12.2019.200
Mandato (registrazione di brevetti), legittimazione passiva
30 novembre 2020Italiano20 min
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 giugno 2016 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare in solido PI 1 (qui di seguito “PI 1”), AO 1 e
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.200
Lugano
30 novembre 2020/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
chiedente la condanna solidale
dei convenuti al pagamento di fr. 37'100.- oltre interessi;
pretesa avversata dai convenuti, ritenuto che PA 2 e AO 1 hanno
altresì contestato la loro legittimazione passiva;
vista la decisione 28 ottobre 2019 con cui il Pretore aggiunto ha accolto
la petizione nei
confronti di PI 1 e l’ha respinta per quanto riguarda
gli altri due convenuti, per assenza di legittimazione passiva;
appellante l’attrice con appello 29 novembre 2019, con cui ha chiesto la
riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione anche nei confronti di AO 1
, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre AO 1 con risposta 21 febbraio
2020 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
La societàAP 1 (il cui
amministratore unico è l’ing. __________ Z__________) si è occupata in diverse
occasioni della registrazione e della gestione di brevetti intestati alla
società portoghese PI 1 (doc. F e 7) a fronte di una relazione contrattuale
istauratasi negli anni ’90.
B.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 giugno 2016 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare in solido PI 1 (qui di seguito “PI 1”), AO 1 e
PI 2 al pagamento di fr. 37'100.- oltre interessi
al 5% dal 12 settembre 2005 a fronte di 8 fatture emesse fra marzo e settembre
2005 rimaste insolute (doc. G-O). Per fondare l’invocato rapporto di
solidarietà l’attrice ha evidenziato di avere sempre ricevuto istruzioni,
nell’ambito degli incarichi a lei conferiti, dal dott. AO 1 e dall’avv. PA 2,
mentre PI 1 sarebbe stata il semplice costrutto societario utilizzato dagli
altri due convenuti per l’intestazione formale dei brevetti.
C.
Il 25 luglio 2016 l’avv. PA 2
ha sollevato l’eccezione della sua assente legittimazione passiva, appellandosi
inoltre al segreto professionale e chiedendo la sua estromissione dalla
procedura, ciò che a suo dire avrebbe anche comportato l’incompetenza
territoriale della Pretura. Il Pretore ha dichiarato l’istanza inammissibile
con decisione del 16 settembre 2016.
D.
Con risposta 19 ottobre 2016 i
tre convenuti congiuntamente si sono opposti alla petizione. Essi hanno eccepito
l’assenza di legittimazione passiva di AO 1 e PA 2 (quest’ultimo unico fra i
convenuti ad essere domiciliato in Svizzera), l’incompetenza territoriale della
Pretura di Lugano, la mancata legittimazione attiva dell’attrice e la
prescrizione della pretesa azionata, contestandone altresì il buon fondamento
per carente svolgimento delle prestazioni.
In particolare, in merito alla legittimazione passiva,
i convenuti hanno osservato che PI 1, società di diritto portoghese fondata da
un gruppo industriale italiano (il “Gruppo T__________”, facente capo ad __________
T__________), sarebbe l’unica e sola controparte contrattuale dell’attrice e
proprietaria del brevetto di cui trattasi, ritenuto inoltre che le fatture in
esame sono intestate unicamente alla medesima. PI 2 e AO 1 si sarebbero invece
limitati a collaborare con la società portoghese sulla base di specifici
accordi sottoscritti con la medesima, in virtù dei quali essi sono intervenuti
nella gestione del mandato oggetto della presente controversia.
E.
Con replica 13 dicembre 2016 e
duplica 1° febbraio 2017 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie
antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.
F.
Dopo l’esperimento
dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con
decisione 28 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione nei
confronti di PI 1 (con seguito di spese e ripetibili a carico di quest’ultima) e
l’ha respinta per quanto riguarda gli altri due convenuti (con seguito di spese
e ripetibili a carico dell’attrice).
G.
Con atto di appello 29 novembre
2019 l’attrice si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la
riforma nel senso di
accogliere la petizione anche nei confronti di AO 1 e
di condannarlo dunque solidalmente al pagamento dell’importo di fr. 37'100.-.
H.
Dei tre convenuti di cui alla
procedura di prima sede, solo AO 1 ha presentato una risposta all’appello in
data 21 febbraio 2020, postulando la reiezione del gravame.
E considerato
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 29 novembre 2019 contro la
decisione 30 novembre 2020 è tempestivo,
così come è tempestiva la risposta all’appello 21 febbraio 2020.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore aggiunto. Egli non può dunque limitarsi a proporre una
propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche
puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere
messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con la decisione impugnata, il
giudice di prima sede ha dapprima respinto l’eccezione di incompetenza
territoriale e di prescrizione sollevata dai convenuti, rilevando poi in
sintesi che PI 1 è chiaramente la mandante dell’attrice, che lo svolgimento
delle prestazioni di cui alle fatture non è stato contestato e che l’asserita
carente esecuzione del mandato non è stata dimostrata. Di qui la sua condanna
al pagamento dell’importo azionato.
4.
Per quanto riguarda il ruolo
di PI 2 e AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che il loro compito era di
fornire consulenza alla società convenuta, il primo di natura legale e il
secondo di natura tecnica (organizzativa e di marketing). Fra essi e l’attrice non
è stato concluso alcun mandato in forma scritta, potendosi altresì escludere la
conclusione di un mandato in forma tacita secondo il principio dell’affidamento
(art. 18 CO). Difatti, posto che non emerge dagli atti alcuna volontà
soggettiva comune in tal senso, l’attrice non poteva oggettivamente e in buona
fede comprendere che la posizione delle persone suddette fosse quella di
mandanti: la loro funzione di consulenti e di rappresentanti della società non
poteva sfuggirle (essendo la stessa professionista del ramo), poco importando
che essa non conoscesse esattamente quali fossero i rapporti che li legavano a PI
1.
L’attrice avrebbe dovuto disporre di ulteriori elementi per supporre in
buona fede che gli stessi volessero stipulare con lei un contratto di mandato,
ciò che non si realizza nella fattispecie. La stessa attrice del resto ha
riconosciuto che sarebbe stato insensato intestare le fatture a dei terzi,
ovvero ai due convenuti, quando le prestazioni sono state erogate a PI 1,
intestataria dei brevetti. A tal riguardo è pure irrilevante che sia stato AO 1
ad avvicinare __________ Z__________ (quando quest’ultimo ancora lavorava
presso un altro datore di lavoro), potendo ben il consulente interessarsi ai
servizi di un professionista in favore di PI 1. Anzi, anche da ciò l’attrice
doveva comprendere che la sua controparte contrattuale fosse la mandante del
consulente, e non il consulente stesso. Parimenti irrilevante è che i due consulenti
abbiano fornito istruzioni al teste __________ P__________, non soltanto perché
quest’ultimo non è un collaboratore dell’attrice, ma soprattutto perché era loro
compito dare istruzioni o fornire spiegazioni al mandatario del cliente PI 1.
5.
Con il gravame, l’appellante
chiede che AO 1 sia considerato condebitore solidale unitamente a PI 1 dell’importo
di fr. 37'100.- oltre interessi in quanto parte del contratto di mandato di cui
trattasi. A suo modo di vedere, la copiosa documentazione agli atti
evidenzierebbe come la società portoghese non fosse altro che “un mezzo
utilizzato da una o più persone fisiche veri mandanti della AP 1”.
Innanzitutto, a mente dell’appellante, PI 1 sarebbe
una società di sede, in quanto costituita a __________, “noto paradiso
fiscale, per motivi chiaramente legati alla tassazione dei brevetti che sono
stati poi inseriti tra gli attivi della società”.
Il Pretore aggiunto avrebbe altresì a torto trascurato
che AO 1 si è rivolto a __________ Z__________ ancor prima della costituzione
di PI 1, per cui “a quel momento il contratto di mandato legava il dott. AO
1.
o terze persone, certo non una società non ancora costituita”. Parimenti,
il primo giudice avrebbe omesso di considerare quanto esposto alla p. 12 delle
conclusioni 9 aprile 2018, ovvero che “Va anche sottolineato, così come
risulta dal documento R secondo secondo foglio, e-mail 16 settembre 2005 tra
l’ing. Z__________ e la dott.ssa M__________, che il mandato alla AP 1 è stato
disdetto da quest’ultima a nome del signor AO 1, non si fa menzione in quella
comunicazione, né di PI 1, né del signor T__________”.
L’appellante ribadisce nel seguito che, dovendo discutere
di aspetti ed elementi tecnici con i clienti che richiedevano la registrazione
di brevetti, le istruzioni ricevute da AO 1 potevano in buona fede indurla a
ritenerlo il mandante dei servizi resi.
Il teste __________ P__________, nuovo consulente in
materia di brevetti per conto della società convenuta, ha inoltre osservato nella
sua audizione del 16 novembre 2017 di non sapere se AO 1 fosse il beneficiario
effettivo di PI 1, né di conoscere quello che, secondo le tesi della
controparte, sarebbe stato l’avente diritto della società (“Il nome T__________
non mi dice nulla”). In aggiunta a ciò, il medesimo teste ha riferito che AO
1.
era uno degli inventori del brevetto di cui si è occupato, e che questi gli
forniva spiegazioni di ordine tecnico.
L’appellante sostiene pure che sull’intestazione dei
brevetti fosse inizialmente indicato, quale proprietario, anche il nome di AO 1,
e che questo sia stato successivamente sostituito da quello di PI 1, per cui si
può ipotizzare che vi sia stata una cessione fra il primo e la seconda, in
merito alla quale la controparte non ha fornito spiegazioni. A dire
dell’appellante, tale cessione potrebbe essere avvenuta per i motivi fiscali
sopra citati.
Vi sarebbe peraltro da considerare che il convenuto
non era un organo di PI 1 e che il medesimo avrebbe dichiarato, nel suo verbale
del 14 dicembre 2017, di non avere mai ricevuto “alcun incarico da PI 1 né
come lavoratore, né come mandatario, né come consulente ritenuto che egli
stesso afferma di esserlo stato del Gruppo T__________”.
Per sintetizzare, l’appellante sostiene che essa
potesse in buona fede ritenere AO 1 quale suo mandante in virtù dei contatti
con esso avuti, del suo ruolo di inventore e quantomeno iniziale proprietario
dei brevetti (ignorando la medesima le circostanze attinenti a un’eventuale
cessione dei relativi diritti), rispettivamente quale avente diritto di PI 1.
Tali conclusioni sarebbero corroborate dalla mancata evasione della domanda di
edizione rivolta ai convenuti: i medesimi difatti, nonostante la produzione in
causa dei doc. 5, 8 e 9 a comprova della corrispondenza intrattenuta con __________
Z__________ nel 1999, 2002, 2003, 2004 e 2015, in sede di edizione hanno
rilevato, in assoluta malafede, di non possedere più i documenti richiesti.
6.
Premesso che nella presente
procedura l’onere della prova in relazione alla legittimazione passiva dei
convenuti incombeva all’attrice, e che quest’ultima doveva portare una prova
piena, le sue allegazioni possono essere esaminate sulla base di due diversi
fondamenti giuridici. In primo luogo, si può prendere in considerazione la
stipulazione di un mandato per atti concludenti, ed esaminare (come fatto dal
primo giudice) se l’attrice potesse oggettivamente e in buona fede comprendere
dal comportamento di AO 1 la sua intenzione di vincolarsi personalmente. In
secondo luogo, le argomentazioni appellatorie inducono a una riflessione sul
principio della trasparenza (“Durchgriff”), che pur non essendo stato
invocato può essere tenuto in considerazione (art. 57 CPC). Tale principio impone,
in casi del tutto eccezionali, di ignorare l'indipendenza e l'autonomia
giuridica sussistente tra una società e le persone che la controllano e ne
possiedono il capitale. Le condizioni d'applicazione del principio della
trasparenza sono nondimeno estremamente restrittive. Innanzitutto deve esservi
un rapporto di dipendenza e di subordinazione tra la società e quelle persone:
queste ultime devono controllare la società (ad esempio quale azionista unico o
principale oppure quale beneficiario economico). In altre parole, tra la
società e costoro deve esservi identità economica. Occorre poi che il richiamo
all'autonomia giuridica della società costituisca un abuso di diritto giusta
l'art. 2 cpv. 2 CC, rispettivamente una violazione del principio
dell'affidamento o di interessi legittimi di un terzo. In altre parole, il
principio della trasparenza trova applicazione solo qualora sia dimostrato un
ricorso alla persona giuridica manifestamente contrario al suo scopo e alla sua
funzione, tale da non poter essere riconosciuto dalla legge (IICCA del 18
giugno 2012, inc. 12.2011.200, consid. 4 e riferimenti ivi citati; IICCA del 17
luglio 2008, inc. 12.2007.106, consid. 7.2; DTF 132 III 489, consid. 3.2).
7.
Nella fattispecie, il semplice
fatto che PI 1 abbia la propria sede a __________ e che la scelta di tale sede fosse
eventualmente da ricondurre a fini fiscali non prova che la stessa fungesse da
schermo societario (società di comodo) o fosse controllata da AO 1.
L’appellante non indica elementi concreti dai quali si possa desumere che quest’ultimo
sia il fondatore o il beneficiario economico della società (a dire dei
convenuti, controllata dal Gruppo T__________ e da __________ T__________) o
che il medesimo la gestisse, determinandone decisioni e strategie. In
particolare, il teste __________ P__________ non fornisce spiegazioni a tal
riguardo, né dal fatto che egli non conosca __________ T__________ si può
trarre una dimostrazione delle tesi appellatorie. Per di più la teste __________
M__________ (professoressa e ricercatrice che ha collaborato con PI 1) ha
affermato che a suo modo di vedere la società convenuta è effettivamente
riconducibile al Gruppo T__________ e ad __________ T__________ (verbale del 16
novembre 2017, p. 3).
8.
Il richiamo dell’appellante
all’interrogatorio di AO 1 non permette di accertare una contraddizione nella
posizione di quest’ultimo o in quanto esposto dal primo giudice in relazione al
ruolo di consulente tecnico: il convenuto si è limitato a dichiarare di avere
prestato assistenza a PI 1 dietro disposizioni di __________ T__________
(verbale del 14 dicembre 2017, p. 5). Ora, nella presente fattispecie occorre
determinare se il medesimo operasse per conto/in favore della società o anche a
titolo personale. Che l’incarico sia stato conferito direttamente da PI 1 o da
terzi non è decisivo.
9.
Quanto all’e-mail del 16
settembre 2005, non risulta che l’attrice negli allegati introduttivi di prima
sede vi abbia fatto esplicito riferimento, esponendo delle relative
considerazioni, per cui essa non poteva pretendere che il primo giudice si chinasse
sulla questione, esaminando spontaneamente la miriade di documenti contenuti
nel plico doc. R. Peraltro, al “secondo foglio” menzionato
dall’appellante non vi è traccia della citata e-mail, ritenuto che non
spetterebbe a questa Camera il compito di esaminare ciascuno dei documenti
contenuti nel plico doc. R alla ricerca di tale comunicazione e verificare se
il suo contenuto corrisponda a quanto descritto nel gravame. Aggiungasi che la
medesima neppure illustra il ruolo avuto dalla dott.ssa __________ M__________
all’interno della presente controversia e la sua eventuale conoscenza dei
Dispositivo
rapporti che legavano le varie parti. Già solo per questi motivi, la censura è irricevibile
in quanto tardiva (art. 317 CPC) e insufficientemente motivata (art. 310 e 311
CPC), nonché inadatta a sovvertire il giudizio impugnato. Anche volendo cercare
(non senza fatica) ed esaminare la suddetta e-mail (contenuta in una delle
ultime pagine del doc. R), dalla medesima non si può dedurre la conclusione che
pretende l’appellante. Nell’e-mail la dottoressa si limita a riportare a __________
Z__________, con parole sue, quanto riferitole da AO 1, ovvero che “Il dott.
AO 1 mi ha avvisato che non continuerà la collaborazione con il vostro studio”.
Ciò non è sufficiente per dimostrare che questi agisse a titolo personale e
indipendente invece che per conto di terzi (segnatamente di PI 1), né che sia
stato il medesimo a decidere di disdire il contratto in essere. Aggiungasi che
il termine del mandato di AP 1 ha forzatamente comportato la cessazione del
ruolo di supporto avuto da AO 1 nell’ambito della gestione dei brevetti da
parte della mandataria e dunque la fine della sua collaborazione con la
medesima, che evidentemente doveva essere comunicata alle varie persone
coinvolte nel progetto.
10.
Anche per quanto riguarda i
primi contatti di AO 1 con __________ Z__________, non si sa in quale veste e
in relazione a quale affare sia avvenuto l’avvicinamento (poiché l’appellante
non lo spiega), non potendosi concludere sulla base di queste scarne
informazioni che AO 1 agisse per conto proprio invece che per conto di un terzo
(quest’ultimo nel suo verbale 14 dicembre 2017, a p. 4, ha spiegato che in quel
momento lavorava per __________ SA, società di consulenza di __________, e che
ha contattato lo studio ove precedentemente lavorava __________ Z__________ per
conto della ditta T__________, loro cliente), riconoscendo la stessa appellante
che il contratto poteva vincolare terze persone. D’altronde, i contratti (o
procure) che si trovano agli atti sono stati stipulati in nome e per conto di PI
1 (doc. F, 6 e 7).
11.
Il fatto che AO 1 fosse fra gli
inventori di uno o più prodotti (dunque nemmeno l’unico, ritenuto che il doc. 6
ad esempio indica, per il brevetto EP__________, sei inventori diversi) non
significa forzatamente che egli sia stato, anche solo per un periodo, il
proprietario del relativo brevetto (circostanza pure confermata dal teste __________
P__________). L’appellante sostiene che ciò sarebbe dimostrato
dall’intestazione iniziale dei brevetti, ma non indica le risultanze
istruttorie a supporto delle sue affermazioni, né spiega a quale periodo
temporale si riferisca, né se si trattasse di una proprietà esclusiva oppure di
una comproprietà fra più persone o società. Da simili generiche affermazioni
non si può dedurre alcunché sul ruolo avuto da AO 1 nel periodo in cui AP 1 ha
fornito le prestazioni in oggetto (2005). La censura è pertanto carente nella
motivazione (art. 310 e 311 CPC) e inadatta a rimettere in discussione il giudizio
pretorile, ritenuto che negli atti concretamente riferiti alla fattispecie che
qui ci occupa, PI 1 risulta l’intestataria dei brevetti e la mandante nei
confronti della quale le prestazioni sono state erogate e fatturate (doc, F,
G-O, 6 e 7), mentre non vi è traccia negli atti di richiami o solleciti emessi
nel corso degli anni nei confronti di AO 1. Quando poi l’appellante suggerisce
che quest’ultimo possa essere il beneficiario economico dei brevetti o il loro
proprietario de facto, laddove la cessione dei relativi diritti a PI 1 sarebbe
stata da lui decisa per semplici ragioni fiscali, trattasi di mere speculazioni
e ipotesi non suffragate da riscontri oggettivi (e in contrasto con quanto
riferito dalla teste __________ M__________, v. sopra consid. 7), che non
possono pertanto sovvertire il giudizio di primo grado.
12.
Con il gravame, l’appellante ribadisce
altresì che le istruzioni o informazioni ricevute dal medesimo dimostrerebbero
il suo ruolo di mandante. Essa si limita tuttavia a opporre una sua tesi di
prima sede alle argomentazioni pretorili, senza adempiere al proprio onere di motivazione
(art. 310 e 311 CPC) e senza proporre elementi che permettano di determinare
che il ruolo di AO 1 fosse qualcosa di più o di diverso da quello di un
semplice consulente (a tal proposito, v. anche la testimonianza di __________ M__________,
la quale ha rilevato che egli aveva una funzione esclusivamente organizzativa e
di marketing). A ragione il giudice di prime cure ha rilevato del resto che
tale ruolo lo portava a interfacciarsi con l’attrice, senza che da ciò si
potesse evincere l’intenzione di vincolarsi personalmente quale debitore
solidale dei servizi prestati in favore di PI 1. Peraltro, avendo AO 1 contribuito
a una o più invenzioni, è ancor più comprensibile che PI 1 si avvalesse del suo
supporto per le questioni tecniche relative alla registrazione del brevetto.
13.
L’appellante menziona altresì
l’esito negativo dell’edizione rivolta alla controparte, anche se a ben vedere
essa si limita a riproporre un estratto delle sue conclusioni scritte senza
neppure spiegare quali documenti avesse richiesto, da chi e perché, ciò che
rende la censura di dubbia ricevibilità. Comunque sia, in prima sede la
medesima aveva postulato l’edizione da PI 1 e da AO 1 di tutta la
documentazione in loro possesso relativa alle prestazioni di cui trattasi, e
dalla prima anche dei documenti necessari a identificare il suo azionariato al
momento dei fatti oggetto di causa (ovvero nel 2005). I due convenuti non hanno
prodotto alcunché oltre a quanto già agli atti, dichiarando di non essere
riusciti a reperire la documentazione richiesta (poiché distrutta nella forma
cartacea e non recuperabile nella forma digitale). Una simile giustificazione è
discutibile, ma tenuto conto da una parte della possibile difficoltà nel
reperire documenti di 12 anni antecedenti alla richiesta di edizione, e
dall’altra dell’assenza di elementi oggettivi a supporto delle tesi
appellatorie, la censura non può sovvertire l’onere probatorio di AP 1 e
bastare per ammettere la legittimazione passiva di AO 1. D’altronde, come
l’attrice potesse e dovesse in buona fede comprendere i rapporti con i vari
convenuti dev’essere giudicato sulla base degli elementi che essa aveva a
disposizione, e non sulla base di non meglio identificati documenti o
informazioni a cui non aveva accesso.
14.
In conclusione, dal gravame
non emergono elementi oggettivi sulla base dei quali l’attrice potesse in buona
fede confidare nel ruolo di AO 1 quale co-mandante, nella sua intenzione di
vincolarsi solidalmente o nell’identità economica fra questi e PI 1. Neppure si
intravede un utilizzo della società giuridica manifestamente contrario al suo
scopo e un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC.
15.
Con la risposta all’appello, AO
1 ripropone in maniera inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale
della Pretura di Lugano (che condurrebbe all’irricevibilità della petizione),
poiché egli non ha presentato appello o appello incidentale, postulando la
riforma dell’impugnato giudizio, bensì ha solamente chiesto la reiezione del
gravame della controparte. Stante l’esito del presente giudizio, la questione
non necessita comunque di essere esaminata. Nemmeno determinante è l’ulteriore
contestazione dell’appellato riferita alla prescrizione delle pretese attoree.
16.
Ne consegue che l’appello
dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 37'100.- (determinante
anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione
le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, sono
quantificate in fr. 1’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11
cpv. 1, cpv. 2, cpv. 5 e 14 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA, ammontano
a fr. 2’000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
29 novembre 2019 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, sono a carico di AP 1, che
rifonderà a AO 1 fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).