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Decisione

12.2019.201

Contratto di lavoro e CCL per il personale occupato negli Istituti ospedalieri privati; retribuzione secondo la corretta classe salariale, ore di picchetto non retribuite, tempo libero non goduto

18 novembre 2020Italiano40 min

salariale 7 con scatto massimo (infermieri diplomati in cure generali CRS) del Contratto

Source ti.ch

Fatti

A.

Con contratto di lavoro 2 febbraio 2001 AP 1 è stato assunto da AO 1,

__________

(ora __________ SA__________), in qualità di

infermiere anestesista al 100% presso la Clinica __________ di __________ a

partire dal 1° marzo 2001 (doc. D). Il dipendente è stato inserito nella classe

salariale 7 con scatto massimo (infermieri diplomati in cure generali CRS) del Contratto

collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti ospedalieri

privati del Cantone Ticino (qui di seguito “CCL”) a quel tempo vigente (doc. I1)

con un salario di fr. 5'953.60 mensili lordi per tredici mensilità. Dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una nuova versione del CCL, che

prevedeva in particolare l’adeguamento delle classi salariali e dei salari,

laddove la vecchia classe salariale 7 è divenuta la nuova classe 12 (doc. I2). Nel

gennaio 2008, il dipendente era inserito nella classe 12 (scatto 13), e

percepiva un salario di fr. 7'051.- lordi (doc. M1 e 6.1). Tale salario è stato

nel seguito adeguato al rincaro e ammontava a fr. 7'104.- nel 2009-2010 (doc.

N1, O1, 6.2 e 6.3) e a fr. 7'125.- nel 2011-2012 (doc. P1, Q1, 6.4 e 6.5).

B.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 6

marzo 2014 AP 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

postulandone la condanna al pagamento di complessivi fr. 330'708.96 oltre

interessi a titolo di salario mancante e indennità in relazione al periodo

2008-2012. L’attore ha innanzitutto chiesto fr. 31'570.- a titolo di salario

mancante per la remunerazione secondo la giusta categoria salariale (a suo dire

la classe 14) e fr. 5'616.70 a titolo di contributi sociali

(AVS/AD/AINP/IPG/LPP), sostenendo di non essere stato assunto quale infermiere in cure generali attribuito all’anestesia bensì quale

infermiere specializzato, in virtù del diploma specialistico di infermiere in

anestesia e rianimazione da lui conseguito in __________ (doc. E), come si

evincerebbe altresì dal salario da lui concretamente percepito. Ciò sarebbe del

resto dimostrato dal suo permesso di lavoro doc. H, che nel 2001 per i cittadini

extra-UE era ottenibile solo in caso di impieghi specialistici. L’attore ha

altresì chiesto il versamento di fr. 214'420.- a titolo di salario

mancante per all’incirca 4'650 ore di picchetto svolte in sede (considerato che

svolgeva gli interi periodi di picchetto presso la clinica, dovendo essere

sempre a disposizione entro un breve termine) e indennità per lavoro notturno e

festivo (v. art. 13 cpv. 1 e 2 e 15 CCL e conteggi di cui ai doc. T, U1-U5, V1-V5)

e fr. 38'166.76 per contributi sociali, nonché fr. 34'750.- a titolo di salario

mancante per giorni di congedo e ore di tempo libero non goduti (ex art. 7

OLL2, 13 cpv. 2 e 14 cpv. 2 CCL) e fr. 6'185.50 per contributi sociali.

C.

Con risposta 12 maggio 2014 la convenuta si è

opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando in

particolare di avere assunto l’attore in qualità d’infermiere non

specializzato (non essendo peraltro il suo diploma specialistico estero stato

riconosciuto in Svizzera dalla Croce rossa svizzera, v. anche doc. 4) e di

averlo retribuito con un salario maggiore a quanto previsto per la relativa

classe salariale dal CCL in virtù della sua esperienza lavorativa sulla base di

tabelle salariali proprie (doc. 5.1-5.4). La convenuta ha anche osservato che

il picchetto svolto dall’attore sarebbe da considerare “fuori sede” (potendo

egli svolgerlo fuori dalla clinica, rispettivamente dal proprio domicilio a __________

e non avendo lo stesso dimostrato ove egli trascorresse, di volta in volta, i

periodi inattivi di picchetto) e che le pretese riguardanti gli anni 2008 e

2009 (dunque antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 8a di cui all’Ordinanza

2 concernente la legge sul lavoro, qui di seguito OLL2) sarebbero in ogni caso prive

di un fondamento legale. La convenuta ha parimenti contestato i

conteggi e i calcoli allestiti dalla controparte di cui ai doc. T e V1-V5.

A suo dire, la clinica riconosceva al lavoratore il tempo d’intervento

effettivo oltre a una compensazione di tempo per il periodo inattivo del

picchetto giusta l’art. 8a cpv. 2 OLL2 e gli concedeva le debite ore di

recupero di cui agli art. 13 e 15 CCL (v. conteggi doc. U1-U5 e doc. 9), non

dovendogli alcunché per le ulteriori ore di picchetto inattivo (da considerare come tempo libero e non come

tempo di lavoro), ritenuto altresì che il medesimo per anni non ha contestato

le relative modalità di retribuzione (ciò che ha peraltro comportato

la prescrizione delle pretese attoree anteriori al 31 luglio 2008). Quanto alle

indennità per lavoro festivo e notturno di cui all’art. 13 cpv. 1 e 2 CCL, la

convenuta ha contestato che esse fossero cumulabili (v. doc. 10) e ha osservato

che l’attore ha omesso di dimostrare quanto da lui già percepito a tale titolo

(evincibile dai conteggi salariali doc. 6.1-6.5, ritenuto che le indennità sono

da riferire alle sole ore di effettivo impiego). Inoltre, la convenuta ha

contestato che l’attore potesse beneficiare di ulteriori giorni di congedo ex

art. 7 OLL2.

D.

Con replica 12 luglio 2014 e duplica 15 settembre 2014 le parti

hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. L’attore ha

in particolare evidenziato che la Croce rossa svizzera (CRS) poteva unicamente

riconoscere la sua formazione di base quale infermiere, dovendo il diploma

specialistico estero essere riconosciuto dalla datrice di lavoro (come da

questa fatto per altri dipendenti), tenuto altresì conto della funzione da lui

concretamente svolta, dei suoi precedenti impieghi presso altri datori di lavoro

e del suo permesso di soggiorno. Egli ha anche contestato l’eccezione di

prescrizione sollevata dalla controparte e rimarcato di avere per necessità

svolto il periodo di picchetto presso la clinica (per cui esso è da considerare

tempo di lavoro), ritenuto che le ore di effettivo impiego riconosciute dalla

controparte neppure comprendevano le dovute indennità per lavoro festivo. La convenuta

ha da parte sua rimarcato l’assente riconoscimento del diploma specialistico in

questione, mancando valutazioni sul relativo percorso formativo rispettivamente

sulla necessità di seguire corsi supplementari in Svizzera al fine di garantire

l’equipollenza delle formazioni. La medesima ha altresì osservato come la

trasferta del dipendente dal domicilio alla sede di lavoro fosse possibile in

un tempo ragionevole, svolgendosi i periodi di picchetto nella notte o nel fine

settimana (ove non vi è traffico) e che le timbrature agli atti non dimostrano

l’effettiva durata dei picchetti. La convenuta ha pure evidenziato l’assenza

nel doc. T dei giorni e delle ore da lei concessi quale recupero dei picchetti nonché

svariati errori di computo e calcolo nei conteggi allestiti dalla controparte

di cui ai doc. V1-V5. Infine, la stessa ha rimarcato che alla controparte si

potrebbe riconoscere unicamente la somma di fr. 432.10 per tenere in

considerazione le mancate indennità per lavoro prestato durante i giorni di

sabato, domenica e festivi e per lavoro notturno, con riferimento agli

effettivi interventi durante il periodo di picchetto.

E.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi

delle parti, con decisione 28 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto la petizione nella misura di fr. 34'195.05 oltre interessi del 5% dal 6 marzo 2014, e

meglio di fr. 8'844.80 quale indennizzo netto per lavoro notturno e festivo e di

fr. 25'350.25 quale indennità netta per congedi non goduti, ponendo la

tassa di giustizia di

fr. 8'000.- e le spese di fr. 300.- a carico della convenuta in ragione di fr.

830.- e a carico dell’attore in ragione di fr. 7'470.-, quest’ultimo pure

condannato a versare alla controparte

fr. 20’000.- per ripetibili.

F.

Con appello 4 dicembre 2019 l’attore si è aggravato contro tale

giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere integralmente la

petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

G. Con

risposta 17 febbraio 2020 la convenuta si è opposta all’impugnativa e ha

sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica della decisione pretorile

nel senso di respingere integralmente la petizione, pure con protesta di spese

e ripetibili.

H.

Con risposta all’appello incidentale 11 maggio 2020 l’appellante

principale si è opposto al gravame della controparte, postulandone la

reiezione.

E considerato

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente

superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie,

l’appello 4 dicembre 2019 contro la decisione 28 ottobre 2019 del Pretore

aggiunto è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta e appello

incidentale 17 febbraio 2020 e la risposta all’appello incidentale 11 maggio

2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali estese dall’Ordinanza del

Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e

amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al

coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante (principale

o incidentale) deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può

dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,

bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché

l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Sulla

prescrizione

3.

Con l’impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha osservato che a

fronte dell’inoltro dall’istanza di conciliazione in data 5

agosto 2013, tutte le pretese attoree sorte più di cinque anni prima sono cadute

in prescrizione (art. 135 n. 2 CO). Nello specifico, le pretese relative al

mese di luglio 2008 sono ormai prescritte, potendosi tenere in considerazione

solo quelle a partire dall’agosto 2008. Questo accertamento non viene

contestato in seconda sede.

Sulla

corretta classe salariale

4.

Con l’impugnativa, l’appellante principale ribadisce

il suo diritto a percepire fr. 31'570.- a titolo di remunerazione

secondo la corretta classe salariale (classe 14).

5.

A tal proposito, il giudice di prime cure ha costatato che, malgrado

il diploma specialistico __________ dell’attore sia stato riconosciuto da un

suo precedente datore di lavoro (la __________ di __________ e di __________,

v. doc. F), la Croce Rossa Svizzera, quale istituzione competente

per le conversioni di titoli nonché per il riconoscimento di diplomi e

certificati esteri nel settore delle professioni sanitarie, ha unicamente riconosciuto

la qualifica dell’attore quale infermiere diplomato in cure generali (doc. 4). In

assenza di una regolamentazione per il riconoscimento dei diplomi specialistici

ottenuti all’estero, era il datore di lavoro a dover decidere nel concreto se

riconoscere o meno l’attestato specialistico dell’attore e in quale qualità

assumerlo. Il fatto di essere in possesso di una specializzazione non impedisce

difatti di assumere il titolare in veste di semplice generalista, come avvenuto

nel caso concreto, laddove il dipendente ha accettato tale funzione e

l’inserimento nella relativa classe salariale 7 con la sottoscrizione del

contratto di lavoro. La suddetta classe è stata poi convertita nella classe 12

con il nuovo CCL in vigore dal 1° gennaio 2005, senz’altro applicabile al caso

in esame (siccome il lavoratore con la sottoscrizione del contratto acconsente di

regola a tutte le modifiche ulteriori del CCL, purché non sanciscano obblighi

nuovi o estesi in maniera imprevedibile). Del

resto, la dicitura “infermiere anestesista” significava semplicemente

che l’attore era attribuito al reparto dedicato all’anestesia, come si può dedurre dalle testimonianze e dai contratti di

lavoro di __________ D__________, __________ L__________ e __________

S__________, inizialmente pure impiegati quali infermieri generalisti e solo

nel seguito quali infermieri diplomati in anestesia (classe 14) dopo il

conseguimento del certificato di specializzazione ASI. Dal salario percepito

dall’attore (maggiore a quanto previsto per la classe salariale 7 di cui al CCL)

non si può dedurre altrimenti, a fronte dell’esistenza di tabelle salariali

autonome della clinica e della decisione di quest’ultima di attribuirgli un

salario maggiore in virtù della sua esperienza lavorativa. Giusta quanto

accertato dal primo giudice, nemmeno il permesso di lavoro di cui al doc. H può

sovvertire tale conclusione, non avendo l’attore dimostrato che nel 2001 per

ottenere il posto in questione occorresse possedere un titolo specialistico o

essere assunto in qualità di specialista, non essendo tale fatto notorio. Il

Pretore aggiunto ha quindi respinto la pretesa attorea.

6.

Con il gravame l’appellante, nella misura in cui si limita a

ribadire le sue tesi di prima sede, ovvero che il suo inquadramento quale

infermiere specialista sarebbe dimostrato dal diploma in suo possesso, dalla

dicitura di “infermiere anestesista” contenuta nel contratto di lavoro e nel

doc. G e da quanto riconosciuto da un suo precedente datore di lavoro (doc. F),

non si confronta debitamente con l’impugnato giudizio. Lo stesso deve valere

quando il medesimo sostiene che il salario concretamente percepito e il

rilascio del permesso doc. H attesterebbero il suo ruolo di infermiere

specialista, senza considerare le argomentazioni pretorili relative alle

tabelle salariali autonome della clinica, alla facoltà di quest’ultima di

concedere salari più favorevoli di quelli previsti nel CCL, all’onere della

prova e ai fatti notori. Neppure è atto a sovvertire la sentenza impugnata il

rinvio alle testimonianze del dr. med. T__________ __________ e del dr. med. P__________

__________, i quali hanno unicamente osservato che l’attore era un “infermiere

di anestesia”,

senza specificare alcunché in relazione a un

eventuale riconoscimento della sua specializzazione. Inoltre, il rimprovero mosso

al primo giudice di avere trascurato la versione 1° gennaio 1999 del CCL non

può essere condiviso: il Pretore aggiunto l’ha tenuta in considerazione al

momento di valutare la classe inizialmente attribuita al dipendente (classe 7)

e i relativi minimi e massimi salariali ai tempi dell’assunzione, osservando

nel seguito che il periodo qui in esame (2008-2012) ricade nel campo di

applicazione della versione 1° gennaio 2005. È poi irricevibile in quanto

tardivamente addotto in questa sede (art. 317 CPC), oltre che infondato, il riferimento

dell’appellante agli art. 34/35 del CCL (versioni 1999 e 2005), che escludono

penalizzazioni salariali e sanciscono la garanzia dei diritti salariali

acquisiti in precedenza (con conseguente impossibilità per il lavoratore di

avvallare delle modifiche del CCL laddove comportanti penalizzazioni e rinunce):

egli non spiega che penalizzazione o rinuncia avrebbe introdotto la nuova

versione del CCL del 1° gennaio 2005 (che peraltro per la classe corrispondente

agli infermieri diplomati CRS prevedeva salari maggiorati). Neppure emerge che

la datrice di lavoro gli abbia accordato diritti salariali nel seguito ridotti

o soppressi, ritenuto che il suo salario è stato piuttosto aumentato per tenere

in considerazione il rincaro dei prezzi (v. sopra consid. A). A dire

dell’appellante, visto il carattere imperativo del CCL e l’impossibilità di

derogarvi a sfavore del dipendente, la scelta di riconoscere o meno la sua

specializzazione non poteva essere lasciata nella libera disposizione del

datore di lavoro. Il suo diritto al riconoscimento del diploma sarebbe inoltre

confermato dalla situazione dei suoi colleghi __________ D__________ e __________

S__________, che dopo aver conseguito la specializzazione sono stati inseriti

nella classe salariale 14. Questa Camera non è tuttavia in grado di valutare se

le situazioni siano paragonabili, non disponendo di alcuna informazione atta a

determinare un’eventuale equivalenza fra le formazioni seguite dai suddetti

colleghi in Svizzera e quella seguita dall’attore in __________. Comunque sia,

anche qualora si dovesse ammettere il dovere della datrice di lavoro di

riconoscere la specializzazione in questione, la decisione pretorile

resisterebbe comunque alla critica, poiché non si intravede alcuna violazione o

elusione delle disposizioni imperative del CCL: la datrice di lavoro, malgrado

abbia deciso di assumere l’attore in qualità di infermiere generalista

attribuito alla classe 7 (ora 12), lo ha di fatto retribuito non solo con lo

scatto massimo previsto per tale classe, bensì anche con un’ulteriore

maggiorazione e meglio con un salario, per il periodo 2008-2012, ampiamente

superiore anche al minimo salariale della classe 14 e anzi vicino al suo

massimo (fr. 7'051.- x 13 = 91'663.-), non comportando

peraltro l’eventuale inserimento nella classe 14 un automatico diritto al relativo

scatto massimo o addirittura a una maggiorazione supplementare, così come

pretende l’appellante. La censura deve pertanto essere respinta.

Sull’indennizzo

dei picchetti

7.

Con l’impugnativa, l’appellante critica il primo giudice per avere

respinto la sua pretesa di fr. 214'420.- quale remunerazione per picchetti

svolti, rifiutandosi altresì di accordare un importo in via equitativa.

8.

Il giudice di prima sede ha già esposto dottrina e giurisprudenza

relative al servizio di picchetto (v. p. 4-7 dell’impugnato giudizio). Si può

comunque qui evidenziare che quando il servizio di picchetto è svolto fuori

dall’azienda e il tempo di intervento è perlomeno di 30 minuti, solo il periodo

di effettivo impiego e di trasferta costituiscono tempo di lavoro. Qualora il

tempo di intervento sia inferiore, al lavoratore è altresì riconosciuto un

compenso di tempo pari al 10% del periodo inattivo del servizio di picchetto.

Per contro, il servizio di picchetto prestato all’interno dell’azienda viene

interamente conteggiato quale tempo di lavoro (art. 8a cpv. 3 OLL2, in vigore

dal 1° gennaio 2010). Quest’ultimo disposto era del resto già codificato

all’art. 15 cpv. 1 OLL1 e dunque applicabile anche prima del 2010 (diversamente

da quanto sostiene l’appellante incidentale). Il picchetto dev’essere

considerato “in sede” anche quando il dipendente, pur potendo trascorrere il

periodo di attesa fuori dall’azienda, deve trattenersi presso la stessa o nei

suoi paraggi a causa del tempo d’intervento ridotto, non potendo organizzare liberamente

il suo tempo libero, ma non nel caso in cui egli possa trascorrere tale periodo

al proprio domicilio (STF 4A_94/2010 del 4 maggio 2010, consid. 4.4; STF

4A_11/2016 del 7 giugno 2016, consid. 4.1 seg.). La qualifica come “tempo di

lavoro” è rilevante, ai sensi delle suddette disposizioni di diritto pubblico,

al fine di calcolare la durata massima del lavoro consentito e verificare il

rispetto delle normative sui periodi di riposo, e non tanto al fine di

determinare se e quale remunerazione sia dovuta per questi periodi, questione

che dipende piuttosto da quanto stabilito nel singolo contratto di lavoro o in

un contratto collettivo, dagli art. 319 e 322 seg. CO e

dall’art. 13 LL (Geiser,

Fachhandbuch Arbeitsrecht-Expertenwissen für die Praxis, 2018, p. 667-668; Wiederkehr, Arbeitszeiterfassung in

Spitälern und Kliniken, 2018, p. 10-11 e 31; Streiff/von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag - Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a

ed. 2012, n. 9, p. 164 seg. ad art. 319). Di principio, la prestazione

lavorativa ai sensi dell’art. 319 CO non presuppone forzatamente un

comportamento attivo, ritenuto che anche la sola disponibilità del dipendente

ad attivarsi secondo le esigenze e le richieste del datore di lavoro

contribuisce a soddisfare un bisogno di quest’ultimo (STF 4A_96/2017 del 14

dicembre 2017, consid. 2.1). Secondo dottrina e giurisprudenza, il periodo di

picchetto dev’essere retribuito qualora il dipendente lo debba trascorrere

all’interno dell’azienda o sia altrimenti pregiudicato nel godimento del suo

tempo libero, ad esempio qualora debba intervenire entro un termine molto

ridotto (STF 4A_523/2010 del 22 novembre 2010, consid. 5.1; DTF 124 III 249,

consid. 3a; STF 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 2.1). A dipendenza

delle pattuizioni e dell’interpretazione del contratto, la remunerazione del

periodo di attesa (“picchetto inattivo”) può essere ridotta rispetto a quella

prevista per l’attività effettiva, oppure può essere ritenuta già compresa nel

salario mensile/settimanale di base (STF 4A_528/2008 del 27 febbraio 2009,

consid. 2; STF 4A_523/2010 del 22 novembre 2010, consid. 5.1; STF 4A_94/2010

del 4 maggio 2010, consid. 5.2; STF 4A_96/2017 del 14 dicembre

2017, consid. 2.1; DTF 124 III 249, consid. 3b e 3c; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4a ed. 2019, p.

62-63). Qualora manchi una pattuizione, la remunerazione è dovuta, eventualmente

a un tasso ridotto secondo l’uso o l’equità (DTF 124 III 249, consid. 3; Streiff/von Kaenel/Rudolph,

op. cit., n. 9, p. 165 ad art. 319). Ciò è in particolare giustificato

se si considerano le differenze che caratterizzano tale prestazione e un

impiego effettivo nonché l’eventuale possibilità per il dipendente di lasciare

il posto di lavoro e di utilizzare almeno parzialmente tali periodi per

riposarsi, occuparsi di questioni personali o godere altrimenti di tempo

libero. Ad ogni modo, le ore di picchetto svolte all’interno dell’azienda che

superano la durata massima del lavoro settimanale ai sensi dell’art. 9 LL (50

ore per gli operatori sanitari) sono da considerare quale lavoro straordinario

che, secondo un’incisiva decisione del Tribunale federale, devono essere

remunerate con il salario di base con l’aggiunta di un’imperativa maggiorazione

del 25% oppure di un corrispondente congedo ai sensi dell’art. 13 LL (STF

4A_11/2016 del 7 giugno 2016, consid. 5.1 seg.; critico al riguardo: Senti, Pikettdienst in: ARV 2020, p.

15-16).

9.

Quanto alla dimostrazione della pretesa, una facilitazione

probatoria (in applicazione analoga dell’art. 42 cpv. 2 CO) e una relativa quantificazione

secondo il prudente criterio del giudice possono trovare applicazione qualora la

prova piena non sia possibile o esigibile, ritenuto che il richiedente deve

allegare, spiegare e sostanziare nel limite delle sue possibilità tutte le

circostanze che permettano o facilitino la valutazione del giudice.

10.

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che, avendo l’attore il proprio

domicilio a __________ e non potendo dunque oggettivamente garantire

la sua presenza sul posto di lavoro (__________) entro 20 minuti dalla chiamata

(così come richiesto dalla datrice di lavoro), il medesimo ha trascorso i

periodi di picchetto presso la clinica, usufruendo di una camera messagli

gratuitamente a disposizione. Dovendo pertanto i periodi di picchetto essere

integralmente considerati quale tempo di lavoro, qualificabile come

“straordinario” (durata massima del lavoro settimanale secondo l’art. 14 CCL:

45.

ore), non stabilendo il CCL delle specifiche regole in relazione ai

picchetti svolti in sede e prevedendo lo stesso per contro un chiaro metodo di

retribuzione delle ore straordinarie (art. 15 CCL), il primo giudice ha pertanto

riconosciuto il diritto dell’attore alla remunerazione di tutte le ore

di picchetto svolte, comprendenti non solo quelle di effettivo intervento, ma

anche quelle di attesa (“picchetto inattivo”), secondo i tassi e le

maggiorazioni previste dall’art. 15 CCL. Si possono ad ogni modo aggiungere le

seguenti osservazioni e precisazioni. Occorre anzitutto distinguere fra la

durata massima del lavoro, il lavoro straordinario e il relativo salario

obbligatoriamente dovuto ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico (art.

9, 12 e 13 LL, art. 6 OLL2) e il lavoro supplementare ai sensi dell’art. 321c

CO, ovvero quello che supera la durata del lavoro stabilita da un contratto

individuale di lavoro o da un contratto collettivo (v. anche DTF 116 II 70,

consid. 4). Inoltre, l’unica regolamentazione del CCL riguardante il servizio

di picchetto è contenuta all’art. 13 cpv. 4 ed è riferita ai soli picchetti

svolti fuori sede, mentre per quanto riguarda le ore di picchetto inattivo

svolte in sede, il CCL è del tutto silente: non specifica se una relativa

remunerazione sia di principio già compresa nel salario mensile di base, né a

quanto debba ammontare una remunerazione aggiuntiva, né se gli art. 13 e 15 siano

applicabili anche alle ore suddette. Neppure il contratto di lavoro individuale

qui in esame contiene delle precisazioni. Queste lacune destano una particolare

perplessità in un settore come quello sanitario laddove gli operatori sono tenuti

a prestare regolarmente servizi di picchetto vincolati a tempi d’intervento

ridotti, ritenuto che il luogo di domicilio di un dipendente e la qualifica di

un picchetto quale servizio “in sede” o “fuori sede”, rispettivamente quale

lavoro supplementare o straordinario, possono comportare un’enorme differenza a

livello di diritti salariali. La remunerazione dell’intero servizio di

picchetto inattivo mediante il salario normale, oltre alle varie indennità e

maggiorazioni connesse con il lavoro notturno, festivo e straordinario,

comporta difatti delle considerevoli maggiorazioni del salario mensile di base,

come emerge in maniera lampante dalle pretese avanzate dal dipendente nella

presente controversia, ammontanti a più di fr. 200'000.- per un periodo di 4

anni e mezzo (luglio 2008-dicembre 2012): ciò farebbe lievitare il salario mensile

da fr. 7'051.- a più di fr. 10’000.-. Un relativo chiarimento fra le parti

sociali sarebbe pertanto auspicabile, seppur la questione non assuma carattere

decisivo nella presente vertenza, come si dirà qui di seguito.

11.

Il

Pretore aggiunto, malgrado abbia riconosciuto il diritto dell’attore alla

remunerazione delle ore di picchetto svolte, ha innanzitutto osservato che sia

le registrazioni delle timbrature di cui ai doc. U1-U5, sia le

tabelle di cui ai doc. V1-V5, risultano di complicata lettura e di difficile

comprensione, rispettivamente che la ricerca delle corrispondenze fra i due

gruppi di documenti per consentire il riscontro dei dati e quindi verificare la

correttezza o meno di quelli esposti dall’attore è ancora più gravosa, e

avrebbe necessitato una valutazione specialistica, che quest’ultimo non ha richiesto.

Inoltre, secondo quanto costatato dal giudice di prime cure, i conteggi esposti

dall’attore sono viziati da svariate incongruenze: il tempo di recupero

picchetti indicato al totale della colonna 5 dei doc. V1-V5 non combacia

praticamente mai con le ore di recupero picchetto alla relativa voce in calce

alle timbrature mensili di cui ai doc. U1-U5; l’attore ha computato le ore

svolte per ciascun picchetto feriale tenendo conto che lo stesso si svolge

dalle 15:00 alle 06:30 del mattino successivo (durata complessiva: 15h30min), malgrado

vi siano stati giorni in cui l’orario ordinario di lavoro cessava oltre le ore 15:00

(per cui in caso di sovrapposizione fra lavoro ordinario e picchetto, egli

verrebbe remunerato due volte); l’utilità dei dati contenuti nelle colonne 1 e

2.

alla prima pagina dei doc. V1-V5 (riguardanti i giorni e le ore di lavoro da

effettuare teoricamente, peraltro sempre superiori ai giorni e alle ore di

lavoro effettivo) e l’interazione di questi dati con quelli ulteriori sono

dubbiose e di difficile comprensione; non è possibile comprendere i calcoli che

hanno condotto ai risultati esposti nelle colonne 3 e 4 dei doc. V1-V5; non è

possibile comprendere il calcolo utilizzato dall’attore per determinare il

salario orario. A fronte di queste circostanze e delle contestazioni della

convenuta, non risultando i calcoli dell’attore completamente comprensibili e

verificabili attraverso delle conoscenze generali e con un

impegno ragionevole, e non potendo egli pretendere che il giudice verificasse la correttezza degli importi attraverso calcoli personali eccessivamente

complessi ed elaborati, il Pretore aggiunto ne ha concluso che l’attore non è

riuscito a dimostrare la fondatezza della sua pretesa, non essendovi nemmeno

spazio per una valutazione in via equitativa del dovuto, essendo la stessa

quantificata e quantificabile al centesimo.

12.

Con

il gravame, l’appellante sostiene invece di avere fornito sufficienti informazioni

e spiegazioni, avendo in particolare prodotto la documentazione relativa al

contratto, alle buste paga e ai conteggi delle ore svolte e citato testimoni ai

quali il giudice poteva chiedere precisazioni. Tali considerazioni possono

tuttalpiù essere considerate quali premesse alle censure appellatorie, poiché

non dimostrano nulla quanto alla comprensibilità o complessità dei documenti

prodotti, alle tematiche sulle quali i testi sono stati chiamati a riferire e alle

spiegazioni eventualmente fornite dai medesimi. Del resto, l’onere probatorio incombeva

all’attore, il quale a fronte del principio attitatorio applicabile alla

presente controversia doveva offrire al giudice tutti i dati a sua disposizione

e tutte le spiegazioni necessarie per permettergli di comprendere la

documentazione e verificare i dati e i calcoli ivi esposti, spiegazioni che peraltro

dovevano essere contenute nei suoi scritti di causa, non potendo egli pretendere

che il medesimo andasse a cercarle o intuirle con un minuzioso esame dei

corposi allegati. A tal riguardo, l’appellante non oppone censure debitamente

motivate ai dubbi espressi dal Pretore aggiunto sulla comprensibilità delle

timbrature doc. U1-U5, limitandosi a osservare che i picchetti svolti emergevano

con chiarezza dalle medesime e trascurando così la laboriosità di

un’estrapolazione degli ulteriori dati, segnatamente della durata effettiva dei

periodi di picchetto (tenuto conto dei turni di lavoro più o meno prolungati,

rispettivamente del lavoro ordinario e straordinario svolto) e delle

compensazioni di tempo già concesse dalla datrice di lavoro (la quale ha sempre

riconosciuto per i periodi di picchetto il tempo effettivo di intervento e una

compensazione forfettaria aggiuntiva di 2/3 ore per i picchetti feriali e di

4/8 ore per i picchetti festivi, a dipendenza dell’anno di riferimento). In

effetti, l’attore avrebbe dovuto spiegare come venivano registrati e come

dovevano essere letti e interpretati i vari eventi (contrassegnati da numerose

sigle quali “LAV.ORD.”, “STR.25%”, “STR.50%”, “MONTE+”, “MONTE-”, “PICC.FER.”,

“PICC.FEST.”, “RECH.PICCH”, “I.NOTTE SP”, “I.NOTTE SO”, “PICC. POS” e altre

ancora) e quali di questi dati ha utilizzato, questione non debitamente

affrontata in primo grado. Il gravame neppure contiene pertinenti

considerazioni in relazione alla laboriosità dei calcoli, alla possibilità e

fattibilità di verificarli con un ragionevole impegno e all’opportunità di una relativa

valutazione specialistica. Anche per quanto riguarda i dati da lui immessi

nelle tabelle doc. V1-V5, l’appellante sostiene di averli raccolti ed elaborati

con diligenza e che gli stessi risultano chiari, omettendo però di confrontarsi

puntualmente con ogni singola incongruenza citata dal Pretore aggiunto e di

spiegare perché la relativa riflessione sarebbe errata o irrilevante. In

particolare, non spiega perché non vi sarebbero incongruenze nei dati relativi

al recupero dei picchetti, non indica quale fosse il senso e lo scopo dei dati

indicati nelle colonne 1 e 2, non chiarisce se e dove aveva esposto al giudice,

in prima sede, le modalità per determinare la durata effettiva (e non solo

teorica) di un picchetto in caso di turni di lavoro prolungati/pomeridiani

terminanti dopo le ore 15:00, e l’ammontare del salario orario (limitandosi a

osservare che nella petizione e nelle buste paga era attestato il salario annuo

e che in ogni caso dividendo tale importo per 173 così come previsto a p. 23

del CCL non si avrebbero importi distanti da quelli indicati nella petizione).

Dispositivo

Già solo per questi motivi, la ricevibilità dell’appello a tal proposito è

quantomeno dubbia. L’esito non muterebbe in ogni caso anche esaminando le

considerazioni esposte con l’impugnativa. L’appellante osserva di avere già

indicato nella petizione che la dicitura “PICC.FER” indicava i picchetti in

tempo feriale, di una durata di 15h30min (dalle 15:00 alle 06:30, laddove

tuttavia vi erano altresì picchetti che iniziavano alle ore 20:00), che la

dicitura “PICC.FEST” indicava i picchetti festivi, di una durata di 24 ore (dalle

06:30 alle 06:30 del giorno successivo), e che tali fasce orarie sono state

confermate dai testimoni. Osserva altresì di avere già esposto, nella

petizione, il calcolo per applicare le maggiorazioni del 25% e del 50% ai sensi

dell’art. 15 cpv. 1 lett. a e b CCL, da cui sottrarre nel seguito le

compensazioni già concesse e le ore straordinarie già riconosciute dalla

clinica. Ciò è esatto, ma ancora insufficiente per permettere al giudice di

comprendere e verificare i calcoli. Lo stesso dicasi ove l’appellante osserva

che i doc. V1-V5 contenevano una legenda relativa ai dati di ciascuna colonna,

ritenuto che tali brevi e laconiche didascalie non erano sufficientemente limpide

o dettagliate, non chiarendo quali dati fossero stati utilizzati e perché. L’appellante

osserva in questa sede di avere dedotto, nei propri calcoli (colonne 5 e 6), i

compensi riconosciuti dalla datrice di lavoro per ciascun picchetto (ad esempio

2 ore forfettarie per i picchetti feriali del maggio 2009) oltre che tutte le

ore straordinarie già riconosciute ed evincibili dal dato “MONTE+” di cui alle

timbrature, per cui non vi sarebbero ore conteggiate due volte (p. 12 appello).

Ora, a prescindere dal fatto che tale spiegazione sia incompleta, non

illustrando su quali dati e calcoli si fondi la registrazione “MONTE+”, non si

intravede dove, negli allegati scritti di prima sede, l’attore avrebbe offerto

al primo giudice tali specificazioni (né ciò risulta dall’impugnativa), considerato

che con la petizione (p. 9) egli ha unicamente indicato che i dati della

colonna 5 di cui ai doc. V1-V5 corrispondevano al “compenso in ore per

picchetti” e i dati alla colonna 6 alle “ore svolte come straordinarie

durante il picchetto e messe a fondo ore” (dicitura che sembrava alludere

alle ore di effettivo intervento durante il picchetto). Gli allegati scritti d’altronde

sono del tutto silenti sui criteri per determinare se e quando all’attore

fossero assegnati picchetti ordinari con inizio alle 15:00, oppure picchetti

posticipati con inizio alle 20:00. In sostanza, il gravame non permette di

stabilire che l’attore abbia fornito al giudice di prima sede tutti i necessari

elementi per leggere e verificare le timbrature e le tabelle (con particolare

riferimento alle effettive ore di picchetto non compensate/ remunerate), o che

i dati e i calcoli contenuti nei doc. V1-V5 siano facilmente comprensibili e corretti.

Ulteriori dubbi emergono esaminando i suddetti documenti: ad esempio, la pagina

relativa al mese di gennaio 2009 (doc. V2) espone dei dati per nulla

corrispondenti con quelli di cui al doc. U2 per il relativo mese; dal doc. U2

risulta che giovedì 10 settembre 2009 l’attore ha iniziato il proprio turno

alle 11:47 e l’ha terminato alle 20:11, mentre il corrispondente estratto di

cui al doc. V2 indica l’inizio del picchetto alle ore 15:00; non si capisce se

nel giorno di domenica 28 marzo 2010 ha avuto luogo un picchetto o un giorno di

congedo: il doc. V3 indica un intero picchetto festivo di 23h30min, ma dalla

relativa registrazione doc. U3 (che indica sia “CONGEDO” sia “PIC.FES.SO”) si

potrebbe altresì ipotizzare che l’attore abbia svolto un intervento durante il

picchetto del sabato iniziato alle 23:22 e terminato alle 00:31, e che il resto

della domenica costituisse tempo libero.

13. Da

tutti questi elementi si devono trarre le seguenti conclusioni: i doc. V1-V5,

ove l’attore ha inserito varie tipologie di dati, interpretandoli ed elaborandoli,

costituiscono delle mere allegazioni di parte, contestate dalla convenuta sia

nella loro integralità, sia con puntuali riferimenti a svariate incongruenze,

né vi sono risultanze istruttorie atte a confermarne la fondatezza e

correttezza, quanto piuttosto dubbi di segno opposto. Il giudice non poteva

dunque farvi affidamento, laddove una relativa verifica o un calcolo

alternativo avrebbe comportato l’esame di una miriade di dati riferiti a un

periodo di 5 anni, compito già di per sé particolarmente dispendioso e

ulteriormente aggravato dalle lacune nelle informazioni fornite dall’attore. Queste

circostanze ostavano altresì a una stima secondo il prudente criterio del

giudice, ritenuto che l’appellante non riesce a sovvertire quanto osservato dal

Pretore aggiunto sui limiti di una valutazione in via equitativa della pretesa

in questione: egli non dimostra di avere offerto in prima sede tutti i dati e i

chiarimenti da lui esigibili, né illustra quali informazioni o dati mancanti

non potessero essere determinati o quantificati. In altre parole, l’attore in

prima sede non ha sufficientemente indicato tutti i criteri in base ai quali si

potevano quantificare le ore svolte, non potendo l’art. 42 cpv. 2 CO supplire a

una carente allegazione.

14. Ne

discende che la decisione pretorile resiste alla critica anche su questo

aspetto e dev’essere confermata.

15. L’appellante

rimprovera altresì al primo giudice di non aver esaminato l’aggiuntiva pretesa di

fr. 6'706.-, corrispondente alla remunerazione a suo dire dovuta per la mancata

concessione di un riposo compensativo pari al 10% della durata dei picchetti

svolti in fascia notturna ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 CCL (che rinvia agli

art. 10 e 17b cpv. 2 LL). Egli non censura una violazione del suo diritto di

essere sentito. La questione può comunque essere affrontata in questa sede.

L’art. 13 cpv. 2 CCL prevede per il tempo di lavoro notturno ordinario dalle

23:00 alle 06:00 una compensazione del 10% in tempo libero. L’art. 15 cpv. 1

lett. b CCL prevede invece una compensazione maggiorata del 50% per il lavoro

notturno “straordinario” dalle 20:00 alle 06:00.

Ora,

ritenuto che per tutte le ore di picchetto notturno dalle 20:00 alle 06:00

svolte fra il 2008 e il 2012 l’attore ha già preteso le maggiorazioni di cui

all’art. 15 CCL, comprese nell’importo complessivo di fr. 214'420.-, è

quantomeno dubbio che l’attore potesse pretendere l’ulteriore 10% di cui

all’art. 13 cpv. 2 CCL. In altre parole, emerge una possibile sovrapposizione fra

la pretesa di fr. 214'420.- e quella aggiuntiva di fr. 6'706.-. Del resto, nel

contestare quest’ultima la convenuta ha rilevato che le ore forfettarie di

recupero picchetto concesse al dipendente (2/3 ore per i picchetti feriali e

4/8 ore per i picchetti festivi a dipendenza dell’anno di riferimento) erano

intese a soddisfare tutte le compensazioni di tempo previste dal CCL (fra cui

quella del 10% di cui all’art. 13 cpv. 2 CCL). Malgrado sia evidente che queste

ore siano insufficienti per rapporto ai diritti complessivi del dipendente (in

una misura che non è stato possibile quantificare), esse sono tuttavia ben

superiori al 10% in questione. La pretesa non poteva pertanto essere esaminata

singolarmente, come fatto dall’attore, bensì presupponeva la contrapposizione

fra le compensazioni pretese dall’attore e quelle già concesse dalla convenuta.

Non è neppure chiaro se le registrazioni con la sigla “I. NOTTE SO” e “I. NOTTE

SP” a più riprese contenute nelle timbrature doc. U1-U5 giochino o meno un

ruolo ai fini del calcolo, poiché tutto si ignora sul senso e sull’utilizzo di

questi dati. A fronte delle varie problematiche, non potendo questa Camera

accogliere la pretesa aggiuntiva del dipendente, la censura non può dunque

mutare l’esito del giudizio.

Sui supplementi per lavoro festivo e

notturno

16. Chinandosi

sulla pretesa attorea relativa all’indennità per il lavoro

prestato il sabato, la domenica e i giorni festivi (fr. 4.-/ora) e quella per

lavoro notturno (fr. 2.-/ora) di cui all’art. 13 cpv. 1 e 2 CCL, il Pretore

aggiunto ha anzitutto rilevato che le stesse non sono cumulabili (v. anche doc.

10). Ha poi stabilito che esse sono dovute per l’intero tempo di lavoro durante

il servizio di picchetto, e non solamente in caso di intervento effettivo. Ritenuto

che la convenuta non ha contestato il numero di picchetti festivi e feriali

svolti dall’attore (che possono essere dunque tenuti in considerazione, nella

misura in cui le relative pretese non siano prescritte), che per i picchetti

festivi devono essere conteggiate 24 ore di lavoro e che ogni picchetto feriale

comprendeva 7 ore notturne, il giudice di prima sede ha determinato l’ammontare

complessivo delle indennità, deducendovi nel seguito quelle già corrisposte

dalla datrice di lavoro (doc. 6.1-6.5) e i contributi sociali, per un totale di

fr. 8'844.80 netti.

17. Con

l’appello principale, l’attore rileva unicamente l’opportunità di indicare

anche nel dispositivo della decisione pretorile che tale importo è al netto dei

contributi sociali. Non formula tuttavia un’esplicita richiesta di modifica del

dispositivo, né tantomeno menziona la questione nel suo petitum. Ad ogni

modo, una modifica non appare necessaria, dovendo la datrice di lavoro versare

al dipendente unicamente l’importo netto e risultando chiaramente dalle

considerazioni del Pretore aggiunto sia i calcoli effettuati, sia l’avvenuta

deduzione dei contributi sociali.

18. Con

l’appello incidentale, la convenuta sostiene invece che il giudice di prime

cure non avrebbe dovuto accordare alla controparte le suddette indennità, poiché

le ore di picchetto non hanno potuto essere né accertate né ricostruite. La

censura non si confronta tuttavia debitamente con la decisione impugnata, con

particolare riferimento all’assenza di contestazioni sul numero di picchetti

svolti e al numero di ore notturne e festive che componevano ciascun picchetto

(facilmente determinabili indipendentemente dai dubbi suesposti sui calcoli

effettuati dall’attore), ed è dunque irricevibile. L’appello incidentale è parimenti

irricevibile, siccome non si confronta debitamente con la decisione di primo

grado, è privo di sufficiente motivazione ed è di difficile comprensione, quando

la convenuta osserva genericamente di aver già versato al dipendente più di

quanto previsto dal CCL nonché di aver riconosciuto il sabato come giorno

festivo (sebbene non lo fosse) a vantaggio del medesimo e quando rimprovera al Pretore

aggiunto di non aver tenuto in considerazione che il sabato non è un giorno

feriale secondo il CCL. Il primo giudice ha dedotto, nei suoi calcoli, le

indennità già versate dalla datrice di lavoro, ritenuto che quella di fr. 4.-

giusta l’art. 13 cpv. 1 CCL è dovuta anche per le ore di servizio prestate di

sabato. L’appellante incidentale osserva poi di aver remunerato con il

supplemento dovuto i concreti casi di intervento avvenuti durante il periodo di

picchetto. Non potendo invece il periodo di picchetto inattivo essere

considerato quale tempo di lavoro, a suo dire esso non dovrebbe beneficiare dei

citati supplementi. La censura non può tuttavia sovvertire l’impugnato

giudizio. La decisione del Pretore aggiunto di considerare gli interi periodi

di picchetto quale tempo di lavoro non è stata debitamente contestata con

l’appello incidentale e dev’essere confermata. Permane certamente qualche

dubbio, a fronte delle suesposte lacune del CCL, sull’applicabilità delle sue

disposizioni al periodo di picchetto inattivo svolto presso la clinica. Dovendo

esso ad ogni modo essere remunerato (se con un tasso orario normale o ridotto

poco importa) e in assenza di migliori spiegazioni o precise pattuizioni, la

decisione del primo giudice di accordare le indennità di cui all’art. 13 CCL è

condivisibile.

Sui

giorni di congedo non goduti

19. In

merito ai giorni di libero previsti dagli art. 14 cpv. 2 CCL e 7 OLL2, il

Pretore aggiunto ha in primo luogo osservato che essi possono sovrapporsi, ma

che nei medesimi non possono essere contati i giorni adibiti al recupero del

picchetto. Il giudice di prime cure ha nel seguito riconosciuto il diritto

dell’attore alla remunerazione di 77 giorni di congedo non goduti sull’arco del

periodo agosto 2008-dicembre 2012 ed evincibili dai doc. U1-U5, per un totale

di fr. 25'350.25 di indennità al netto dei contributi sociali

(tenuto conto di un salario orario oscillante fra i fr. 43.76 e i fr. 43.92).

20. A

tal proposito, l’appellante principale si limita a ribadire l’opportunità di

menzionare anche nel dispositivo che l’importo di cui sopra è al netto dei

contributi sociali, questione già affrontata al precedente consid. 17, al quale

si rinvia. L’appellante incidentale invece contesta l’accoglimento (parziale)

della pretesa attorea. Nella misura in cui essa osserva soltanto di avere

rispettato i giorni consecutivi di riposo prescritti dopo turni di lavoro prolungati

e di avere contestato i giorni rivendicati dall’attore, le censure sono

irricevibili per carente motivazione e confronto con la decisione di primo

grado. Lo stesso dicasi per la censura ove l’appellante incidentale ribadisce

nuovamente che a suo modo di vedere le pretese della controparte per il periodo

2008-2009 sarebbero infondate poiché l’art. 8a OLL2 è entrato in vigore solo il

1° gennaio 2010. La questione è già stata tematizzata e risolta dal Pretore

aggiunto (p. 8 dell’impugnato giudizio) e ripresa al precedente consid. 8: sia

l’art. 15 cpv. 1 OLL1, sia l’art. 8a cpv. 3 OLL2 prevedono che se il servizio

di picchetto è prestato nell’azienda, tutto il tempo messo a disposizione è

considerato tempo di lavoro, e deve dunque essere tenuto in considerazione per

valutare il rispetto delle prescrizioni di diritto pubblico riguardanti il

periodo di riposo. Pure inadatte a sovvertire il giudizio di prima sede sono le

ulteriori censure dell’appellante incidentale secondo cui i giorni di congedo

calcolati dall’attore nei doc. V1-V5 sono incomprovati, incomprensibili e

scorretti, rispettivamente secondo cui le ricostruzioni di cui ai doc. U1-U5 sono

contestate: rilevato come in prima sede la convenuta non avesse contestato le

timbrature, quanto piuttosto l’estrapolazione dei dati e i calcoli di cui ai

doc. V1-V5, essa non si confronta ora con le argomentazioni e i calcoli

effettuati dal Pretore aggiunto alle p. 9 in fine e 10 del giudizio, per

cui gli stessi devono essere confermati.

21. In

definitiva, sia l’appello principale 4 dicembre 2019 di AP 1, sia l’appello

incidentale 17 febbraio 2020 di __________ SA (già AO 1) devono essere

respinti, nella misura in cui ricevibili.

22. Le

spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per quanto riguarda

l’appello principale, il valore litigioso (determinante

anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 296'513.91.

Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a

fr. 9’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2

lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 7’000.-.

Per quanto

concerne l’appello incidentale, il valore litigioso (determinante anche

per un eventuale ricorso al Tribunale federale) è pari a fr.

34'195.05. Le spese processuali, calcolate in base agli

art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla

base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle

spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1’500.-.

23. Il

valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di

fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello

principale 4 dicembre 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è

ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura d’appello

principale, pari a fr. 9’000.-, sono a carico dell’appellante principale, che

rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili di seconda sede.

III. L’appello

incidentale 17 febbraio 2020 di __________ SA, __________ (già AO 1, __________)

è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le

spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a fr. 2’500.-,

sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà alla controparte fr.

1’500.- per ripetibili di seconda sede.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).