12.2020.113
Mancato rispetto di un provvedimento cautelare, misure d'esecuzione, segnalazione al Ministero pubblico e multa disciplinare; commisurazione della multa
26 novembre 2020Italiano20 min
ordine alle convenute di continuare a fornire alle istanti i servizi sopra citati
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.113
Lugano
26 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa (inc. n. CA.2020.36 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud) promossa con istanza 14 luglio
2020 da
CO 1
CO 2
entrambe patrocinate dall’avv.
contro
RE 1
RE 2
entrambe patrocinate dall’avv.
PA 1
chiedente l’attuazione delle misure d’esecuzione decise nell’ambito
della sentenza
supercautelare 11
maggio 2020 (inc. CA.2020.23) a fronte del mancato rispetto
dell’ordine ivi
sancito da parte delle convenute, e meglio l’imposizione della multa
disciplinare e la segnalazione
della violazione dell’art. 292 CPS al Ministero Pubblico;
richiesta avverso la
quale le convenute non hanno presentato alcuna osservazione e
che il Pretore ha
accolto con decisione 27 agosto 2020;
reclamanti le convenute, che con reclamo 14 settembre 2020
hanno chiesto di
annullare le misure di esecuzione ordinate, protestando tasse, spese
e ripetibili;
mentre le istanti con osservazioni 1° ottobre 2020 hanno postulato
la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
Con istanza 11 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 e RE 2 innanzi
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo l’adozione dei
seguenti provvedimenti in via supercautelare e cautelare:
-
fare ordine alle convenute di consegnare loro, entro 48 ore
dall’emanazione del provvedimento e per il tramite di un ausiliario di
giustizia, tutti i dati in loro possesso e di proprietà delle società istanti
immessi nel programma gestionale E__________ e/o archiviati sui propri server;
-
nominare un ausiliario di giustizia che potesse ricevere in
consegna i suddetti dati, verificare il rispetto dell’ordine impartito e
indicare i tempi tecnici necessari per effettuare la migrazione dei dati;
-
fare ordine alle convenute di continuare a fornire loro tutti i
servizi informatici fino a quel momento erogati, e meglio la fornitura di una
licenza d’uso del programma informatico / sistema di gestione aziendale
denominato E__________, la fornitura di un sistema di backup dei
dati delle clienti nel proprio server, l’aggiornamento del programma gestionale
nel corso del tempo, la fatturazione elettronica attiva e passiva fino ad un
totale di 4.000 fatture annue, comprensiva di creazione automatica delle
fatture in formato.xml e invio diretto delle medesime fatture all’Agenzia delle
Entrate con firma digitale certificata, nonché dell’archiviazione per 10 anni e
della consultabilità tramite il gestionale E__________ delle stesse,
l’accesso O__________ per emissione delle fatture ai sensi dell’art. 38 quater
D.P.R. n. - 633/1972, il collegamento con i registratori fiscali __________ per
tutti i punti vendita CO 1 e l’accesso API per l’e-commerce (dietro
corresponsione della retribuzione contrattualmente prevista da parte delle
società istanti). Ciò fino a scadenza del periodo indicato dall’ausiliario di
giustizia come tempo tecnico per effettuare la migrazione dei dati, fermo
restando che alle società istanti, sulla base della licenza d’uso
valida senza limiti di tempo da loro acquistata, dovrà anche essere garantita
la possibilità di accedere, senza limiti di tempo, al programma nella sua
versione attuale, alfine di poter recuperare i dati storici mediante
l’interfaccia E__________.
Il tutto con le
comminatorie dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in
caso di mancata esecuzione entro il termine impartito e di una multa aggiuntiva
di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento.
B.
Con decisione supercautelare inaudita altera parte del 11
maggio 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza nel senso che ha fatto
ordine alle convenute di continuare a fornire alle istanti i servizi sopra citati
e ha fatto loro divieto di cancellare o alterare i dati in loro possesso, con
le comminatorie richieste. Dopo l’attivazione del contraddittorio, il Pretore
ha poi accolto integralmente l’istanza con la decisione cautelare del 16 luglio
2020 (inc. CA.2020.23).
C.
Nel frattempo, con raccomandata 14 luglio 2020
le istanti hanno segnalato al Pretore che la controparte stava violando gli
ordini impartiti, in particolare per quanto attiene all’obbligo
di continuare a fornire tutti i servizi informatici sino ad allora erogati,
chiedendo pertanto la messa in atto delle misure di esecuzione previste. In
sintesi, le istanti hanno osservato che da fine giugno 2020 alcune richieste di
supporto informatico rivolte alla controparte per la risoluzione di problemi
tecnici del programma E__________ sono rimaste inevase (v. doc. A-D
allegati allo scritto).
D.
Le convenute da parte loro non hanno presentato alcuna osservazione
o contestazione entro il termine impartito.
E.
Con decisione 27 agosto 2020 il Pretore, accertata la
disobbedienza all’ordine cautelare di cui sopra, ha disposto la
trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292
CPS e la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 60'000.-
quale multa disciplinare, di fr. 400.- per spese
processuali e di fr. 300.- a titolo di ripetibili in favore delle controparti (inc.
CA.2020.36).
F.
Con reclamo 14 settembre 2020 le convenute si sono aggravate contro
il citato giudizio chiedendo di annullare le misure di esecuzione a loro
inflitte, con protesta di spese e ripetibili.
G. Con
osservazioni 1° ottobre 2020 le istanti hanno postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
Considerandi
1.
La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare o
effettuata una segnalazione per violazione dell’art. 292 CPS nell’ambito di una
procedura cautelare è una decisione di esecuzione indipendente del giudice
delle misure cautelari ai sensi dell’art. 267 CPC, che come tale può essere
impugnata in modo autonomo mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC
in connessione con l’art. 309 lett. a CPC (v. anche STF 4A_189/2016 del 13
luglio 2016, consid. 3.3). Il termine di impugnazione e per inoltrare la
risposta è di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339
cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC).
2.
Nella fattispecie, giova innanzitutto osservare che RE 1 e RE 2 sono
state convenute in primo grado nella forma del litisconsorzio passivo
facoltativo (art. 71 CPC) e che esse non erano rappresentate da un
patrocinatore comune come in questa sede, per cui la decisione 27 agosto 2020
del Pretore è stata notificata separatamente, tramite raccomandata, a ciascuna
di esse. Ora, dai relativi estratti Track&Trace della Posta svizzera risulta
che la suddetta decisione è stata notificata a RE 1 il 2 settembre 2020, e a RE
2.
il 31 agosto 2020.
Ne consegue che il
reclamo 14 settembre 2020 inoltrato congiuntamente dalle convenute e rientrante
nella competenza di questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG) è tempestivo e
ricevibile solo per quanto riguarda RE 1. Presentato per conto di RE 2, il
reclamo è invece irricevibile.
Le osservazioni 1°
ottobre 2020 delle società istanti sono tempestive.
3.
Con l’impugnata decisione, il giudice di primo grado ha osservato
che l’esecutività del provvedimento supercautelare e di quello cautelare
(cresciuto in giudicato) sono pacifiche e non controverse e che le convenute
non hanno contestato la relativa violazione, che emerge peraltro anche dalla
documentazione prodotta dalle istanti. Il Pretore ha dunque disposto la
segnalazione della violazione dell’art. 292 CPS al Ministero
pubblico e l’imposizione di una multa disciplinare. Quanto all’entità
della sanzione, il primo giudice ha osservato che essa dev’essere in un
ragionevole rapporto con gli interessi fatti valere da chi lamenta
l’inosservanza dell’obbligo. Ha altresì rilevato che, malgrado nei dispositivi
di cui alle decisioni 11 maggio e 16 luglio 2020 le due multe
disciplinari comminate fossero indicate come cumulative, il cumulo non è
giustificato né proporzionato. Quella una tantum di fr. 5'000.- non si
riferiva in effetti all’ordine qui in esame (ovvero quello di continuare a
fornire i servizi summenzionati), bensì a un diverso ordine impartito e corredato
da un termine di esecuzione stabilito. L’inosservanza in discussione era
piuttosto correlata alla multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di
inadempimento, ovvero dal 29 giugno 2020 (doc. C e istanza, p. 1 in
fondo) al 27 agosto 2020 (data della sentenza di primo grado), corrispondente a
un periodo di 60 giorni. Il Pretore ha pertanto quantificato la multa in fr. 60'000.-.
4.
Al principio del gravame, RE 1 espone un suo riassunto dei rapporti
contrattuali fra le parti, producendo alcuni documenti (doc. C e D) e menzionando
altresì quali prove non meglio precisati testi e una perizia. Tali allegazioni
e prove sono tuttavia inammissibili, poiché avrebbero dovuto semmai essere
proposte innanzi al giudice di prima sede nell’ambito della procedura di cui
all’inc. CA.2020.23. Per contro, nella procedura di esecuzione, la convenuta
non può rimettere in discussione la decisione da eseguire. La stessa può
solamente contestare il carattere esecutivo della medesima, evidenziare
eventuali vizi della procedura di esecuzione oppure obiettare che dopo la
comunicazione della decisione sono intervenute circostanze atte a impedirne l'esecuzione
(v. art. 341 cpv. 3 CPC), quali ad esempio l’avvenuto adempimento,
l’impossibilità di un adempimento, la concessione di una dilazione, oppure
ancora la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta (STF
5D_124/2015 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.3; IICCA del 20 dicembre 2012, inc.
12.2012.184, consid. 2).
5.
Anche quando la reclamante rimprovera al primo giudice di avere
effettuato una valutazione soggettiva e arbitraria e di essere giunto alle sue
conclusioni “partendo da una considerazione succinta, forfettaria e priva di
supporto giuridico, oltre che logico”, senza spiegare concretamente quali
conclusioni pretorili sarebbero errate e perché, la censura è carente nella
motivazione e pertanto irricevibile (art. 310 e 311 CPC). La reclamante non
censura poi una carente motivazione del giudizio impugnato o la violazione del suo
diritto di essere sentita. Si può comunque qui osservare che la motivazione
della decisione può essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire
perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché
l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio
all'autorità superiore. Nel caso concreto, tenuto altresì conto della natura
sommaria della procedura e dell’assenza di contestazioni di prima sede da parte
delle convenute, nella decisione in esame sono ravvisabili gli elementi
fondamentali che hanno indotto il primo giudice a prendere la sua decisione,
ovvero l’esecutività del provvedimento cautelare, la sua violazione, la
determinazione dei giorni di inadempimento e il calcolo della multa.
6.
In merito alla violazione dell’ordine cautelare, già in primo grado le
convenute, precluse, non hanno presentato alcuna osservazione entro il termine
impartito, né hanno richiesto la proroga del termine o la restituzione del
medesimo ex art. 148 CPC, adducendo motivi giustificativi per l’inosservanza. Peraltro
RE 1 nemmeno in questa sede contesta il mancato adempimento degli ordini impartiti
nel periodo decorrente dal 29 giugno 2020 al giorno della sentenza (27 agosto
2020) o fa valere circostanze atte a impedire l’esecuzione. L’inosservanza dell’ordine
(super)cautelare e la durata dell’inadempimento così come accertate dal primo
giudice devono dunque essere confermate. Ne consegue la correttezza sia della
segnalazione al Ministero Pubblico (art. 292 CPS), sia della condanna al
pagamento di una multa disciplinare.
7.
A mente della reclamante, “Non è dato comprendere perché le
società convenute, ovvero RE 1 società attiva ed operativa debba rispondere del
pagamento di una multa disciplinare in via solidale con la società RE 2 già da
tempo in liquidazione”. La censura, oltre a essere insufficientemente
motivata e pertanto irricevibile, è anche inadatta a sovvertire il giudizio di
primo grado. Sia la decisione supercautelare che quella cautelare impongono i relativi
divieti e ordini a entrambe le società, menzionando la seconda decisione espressamente
il coinvolgimento di entrambe nei rapporti contrattuali di cui trattasi, senza
che esse abbiano mai sollevato alcuna contestazione a tal riguardo.
L’imposizione di una multa a carico di RE 1 e il vincolo solidale devono essere
pertanto confermati, ritenuto che la posizione di RE 2, preclusa anche in
questa sede, non può essere esaminata.
8.
La reclamante contesta altresì la quantificazione temporale della
multa, ovvero la sua decorrenza dal 29 giugno al 27 agosto 2020, sostenendo che
“la data di applicazione della multa disciplinare per eventuale
inottemperanza alla decisione pretorile coinciderebbe con il passaggio in
giudicato della decisione e conseguente notificazione alla parte interessata”
e rilevando che non esiste una norma giuridica che disciplini la decorrenza e
la durata della multa, per cui la decisione del Pretore sarebbe del tutto
opinabile, soggettiva e arbitraria.
9.
Ora, a prescindere dal fatto che la decisione supercautelare 11
maggio 2020 non era di principio impugnabile (DTF 137 III 417, consid. 1.2-1.4;
IICCA del 7 marzo 2016, inc. 12.2016.18, consid. 3) e che quella cautelare del
16.
luglio 2020 è passata in giudicato, i provvedimenti cautelari sono
immediatamente esecutivi, a meno che l’esecutività sia eccezionalmente sospesa
mediante il conferimento dell’effetto sospensivo a un’eventuale appello (art.
315.
cpv. 4 e 5 CPC). La reclamante non si confronta con tale aspetto, né
contesta il periodo di inadempimento accertato dal primo giudice. Aggiungasi
che, evidentemente, mirando la multa disciplinare in questione a sanzionare
ciascun giorno di inadempimento, il primo giudice poteva unicamente accertare
se vi fosse o non vi fosse adempimento nel periodo intercorrente fra la
notifica del disposto cautelare e la conclusione della procedura di esecuzione,
così come ha fatto nel caso concreto. A tal riguardo, il suo agire è esente da
critica.
10.
A
mente della reclamante, l’entità della multa inflitta sarebbe opinabile ed
eccessiva. In particolare, sarebbe eccessivo e sproporzionato l’ammontare di
fr. 1'000.- giornalieri per rapporto alla situazione concreta, in particolare
al guadagno netto giornaliero e al fatturato di RE 1 e all’attuale stato di
RE 2 (siccome in
liquidazione).
11.
La
censura è invero scarna e ben poco sostanziata. Nondimeno, stante che il
Pretore non ha fornito particolari motivazioni per la fissazione dell’importo
giornaliero della multa, alle esigenze di motivazione del gravame non potevano
essere poste esigenze troppo restrittive. D’altronde, l’ammontare della multa
di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC è variabile (ritenuto che i fr. 1'000.-
giornalieri corrispondono al massimo consentito dalla legge), deve sempre
ossequiare il principio della proporzionalità ed essere giustificato alla luce
della violazione concretamente in esame e dello scopo che si prefigge (che non
è semplicemente quello di punire una trasgressione, ma anche quello di
assicurare l’effettiva esecuzione della decisione). Non è conseguentemente
ammissibile fissare a priori l’ammontare della multa che potrà essere inflitta,
senza neppure conoscere l’entità di una futura eventuale inosservanza, o
fissare schematicamente la multa all’ammontare massimo consentito. Ciò
condurrebbe altrimenti a equiparare qualsiasi violazione a prescindere dalla sua
gravità, e in particolare a trattare allo stesso modo le violazioni più crasse
(ad esempio l’inadempimento grave, sistematico e completo di un ordine o di un
divieto) da quelle più lievi (ove ad esempio una parte ha ampiamente rispettato
il divieto o l’ordine impostole se non per un punto di secondaria importanza,
magari trascurato per negligenza), ciò che non è conforme allo spirito
dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC (v. DTF 142 III 587, consid. 6.2 e Trezzini in: Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n.
18.
ad art. 343 CPC).
12.
Nella
fattispecie, già il dispositivo delle due decisioni cautelari, così come
formulato, appare problematico, prevedendo le comminatorie “Una multa
disciplinare di CHF 5'000.- in caso di mancata esecuzione entro il termine
impartito” e “Una multa disciplinare aggiuntiva di CHF 1'000.- per ogni
giorno di inadempimento”. Se da una parte risulta eccessivamente
formalistico pretendere un’impugnazione delle suddette comminatorie (laddove
ciò nemmeno era possibile in ambito supercautelare), dall’altra esse possono
essere interpretate e intese in un senso conforme all’art. 343 cpv. 1 CPC,
ovvero che un’inosservanza avrebbe comportato una multa disciplinare fino a un massimo
di fr. 5'000.- (lett. b) e/o un massimo di fr. 1'000.- giornalieri (lett. c).
13.
Quanto
alla concreta quantificazione dell’importo giornaliero, il Pretore non ha
indicato perché ha ritenuto opportuno infliggere l’importo massimo possibile, o
quale gravità assumesse la violazione in esame. È peraltro lampante, dal
contenuto della segnalazione 14 luglio 2020 delle istanti cautelari e dai doc.
A-D ivi annessi, che la medesima non fosse di una tale gravità da giustificare
l’imposizione della multa massima. Le società istanti hanno difatti informato
il primo giudice che le due convenute stavano “attualmente violando, almeno
in parte, l’ordine supercautelare dello scorso 11 maggio 2020. In particolare,
da ormai diverse settimane non viene dato alcun riscontro alle richieste di
supporto informatico a risoluzione di alcuni problemi del programma gestionale
E__________, che sono rimaste inevase…”, osservando poi di ritenere
l’esistenza di una violazione poiché il supporto tecnico è il “naturale
corollario” dell’obbligo di continuare a fornire la licenza d’uso e
garantire l’aggiornamento di E__________. Non si tratta, in altre
parole, della mancata fornitura del servizio in quanto tale, ma di mancati tempestivi
riscontri dati dalle convenute in relazione a puntuali problematiche, quali “errori
di giacenze riscontrati in sede d’inventario”, potenzialmente riconducibili
a un “errore dell’algoritmo che però non appare risolto” (doc. A e B), a
un “errore memorizzazione misura” (doc. C) e a un “errore stampa
cartellino prezzi” (doc. D, laddove a quest’ultimo riguardo il documento
non dimostra se la richiesta di supporto sia stata o meno tempestivamente
evasa). Per il resto, le istanti non hanno fornito ulteriori specificazioni,
indicando ad esempio se e in che misura l’inosservanza abbia ostacolato o
danneggiato la loro attività commerciale. Tenuto altresì conto che il prezzo
del programma in questione oscillava fra gli € 1'300.- e gli € 4'667.- quale
canone annuale oltre a € 250.-/835.- per gli aggiornamenti (doc. D-G di cui
all’inc. CA.2020.23) e che il contratto relativo al backup dei dati
prevedeva un prezzo di € 1'167.- oltre a € 67.- mensili (doc. H-J di cui all’inc. CA.2020.23), questa Camera
dispone dei sufficienti elementi per effettuare una quantificazione secondo il
suo prudente apprezzamento e ridurre la multa inflitta a un importo adeguato,
essendo quello stabilito dal primo giudice manifestamente in urto con il
principio della proporzionalità.
L’importo giornaliero della multa può
essere pertanto ridotto a
fr. 350.-, per un totale di fr. 21'000.- tenuto conto dei 60 giorni di
inadempimento accertati dal primo giudice.
14.
A
fronte dei principi dell’individualità e dell’indipendenza (art. 71 cpv. 3
CPC), anche se il giudice rende una decisione unica nei confronti di due
litisconsorti facoltativi, dal punto di vista materiale vi sono due decisioni. La possibilità di ricorrere è aperta a ciascun litisconsorte, e il
comportamento di uno di essi, segnatamente il suo ricorso, non influenza la
situazione giuridica dell’altro. Detto altrimenti, l’esito del giudizio
di secondo grado può avere effetto unicamente nei confronti del litisconsorte
che ha partecipato alla suddetta procedura. Conseguentemente, se per esempio due co-convenuti sono condannati solidalmente, e uno soltanto presenta
ricorso ed è liberato dall'autorità ricorsuale, l'altro debitore si ritrova
solo a essere condannato. Ne va allo stesso modo quando i due co-convenuti
ricorrono, ma il ricorso di uno dei due è totalmente o parzialmente
irricevibile, rispettivamente respinto in tutto o in parte, contrariamente a
quello dell'altro ricorrente (STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019, consid. 1.2; STF
4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 3.3; Trezzini,
op. cit., n. 31 e 32 ad art. 71).
15.
Stando
così le cose, avendo solamente RE 1 presentato un reclamo tempestivo e
ricevibile, che dev’essere parzialmente accolto, il presente giudizio ha
effetto soltanto per la medesima. Ne discende che nei suoi confronti la multa
viene ridotta a fr. 21'000.-, mentre RE 2, oltre a essere debitrice solidale
del suddetto importo, risponderà in maniera esclusiva della somma rimanente di
fr. 39'000.-. Considerato che la segnalazione 14 luglio 2020 delle istanti
cautelari è risultata fondata e che la commisurazione della multa disciplinare
incombeva al Pretore, si giustifica di lasciare invariata la ripartizione delle
spese giudiziarie di prima sede.
16.
Quanto
alle spese processuali e alle ripetibili della procedura di secondo grado,
calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 60'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale
federale), esse seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
17.
Le
spese giudiziarie per il reclamo di RE 2 sono dunque a carico della medesima.
Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a
fr. 100.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11, 13 cpv. 2 e 14
LTG, tenuto conto del giudizio di irricevibilità, della natura sommaria della
presente procedura, del suo contenuto limitato, e del fatto che le resistenti
hanno presentato delle osservazioni uniche di 4 pagine nei confronti di
entrambe le reclamanti, sono quantificate in fr. 500.-.
18.
Le
spese giudiziarie per il reclamo di RE 1 seguono la soccombenza parziale reciproca
(art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che la stessa ha postulato di annullare le
sanzioni inflitte, e che le resistenti hanno chiesto di confermarle nell’entità
decisa dal primo giudice. Viste da una parte l’esistenza di un’inosservanza per
il periodo di cui trattasi nonché la conferma della segnalazione al Ministero
Pubblico e dell’imposizione della multa disciplinare, e dall’altra la
consistente riduzione della medesima, le spese processuali di fr. 400.- (art. 2
e 14 LTG) sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
19.
A
differenza di un ordine cautelare, la decisione con cui viene inflitta una
multa disciplinare non è temporanea e non costituisce pertanto una misura
cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (STF 4A_406/2015 dell'11 luglio 2016,
consid. 1.4; STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. Il reclamo 14
settembre 2020 di RE 2 è irricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 100.- sono a carico di RE 2, che rifonderà alle controparti
complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili.
III. Il reclamo 14 settembre
2020 di RE 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, nei suoi
confronti la decisione pretorile 27 agosto 2020 (inc. CA.2020.36) è così
riformata:
1.
RE 1 e RE 2 sono
condannate, in solido, al pagamento di una multa disciplinare di
fr. 21'000.-. Il rimanente importo di fr. 39'000.- è posto integralmente a
carico di RE 2.
2.
Invariato.
3.
Invariato.
4.
Invariato.
IV. Le spese processuali
di fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, e meglio
fr. 200.- sono a carico di RE 1, e fr. 200.- sono a carico di CO 1 e CO 2 in
solido fra loro, compensate le ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).