12.2019.201
Contratto di lavoro e CCL per il personale occupato negli Istituti ospedalieri privati; retribuzione secondo la corretta classe salariale, ore di picchetto non retribuite, tempo libero non goduto
18 novembre 2020Italiano40 min
salariale 7 con scatto massimo (infermieri diplomati in cure generali CRS) del Contratto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.201
Lugano
18 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.59 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 marzo
2014 da
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO
1 )
patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr.
330'708.96 oltre interessi a titolo di differenze salariali, ore di
picchetto non retribuite,
giorni/ore di libero non goduti e contributi sociali;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
della petizione, e
che il Pretore aggiunto con decisione 28 ottobre 2019 ha parzialmente
accolto nella
misura di fr. 34'195.05 oltre interessi;
appellanti entrambe le parti:
l’attore, che con appello 4 dicembre 2019 ha chiesto la
riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
la convenuta, che con risposta e appello incidentale 17
febbraio 2020 ha postulato,
oltre che la reiezione del gravame della controparte, la modifica
della decisione pretorile
nel senso di respingere integralmente la petizione, pure con
protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
vista la risposta all’appello incidentale 11 maggio 2020
dell’appellante principale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
Con contratto di lavoro 2 febbraio 2001 AP 1 è stato assunto da AO 1,
__________
(ora __________ SA__________), in qualità di
infermiere anestesista al 100% presso la Clinica __________ di __________ a
partire dal 1° marzo 2001 (doc. D). Il dipendente è stato inserito nella classe
salariale 7 con scatto massimo (infermieri diplomati in cure generali CRS) del Contratto
collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti ospedalieri
privati del Cantone Ticino (qui di seguito “CCL”) a quel tempo vigente (doc. I1)
con un salario di fr. 5'953.60 mensili lordi per tredici mensilità. Dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una nuova versione del CCL, che
prevedeva in particolare l’adeguamento delle classi salariali e dei salari,
laddove la vecchia classe salariale 7 è divenuta la nuova classe 12 (doc. I2). Nel
gennaio 2008, il dipendente era inserito nella classe 12 (scatto 13), e
percepiva un salario di fr. 7'051.- lordi (doc. M1 e 6.1). Tale salario è stato
nel seguito adeguato al rincaro e ammontava a fr. 7'104.- nel 2009-2010 (doc.
N1, O1, 6.2 e 6.3) e a fr. 7'125.- nel 2011-2012 (doc. P1, Q1, 6.4 e 6.5).
B.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 6
marzo 2014 AP 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
postulandone la condanna al pagamento di complessivi fr. 330'708.96 oltre
interessi a titolo di salario mancante e indennità in relazione al periodo
2008-2012. L’attore ha innanzitutto chiesto fr. 31'570.- a titolo di salario
mancante per la remunerazione secondo la giusta categoria salariale (a suo dire
la classe 14) e fr. 5'616.70 a titolo di contributi sociali
(AVS/AD/AINP/IPG/LPP), sostenendo di non essere stato assunto quale infermiere in cure generali attribuito all’anestesia bensì quale
infermiere specializzato, in virtù del diploma specialistico di infermiere in
anestesia e rianimazione da lui conseguito in __________ (doc. E), come si
evincerebbe altresì dal salario da lui concretamente percepito. Ciò sarebbe del
resto dimostrato dal suo permesso di lavoro doc. H, che nel 2001 per i cittadini
extra-UE era ottenibile solo in caso di impieghi specialistici. L’attore ha
altresì chiesto il versamento di fr. 214'420.- a titolo di salario
mancante per all’incirca 4'650 ore di picchetto svolte in sede (considerato che
svolgeva gli interi periodi di picchetto presso la clinica, dovendo essere
sempre a disposizione entro un breve termine) e indennità per lavoro notturno e
festivo (v. art. 13 cpv. 1 e 2 e 15 CCL e conteggi di cui ai doc. T, U1-U5, V1-V5)
e fr. 38'166.76 per contributi sociali, nonché fr. 34'750.- a titolo di salario
mancante per giorni di congedo e ore di tempo libero non goduti (ex art. 7
OLL2, 13 cpv. 2 e 14 cpv. 2 CCL) e fr. 6'185.50 per contributi sociali.
C.
Con risposta 12 maggio 2014 la convenuta si è
opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando in
particolare di avere assunto l’attore in qualità d’infermiere non
specializzato (non essendo peraltro il suo diploma specialistico estero stato
riconosciuto in Svizzera dalla Croce rossa svizzera, v. anche doc. 4) e di
averlo retribuito con un salario maggiore a quanto previsto per la relativa
classe salariale dal CCL in virtù della sua esperienza lavorativa sulla base di
tabelle salariali proprie (doc. 5.1-5.4). La convenuta ha anche osservato che
il picchetto svolto dall’attore sarebbe da considerare “fuori sede” (potendo
egli svolgerlo fuori dalla clinica, rispettivamente dal proprio domicilio a __________
e non avendo lo stesso dimostrato ove egli trascorresse, di volta in volta, i
periodi inattivi di picchetto) e che le pretese riguardanti gli anni 2008 e
2009 (dunque antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 8a di cui all’Ordinanza
2 concernente la legge sul lavoro, qui di seguito OLL2) sarebbero in ogni caso prive
di un fondamento legale. La convenuta ha parimenti contestato i
conteggi e i calcoli allestiti dalla controparte di cui ai doc. T e V1-V5.
A suo dire, la clinica riconosceva al lavoratore il tempo d’intervento
effettivo oltre a una compensazione di tempo per il periodo inattivo del
picchetto giusta l’art. 8a cpv. 2 OLL2 e gli concedeva le debite ore di
recupero di cui agli art. 13 e 15 CCL (v. conteggi doc. U1-U5 e doc. 9), non
dovendogli alcunché per le ulteriori ore di picchetto inattivo (da considerare come tempo libero e non come
tempo di lavoro), ritenuto altresì che il medesimo per anni non ha contestato
le relative modalità di retribuzione (ciò che ha peraltro comportato
la prescrizione delle pretese attoree anteriori al 31 luglio 2008). Quanto alle
indennità per lavoro festivo e notturno di cui all’art. 13 cpv. 1 e 2 CCL, la
convenuta ha contestato che esse fossero cumulabili (v. doc. 10) e ha osservato
che l’attore ha omesso di dimostrare quanto da lui già percepito a tale titolo
(evincibile dai conteggi salariali doc. 6.1-6.5, ritenuto che le indennità sono
da riferire alle sole ore di effettivo impiego). Inoltre, la convenuta ha
contestato che l’attore potesse beneficiare di ulteriori giorni di congedo ex
art. 7 OLL2.
D.
Con replica 12 luglio 2014 e duplica 15 settembre 2014 le parti
hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. L’attore ha
in particolare evidenziato che la Croce rossa svizzera (CRS) poteva unicamente
riconoscere la sua formazione di base quale infermiere, dovendo il diploma
specialistico estero essere riconosciuto dalla datrice di lavoro (come da
questa fatto per altri dipendenti), tenuto altresì conto della funzione da lui
concretamente svolta, dei suoi precedenti impieghi presso altri datori di lavoro
e del suo permesso di soggiorno. Egli ha anche contestato l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla controparte e rimarcato di avere per necessità
svolto il periodo di picchetto presso la clinica (per cui esso è da considerare
tempo di lavoro), ritenuto che le ore di effettivo impiego riconosciute dalla
controparte neppure comprendevano le dovute indennità per lavoro festivo. La convenuta
ha da parte sua rimarcato l’assente riconoscimento del diploma specialistico in
questione, mancando valutazioni sul relativo percorso formativo rispettivamente
sulla necessità di seguire corsi supplementari in Svizzera al fine di garantire
l’equipollenza delle formazioni. La medesima ha altresì osservato come la
trasferta del dipendente dal domicilio alla sede di lavoro fosse possibile in
un tempo ragionevole, svolgendosi i periodi di picchetto nella notte o nel fine
settimana (ove non vi è traffico) e che le timbrature agli atti non dimostrano
l’effettiva durata dei picchetti. La convenuta ha pure evidenziato l’assenza
nel doc. T dei giorni e delle ore da lei concessi quale recupero dei picchetti nonché
svariati errori di computo e calcolo nei conteggi allestiti dalla controparte
di cui ai doc. V1-V5. Infine, la stessa ha rimarcato che alla controparte si
potrebbe riconoscere unicamente la somma di fr. 432.10 per tenere in
considerazione le mancate indennità per lavoro prestato durante i giorni di
sabato, domenica e festivi e per lavoro notturno, con riferimento agli
effettivi interventi durante il periodo di picchetto.
E.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi
delle parti, con decisione 28 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto la petizione nella misura di fr. 34'195.05 oltre interessi del 5% dal 6 marzo 2014, e
meglio di fr. 8'844.80 quale indennizzo netto per lavoro notturno e festivo e di
fr. 25'350.25 quale indennità netta per congedi non goduti, ponendo la
tassa di giustizia di
fr. 8'000.- e le spese di fr. 300.- a carico della convenuta in ragione di fr.
830.- e a carico dell’attore in ragione di fr. 7'470.-, quest’ultimo pure
condannato a versare alla controparte
fr. 20’000.- per ripetibili.
F.
Con appello 4 dicembre 2019 l’attore si è aggravato contro tale
giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere integralmente la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
G. Con
risposta 17 febbraio 2020 la convenuta si è opposta all’impugnativa e ha
sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica della decisione pretorile
nel senso di respingere integralmente la petizione, pure con protesta di spese
e ripetibili.
H.
Con risposta all’appello incidentale 11 maggio 2020 l’appellante
principale si è opposto al gravame della controparte, postulandone la
reiezione.
E considerato
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente
superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio
impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie,
l’appello 4 dicembre 2019 contro la decisione 28 ottobre 2019 del Pretore
aggiunto è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta e appello
incidentale 17 febbraio 2020 e la risposta all’appello incidentale 11 maggio
2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali estese dall’Ordinanza del
Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e
amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al
coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante (principale
o incidentale) deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può
dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,
bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché
l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Sulla
prescrizione
3.
Con l’impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha osservato che a
fronte dell’inoltro dall’istanza di conciliazione in data 5
agosto 2013, tutte le pretese attoree sorte più di cinque anni prima sono cadute
in prescrizione (art. 135 n. 2 CO). Nello specifico, le pretese relative al
mese di luglio 2008 sono ormai prescritte, potendosi tenere in considerazione
solo quelle a partire dall’agosto 2008. Questo accertamento non viene
contestato in seconda sede.
Sulla
corretta classe salariale
4.
Con l’impugnativa, l’appellante principale ribadisce
il suo diritto a percepire fr. 31'570.- a titolo di remunerazione
secondo la corretta classe salariale (classe 14).
5.
A tal proposito, il giudice di prime cure ha costatato che, malgrado
il diploma specialistico __________ dell’attore sia stato riconosciuto da un
suo precedente datore di lavoro (la __________ di __________ e di __________,
v. doc. F), la Croce Rossa Svizzera, quale istituzione competente
per le conversioni di titoli nonché per il riconoscimento di diplomi e
certificati esteri nel settore delle professioni sanitarie, ha unicamente riconosciuto
la qualifica dell’attore quale infermiere diplomato in cure generali (doc. 4). In
assenza di una regolamentazione per il riconoscimento dei diplomi specialistici
ottenuti all’estero, era il datore di lavoro a dover decidere nel concreto se
riconoscere o meno l’attestato specialistico dell’attore e in quale qualità
assumerlo. Il fatto di essere in possesso di una specializzazione non impedisce
difatti di assumere il titolare in veste di semplice generalista, come avvenuto
nel caso concreto, laddove il dipendente ha accettato tale funzione e
l’inserimento nella relativa classe salariale 7 con la sottoscrizione del
contratto di lavoro. La suddetta classe è stata poi convertita nella classe 12
con il nuovo CCL in vigore dal 1° gennaio 2005, senz’altro applicabile al caso
in esame (siccome il lavoratore con la sottoscrizione del contratto acconsente di
regola a tutte le modifiche ulteriori del CCL, purché non sanciscano obblighi
nuovi o estesi in maniera imprevedibile). Del
resto, la dicitura “infermiere anestesista” significava semplicemente
che l’attore era attribuito al reparto dedicato all’anestesia, come si può dedurre dalle testimonianze e dai contratti di
lavoro di __________ D__________, __________ L__________ e __________
S__________, inizialmente pure impiegati quali infermieri generalisti e solo
nel seguito quali infermieri diplomati in anestesia (classe 14) dopo il
conseguimento del certificato di specializzazione ASI. Dal salario percepito
dall’attore (maggiore a quanto previsto per la classe salariale 7 di cui al CCL)
non si può dedurre altrimenti, a fronte dell’esistenza di tabelle salariali
autonome della clinica e della decisione di quest’ultima di attribuirgli un
salario maggiore in virtù della sua esperienza lavorativa. Giusta quanto
accertato dal primo giudice, nemmeno il permesso di lavoro di cui al doc. H può
sovvertire tale conclusione, non avendo l’attore dimostrato che nel 2001 per
ottenere il posto in questione occorresse possedere un titolo specialistico o
essere assunto in qualità di specialista, non essendo tale fatto notorio. Il
Pretore aggiunto ha quindi respinto la pretesa attorea.
6.
Con il gravame l’appellante, nella misura in cui si limita a
ribadire le sue tesi di prima sede, ovvero che il suo inquadramento quale
infermiere specialista sarebbe dimostrato dal diploma in suo possesso, dalla
dicitura di “infermiere anestesista” contenuta nel contratto di lavoro e nel
doc. G e da quanto riconosciuto da un suo precedente datore di lavoro (doc. F),
non si confronta debitamente con l’impugnato giudizio. Lo stesso deve valere
quando il medesimo sostiene che il salario concretamente percepito e il
rilascio del permesso doc. H attesterebbero il suo ruolo di infermiere
specialista, senza considerare le argomentazioni pretorili relative alle
tabelle salariali autonome della clinica, alla facoltà di quest’ultima di
concedere salari più favorevoli di quelli previsti nel CCL, all’onere della
prova e ai fatti notori. Neppure è atto a sovvertire la sentenza impugnata il
rinvio alle testimonianze del dr. med. T__________ __________ e del dr. med. P__________
__________, i quali hanno unicamente osservato che l’attore era un “infermiere
di anestesia”,
senza specificare alcunché in relazione a un
eventuale riconoscimento della sua specializzazione. Inoltre, il rimprovero mosso
al primo giudice di avere trascurato la versione 1° gennaio 1999 del CCL non
può essere condiviso: il Pretore aggiunto l’ha tenuta in considerazione al
momento di valutare la classe inizialmente attribuita al dipendente (classe 7)
e i relativi minimi e massimi salariali ai tempi dell’assunzione, osservando
nel seguito che il periodo qui in esame (2008-2012) ricade nel campo di
applicazione della versione 1° gennaio 2005. È poi irricevibile in quanto
tardivamente addotto in questa sede (art. 317 CPC), oltre che infondato, il riferimento
dell’appellante agli art. 34/35 del CCL (versioni 1999 e 2005), che escludono
penalizzazioni salariali e sanciscono la garanzia dei diritti salariali
acquisiti in precedenza (con conseguente impossibilità per il lavoratore di
avvallare delle modifiche del CCL laddove comportanti penalizzazioni e rinunce):
egli non spiega che penalizzazione o rinuncia avrebbe introdotto la nuova
versione del CCL del 1° gennaio 2005 (che peraltro per la classe corrispondente
agli infermieri diplomati CRS prevedeva salari maggiorati). Neppure emerge che
la datrice di lavoro gli abbia accordato diritti salariali nel seguito ridotti
o soppressi, ritenuto che il suo salario è stato piuttosto aumentato per tenere
in considerazione il rincaro dei prezzi (v. sopra consid. A). A dire
dell’appellante, visto il carattere imperativo del CCL e l’impossibilità di
derogarvi a sfavore del dipendente, la scelta di riconoscere o meno la sua
specializzazione non poteva essere lasciata nella libera disposizione del
datore di lavoro. Il suo diritto al riconoscimento del diploma sarebbe inoltre
confermato dalla situazione dei suoi colleghi __________ D__________ e __________
S__________, che dopo aver conseguito la specializzazione sono stati inseriti
nella classe salariale 14. Questa Camera non è tuttavia in grado di valutare se
le situazioni siano paragonabili, non disponendo di alcuna informazione atta a
determinare un’eventuale equivalenza fra le formazioni seguite dai suddetti
colleghi in Svizzera e quella seguita dall’attore in __________. Comunque sia,
anche qualora si dovesse ammettere il dovere della datrice di lavoro di
riconoscere la specializzazione in questione, la decisione pretorile
resisterebbe comunque alla critica, poiché non si intravede alcuna violazione o
elusione delle disposizioni imperative del CCL: la datrice di lavoro, malgrado
abbia deciso di assumere l’attore in qualità di infermiere generalista
attribuito alla classe 7 (ora 12), lo ha di fatto retribuito non solo con lo
scatto massimo previsto per tale classe, bensì anche con un’ulteriore
maggiorazione e meglio con un salario, per il periodo 2008-2012, ampiamente
superiore anche al minimo salariale della classe 14 e anzi vicino al suo
massimo (fr. 7'051.- x 13 = 91'663.-), non comportando
peraltro l’eventuale inserimento nella classe 14 un automatico diritto al relativo
scatto massimo o addirittura a una maggiorazione supplementare, così come
pretende l’appellante. La censura deve pertanto essere respinta.
Sull’indennizzo
dei picchetti
7.
Con l’impugnativa, l’appellante critica il primo giudice per avere
respinto la sua pretesa di fr. 214'420.- quale remunerazione per picchetti
svolti, rifiutandosi altresì di accordare un importo in via equitativa.
8.
Il giudice di prima sede ha già esposto dottrina e giurisprudenza
relative al servizio di picchetto (v. p. 4-7 dell’impugnato giudizio). Si può
comunque qui evidenziare che quando il servizio di picchetto è svolto fuori
dall’azienda e il tempo di intervento è perlomeno di 30 minuti, solo il periodo
di effettivo impiego e di trasferta costituiscono tempo di lavoro. Qualora il
tempo di intervento sia inferiore, al lavoratore è altresì riconosciuto un
compenso di tempo pari al 10% del periodo inattivo del servizio di picchetto.
Per contro, il servizio di picchetto prestato all’interno dell’azienda viene
interamente conteggiato quale tempo di lavoro (art. 8a cpv. 3 OLL2, in vigore
dal 1° gennaio 2010). Quest’ultimo disposto era del resto già codificato
all’art. 15 cpv. 1 OLL1 e dunque applicabile anche prima del 2010 (diversamente
da quanto sostiene l’appellante incidentale). Il picchetto dev’essere
considerato “in sede” anche quando il dipendente, pur potendo trascorrere il
periodo di attesa fuori dall’azienda, deve trattenersi presso la stessa o nei
suoi paraggi a causa del tempo d’intervento ridotto, non potendo organizzare liberamente
il suo tempo libero, ma non nel caso in cui egli possa trascorrere tale periodo
al proprio domicilio (STF 4A_94/2010 del 4 maggio 2010, consid. 4.4; STF
4A_11/2016 del 7 giugno 2016, consid. 4.1 seg.). La qualifica come “tempo di
lavoro” è rilevante, ai sensi delle suddette disposizioni di diritto pubblico,
al fine di calcolare la durata massima del lavoro consentito e verificare il
rispetto delle normative sui periodi di riposo, e non tanto al fine di
determinare se e quale remunerazione sia dovuta per questi periodi, questione
che dipende piuttosto da quanto stabilito nel singolo contratto di lavoro o in
un contratto collettivo, dagli art. 319 e 322 seg. CO e
dall’art. 13 LL (Geiser,
Fachhandbuch Arbeitsrecht-Expertenwissen für die Praxis, 2018, p. 667-668; Wiederkehr, Arbeitszeiterfassung in
Spitälern und Kliniken, 2018, p. 10-11 e 31; Streiff/von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag - Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a
ed. 2012, n. 9, p. 164 seg. ad art. 319). Di principio, la prestazione
lavorativa ai sensi dell’art. 319 CO non presuppone forzatamente un
comportamento attivo, ritenuto che anche la sola disponibilità del dipendente
ad attivarsi secondo le esigenze e le richieste del datore di lavoro
contribuisce a soddisfare un bisogno di quest’ultimo (STF 4A_96/2017 del 14
dicembre 2017, consid. 2.1). Secondo dottrina e giurisprudenza, il periodo di
picchetto dev’essere retribuito qualora il dipendente lo debba trascorrere
all’interno dell’azienda o sia altrimenti pregiudicato nel godimento del suo
tempo libero, ad esempio qualora debba intervenire entro un termine molto
ridotto (STF 4A_523/2010 del 22 novembre 2010, consid. 5.1; DTF 124 III 249,
consid. 3a; STF 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 2.1). A dipendenza
delle pattuizioni e dell’interpretazione del contratto, la remunerazione del
periodo di attesa (“picchetto inattivo”) può essere ridotta rispetto a quella
prevista per l’attività effettiva, oppure può essere ritenuta già compresa nel
salario mensile/settimanale di base (STF 4A_528/2008 del 27 febbraio 2009,
consid. 2; STF 4A_523/2010 del 22 novembre 2010, consid. 5.1; STF 4A_94/2010
del 4 maggio 2010, consid. 5.2; STF 4A_96/2017 del 14 dicembre
2017, consid. 2.1; DTF 124 III 249, consid. 3b e 3c; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4a ed. 2019, p.
62-63). Qualora manchi una pattuizione, la remunerazione è dovuta, eventualmente
a un tasso ridotto secondo l’uso o l’equità (DTF 124 III 249, consid. 3; Streiff/von Kaenel/Rudolph,
op. cit., n. 9, p. 165 ad art. 319). Ciò è in particolare giustificato
se si considerano le differenze che caratterizzano tale prestazione e un
impiego effettivo nonché l’eventuale possibilità per il dipendente di lasciare
il posto di lavoro e di utilizzare almeno parzialmente tali periodi per
riposarsi, occuparsi di questioni personali o godere altrimenti di tempo
libero. Ad ogni modo, le ore di picchetto svolte all’interno dell’azienda che
superano la durata massima del lavoro settimanale ai sensi dell’art. 9 LL (50
ore per gli operatori sanitari) sono da considerare quale lavoro straordinario
che, secondo un’incisiva decisione del Tribunale federale, devono essere
remunerate con il salario di base con l’aggiunta di un’imperativa maggiorazione
del 25% oppure di un corrispondente congedo ai sensi dell’art. 13 LL (STF
4A_11/2016 del 7 giugno 2016, consid. 5.1 seg.; critico al riguardo: Senti, Pikettdienst in: ARV 2020, p.
15-16).
9.
Quanto alla dimostrazione della pretesa, una facilitazione
probatoria (in applicazione analoga dell’art. 42 cpv. 2 CO) e una relativa quantificazione
secondo il prudente criterio del giudice possono trovare applicazione qualora la
prova piena non sia possibile o esigibile, ritenuto che il richiedente deve
allegare, spiegare e sostanziare nel limite delle sue possibilità tutte le
circostanze che permettano o facilitino la valutazione del giudice.
10.
Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che, avendo l’attore il proprio
domicilio a __________ e non potendo dunque oggettivamente garantire
la sua presenza sul posto di lavoro (__________) entro 20 minuti dalla chiamata
(così come richiesto dalla datrice di lavoro), il medesimo ha trascorso i
periodi di picchetto presso la clinica, usufruendo di una camera messagli
gratuitamente a disposizione. Dovendo pertanto i periodi di picchetto essere
integralmente considerati quale tempo di lavoro, qualificabile come
“straordinario” (durata massima del lavoro settimanale secondo l’art. 14 CCL:
45.
ore), non stabilendo il CCL delle specifiche regole in relazione ai
picchetti svolti in sede e prevedendo lo stesso per contro un chiaro metodo di
retribuzione delle ore straordinarie (art. 15 CCL), il primo giudice ha pertanto
riconosciuto il diritto dell’attore alla remunerazione di tutte le ore
di picchetto svolte, comprendenti non solo quelle di effettivo intervento, ma
anche quelle di attesa (“picchetto inattivo”), secondo i tassi e le
maggiorazioni previste dall’art. 15 CCL. Si possono ad ogni modo aggiungere le
seguenti osservazioni e precisazioni. Occorre anzitutto distinguere fra la
durata massima del lavoro, il lavoro straordinario e il relativo salario
obbligatoriamente dovuto ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico (art.
9, 12 e 13 LL, art. 6 OLL2) e il lavoro supplementare ai sensi dell’art. 321c
CO, ovvero quello che supera la durata del lavoro stabilita da un contratto
individuale di lavoro o da un contratto collettivo (v. anche DTF 116 II 70,
consid. 4). Inoltre, l’unica regolamentazione del CCL riguardante il servizio
di picchetto è contenuta all’art. 13 cpv. 4 ed è riferita ai soli picchetti
svolti fuori sede, mentre per quanto riguarda le ore di picchetto inattivo
svolte in sede, il CCL è del tutto silente: non specifica se una relativa
remunerazione sia di principio già compresa nel salario mensile di base, né a
quanto debba ammontare una remunerazione aggiuntiva, né se gli art. 13 e 15 siano
applicabili anche alle ore suddette. Neppure il contratto di lavoro individuale
qui in esame contiene delle precisazioni. Queste lacune destano una particolare
perplessità in un settore come quello sanitario laddove gli operatori sono tenuti
a prestare regolarmente servizi di picchetto vincolati a tempi d’intervento
ridotti, ritenuto che il luogo di domicilio di un dipendente e la qualifica di
un picchetto quale servizio “in sede” o “fuori sede”, rispettivamente quale
lavoro supplementare o straordinario, possono comportare un’enorme differenza a
livello di diritti salariali. La remunerazione dell’intero servizio di
picchetto inattivo mediante il salario normale, oltre alle varie indennità e
maggiorazioni connesse con il lavoro notturno, festivo e straordinario,
comporta difatti delle considerevoli maggiorazioni del salario mensile di base,
come emerge in maniera lampante dalle pretese avanzate dal dipendente nella
presente controversia, ammontanti a più di fr. 200'000.- per un periodo di 4
anni e mezzo (luglio 2008-dicembre 2012): ciò farebbe lievitare il salario mensile
da fr. 7'051.- a più di fr. 10’000.-. Un relativo chiarimento fra le parti
sociali sarebbe pertanto auspicabile, seppur la questione non assuma carattere
decisivo nella presente vertenza, come si dirà qui di seguito.
11.
Il
Pretore aggiunto, malgrado abbia riconosciuto il diritto dell’attore alla
remunerazione delle ore di picchetto svolte, ha innanzitutto osservato che sia
le registrazioni delle timbrature di cui ai doc. U1-U5, sia le
tabelle di cui ai doc. V1-V5, risultano di complicata lettura e di difficile
comprensione, rispettivamente che la ricerca delle corrispondenze fra i due
gruppi di documenti per consentire il riscontro dei dati e quindi verificare la
correttezza o meno di quelli esposti dall’attore è ancora più gravosa, e
avrebbe necessitato una valutazione specialistica, che quest’ultimo non ha richiesto.
Inoltre, secondo quanto costatato dal giudice di prime cure, i conteggi esposti
dall’attore sono viziati da svariate incongruenze: il tempo di recupero
picchetti indicato al totale della colonna 5 dei doc. V1-V5 non combacia
praticamente mai con le ore di recupero picchetto alla relativa voce in calce
alle timbrature mensili di cui ai doc. U1-U5; l’attore ha computato le ore
svolte per ciascun picchetto feriale tenendo conto che lo stesso si svolge
dalle 15:00 alle 06:30 del mattino successivo (durata complessiva: 15h30min), malgrado
vi siano stati giorni in cui l’orario ordinario di lavoro cessava oltre le ore 15:00
(per cui in caso di sovrapposizione fra lavoro ordinario e picchetto, egli
verrebbe remunerato due volte); l’utilità dei dati contenuti nelle colonne 1 e
2.
alla prima pagina dei doc. V1-V5 (riguardanti i giorni e le ore di lavoro da
effettuare teoricamente, peraltro sempre superiori ai giorni e alle ore di
lavoro effettivo) e l’interazione di questi dati con quelli ulteriori sono
dubbiose e di difficile comprensione; non è possibile comprendere i calcoli che
hanno condotto ai risultati esposti nelle colonne 3 e 4 dei doc. V1-V5; non è
possibile comprendere il calcolo utilizzato dall’attore per determinare il
salario orario. A fronte di queste circostanze e delle contestazioni della
convenuta, non risultando i calcoli dell’attore completamente comprensibili e
verificabili attraverso delle conoscenze generali e con un
impegno ragionevole, e non potendo egli pretendere che il giudice verificasse la correttezza degli importi attraverso calcoli personali eccessivamente
complessi ed elaborati, il Pretore aggiunto ne ha concluso che l’attore non è
riuscito a dimostrare la fondatezza della sua pretesa, non essendovi nemmeno
spazio per una valutazione in via equitativa del dovuto, essendo la stessa
quantificata e quantificabile al centesimo.
12.
Con
il gravame, l’appellante sostiene invece di avere fornito sufficienti informazioni
e spiegazioni, avendo in particolare prodotto la documentazione relativa al
contratto, alle buste paga e ai conteggi delle ore svolte e citato testimoni ai
quali il giudice poteva chiedere precisazioni. Tali considerazioni possono
tuttalpiù essere considerate quali premesse alle censure appellatorie, poiché
non dimostrano nulla quanto alla comprensibilità o complessità dei documenti
prodotti, alle tematiche sulle quali i testi sono stati chiamati a riferire e alle
spiegazioni eventualmente fornite dai medesimi. Del resto, l’onere probatorio incombeva
all’attore, il quale a fronte del principio attitatorio applicabile alla
presente controversia doveva offrire al giudice tutti i dati a sua disposizione
e tutte le spiegazioni necessarie per permettergli di comprendere la
documentazione e verificare i dati e i calcoli ivi esposti, spiegazioni che peraltro
dovevano essere contenute nei suoi scritti di causa, non potendo egli pretendere
che il medesimo andasse a cercarle o intuirle con un minuzioso esame dei
corposi allegati. A tal riguardo, l’appellante non oppone censure debitamente
motivate ai dubbi espressi dal Pretore aggiunto sulla comprensibilità delle
timbrature doc. U1-U5, limitandosi a osservare che i picchetti svolti emergevano
con chiarezza dalle medesime e trascurando così la laboriosità di
un’estrapolazione degli ulteriori dati, segnatamente della durata effettiva dei
periodi di picchetto (tenuto conto dei turni di lavoro più o meno prolungati,
rispettivamente del lavoro ordinario e straordinario svolto) e delle
compensazioni di tempo già concesse dalla datrice di lavoro (la quale ha sempre
riconosciuto per i periodi di picchetto il tempo effettivo di intervento e una
compensazione forfettaria aggiuntiva di 2/3 ore per i picchetti feriali e di
4/8 ore per i picchetti festivi, a dipendenza dell’anno di riferimento). In
effetti, l’attore avrebbe dovuto spiegare come venivano registrati e come
dovevano essere letti e interpretati i vari eventi (contrassegnati da numerose
sigle quali “LAV.ORD.”, “STR.25%”, “STR.50%”, “MONTE+”, “MONTE-”, “PICC.FER.”,
“PICC.FEST.”, “RECH.PICCH”, “I.NOTTE SP”, “I.NOTTE SO”, “PICC. POS” e altre
ancora) e quali di questi dati ha utilizzato, questione non debitamente
affrontata in primo grado. Il gravame neppure contiene pertinenti
considerazioni in relazione alla laboriosità dei calcoli, alla possibilità e
fattibilità di verificarli con un ragionevole impegno e all’opportunità di una relativa
valutazione specialistica. Anche per quanto riguarda i dati da lui immessi
nelle tabelle doc. V1-V5, l’appellante sostiene di averli raccolti ed elaborati
con diligenza e che gli stessi risultano chiari, omettendo però di confrontarsi
puntualmente con ogni singola incongruenza citata dal Pretore aggiunto e di
spiegare perché la relativa riflessione sarebbe errata o irrilevante. In
particolare, non spiega perché non vi sarebbero incongruenze nei dati relativi
al recupero dei picchetti, non indica quale fosse il senso e lo scopo dei dati
indicati nelle colonne 1 e 2, non chiarisce se e dove aveva esposto al giudice,
in prima sede, le modalità per determinare la durata effettiva (e non solo
teorica) di un picchetto in caso di turni di lavoro prolungati/pomeridiani
terminanti dopo le ore 15:00, e l’ammontare del salario orario (limitandosi a
osservare che nella petizione e nelle buste paga era attestato il salario annuo
e che in ogni caso dividendo tale importo per 173 così come previsto a p. 23
del CCL non si avrebbero importi distanti da quelli indicati nella petizione).
Dispositivo
Già solo per questi motivi, la ricevibilità dell’appello a tal proposito è
quantomeno dubbia. L’esito non muterebbe in ogni caso anche esaminando le
considerazioni esposte con l’impugnativa. L’appellante osserva di avere già
indicato nella petizione che la dicitura “PICC.FER” indicava i picchetti in
tempo feriale, di una durata di 15h30min (dalle 15:00 alle 06:30, laddove
tuttavia vi erano altresì picchetti che iniziavano alle ore 20:00), che la
dicitura “PICC.FEST” indicava i picchetti festivi, di una durata di 24 ore (dalle
06:30 alle 06:30 del giorno successivo), e che tali fasce orarie sono state
confermate dai testimoni. Osserva altresì di avere già esposto, nella
petizione, il calcolo per applicare le maggiorazioni del 25% e del 50% ai sensi
dell’art. 15 cpv. 1 lett. a e b CCL, da cui sottrarre nel seguito le
compensazioni già concesse e le ore straordinarie già riconosciute dalla
clinica. Ciò è esatto, ma ancora insufficiente per permettere al giudice di
comprendere e verificare i calcoli. Lo stesso dicasi ove l’appellante osserva
che i doc. V1-V5 contenevano una legenda relativa ai dati di ciascuna colonna,
ritenuto che tali brevi e laconiche didascalie non erano sufficientemente limpide
o dettagliate, non chiarendo quali dati fossero stati utilizzati e perché. L’appellante
osserva in questa sede di avere dedotto, nei propri calcoli (colonne 5 e 6), i
compensi riconosciuti dalla datrice di lavoro per ciascun picchetto (ad esempio
2 ore forfettarie per i picchetti feriali del maggio 2009) oltre che tutte le
ore straordinarie già riconosciute ed evincibili dal dato “MONTE+” di cui alle
timbrature, per cui non vi sarebbero ore conteggiate due volte (p. 12 appello).
Ora, a prescindere dal fatto che tale spiegazione sia incompleta, non
illustrando su quali dati e calcoli si fondi la registrazione “MONTE+”, non si
intravede dove, negli allegati scritti di prima sede, l’attore avrebbe offerto
al primo giudice tali specificazioni (né ciò risulta dall’impugnativa), considerato
che con la petizione (p. 9) egli ha unicamente indicato che i dati della
colonna 5 di cui ai doc. V1-V5 corrispondevano al “compenso in ore per
picchetti” e i dati alla colonna 6 alle “ore svolte come straordinarie
durante il picchetto e messe a fondo ore” (dicitura che sembrava alludere
alle ore di effettivo intervento durante il picchetto). Gli allegati scritti d’altronde
sono del tutto silenti sui criteri per determinare se e quando all’attore
fossero assegnati picchetti ordinari con inizio alle 15:00, oppure picchetti
posticipati con inizio alle 20:00. In sostanza, il gravame non permette di
stabilire che l’attore abbia fornito al giudice di prima sede tutti i necessari
elementi per leggere e verificare le timbrature e le tabelle (con particolare
riferimento alle effettive ore di picchetto non compensate/ remunerate), o che
i dati e i calcoli contenuti nei doc. V1-V5 siano facilmente comprensibili e corretti.
Ulteriori dubbi emergono esaminando i suddetti documenti: ad esempio, la pagina
relativa al mese di gennaio 2009 (doc. V2) espone dei dati per nulla
corrispondenti con quelli di cui al doc. U2 per il relativo mese; dal doc. U2
risulta che giovedì 10 settembre 2009 l’attore ha iniziato il proprio turno
alle 11:47 e l’ha terminato alle 20:11, mentre il corrispondente estratto di
cui al doc. V2 indica l’inizio del picchetto alle ore 15:00; non si capisce se
nel giorno di domenica 28 marzo 2010 ha avuto luogo un picchetto o un giorno di
congedo: il doc. V3 indica un intero picchetto festivo di 23h30min, ma dalla
relativa registrazione doc. U3 (che indica sia “CONGEDO” sia “PIC.FES.SO”) si
potrebbe altresì ipotizzare che l’attore abbia svolto un intervento durante il
picchetto del sabato iniziato alle 23:22 e terminato alle 00:31, e che il resto
della domenica costituisse tempo libero.
13. Da
tutti questi elementi si devono trarre le seguenti conclusioni: i doc. V1-V5,
ove l’attore ha inserito varie tipologie di dati, interpretandoli ed elaborandoli,
costituiscono delle mere allegazioni di parte, contestate dalla convenuta sia
nella loro integralità, sia con puntuali riferimenti a svariate incongruenze,
né vi sono risultanze istruttorie atte a confermarne la fondatezza e
correttezza, quanto piuttosto dubbi di segno opposto. Il giudice non poteva
dunque farvi affidamento, laddove una relativa verifica o un calcolo
alternativo avrebbe comportato l’esame di una miriade di dati riferiti a un
periodo di 5 anni, compito già di per sé particolarmente dispendioso e
ulteriormente aggravato dalle lacune nelle informazioni fornite dall’attore. Queste
circostanze ostavano altresì a una stima secondo il prudente criterio del
giudice, ritenuto che l’appellante non riesce a sovvertire quanto osservato dal
Pretore aggiunto sui limiti di una valutazione in via equitativa della pretesa
in questione: egli non dimostra di avere offerto in prima sede tutti i dati e i
chiarimenti da lui esigibili, né illustra quali informazioni o dati mancanti
non potessero essere determinati o quantificati. In altre parole, l’attore in
prima sede non ha sufficientemente indicato tutti i criteri in base ai quali si
potevano quantificare le ore svolte, non potendo l’art. 42 cpv. 2 CO supplire a
una carente allegazione.
14. Ne
discende che la decisione pretorile resiste alla critica anche su questo
aspetto e dev’essere confermata.
15. L’appellante
rimprovera altresì al primo giudice di non aver esaminato l’aggiuntiva pretesa di
fr. 6'706.-, corrispondente alla remunerazione a suo dire dovuta per la mancata
concessione di un riposo compensativo pari al 10% della durata dei picchetti
svolti in fascia notturna ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 CCL (che rinvia agli
art. 10 e 17b cpv. 2 LL). Egli non censura una violazione del suo diritto di
essere sentito. La questione può comunque essere affrontata in questa sede.
L’art. 13 cpv. 2 CCL prevede per il tempo di lavoro notturno ordinario dalle
23:00 alle 06:00 una compensazione del 10% in tempo libero. L’art. 15 cpv. 1
lett. b CCL prevede invece una compensazione maggiorata del 50% per il lavoro
notturno “straordinario” dalle 20:00 alle 06:00.
Ora,
ritenuto che per tutte le ore di picchetto notturno dalle 20:00 alle 06:00
svolte fra il 2008 e il 2012 l’attore ha già preteso le maggiorazioni di cui
all’art. 15 CCL, comprese nell’importo complessivo di fr. 214'420.-, è
quantomeno dubbio che l’attore potesse pretendere l’ulteriore 10% di cui
all’art. 13 cpv. 2 CCL. In altre parole, emerge una possibile sovrapposizione fra
la pretesa di fr. 214'420.- e quella aggiuntiva di fr. 6'706.-. Del resto, nel
contestare quest’ultima la convenuta ha rilevato che le ore forfettarie di
recupero picchetto concesse al dipendente (2/3 ore per i picchetti feriali e
4/8 ore per i picchetti festivi a dipendenza dell’anno di riferimento) erano
intese a soddisfare tutte le compensazioni di tempo previste dal CCL (fra cui
quella del 10% di cui all’art. 13 cpv. 2 CCL). Malgrado sia evidente che queste
ore siano insufficienti per rapporto ai diritti complessivi del dipendente (in
una misura che non è stato possibile quantificare), esse sono tuttavia ben
superiori al 10% in questione. La pretesa non poteva pertanto essere esaminata
singolarmente, come fatto dall’attore, bensì presupponeva la contrapposizione
fra le compensazioni pretese dall’attore e quelle già concesse dalla convenuta.
Non è neppure chiaro se le registrazioni con la sigla “I. NOTTE SO” e “I. NOTTE
SP” a più riprese contenute nelle timbrature doc. U1-U5 giochino o meno un
ruolo ai fini del calcolo, poiché tutto si ignora sul senso e sull’utilizzo di
questi dati. A fronte delle varie problematiche, non potendo questa Camera
accogliere la pretesa aggiuntiva del dipendente, la censura non può dunque
mutare l’esito del giudizio.
Sui supplementi per lavoro festivo e
notturno
16. Chinandosi
sulla pretesa attorea relativa all’indennità per il lavoro
prestato il sabato, la domenica e i giorni festivi (fr. 4.-/ora) e quella per
lavoro notturno (fr. 2.-/ora) di cui all’art. 13 cpv. 1 e 2 CCL, il Pretore
aggiunto ha anzitutto rilevato che le stesse non sono cumulabili (v. anche doc.
10). Ha poi stabilito che esse sono dovute per l’intero tempo di lavoro durante
il servizio di picchetto, e non solamente in caso di intervento effettivo. Ritenuto
che la convenuta non ha contestato il numero di picchetti festivi e feriali
svolti dall’attore (che possono essere dunque tenuti in considerazione, nella
misura in cui le relative pretese non siano prescritte), che per i picchetti
festivi devono essere conteggiate 24 ore di lavoro e che ogni picchetto feriale
comprendeva 7 ore notturne, il giudice di prima sede ha determinato l’ammontare
complessivo delle indennità, deducendovi nel seguito quelle già corrisposte
dalla datrice di lavoro (doc. 6.1-6.5) e i contributi sociali, per un totale di
fr. 8'844.80 netti.
17. Con
l’appello principale, l’attore rileva unicamente l’opportunità di indicare
anche nel dispositivo della decisione pretorile che tale importo è al netto dei
contributi sociali. Non formula tuttavia un’esplicita richiesta di modifica del
dispositivo, né tantomeno menziona la questione nel suo petitum. Ad ogni
modo, una modifica non appare necessaria, dovendo la datrice di lavoro versare
al dipendente unicamente l’importo netto e risultando chiaramente dalle
considerazioni del Pretore aggiunto sia i calcoli effettuati, sia l’avvenuta
deduzione dei contributi sociali.
18. Con
l’appello incidentale, la convenuta sostiene invece che il giudice di prime
cure non avrebbe dovuto accordare alla controparte le suddette indennità, poiché
le ore di picchetto non hanno potuto essere né accertate né ricostruite. La
censura non si confronta tuttavia debitamente con la decisione impugnata, con
particolare riferimento all’assenza di contestazioni sul numero di picchetti
svolti e al numero di ore notturne e festive che componevano ciascun picchetto
(facilmente determinabili indipendentemente dai dubbi suesposti sui calcoli
effettuati dall’attore), ed è dunque irricevibile. L’appello incidentale è parimenti
irricevibile, siccome non si confronta debitamente con la decisione di primo
grado, è privo di sufficiente motivazione ed è di difficile comprensione, quando
la convenuta osserva genericamente di aver già versato al dipendente più di
quanto previsto dal CCL nonché di aver riconosciuto il sabato come giorno
festivo (sebbene non lo fosse) a vantaggio del medesimo e quando rimprovera al Pretore
aggiunto di non aver tenuto in considerazione che il sabato non è un giorno
feriale secondo il CCL. Il primo giudice ha dedotto, nei suoi calcoli, le
indennità già versate dalla datrice di lavoro, ritenuto che quella di fr. 4.-
giusta l’art. 13 cpv. 1 CCL è dovuta anche per le ore di servizio prestate di
sabato. L’appellante incidentale osserva poi di aver remunerato con il
supplemento dovuto i concreti casi di intervento avvenuti durante il periodo di
picchetto. Non potendo invece il periodo di picchetto inattivo essere
considerato quale tempo di lavoro, a suo dire esso non dovrebbe beneficiare dei
citati supplementi. La censura non può tuttavia sovvertire l’impugnato
giudizio. La decisione del Pretore aggiunto di considerare gli interi periodi
di picchetto quale tempo di lavoro non è stata debitamente contestata con
l’appello incidentale e dev’essere confermata. Permane certamente qualche
dubbio, a fronte delle suesposte lacune del CCL, sull’applicabilità delle sue
disposizioni al periodo di picchetto inattivo svolto presso la clinica. Dovendo
esso ad ogni modo essere remunerato (se con un tasso orario normale o ridotto
poco importa) e in assenza di migliori spiegazioni o precise pattuizioni, la
decisione del primo giudice di accordare le indennità di cui all’art. 13 CCL è
condivisibile.
Sui
giorni di congedo non goduti
19. In
merito ai giorni di libero previsti dagli art. 14 cpv. 2 CCL e 7 OLL2, il
Pretore aggiunto ha in primo luogo osservato che essi possono sovrapporsi, ma
che nei medesimi non possono essere contati i giorni adibiti al recupero del
picchetto. Il giudice di prime cure ha nel seguito riconosciuto il diritto
dell’attore alla remunerazione di 77 giorni di congedo non goduti sull’arco del
periodo agosto 2008-dicembre 2012 ed evincibili dai doc. U1-U5, per un totale
di fr. 25'350.25 di indennità al netto dei contributi sociali
(tenuto conto di un salario orario oscillante fra i fr. 43.76 e i fr. 43.92).
20. A
tal proposito, l’appellante principale si limita a ribadire l’opportunità di
menzionare anche nel dispositivo che l’importo di cui sopra è al netto dei
contributi sociali, questione già affrontata al precedente consid. 17, al quale
si rinvia. L’appellante incidentale invece contesta l’accoglimento (parziale)
della pretesa attorea. Nella misura in cui essa osserva soltanto di avere
rispettato i giorni consecutivi di riposo prescritti dopo turni di lavoro prolungati
e di avere contestato i giorni rivendicati dall’attore, le censure sono
irricevibili per carente motivazione e confronto con la decisione di primo
grado. Lo stesso dicasi per la censura ove l’appellante incidentale ribadisce
nuovamente che a suo modo di vedere le pretese della controparte per il periodo
2008-2009 sarebbero infondate poiché l’art. 8a OLL2 è entrato in vigore solo il
1° gennaio 2010. La questione è già stata tematizzata e risolta dal Pretore
aggiunto (p. 8 dell’impugnato giudizio) e ripresa al precedente consid. 8: sia
l’art. 15 cpv. 1 OLL1, sia l’art. 8a cpv. 3 OLL2 prevedono che se il servizio
di picchetto è prestato nell’azienda, tutto il tempo messo a disposizione è
considerato tempo di lavoro, e deve dunque essere tenuto in considerazione per
valutare il rispetto delle prescrizioni di diritto pubblico riguardanti il
periodo di riposo. Pure inadatte a sovvertire il giudizio di prima sede sono le
ulteriori censure dell’appellante incidentale secondo cui i giorni di congedo
calcolati dall’attore nei doc. V1-V5 sono incomprovati, incomprensibili e
scorretti, rispettivamente secondo cui le ricostruzioni di cui ai doc. U1-U5 sono
contestate: rilevato come in prima sede la convenuta non avesse contestato le
timbrature, quanto piuttosto l’estrapolazione dei dati e i calcoli di cui ai
doc. V1-V5, essa non si confronta ora con le argomentazioni e i calcoli
effettuati dal Pretore aggiunto alle p. 9 in fine e 10 del giudizio, per
cui gli stessi devono essere confermati.
21. In
definitiva, sia l’appello principale 4 dicembre 2019 di AP 1, sia l’appello
incidentale 17 febbraio 2020 di __________ SA (già AO 1) devono essere
respinti, nella misura in cui ricevibili.
22. Le
spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per quanto riguarda
l’appello principale, il valore litigioso (determinante
anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 296'513.91.
Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a
fr. 9’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2
lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 7’000.-.
Per quanto
concerne l’appello incidentale, il valore litigioso (determinante anche
per un eventuale ricorso al Tribunale federale) è pari a fr.
34'195.05. Le spese processuali, calcolate in base agli
art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla
base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle
spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1’500.-.
23. Il
valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di
fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello
principale 4 dicembre 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è
ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello
principale, pari a fr. 9’000.-, sono a carico dell’appellante principale, che
rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’appello
incidentale 17 febbraio 2020 di __________ SA, __________ (già AO 1, __________)
è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le
spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a fr. 2’500.-,
sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà alla controparte fr.
1’500.- per ripetibili di seconda sede.
V. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).