su istanza
della moglie, l'ingiunzione a G__________, che gestisce immobili in
comproprietà del marito e società di pertinenza di una successione ancora
indivisa, di versare alla convenuta “ogni e qualsiasi interessenza di
pertinenza” dell'attore nella misura di fr. 10 000.–
mensili. Al contraddittorio del 17 dicembre 2018 AP 1 ha concluso per la
revoca di tale decreto, opponendosi altresì alla richiesta di blocco dei conti
di cui egli “risulta essere titolare o avente diritto economico” presso vari
istituti con ordine a tali istituti di produrre entro dieci giorni un estratto
conto aggiornato degli averi bloccati (inc. CA.2018.435).
G. Il 21 dicembre 2018 AP
1 ha chiesto di essere autorizzato a stipulare un mutuo di fr. 1 500 000.–
garantito da pegno immobiliare sull'abitazione coniugale, offrendo un deposito
di fr. 120 000.– su un conto
vincolato dal quale prelevare la somma di fr. 10 000.– mensili in favore alla moglie come contributo di
mantenimento. Il 14 gennaio 2019 egli ha reiterato la domanda, instando per
essere abilitato a costituire sull'abitazione coniugale due cartelle ipotecarie,
l'una documentale di fr. 685 000.– in primo
grado e l'altra registrale di fr. 815 000.–
in secondo grado (art. 169 cpv. 2 CC). Con replica del 19 febbraio 2019 inoltre
egli ha ribadito le proprie domande di merito, sollecitando anche la
restituzione di un orologio R__________, come pure di un diamante, e
opponendosi all'attribuzione di un diritto di abitazione alla moglie sull'alloggio
coniugale.
H. Il 22 febbraio 2019 AP
1 si è rivolto nuovamente al Pretore perché emanasse una decisione immediata
sul principio del divorzio, rinviando ad separatum il giudizio sui
relativi effetti. Invitata a esprimersi, AO 1 ha chiesto il 9 aprile 2019 di
indire un'udienza di conciliazione o, in subordine, di respingere la richiesta.
Quello stesso giorno essa ha proposto altresì di rigettare l'istanza cautelare del
marito volta a ottenere l'autorizzazione di costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione
coniugale. Con duplica del 6 giugno 2019 essa ha poi ribadito, nel merito, le domande
formulate nel memoriale di risposta.
I. Statuendo con giudizio
unico del 24 luglio 2019, il Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 tendente
a ottenere la pronuncia del divorzio (dispositivo n. 1). Le relative spese di
complessivi fr. 500.– sono state poste a carico di lui, con obbligo di
rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili (dispositivo n. 2).
Il Pretore ha respinto anche
l'istanza del marito volta a costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione
coniugale per complessivi
fr. 1 500 000.–.
Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste una volta ancora a
carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili (dispositivo n. 3). Infine il primo giudice ha parzialmente accolto
l'istanza cautelare presentata il 16 novembre 2018 da AO 1, nel senso che ha
confermato il provvedimento decretato senza contraddittorio il 19 novembre
2018 nei confronti di G__________ __________ “in ve-ste di rappresentante della
proprietà privata indivisa (comunione ereditaria fu C__________ __________) e
quale presidente della I__________ __________ SA”. Le spese di fr. 500.– sono
state poste a carico dei coniugi in parti uguali, compensate le ripetibili
(dispositivo n. 4).
L. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con due appelli. Nel primo, del 5 agosto
2019, egli impugna il dispositivo n. 3, chiedendo che la sua istanza del 14
gennaio 2019 sia accolta e ch'egli sia autorizzato a costituire le due cartelle
ipotecarie sull'abitazione coniugale di __________ (inc. 11.2019.93). Nel
secondo, del 16 settembre 2019, egli censura i dispositivi n. 1 e 2,
chiedendo che il principio del divorzio sia pronunciato senza indugio (inc. 11.2019.102).
Con osservazioni del 9 ottobre e dell'11 novembre 2019 AO 1 propone di
respingere entrambi gli appelli. AP 1 ha replicato spontaneamente il
22 novembre 2019, postulando una volta ancora lo scioglimento del
matrimonio senza indugio. AO 1 ha duplicato spontaneamente il 6 dicembre 2019,
mantenendo al proposito il suo punto di vista. Dinanzi al Pretore la causa di
divorzio si trova attualmente in fase istruttoria.
Considerandi
in diritto:
1.
I due appelli in
esame si fondano sostanzialmente sull'identico complesso di fatti e sono
rivolti contro la medesima decisione. Intitolata “decreto”, questa è in realtà
una sentenza di merito nella misura in cui respinge la richiesta intesa a
ottenere la pronuncia immediata del divorzio (dispositivi n. 1 e 2) e un decreto
cautelare nella misura in cui respinge il prospettato aggravio ipotecario dell'abitazione coniugale pendente causa e
conferma la diffida (dispositivi n. 3 e 4). Nelle circostanze descritte
si giustifica di congiungere la trattazione dei due appelli e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sull'appello del 5
agosto 2019 contro il decreto cautelare
2.
Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, anche nelle
cause di divorzio (art. 276 con rinvio alla procedura sommaria prevista
dall'art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclu-sione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.
308.
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, contesa essendo la
costituzione di pegni immobiliari sull'abitazione coniugale per complessivi fr.
1.
500 000.–.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
il decreto impugnato è giunto al patrocinatore dell'istante il 25
luglio 2019 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 5 agosto 2019, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3.
Secondo
l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso
dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o
l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti
inerenti all'abitazione medesima. Se non può procurarsi tale consenso o si vede
negare il consenso senza valido motivo, quel coniuge può ricorrere al giudice
(art. 169 cpv. 2 CC). Il consenso dell'altro coniuge è generalmente
necessario anche per la costituzione in pegno dell'abitazione familiare se
l'aggravio ipotecario eccede circa i due terzi del valore venale per gli
immobili non agricoli (o il limite fissato dall'art. 73 LDFR per gli immobili
agricoli). Il consenso è necessario inoltre, indipendentemente dall'entità del
pegno, se è manifesto che la capacità finanziaria del debitore non
permetterebbe di garantire il servizio del debito o che l'abitazione familiare
si troverebbe in qualche modo in pericolo (DTF 142 III 722 consid. 4 e 5). Spetta
al coniuge che invoca la protezione dell'art. 169 cpv. 1 CC rendere verosimile
che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali o pone in qualche modo in
pericolo l'abitazione familiare (DTF 142 III 730 consid. 6).
4.
Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la
particella n. 381 è un'abitazione familiare e che la costituzione delle due note
cartelle ipotecarie richiede il consenso della moglie, già per il fatto che
l'istituto di credito vincola la concessione del mutuo a tale condizione. Se
non che – ha continuato il Pretore – il marito ha omesso ogni indicazione sul
valore venale dell'immobile, mentre quello fiscale non è di rilievo, sicché
non è possibile verificare se il carico pignoratizio superi il limite dei due
terzi che determina un sovraindebitamento. Per di più, egli ha aggiunto, il
marito nulla ha allegato in merito al pagamento degli oneri ipotecari, stimati
in fr. 1542.– mensili (incluso l'ammortamento obbligatorio), che genererebbe
il nuovo debito e che di per sé rientrerebbero nel fabbisogno minimo della
moglie, la quale occupa l'abitazione coniugale. A mente del primo giudice, in
un clima permeato di tanta litigiosità la questione non può essere lasciata al
caso. In simili frangenti egli ha respinto così la richiesta del marito.
5.
L'appellante evoca
la giurisprudenza pubblicata in DTF 142 III 720, sottolineando come tocchi al coniuge
resistente rendere verosimile che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali (circa
due terzi del valore venale dell'immobile) o ponga in qualche modo in pericolo
l'abitazione familiare. A torto il Pretore gli ha rimproverato perciò – egli afferma
– di non avere recato elementi atti a giudicare la reale incidenza del carico
ipotecario e la sostenibilità dell'operazione. Stando all'attore, inoltre,
l'operazione è perfettamente fattibile, è seria, non mette a repentaglio
l'esistenza dell'abitazione familiare ed è attuabile per mezzo di un primario
istituto di credito, il quale non elargirebbe il mutuo se non avesse verificato
previamente il valore venale del fondo. Tanto meno – egli conclude – ove si
consideri che, come ha allegato la moglie stessa davanti al primo giudice, le banche
sono oggi notoriamente restrittive nella concessione di prestiti ipotecari.
6.
In concreto nulla è
dato di sapere sul valore venale particella n. 381. L'unico elemento desumibile
dagli atti è il valore fiscale della sostanza immobiliare posseduta dai coniugi
nel Comune di
__________ secondo
la tassazione del 2008 (fr. 1 646 060.–: doc. LLL, 4° foglio). Il sistema d'informazione fondiaria del
Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›)
attesta invero, attualmente, un valore fiscale della particella n. __________
di fr. 1 078
804.–, ma ciò poco giova. Nel Ticino, come rileva il Pretore, il valore
fiscale di stima non dà indicazioni determinanti quanto al valore venale di un
fondo. Nel caso in esame, di conseguenza, non sussistono punti di riferimento
per valutare se il pegno immobiliare che l'istante intende costituire superi i
due terzi del valore venale dell'immobile. Ora, come si è anticipato (consid. 3
in fine), spettava alla convenuta, che si oppone all'aggravio ipotecario,
rendere verosimile il valore venale del fondo per sostanziare una situazione di
indebitamento eccessivo nel senso della giurisprudenza. Non avendo essa
sostanziato la propria opposizione, il Pretore avrebbe dovuto accogliere
anziché respingere l'istanza del marito.
7.
Nelle osservazioni
all'appello la convenuta obietta che, a prescindere dall'entità dell'aggravio
ipotecario, l'istanza del marito andava respinta, poiché quegli ammette di trovarsi
in difficoltà finanziarie e l'abitazione coniugale sarebbe messa in pericolo
dalla costituzione del pegno, l'appellante non essendo in grado di assumere
gli oneri ipotecari. Essa ricorda che, seppure un di-ritto di pegno non ecceda i
due terzi del valore venale dell'immobile, il consenso del coniuge è
necessario a norma dell'art. 169 cpv. 1 CC se il mutuo garantito da pegno
genera un onere manifestamente eccessivo rispetto alla capacità finanziaria del
debitore (DTF 142 III 730 consid. 5.2.4 con richiami di dottrina; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 3ª edizione, pag. 183 n. 217d). Davanti al Pretore, nondimeno,
la con-venuta aveva sostenuto che “se la banca è disposta a concedere [al
marito] un tal credito, sicuramente egli ha dimostrato la sua ampia disponibilità
e sostenibilità economica” (osservazioni del 9 aprile 2019, pag. 2). Nella
sua istanza del 21 dicembre 2018 inoltre AP 1 ha ammesso problemi di
“liquidità”, ma non di solvibilità. Comunque sia, una volta ancora sarebbe
spettato alla moglie, la quale rifiuta il consenso dell'art. 169 cpv. 1 CC,
rendere verosimile il rischio che il marito non possa far fronte agli oneri
ipotecari. Ed essa non ha reso verosimile alcunché.
8.
Nel decreto
cautelare il Pretore reputa “superato” il problema legato al consenso di AO 1
(pag. 6 verso l'alto), poiché “si tratta di un'esigenza espressa dal creditore
ipotecario, il quale al riguardo è stato chiaro (doc. GGG)”. In realtà nel
documento citato la __________ AG ha posto sì come esigenza per la concessione
del mutuo ipotecario “la firma sul contratto da parte dei coniugi
(art. 169 CC)”, ma non ha escluso che l'attore possa essere autorizzato
dal giudice a firmare da solo. La conclusione del primo giudice è pertanto
affrettata. Quanto ai timori del Pretore circa futuri conflitti fra coniugi riguardo
al pagamento degli oneri ipotecari, simili considerazioni sono estranee all'applicazione
dell'art. 169 CC. Per evitare che oneri ipotecari rimangano insoluti AO 1 potrà
chiedere al giudice, se mai, di essere abilitata ad assolvere l'obbligo essa
medesima, postulando un adattamento del contributo alimentare a carico
del marito. Del
resto, nell'ipotesi in cui un coniuge minacci i diritti inerenti all'abitazione
familiare per il fatto di rimanere inattivo l'art. 169 CC non sussidia. Si
tratta in tal caso di una violazione dei doveri coniugali (nel senso dell'art.
159.
CC) cui ovviare
chiedendo misure
protettrici dell'unione (RtiD I-2013 pag. 716 consid. b) o provvedimenti
cautelari nella causa di stato (art. 276 CPC).
9.
La convenuta argomenta
che il citato mutuo ipotecario non è necessario all'attore per continuare la
sua attività professionale né per erogare i contributi di mantenimento. Essa
contesta altresì che l'attore versi realmente in difficoltà economiche o che
gli sia impossibile ipotecare un altro immobile di cui sia proprietario, comproprietario con i fratelli o proprietario comune
in ragione dell'eredità paterna. Simili
argomentazioni trascendono le finalità dell'art. 169 cpv. 1 CC, il cui
scopo è unicamente quello di evitare che l'abitazione coniugale sia messa in
pericolo (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 177 n. 211). Per il resto ciascun coniuge resta libero in
costanza di matrimonio di godere e disporre dei propri beni (art. 201 cpv. 1
CC). Se non è messa in qualche modo a repentaglio l'esistenza dell'alloggio
familiare, non compete al giudice chiamato ad applicare l'art. 169 cpv. 2
CC sindacare l'opportunità dell'operazione finanziaria progettata dal coniuge richiedente
o la possibilità per lui di gravare altri fondi.
10.
Ne segue che il decreto
cautelare impugnato non resiste alla critica. Nella sua richiesta di giudizio l'appellante
chiede di essere autorizzato a costituire sulla particella n. 381 due cartelle
ipotecarie, l'una di fr. 685 000.–
(cartella ipotecaria documentale in primo grado) e l'altra di fr. 815 000.– (cartella ipotecaria registrale in
secondo grado). Tuttavia la cartella ipotecaria documentale di fr. 685 000.– già esiste (doc. DDD), tant'è che lo scopo
dell'istanza 21 dicembre 2018 era di consegnare tale cartavalore in garanzia del
mutuo (pag. 2; istanza del 14 gennaio 2019, pag. 2 con riferimento alla
documentazione acclusa). Il dispositivo dell'attuale decisione va dunque precisato
di conseguenza.
II. Sull'appello del 16 settembre 2019 contro la sentenza di merito
11.
La decisione con cui il
giudice rifiuta di pronunciare subito il divorzio e di rinviare il giudizio sui
relativi effetti a una sentenza separata è una decisione incidentale, giacché
non pone fine al processo, ma potrebbe concluderlo – con sentenza parziale
limitata allo scioglimento del matrimonio – nel caso in cui l'autorità
giudiziaria superiore pronunciasse il divorzio su ricorso. Simile decisione è
dunque impugnabile con appello (art. 237 cpv. 2 e 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro
30.
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore del marito il 25 luglio
2019.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti nell'inc. 11.2019.93). Il
termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2019 (compreso)
in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto sabato 14
settembre 2019, salvo protrarsi al lunedì
successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Introdotto il 16 settembre 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
12.
Secondo il principio dell'unità
del giudizio in materia del divorzio (art. 283 cpv. 1 CPC) in una sentenza che
pronuncia lo sciogli-mento del matrimonio il giudice decide anche sulle relative
conseguenze. Ciò non esclude una decisione parziale sul solo principio del
divorzio se i coniugi vi acconsentono o se l'interesse di un coniuge a ottenere
una decisione parziale sul principio del divorzio supera l'interesse dell'altro
coniuge a ottenere un giudizio simultaneo sul principio del divorzio e sulle relative
conseguenze. Perché sia presa una decisione separata sul principio del
divorzio occorre, in ogni modo, che il motivo di divorzio sia manifestamente
dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tiri fortemente in lungo
(stark in die Länge zieht). Se sussistono tali requisiti il giudice
procede a una valutazione dei contrapposti interessi delle parti secondo il
diritto e l'equità (DTF 144 III 298; analogamente: sentenza del Tribunale
federale 5A_689/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1 con rimandi). A tal fine il coniuge
che chiede una decisione parziale sul principio del divorzio, così come il
coniuge che resiste alla domanda, deve recare i fatti e i mezzi di prova che
consentano siffatta ponderazione.
13.
In concreto il Pretore
ha accertato che AP 1 chiede una decisione separata sulla pronuncia del
divorzio facendo valere di volersi sposare con la sua attuale compagna, dalla
quale ha tre figli, mentre AO 1 afferma che in realtà egli vuole “sbarazzarsi”
di lei e dei figli comuni, contestando altresì che il protrarsi della causa le sia
imputabile. Pur in mancanza di prove sulla volontà di risposarsi, il primo
giudice ha ritenuto che il desiderio dell'attore è comprensibile. Quanto ai di
lui timori sulla durata della procedura, egli ha constatato che la causa è
stata introdotta il 9 maggio 2018 e che le parti sono state citate per le
prime arringhe del 21 agosto 2019, sicché lo scambio degli allegati
preliminari è durato più dell'usuale. Egli ha rilevato tuttavia che nella prima
fase del procedimento è stato necessario concentrarsi sulla definizione
dell'assetto cautelare e che entrambi i coniugi hanno ottenuto proroghe dei
termini, a cominciare da AP 1, che ha incontrato difficoltà nel raccogliere la
documentazione richiesta.
Non potendosi escludere a
priori che i coniugi riescano a intendersi nelle vie amichevoli, il Pretore ha rinunciato
a valutare il tempo ancora necessario per giungere al termine della procedura,
ma ha fatto notare che il marito ha atteso quasi tre anni prima di introdurre l'azione
di divorzio. Inoltre egli ha rammentato che nei precedenti trattati dal
Tribunale federale sotto il profilo dell'art. 283 CPC la durata della
procedura era ben più lunga di quella che coinvolge l'attore. Per di più,
secondo il Pretore, ove l'attore si risposasse “le coordinate del caso
verrebbero completamente stravolte”, in particolare per quanto riguarda il
nuovo obbligo di mantenimento nei confronti della seconda moglie. Egli ha
escluso quindi che attualmente si ravvisino gli estremi per derogare al
principio dell'unità della decisione in materia di divorzio.
14.
L'appellante si duole che
il primo giudice non ha ponderato correttamente i contrapposti interessi delle
parti, trascurando in spe-cie che la moglie non ha opposto alcuna ragione allo
scioglimento immediato del matrimonio, se non quella – inconferente – stando
alla quale egli vorrebbe “sbarazzarsi di lei”. Quanto alla sua volontà di
risposarsi, AP 1 assevera che tale intenzione trova riscontro in una relazione
stabile dalla quale sono nati tre figli e dalla sua richiesta di sciogliere senza
indugio il vincolo coniugale, lamentando altresì di avere chiesto invano al
Pretore di essere interrogato su tal punto e di considerare le dichiarazioni
scritte di conoscenti da lui prodotte. Riguardo alla durata del processo, l'appellante
adduce che la giurisprudenza non fissa limiti precisi e che il criterio temporale
va messo in relazione con gli altri senza essere prioritario rispetto – per
esempio – alla nascita di figli da una relazione stabile. Nella replica
spontanea egli soggiunge che il fatto di non essere sposata crea alla compagna
problemi di accettazione sociale nella famiglia d'origine in Marocco, ribadisce
la stabilità del suo concubinato che dura da oltre cinque anni e allega che i propri
obblighi nei confronti dei figli comuni non sarebbero influenzati da una
decisione sul principio del divorzio. Infine egli sostiene che, data la
complessità della sua situazione patrimoniale e le numerose richieste
d'informazione della moglie, la causa di divorzio durerà ancora a lungo, né per
ora si intravede una soluzione amichevole, sicché non si può pretendere ch'egli
debba attendere la fine del processo per potersi risposare.
15.
Riassunta la
cronistoria della procedura giudiziaria, la convenuta argomenta che la
relazione intrattenuta dal marito con un'altra donna dalla quale ha tre figli ancora
non dimostra la stabilità di quel rapporto, ancor meno ove si pensi che costei è
reduce da un divorzio, mentre le dichiarazioni di terzi nulla comprovano circa
la stabilità della coppia. AO 1 contesta altresì che il marito intenda
risposarsi, ripetendo che quegli vuole solo liberarsi di lei. Soggiunge che i
motivi della sua opposizione non contano, giacché l'interesse a conservare il
matrimonio deve prevalere, tanto più in presenza di figli comuni. Adduce di non
essersi potuta opporre al divorzio solo perché le condizioni del-
l'art.
114.
CC sono adempiute, ma che la procedura resta un'azione unilaterale
del marito, il quale ha riconosciuto di avere promosso la causa di divorzio come
reazione alla sua istanza d'informazione, sicché in realtà egli non ha fretta
di divorziare. Secondo la convenuta poi la procedura si sta procrastinando, come
ha accertato il Pretore, per il comportamento dell'attore, il quale non può
valersi di tale circostanza per chiedere un giudizio immediato sul principio
del divorzio. Nella sua duplica spontanea la convenuta addebita una volta
ancora al marito il dilazionarsi della procedura e ribadisce che l'interesse
al matrimonio è presunto, facendo valere ch'essa tiene al vincolo coniugale per
“proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.
16.
Come si è spiegato
(consid. 12), il coniuge che chiede l'emanazione di una decisione parziale sul
principio del divorzio deve dimostrare che il motivo per lo scioglimento del
matrimonio è manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli
effetti tira fortemente in lungo. Nella fattispecie il motivo per lo
scioglimento del matrimonio è manifestamente dato, i coniugi vivendo separati sin
dall'autunno del 2014 (art. 114 CC). Quanto al fatto che la procedura volta a
definire gli effetti del divorzio tiri fortemente in lungo, al momento in cui
il Pretore ha statuito, il 24 luglio 2019, la causa durava da circa un anno e
tre mesi. Lo scambio degli allegati preliminari si era concluso con l'inoltro
della duplica da parte della moglie, il 6 giugno 2019, e le prime arringhe erano
indette per il 21 agosto 2019, salvo poi essere rinviate al 16 ottobre
2019, quando è stata avviata anche l'istruttoria. Si tratta di un lasso di
tempo più lungo dell'usuale, anche se meno lungo di quello esaminato dal
Tribunale federale in DTF 144 III consid. 7.2.3 (prime arringhe previste
quattro anni dopo l'avvio della causa) o nella
sentenza 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.3.4 (decisione
negativa sul principio del divorzio sei anni dopo l'avvio della causa). Certo,
la convenuta lamenta che l'attore è responsabile di tale lentezza per il suo
“comportamento ostruzionistico” (osservazioni all'appello, pag. 7). Sta di
fatto che, comunque sia, anche solo guardando al futuro, in concreto la causa
si annuncia ancora lunga.
Intanto l'assetto
cautelare in pendenza di divorzio deve ancora essere regolato sul contributo
alimentare per la moglie, il decreto emesso dal Pretore “nelle more
istruttorie” il 30 luglio 2018 essendo stato annullato su tal punto da questa
Camera con sentenza del 21 febbraio 2020 (sopra, lett. D). E a tale decreto
dovrà ancora seguire il decreto cautelare finale sull'istanza contestuale
all'azione di divorzio, un decreto “nelle more istruttorie” avendo indole
puramente intermedia. Inoltre l'istruttoria di merito si prospetta a dir poco laboriosa,
ove si consideri che alle prime arringhe le parti hanno notificato mezzi di
prova sulla scorta di memoriali di tre pagine e che attualmente si stanno
ancora assumendo documenti tramite richiami e ispezioni, mentre sulle altre
prove il Pretore deve ancora statuire. Non è azzardato presumere in circostanze
del genere che, tranne intese fra coniugi (per ora improbabili), la procedura
sia lontana dal vedere la fine e che l'appellante potrebbe dover attendere ancora
tre o quattro anni per ottenere lo scioglimento del matrimonio. A ragione egli
sostiene perciò che la procedura volta a definire gli effetti del divorzio tira
fortemente in lungo.
17.
Accertato che il
motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato e che la
procedura volta a definirne gli effetti tira fortemente in lungo, si deve
esaminare se l'interesse dell'appellante a una decisione parziale sul principio
del divorzio superi l'interesse della convenuta a un giudizio simultaneo sul
principio del divorzio e sulle relative conseguenze. A sostegno del proprio
interesse l'attore invoca la relazione stabile intrattenuta con F__________ __________,
cominciata nell'autunno del 2014 (quando egli ha lasciato l'abitazione
coniugale), e dalla quale sono nati tre figli. Egli adduce di voler sposare la compagna
al più presto, senza dover attendere ancora anni, e a comprova di ciò ha
prodotto tre dichiarazioni manoscritte di conoscenti, i quali riferiscono – in
sostanza – dei buoni rapporti fra lui e la compagna e della loro intenzione di unirsi
in matrimonio non appena egli avrà ottenuto il divorzio (doc. CCCC a EEEE). L'attore
ha offerto inoltre la testimonianza di tali conoscenti e della sua compagna,
come pure il proprio interrogatorio (istanza del 22 febbraio 2019, pag. 3 e 5).
Quanto alla convenuta, egli soggiunge, nessun valido motivo essa ha addotto per
giustificare la strenua resistenza allo scioglimento del vincolo.
AO 1 contesta fermamente
che l'attore intenda davvero risposarsi al più presto e mette in dubbio che la
relazione con F__________ __________ sia stabile, non senza far notare che costei
è già reduce da un divorzio. Secondo la convenuta poi i conoscenti del marito
non avrebbero modo di testimoniare su aspetti del genere, sicché le loro deposizioni
sarebbero prive di valore. Essa ribadisce che l'attore desidera unicamente
liberarsi di lei e non sposare un'altra donna, ribadendo che i motivi della sua
opposizione non importano, poiché l'interesse a conservare il matrimonio deve
prevalere, tanto più in presenza di figli comuni. Essa tiene al vincolo
coniugale, in sintesi, per “proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.
18.
Che l'appellante possa
valersi dell'art. 14 Cost. e 12 CEDU per chiedere, alle condizioni che si sono
illustrate, una decisione parziale sul principio del divorzio è già stato
rilevato dal Tribunale federale (DTF 144 III 307 consid. 7.2.1), anche se a
mente di Bohnet tale diritto
discende già dall'art. 114 CC (nota in: RSPC 2018 pag. 396). A torto la
convenuta esprime perciò la propria meraviglia in proposito (duplica
spontanea, pag. 3 in fondo). Posto ciò, sulla portata di dichiarazioni o
testimonianze circa le relazioni all'interno di una coppia si potrà opinare,
ma non è dato a divedere quali altre prove avrebbe potuto recare l'attore per dimostrare
le intenzioni sue e della compagna, non essendo seriamente esigibile che egli
iniziasse i preparativi per la celebrazione di un matrimonio la cui data non
dipende dagli sposi. Nemmeno si scorge quali altre prove avrebbe dovuto offrire
l'appellante per sostanziare ai fini del matrimonio la stabilità della
relazione, che dura dall'autunno del 2014 e dalla quale sono nati tre figli, per
tacere del fatto che il diritto al matrimonio non presuppone garanzie quanto
alla stabilità dell'unione. Se poi l'attore ha atteso tre anni e mezzo (invece
dei due prescritti dall'art. 114 CC) prima di intentare causa ancora non
significa che, dopo oltre cinque anni di separazione (e una causa di divorzio lungi
dal concludersi) egli debba attendere ancora anni e anni per potersi risposare.
La convenuta motiva il
proprio interesse alla conservazione del vincolo coniugale con l'eccezionalità
di una sentenza parziale sul principio del divorzio. Dimentica però che il
Tribunale federale ha allentato la giurisprudenza in materia proprio con la
sentenza di principio pubblicata in DTF 144 III 298, nel senso che il principio
dell'unità della decisione in materia di divorzio rimane la regola, ma che l'eccezionalità
di una decisione sul solo principio è stata sostituita da una ponderazione
d'interessi. Nella misura in cui essa invoca la necessità di proteggere sé
stessa, l'argomentazione cade nel vuoto. Il Tribunale federale ha accertato in
effetti che l'emanazione di una sentenza sul principio del divorzio non pregiudica il diritto d'informazione dell'altro coniuge
(art. 170 CC) né la liquidazione del regime dei beni (art. 120 cpv. 1 CC) né il
diritto al mantenimento fino alla sentenza sugli effetti del divorzio né il
conguaglio della previdenza professionale (DTF 144 III 306 consid. 7.1.1 e
7.1.2). L'altro coniuge non può lamentare nemmeno la perdita di aspettative
ereditarie (sentenza 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.2.2). Il
principio dell’unità di giudizio in materia di divorzio, poi, non si applica a
obblighi di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni (Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et
procédure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 283 CPC con rinvio). È vero invece che,
risposandosi, l'attore assume oneri alimentari verso la nuova moglie. La
convenuta non pre-tende tuttavia che ciò possa pregiudicare i suoi interessi, l'attore
provvedendo già da tempo alla propria compagna, impiegata nel suo studio
d'ingegneria.
19.
Se ne conclude che,
ponderando i contrapposti interessi delle parti secondo diritto ed equità, la
richiesta avanzata dall'attore perché si statuisca separatamente sul divorzio
prevale. A ben vedere quanto la convenuta contrappone a simile richiesta si
esaurisce in considerazioni generiche sulla tutela del matrimonio per
principio, sulla circostanza che il marito intenderebbe sbarazzarsi di lei e
sull'esigenza inconsistente di “proteggere sé e i figli comuni”. Nelle
circostanze descritte l'apprezzamento dei contrapposti interessi non può che
condurre all'accoglimento della richiesta del marito e allo scioglimento con
sentenza parziale del matrimonio. Passata in giudicato l'attuale decisione, gli
atti saranno ritornati al Pretore perché continui l'istruttoria di merito e
statuisca sugli effetti del divorzio.
III. Sulle spese processuali
e le ripetibili
20.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha
postulato a torto la reiezione di entrambi gli appelli e che dovrà rifondere alla
controparte, rappresentata da un patrocinatore, un'adeguata indennità per le
ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì la riforma degli oneri
di prima sede, che seguono la medesima sorte.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
21.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso correlato alla decisione sull'appello
del 5 agosto 2019 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 2). L'impugnabilità della decisione sull'appello
del 16 settembre 2019 è data invece senza riguardo al valore litigioso, un'azione
di divorzio non avendo carattere patrimoniale (sentenza del Tribunale federale
5A_554/2019 del 21 novembre 2019 consid. 1.2). Conformemente all'art. 240 CPC
il dispositivo n. 3 dell'odierna sentenza sarà comunicato, dopo il passaggio in
giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per il tramite del
servizio centrale (art. 40 cpv. 1 lett. d e 43 cpv. 1 OSC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello del 5 agosto
2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
3. L'istanza del 14 gennaio 2019 è accolta, nel senso
che AP 1 è autorizzato a costituire in pegno la cartella ipotecaria documentale
di nominali fr. 685 000.– gravante
in primo grado la particella n. __________ RFD di __________ unitamente a una
cartella ipotecaria registrale di nominali fr. 815 000.– da accendere in
secondo grado sulla medesima particella per ottenere un mutuo ipotecario di
complessivi fr. 1 500 000.–.
Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP
1 fr. 1000.– per ripetibili.
II. Le spese di tale appello,
di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. L'appello del 16 settembre
2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. Il
matrimonio celebrato il 26 agosto 1994 a __________
da
AP
1, nato a __________ il 28 giugno 1968, di C__________ __________ __________ e __________,
attinente di __________, domiciliato a __________,
e
AO 1
nata __________, nata a __________ l'11 novembre 1971, di A__________ __________
e __________ __________, domiciliata a __________
è
sciolto per divorzio.
Il
coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo
cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo a
qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o a una rappresentanza
svizzera all’estero di voler riprendere il proprio cognome da celibe o da
nubile (art. 119 CC e 13 OSC). La firma va autenticata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.
IV. Le spese di tale appello, di
fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà
rifondere all'appellante fr. 3000.– per ripetibili.
V. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
–
Ufficio dello stato civile, per il tramite del Servizio centrale, Bellinzona (in
estratto, dopo il passaggio in giudicato del dispositivo n. III/1).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).