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Decisione

12.2019.200

Mandato (registrazione di brevetti), legittimazione passiva

30 novembre 2020Italiano20 min

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 giugno 2016 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare in solido PI 1 (qui di seguito “PI 1”), AO 1 e

Source ti.ch

Fatti

A.

La societàAP 1 (il cui

amministratore unico è l’ing. __________ Z__________) si è occupata in diverse

occasioni della registrazione e della gestione di brevetti intestati alla

società portoghese PI 1 (doc. F e 7) a fronte di una relazione contrattuale

istauratasi negli anni ’90.

B.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 giugno 2016 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare in solido PI 1 (qui di seguito “PI 1”), AO 1 e

PI 2 al pagamento di fr. 37'100.- oltre interessi

al 5% dal 12 settembre 2005 a fronte di 8 fatture emesse fra marzo e settembre

2005 rimaste insolute (doc. G-O). Per fondare l’invocato rapporto di

solidarietà l’attrice ha evidenziato di avere sempre ricevuto istruzioni,

nell’ambito degli incarichi a lei conferiti, dal dott. AO 1 e dall’avv. PA 2,

mentre PI 1 sarebbe stata il semplice costrutto societario utilizzato dagli

altri due convenuti per l’intestazione formale dei brevetti.

C.

Il 25 luglio 2016 l’avv. PA 2

ha sollevato l’eccezione della sua assente legittimazione passiva, appellandosi

inoltre al segreto professionale e chiedendo la sua estromissione dalla

procedura, ciò che a suo dire avrebbe anche comportato l’incompetenza

territoriale della Pretura. Il Pretore ha dichiarato l’istanza inammissibile

con decisione del 16 settembre 2016.

D.

Con risposta 19 ottobre 2016 i

tre convenuti congiuntamente si sono opposti alla petizione. Essi hanno eccepito

l’assenza di legittimazione passiva di AO 1 e PA 2 (quest’ultimo unico fra i

convenuti ad essere domiciliato in Svizzera), l’incompetenza territoriale della

Pretura di Lugano, la mancata legittimazione attiva dell’attrice e la

prescrizione della pretesa azionata, contestandone altresì il buon fondamento

per carente svolgimento delle prestazioni.

In particolare, in merito alla legittimazione passiva,

i convenuti hanno osservato che PI 1, società di diritto portoghese fondata da

un gruppo industriale italiano (il “Gruppo T__________”, facente capo ad __________

T__________), sarebbe l’unica e sola controparte contrattuale dell’attrice e

proprietaria del brevetto di cui trattasi, ritenuto inoltre che le fatture in

esame sono intestate unicamente alla medesima. PI 2 e AO 1 si sarebbero invece

limitati a collaborare con la società portoghese sulla base di specifici

accordi sottoscritti con la medesima, in virtù dei quali essi sono intervenuti

nella gestione del mandato oggetto della presente controversia.

E.

Con replica 13 dicembre 2016 e

duplica 1° febbraio 2017 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie

antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.

F.

Dopo l’esperimento

dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con

decisione 28 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione nei

confronti di PI 1 (con seguito di spese e ripetibili a carico di quest’ultima) e

l’ha respinta per quanto riguarda gli altri due convenuti (con seguito di spese

e ripetibili a carico dell’attrice).

G.

Con atto di appello 29 novembre

2019 l’attrice si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la

riforma nel senso di

accogliere la petizione anche nei confronti di AO 1 e

di condannarlo dunque solidalmente al pagamento dell’importo di fr. 37'100.-.

H.

Dei tre convenuti di cui alla

procedura di prima sede, solo AO 1 ha presentato una risposta all’appello in

data 21 febbraio 2020, postulando la reiezione del gravame.

E considerato

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 29 novembre 2019 contro la

decisione 30 novembre 2020 è tempestivo,

così come è tempestiva la risposta all’appello 21 febbraio 2020.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore aggiunto. Egli non può dunque limitarsi a proporre una

propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche

puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere

messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con la decisione impugnata, il

giudice di prima sede ha dapprima respinto l’eccezione di incompetenza

territoriale e di prescrizione sollevata dai convenuti, rilevando poi in

sintesi che PI 1 è chiaramente la mandante dell’attrice, che lo svolgimento

delle prestazioni di cui alle fatture non è stato contestato e che l’asserita

carente esecuzione del mandato non è stata dimostrata. Di qui la sua condanna

al pagamento dell’importo azionato.

4.

Per quanto riguarda il ruolo

di PI 2 e AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che il loro compito era di

fornire consulenza alla società convenuta, il primo di natura legale e il

secondo di natura tecnica (organizzativa e di marketing). Fra essi e l’attrice non

è stato concluso alcun mandato in forma scritta, potendosi altresì escludere la

conclusione di un mandato in forma tacita secondo il principio dell’affidamento

(art. 18 CO). Difatti, posto che non emerge dagli atti alcuna volontà

soggettiva comune in tal senso, l’attrice non poteva oggettivamente e in buona

fede comprendere che la posizione delle persone suddette fosse quella di

mandanti: la loro funzione di consulenti e di rappresentanti della società non

poteva sfuggirle (essendo la stessa professionista del ramo), poco importando

che essa non conoscesse esattamente quali fossero i rapporti che li legavano a PI

1.

L’attrice avrebbe dovuto disporre di ulteriori elementi per supporre in

buona fede che gli stessi volessero stipulare con lei un contratto di mandato,

ciò che non si realizza nella fattispecie. La stessa attrice del resto ha

riconosciuto che sarebbe stato insensato intestare le fatture a dei terzi,

ovvero ai due convenuti, quando le prestazioni sono state erogate a PI 1,

intestataria dei brevetti. A tal riguardo è pure irrilevante che sia stato AO 1

ad avvicinare __________ Z__________ (quando quest’ultimo ancora lavorava

presso un altro datore di lavoro), potendo ben il consulente interessarsi ai

servizi di un professionista in favore di PI 1. Anzi, anche da ciò l’attrice

doveva comprendere che la sua controparte contrattuale fosse la mandante del

consulente, e non il consulente stesso. Parimenti irrilevante è che i due consulenti

abbiano fornito istruzioni al teste __________ P__________, non soltanto perché

quest’ultimo non è un collaboratore dell’attrice, ma soprattutto perché era loro

compito dare istruzioni o fornire spiegazioni al mandatario del cliente PI 1.

5.

Con il gravame, l’appellante

chiede che AO 1 sia considerato condebitore solidale unitamente a PI 1 dell’importo

di fr. 37'100.- oltre interessi in quanto parte del contratto di mandato di cui

trattasi. A suo modo di vedere, la copiosa documentazione agli atti

evidenzierebbe come la società portoghese non fosse altro che “un mezzo

utilizzato da una o più persone fisiche veri mandanti della AP 1”.

Innanzitutto, a mente dell’appellante, PI 1 sarebbe

una società di sede, in quanto costituita a __________, “noto paradiso

fiscale, per motivi chiaramente legati alla tassazione dei brevetti che sono

stati poi inseriti tra gli attivi della società”.

Il Pretore aggiunto avrebbe altresì a torto trascurato

che AO 1 si è rivolto a __________ Z__________ ancor prima della costituzione

di PI 1, per cui “a quel momento il contratto di mandato legava il dott. AO

1.

o terze persone, certo non una società non ancora costituita”. Parimenti,

il primo giudice avrebbe omesso di considerare quanto esposto alla p. 12 delle

conclusioni 9 aprile 2018, ovvero che “Va anche sottolineato, così come

risulta dal documento R secondo secondo foglio, e-mail 16 settembre 2005 tra

l’ing. Z__________ e la dott.ssa M__________, che il mandato alla AP 1 è stato

disdetto da quest’ultima a nome del signor AO 1, non si fa menzione in quella

comunicazione, né di PI 1, né del signor T__________”.

L’appellante ribadisce nel seguito che, dovendo discutere

di aspetti ed elementi tecnici con i clienti che richiedevano la registrazione

di brevetti, le istruzioni ricevute da AO 1 potevano in buona fede indurla a

ritenerlo il mandante dei servizi resi.

Il teste __________ P__________, nuovo consulente in

materia di brevetti per conto della società convenuta, ha inoltre osservato nella

sua audizione del 16 novembre 2017 di non sapere se AO 1 fosse il beneficiario

effettivo di PI 1, né di conoscere quello che, secondo le tesi della

controparte, sarebbe stato l’avente diritto della società (“Il nome T__________

non mi dice nulla”). In aggiunta a ciò, il medesimo teste ha riferito che AO

1.

era uno degli inventori del brevetto di cui si è occupato, e che questi gli

forniva spiegazioni di ordine tecnico.

L’appellante sostiene pure che sull’intestazione dei

brevetti fosse inizialmente indicato, quale proprietario, anche il nome di AO 1,

e che questo sia stato successivamente sostituito da quello di PI 1, per cui si

può ipotizzare che vi sia stata una cessione fra il primo e la seconda, in

merito alla quale la controparte non ha fornito spiegazioni. A dire

dell’appellante, tale cessione potrebbe essere avvenuta per i motivi fiscali

sopra citati.

Vi sarebbe peraltro da considerare che il convenuto

non era un organo di PI 1 e che il medesimo avrebbe dichiarato, nel suo verbale

del 14 dicembre 2017, di non avere mai ricevuto “alcun incarico da PI 1 né

come lavoratore, né come mandatario, né come consulente ritenuto che egli

stesso afferma di esserlo stato del Gruppo T__________”.

Per sintetizzare, l’appellante sostiene che essa

potesse in buona fede ritenere AO 1 quale suo mandante in virtù dei contatti

con esso avuti, del suo ruolo di inventore e quantomeno iniziale proprietario

dei brevetti (ignorando la medesima le circostanze attinenti a un’eventuale

cessione dei relativi diritti), rispettivamente quale avente diritto di PI 1.

Tali conclusioni sarebbero corroborate dalla mancata evasione della domanda di

edizione rivolta ai convenuti: i medesimi difatti, nonostante la produzione in

causa dei doc. 5, 8 e 9 a comprova della corrispondenza intrattenuta con __________

Z__________ nel 1999, 2002, 2003, 2004 e 2015, in sede di edizione hanno

rilevato, in assoluta malafede, di non possedere più i documenti richiesti.

6.

Premesso che nella presente

procedura l’onere della prova in relazione alla legittimazione passiva dei

convenuti incombeva all’attrice, e che quest’ultima doveva portare una prova

piena, le sue allegazioni possono essere esaminate sulla base di due diversi

fondamenti giuridici. In primo luogo, si può prendere in considerazione la

stipulazione di un mandato per atti concludenti, ed esaminare (come fatto dal

primo giudice) se l’attrice potesse oggettivamente e in buona fede comprendere

dal comportamento di AO 1 la sua intenzione di vincolarsi personalmente. In

secondo luogo, le argomentazioni appellatorie inducono a una riflessione sul

principio della trasparenza (“Durchgriff”), che pur non essendo stato

invocato può essere tenuto in considerazione (art. 57 CPC). Tale principio impone,

in casi del tutto eccezionali, di ignorare l'indipendenza e l'autonomia

giuridica sussistente tra una società e le persone che la controllano e ne

possiedono il capitale. Le condizioni d'applicazione del principio della

trasparenza sono nondimeno estremamente restrittive. Innanzitutto deve esservi

un rapporto di dipendenza e di subordinazione tra la società e quelle persone:

queste ultime devono controllare la società (ad esempio quale azionista unico o

principale oppure quale beneficiario economico). In altre parole, tra la

società e costoro deve esservi identità economica. Occorre poi che il richiamo

all'autonomia giuridica della società costituisca un abuso di diritto giusta

l'art. 2 cpv. 2 CC, rispettivamente una violazione del principio

dell'affidamento o di interessi legittimi di un terzo. In altre parole, il

principio della trasparenza trova applicazione solo qualora sia dimostrato un

ricorso alla persona giuridica manifestamente contrario al suo scopo e alla sua

funzione, tale da non poter essere riconosciuto dalla legge (IICCA del 18

giugno 2012, inc. 12.2011.200, consid. 4 e riferimenti ivi citati; IICCA del 17

luglio 2008, inc. 12.2007.106, consid. 7.2; DTF 132 III 489, consid. 3.2).

7.

Nella fattispecie, il semplice

fatto che PI 1 abbia la propria sede a __________ e che la scelta di tale sede fosse

eventualmente da ricondurre a fini fiscali non prova che la stessa fungesse da

schermo societario (società di comodo) o fosse controllata da AO 1.

L’appellante non indica elementi concreti dai quali si possa desumere che quest’ultimo

sia il fondatore o il beneficiario economico della società (a dire dei

convenuti, controllata dal Gruppo T__________ e da __________ T__________) o

che il medesimo la gestisse, determinandone decisioni e strategie. In

particolare, il teste __________ P__________ non fornisce spiegazioni a tal

riguardo, né dal fatto che egli non conosca __________ T__________ si può

trarre una dimostrazione delle tesi appellatorie. Per di più la teste __________

M__________ (professoressa e ricercatrice che ha collaborato con PI 1) ha

affermato che a suo modo di vedere la società convenuta è effettivamente

riconducibile al Gruppo T__________ e ad __________ T__________ (verbale del 16

novembre 2017, p. 3).

8.

Il richiamo dell’appellante

all’interrogatorio di AO 1 non permette di accertare una contraddizione nella

posizione di quest’ultimo o in quanto esposto dal primo giudice in relazione al

ruolo di consulente tecnico: il convenuto si è limitato a dichiarare di avere

prestato assistenza a PI 1 dietro disposizioni di __________ T__________

(verbale del 14 dicembre 2017, p. 5). Ora, nella presente fattispecie occorre

determinare se il medesimo operasse per conto/in favore della società o anche a

titolo personale. Che l’incarico sia stato conferito direttamente da PI 1 o da

terzi non è decisivo.

9.

Quanto all’e-mail del 16

settembre 2005, non risulta che l’attrice negli allegati introduttivi di prima

sede vi abbia fatto esplicito riferimento, esponendo delle relative

considerazioni, per cui essa non poteva pretendere che il primo giudice si chinasse

sulla questione, esaminando spontaneamente la miriade di documenti contenuti

nel plico doc. R. Peraltro, al “secondo foglio” menzionato

dall’appellante non vi è traccia della citata e-mail, ritenuto che non

spetterebbe a questa Camera il compito di esaminare ciascuno dei documenti

contenuti nel plico doc. R alla ricerca di tale comunicazione e verificare se

il suo contenuto corrisponda a quanto descritto nel gravame. Aggiungasi che la

medesima neppure illustra il ruolo avuto dalla dott.ssa __________ M__________

all’interno della presente controversia e la sua eventuale conoscenza dei

Dispositivo

rapporti che legavano le varie parti. Già solo per questi motivi, la censura è irricevibile

in quanto tardiva (art. 317 CPC) e insufficientemente motivata (art. 310 e 311

CPC), nonché inadatta a sovvertire il giudizio impugnato. Anche volendo cercare

(non senza fatica) ed esaminare la suddetta e-mail (contenuta in una delle

ultime pagine del doc. R), dalla medesima non si può dedurre la conclusione che

pretende l’appellante. Nell’e-mail la dottoressa si limita a riportare a __________

Z__________, con parole sue, quanto riferitole da AO 1, ovvero che “Il dott.

AO 1 mi ha avvisato che non continuerà la collaborazione con il vostro studio”.

Ciò non è sufficiente per dimostrare che questi agisse a titolo personale e

indipendente invece che per conto di terzi (segnatamente di PI 1), né che sia

stato il medesimo a decidere di disdire il contratto in essere. Aggiungasi che

il termine del mandato di AP 1 ha forzatamente comportato la cessazione del

ruolo di supporto avuto da AO 1 nell’ambito della gestione dei brevetti da

parte della mandataria e dunque la fine della sua collaborazione con la

medesima, che evidentemente doveva essere comunicata alle varie persone

coinvolte nel progetto.

10.

Anche per quanto riguarda i

primi contatti di AO 1 con __________ Z__________, non si sa in quale veste e

in relazione a quale affare sia avvenuto l’avvicinamento (poiché l’appellante

non lo spiega), non potendosi concludere sulla base di queste scarne

informazioni che AO 1 agisse per conto proprio invece che per conto di un terzo

(quest’ultimo nel suo verbale 14 dicembre 2017, a p. 4, ha spiegato che in quel

momento lavorava per __________ SA, società di consulenza di __________, e che

ha contattato lo studio ove precedentemente lavorava __________ Z__________ per

conto della ditta T__________, loro cliente), riconoscendo la stessa appellante

che il contratto poteva vincolare terze persone. D’altronde, i contratti (o

procure) che si trovano agli atti sono stati stipulati in nome e per conto di PI

1 (doc. F, 6 e 7).

11.

Il fatto che AO 1 fosse fra gli

inventori di uno o più prodotti (dunque nemmeno l’unico, ritenuto che il doc. 6

ad esempio indica, per il brevetto EP__________, sei inventori diversi) non

significa forzatamente che egli sia stato, anche solo per un periodo, il

proprietario del relativo brevetto (circostanza pure confermata dal teste __________

P__________). L’appellante sostiene che ciò sarebbe dimostrato

dall’intestazione iniziale dei brevetti, ma non indica le risultanze

istruttorie a supporto delle sue affermazioni, né spiega a quale periodo

temporale si riferisca, né se si trattasse di una proprietà esclusiva oppure di

una comproprietà fra più persone o società. Da simili generiche affermazioni

non si può dedurre alcunché sul ruolo avuto da AO 1 nel periodo in cui AP 1 ha

fornito le prestazioni in oggetto (2005). La censura è pertanto carente nella

motivazione (art. 310 e 311 CPC) e inadatta a rimettere in discussione il giudizio

pretorile, ritenuto che negli atti concretamente riferiti alla fattispecie che

qui ci occupa, PI 1 risulta l’intestataria dei brevetti e la mandante nei

confronti della quale le prestazioni sono state erogate e fatturate (doc, F,

G-O, 6 e 7), mentre non vi è traccia negli atti di richiami o solleciti emessi

nel corso degli anni nei confronti di AO 1. Quando poi l’appellante suggerisce

che quest’ultimo possa essere il beneficiario economico dei brevetti o il loro

proprietario de facto, laddove la cessione dei relativi diritti a PI 1 sarebbe

stata da lui decisa per semplici ragioni fiscali, trattasi di mere speculazioni

e ipotesi non suffragate da riscontri oggettivi (e in contrasto con quanto

riferito dalla teste __________ M__________, v. sopra consid. 7), che non

possono pertanto sovvertire il giudizio di primo grado.

12.

Con il gravame, l’appellante ribadisce

altresì che le istruzioni o informazioni ricevute dal medesimo dimostrerebbero

il suo ruolo di mandante. Essa si limita tuttavia a opporre una sua tesi di

prima sede alle argomentazioni pretorili, senza adempiere al proprio onere di motivazione

(art. 310 e 311 CPC) e senza proporre elementi che permettano di determinare

che il ruolo di AO 1 fosse qualcosa di più o di diverso da quello di un

semplice consulente (a tal proposito, v. anche la testimonianza di __________ M__________,

la quale ha rilevato che egli aveva una funzione esclusivamente organizzativa e

di marketing). A ragione il giudice di prime cure ha rilevato del resto che

tale ruolo lo portava a interfacciarsi con l’attrice, senza che da ciò si

potesse evincere l’intenzione di vincolarsi personalmente quale debitore

solidale dei servizi prestati in favore di PI 1. Peraltro, avendo AO 1 contribuito

a una o più invenzioni, è ancor più comprensibile che PI 1 si avvalesse del suo

supporto per le questioni tecniche relative alla registrazione del brevetto.

13.

L’appellante menziona altresì

l’esito negativo dell’edizione rivolta alla controparte, anche se a ben vedere

essa si limita a riproporre un estratto delle sue conclusioni scritte senza

neppure spiegare quali documenti avesse richiesto, da chi e perché, ciò che

rende la censura di dubbia ricevibilità. Comunque sia, in prima sede la

medesima aveva postulato l’edizione da PI 1 e da AO 1 di tutta la

documentazione in loro possesso relativa alle prestazioni di cui trattasi, e

dalla prima anche dei documenti necessari a identificare il suo azionariato al

momento dei fatti oggetto di causa (ovvero nel 2005). I due convenuti non hanno

prodotto alcunché oltre a quanto già agli atti, dichiarando di non essere

riusciti a reperire la documentazione richiesta (poiché distrutta nella forma

cartacea e non recuperabile nella forma digitale). Una simile giustificazione è

discutibile, ma tenuto conto da una parte della possibile difficoltà nel

reperire documenti di 12 anni antecedenti alla richiesta di edizione, e

dall’altra dell’assenza di elementi oggettivi a supporto delle tesi

appellatorie, la censura non può sovvertire l’onere probatorio di AP 1 e

bastare per ammettere la legittimazione passiva di AO 1. D’altronde, come

l’attrice potesse e dovesse in buona fede comprendere i rapporti con i vari

convenuti dev’essere giudicato sulla base degli elementi che essa aveva a

disposizione, e non sulla base di non meglio identificati documenti o

informazioni a cui non aveva accesso.

14.

In conclusione, dal gravame

non emergono elementi oggettivi sulla base dei quali l’attrice potesse in buona

fede confidare nel ruolo di AO 1 quale co-mandante, nella sua intenzione di

vincolarsi solidalmente o nell’identità economica fra questi e PI 1. Neppure si

intravede un utilizzo della società giuridica manifestamente contrario al suo

scopo e un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC.

15.

Con la risposta all’appello, AO

1 ripropone in maniera inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale

della Pretura di Lugano (che condurrebbe all’irricevibilità della petizione),

poiché egli non ha presentato appello o appello incidentale, postulando la

riforma dell’impugnato giudizio, bensì ha solamente chiesto la reiezione del

gravame della controparte. Stante l’esito del presente giudizio, la questione

non necessita comunque di essere esaminata. Nemmeno determinante è l’ulteriore

contestazione dell’appellato riferita alla prescrizione delle pretese attoree.

16.

Ne consegue che l’appello

dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 37'100.- (determinante

anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione

le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, sono

quantificate in fr. 1’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11

cpv. 1, cpv. 2, cpv. 5 e 14 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA, ammontano

a fr. 2’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

29 novembre 2019 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, sono a carico di AP 1, che

rifonderà a AO 1 fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).