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Decisione

12.2020.113

Mancato rispetto di un provvedimento cautelare, misure d'esecuzione, segnalazione al Ministero pubblico e multa disciplinare; commisurazione della multa

26 novembre 2020Italiano20 min

ordine alle convenute di continuare a fornire alle istanti i servizi sopra citati

Source ti.ch

Fatti

A.

Con istanza 11 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 e RE 2 innanzi

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo l’adozione dei

seguenti provvedimenti in via supercautelare e cautelare:

-

fare ordine alle convenute di consegnare loro, entro 48 ore

dall’emanazione del provvedimento e per il tramite di un ausiliario di

giustizia, tutti i dati in loro possesso e di proprietà delle società istanti

immessi nel programma gestionale E__________ e/o archiviati sui propri server;

-

nominare un ausiliario di giustizia che potesse ricevere in

consegna i suddetti dati, verificare il rispetto dell’ordine impartito e

indicare i tempi tecnici necessari per effettuare la migrazione dei dati;

-

fare ordine alle convenute di continuare a fornire loro tutti i

servizi informatici fino a quel momento erogati, e meglio la fornitura di una

licenza d’uso del programma informatico / sistema di gestione aziendale

denominato E__________, la fornitura di un sistema di backup dei

dati delle clienti nel proprio server, l’aggiornamento del programma gestionale

nel corso del tempo, la fatturazione elettronica attiva e passiva fino ad un

totale di 4.000 fatture annue, comprensiva di creazione automatica delle

fatture in formato.xml e invio diretto delle medesime fatture all’Agenzia delle

Entrate con firma digitale certificata, nonché dell’archiviazione per 10 anni e

della consultabilità tramite il gestionale E__________ delle stesse,

l’accesso O__________ per emissione delle fatture ai sensi dell’art. 38 quater

D.P.R. n. - 633/1972, il collegamento con i registratori fiscali __________ per

tutti i punti vendita CO 1 e l’accesso API per l’e-commerce (dietro

corresponsione della retribuzione contrattualmente prevista da parte delle

società istanti). Ciò fino a scadenza del periodo indicato dall’ausiliario di

giustizia come tempo tecnico per effettuare la migrazione dei dati, fermo

restando che alle società istanti, sulla base della licenza d’uso

valida senza limiti di tempo da loro acquistata, dovrà anche essere garantita

la possibilità di accedere, senza limiti di tempo, al programma nella sua

versione attuale, alfine di poter recuperare i dati storici mediante

l’interfaccia E__________.

Il tutto con le

comminatorie dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in

caso di mancata esecuzione entro il termine impartito e di una multa aggiuntiva

di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento.

B.

Con decisione supercautelare inaudita altera parte del 11

maggio 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza nel senso che ha fatto

ordine alle convenute di continuare a fornire alle istanti i servizi sopra citati

e ha fatto loro divieto di cancellare o alterare i dati in loro possesso, con

le comminatorie richieste. Dopo l’attivazione del contraddittorio, il Pretore

ha poi accolto integralmente l’istanza con la decisione cautelare del 16 luglio

2020 (inc. CA.2020.23).

C.

Nel frattempo, con raccomandata 14 luglio 2020

le istanti hanno segnalato al Pretore che la controparte stava violando gli

ordini impartiti, in particolare per quanto attiene all’obbligo

di continuare a fornire tutti i servizi informatici sino ad allora erogati,

chiedendo pertanto la messa in atto delle misure di esecuzione previste. In

sintesi, le istanti hanno osservato che da fine giugno 2020 alcune richieste di

supporto informatico rivolte alla controparte per la risoluzione di problemi

tecnici del programma E__________ sono rimaste inevase (v. doc. A-D

allegati allo scritto).

D.

Le convenute da parte loro non hanno presentato alcuna osservazione

o contestazione entro il termine impartito.

E.

Con decisione 27 agosto 2020 il Pretore, accertata la

disobbedienza all’ordine cautelare di cui sopra, ha disposto la

trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292

CPS e la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 60'000.-

quale multa disciplinare, di fr. 400.- per spese

processuali e di fr. 300.- a titolo di ripetibili in favore delle controparti (inc.

CA.2020.36).

F.

Con reclamo 14 settembre 2020 le convenute si sono aggravate contro

il citato giudizio chiedendo di annullare le misure di esecuzione a loro

inflitte, con protesta di spese e ripetibili.

G. Con

osservazioni 1° ottobre 2020 le istanti hanno postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare o

effettuata una segnalazione per violazione dell’art. 292 CPS nell’ambito di una

procedura cautelare è una decisione di esecuzione indipendente del giudice

delle misure cautelari ai sensi dell’art. 267 CPC, che come tale può essere

impugnata in modo autonomo mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC

in connessione con l’art. 309 lett. a CPC (v. anche STF 4A_189/2016 del 13

luglio 2016, consid. 3.3). Il termine di impugnazione e per inoltrare la

risposta è di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339

cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC).

2.

Nella fattispecie, giova innanzitutto osservare che RE 1 e RE 2 sono

state convenute in primo grado nella forma del litisconsorzio passivo

facoltativo (art. 71 CPC) e che esse non erano rappresentate da un

patrocinatore comune come in questa sede, per cui la decisione 27 agosto 2020

del Pretore è stata notificata separatamente, tramite raccomandata, a ciascuna

di esse. Ora, dai relativi estratti Track&Trace della Posta svizzera risulta

che la suddetta decisione è stata notificata a RE 1 il 2 settembre 2020, e a RE

2.

il 31 agosto 2020.

Ne consegue che il

reclamo 14 settembre 2020 inoltrato congiuntamente dalle convenute e rientrante

nella competenza di questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG) è tempestivo e

ricevibile solo per quanto riguarda RE 1. Presentato per conto di RE 2, il

reclamo è invece irricevibile.

Le osservazioni 1°

ottobre 2020 delle società istanti sono tempestive.

3.

Con l’impugnata decisione, il giudice di primo grado ha osservato

che l’esecutività del provvedimento supercautelare e di quello cautelare

(cresciuto in giudicato) sono pacifiche e non controverse e che le convenute

non hanno contestato la relativa violazione, che emerge peraltro anche dalla

documentazione prodotta dalle istanti. Il Pretore ha dunque disposto la

segnalazione della violazione dell’art. 292 CPS al Ministero

pubblico e l’imposizione di una multa disciplinare. Quanto all’entità

della sanzione, il primo giudice ha osservato che essa dev’essere in un

ragionevole rapporto con gli interessi fatti valere da chi lamenta

l’inosservanza dell’obbligo. Ha altresì rilevato che, malgrado nei dispositivi

di cui alle decisioni 11 maggio e 16 luglio 2020 le due multe

disciplinari comminate fossero indicate come cumulative, il cumulo non è

giustificato né proporzionato. Quella una tantum di fr. 5'000.- non si

riferiva in effetti all’ordine qui in esame (ovvero quello di continuare a

fornire i servizi summenzionati), bensì a un diverso ordine impartito e corredato

da un termine di esecuzione stabilito. L’inosservanza in discussione era

piuttosto correlata alla multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di

inadempimento, ovvero dal 29 giugno 2020 (doc. C e istanza, p. 1 in

fondo) al 27 agosto 2020 (data della sentenza di primo grado), corrispondente a

un periodo di 60 giorni. Il Pretore ha pertanto quantificato la multa in fr. 60'000.-.

4.

Al principio del gravame, RE 1 espone un suo riassunto dei rapporti

contrattuali fra le parti, producendo alcuni documenti (doc. C e D) e menzionando

altresì quali prove non meglio precisati testi e una perizia. Tali allegazioni

e prove sono tuttavia inammissibili, poiché avrebbero dovuto semmai essere

proposte innanzi al giudice di prima sede nell’ambito della procedura di cui

all’inc. CA.2020.23. Per contro, nella procedura di esecuzione, la convenuta

non può rimettere in discussione la decisione da eseguire. La stessa può

solamente contestare il carattere esecutivo della medesima, evidenziare

eventuali vizi della procedura di esecuzione oppure obiettare che dopo la

comunicazione della decisione sono intervenute circostanze atte a impedirne l'esecuzione

(v. art. 341 cpv. 3 CPC), quali ad esempio l’avvenuto adempimento,

l’impossibilità di un adempimento, la concessione di una dilazione, oppure

ancora la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta (STF

5D_124/2015 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.3; IICCA del 20 dicembre 2012, inc.

12.2012.184, consid. 2).

5.

Anche quando la reclamante rimprovera al primo giudice di avere

effettuato una valutazione soggettiva e arbitraria e di essere giunto alle sue

conclusioni “partendo da una considerazione succinta, forfettaria e priva di

supporto giuridico, oltre che logico”, senza spiegare concretamente quali

conclusioni pretorili sarebbero errate e perché, la censura è carente nella

motivazione e pertanto irricevibile (art. 310 e 311 CPC). La reclamante non

censura poi una carente motivazione del giudizio impugnato o la violazione del suo

diritto di essere sentita. Si può comunque qui osservare che la motivazione

della decisione può essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire

perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché

l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio

all'autorità superiore. Nel caso concreto, tenuto altresì conto della natura

sommaria della procedura e dell’assenza di contestazioni di prima sede da parte

delle convenute, nella decisione in esame sono ravvisabili gli elementi

fondamentali che hanno indotto il primo giudice a prendere la sua decisione,

ovvero l’esecutività del provvedimento cautelare, la sua violazione, la

determinazione dei giorni di inadempimento e il calcolo della multa.

6.

In merito alla violazione dell’ordine cautelare, già in primo grado le

convenute, precluse, non hanno presentato alcuna osservazione entro il termine

impartito, né hanno richiesto la proroga del termine o la restituzione del

medesimo ex art. 148 CPC, adducendo motivi giustificativi per l’inosservanza. Peraltro

RE 1 nemmeno in questa sede contesta il mancato adempimento degli ordini impartiti

nel periodo decorrente dal 29 giugno 2020 al giorno della sentenza (27 agosto

2020) o fa valere circostanze atte a impedire l’esecuzione. L’inosservanza dell’ordine

(super)cautelare e la durata dell’inadempimento così come accertate dal primo

giudice devono dunque essere confermate. Ne consegue la correttezza sia della

segnalazione al Ministero Pubblico (art. 292 CPS), sia della condanna al

pagamento di una multa disciplinare.

7.

A mente della reclamante, “Non è dato comprendere perché le

società convenute, ovvero RE 1 società attiva ed operativa debba rispondere del

pagamento di una multa disciplinare in via solidale con la società RE 2 già da

tempo in liquidazione”. La censura, oltre a essere insufficientemente

motivata e pertanto irricevibile, è anche inadatta a sovvertire il giudizio di

primo grado. Sia la decisione supercautelare che quella cautelare impongono i relativi

divieti e ordini a entrambe le società, menzionando la seconda decisione espressamente

il coinvolgimento di entrambe nei rapporti contrattuali di cui trattasi, senza

che esse abbiano mai sollevato alcuna contestazione a tal riguardo.

L’imposizione di una multa a carico di RE 1 e il vincolo solidale devono essere

pertanto confermati, ritenuto che la posizione di RE 2, preclusa anche in

questa sede, non può essere esaminata.

8.

La reclamante contesta altresì la quantificazione temporale della

multa, ovvero la sua decorrenza dal 29 giugno al 27 agosto 2020, sostenendo che

“la data di applicazione della multa disciplinare per eventuale

inottemperanza alla decisione pretorile coinciderebbe con il passaggio in

giudicato della decisione e conseguente notificazione alla parte interessata”

e rilevando che non esiste una norma giuridica che disciplini la decorrenza e

la durata della multa, per cui la decisione del Pretore sarebbe del tutto

opinabile, soggettiva e arbitraria.

9.

Ora, a prescindere dal fatto che la decisione supercautelare 11

maggio 2020 non era di principio impugnabile (DTF 137 III 417, consid. 1.2-1.4;

IICCA del 7 marzo 2016, inc. 12.2016.18, consid. 3) e che quella cautelare del

16.

luglio 2020 è passata in giudicato, i provvedimenti cautelari sono

immediatamente esecutivi, a meno che l’esecutività sia eccezionalmente sospesa

mediante il conferimento dell’effetto sospensivo a un’eventuale appello (art.

315.

cpv. 4 e 5 CPC). La reclamante non si confronta con tale aspetto, né

contesta il periodo di inadempimento accertato dal primo giudice. Aggiungasi

che, evidentemente, mirando la multa disciplinare in questione a sanzionare

ciascun giorno di inadempimento, il primo giudice poteva unicamente accertare

se vi fosse o non vi fosse adempimento nel periodo intercorrente fra la

notifica del disposto cautelare e la conclusione della procedura di esecuzione,

così come ha fatto nel caso concreto. A tal riguardo, il suo agire è esente da

critica.

10.

A

mente della reclamante, l’entità della multa inflitta sarebbe opinabile ed

eccessiva. In particolare, sarebbe eccessivo e sproporzionato l’ammontare di

fr. 1'000.- giornalieri per rapporto alla situazione concreta, in particolare

al guadagno netto giornaliero e al fatturato di RE 1 e all’attuale stato di

RE 2 (siccome in

liquidazione).

11.

La

censura è invero scarna e ben poco sostanziata. Nondimeno, stante che il

Pretore non ha fornito particolari motivazioni per la fissazione dell’importo

giornaliero della multa, alle esigenze di motivazione del gravame non potevano

essere poste esigenze troppo restrittive. D’altronde, l’ammontare della multa

di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC è variabile (ritenuto che i fr. 1'000.-

giornalieri corrispondono al massimo consentito dalla legge), deve sempre

ossequiare il principio della proporzionalità ed essere giustificato alla luce

della violazione concretamente in esame e dello scopo che si prefigge (che non

è semplicemente quello di punire una trasgressione, ma anche quello di

assicurare l’effettiva esecuzione della decisione). Non è conseguentemente

ammissibile fissare a priori l’ammontare della multa che potrà essere inflitta,

senza neppure conoscere l’entità di una futura eventuale inosservanza, o

fissare schematicamente la multa all’ammontare massimo consentito. Ciò

condurrebbe altrimenti a equiparare qualsiasi violazione a prescindere dalla sua

gravità, e in particolare a trattare allo stesso modo le violazioni più crasse

(ad esempio l’inadempimento grave, sistematico e completo di un ordine o di un

divieto) da quelle più lievi (ove ad esempio una parte ha ampiamente rispettato

il divieto o l’ordine impostole se non per un punto di secondaria importanza,

magari trascurato per negligenza), ciò che non è conforme allo spirito

dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC (v. DTF 142 III 587, consid. 6.2 e Trezzini in: Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n.

18.

ad art. 343 CPC).

12.

Nella

fattispecie, già il dispositivo delle due decisioni cautelari, così come

formulato, appare problematico, prevedendo le comminatorie “Una multa

disciplinare di CHF 5'000.- in caso di mancata esecuzione entro il termine

impartito” e “Una multa disciplinare aggiuntiva di CHF 1'000.- per ogni

giorno di inadempimento”. Se da una parte risulta eccessivamente

formalistico pretendere un’impugnazione delle suddette comminatorie (laddove

ciò nemmeno era possibile in ambito supercautelare), dall’altra esse possono

essere interpretate e intese in un senso conforme all’art. 343 cpv. 1 CPC,

ovvero che un’inosservanza avrebbe comportato una multa disciplinare fino a un massimo

di fr. 5'000.- (lett. b) e/o un massimo di fr. 1'000.- giornalieri (lett. c).

13.

Quanto

alla concreta quantificazione dell’importo giornaliero, il Pretore non ha

indicato perché ha ritenuto opportuno infliggere l’importo massimo possibile, o

quale gravità assumesse la violazione in esame. È peraltro lampante, dal

contenuto della segnalazione 14 luglio 2020 delle istanti cautelari e dai doc.

A-D ivi annessi, che la medesima non fosse di una tale gravità da giustificare

l’imposizione della multa massima. Le società istanti hanno difatti informato

il primo giudice che le due convenute stavano “attualmente violando, almeno

in parte, l’ordine supercautelare dello scorso 11 maggio 2020. In particolare,

da ormai diverse settimane non viene dato alcun riscontro alle richieste di

supporto informatico a risoluzione di alcuni problemi del programma gestionale

E__________, che sono rimaste inevase…”, osservando poi di ritenere

l’esistenza di una violazione poiché il supporto tecnico è il “naturale

corollario” dell’obbligo di continuare a fornire la licenza d’uso e

garantire l’aggiornamento di E__________. Non si tratta, in altre

parole, della mancata fornitura del servizio in quanto tale, ma di mancati tempestivi

riscontri dati dalle convenute in relazione a puntuali problematiche, quali “errori

di giacenze riscontrati in sede d’inventario”, potenzialmente riconducibili

a un “errore dell’algoritmo che però non appare risolto” (doc. A e B), a

un “errore memorizzazione misura” (doc. C) e a un “errore stampa

cartellino prezzi” (doc. D, laddove a quest’ultimo riguardo il documento

non dimostra se la richiesta di supporto sia stata o meno tempestivamente

evasa). Per il resto, le istanti non hanno fornito ulteriori specificazioni,

indicando ad esempio se e in che misura l’inosservanza abbia ostacolato o

danneggiato la loro attività commerciale. Tenuto altresì conto che il prezzo

del programma in questione oscillava fra gli € 1'300.- e gli € 4'667.- quale

canone annuale oltre a € 250.-/835.- per gli aggiornamenti (doc. D-G di cui

all’inc. CA.2020.23) e che il contratto relativo al backup dei dati

prevedeva un prezzo di € 1'167.- oltre a € 67.- mensili (doc. H-J di cui all’inc. CA.2020.23), questa Camera

dispone dei sufficienti elementi per effettuare una quantificazione secondo il

suo prudente apprezzamento e ridurre la multa inflitta a un importo adeguato,

essendo quello stabilito dal primo giudice manifestamente in urto con il

principio della proporzionalità.

L’importo giornaliero della multa può

essere pertanto ridotto a

fr. 350.-, per un totale di fr. 21'000.- tenuto conto dei 60 giorni di

inadempimento accertati dal primo giudice.

14.

A

fronte dei principi dell’individualità e dell’indipendenza (art. 71 cpv. 3

CPC), anche se il giudice rende una decisione unica nei confronti di due

litisconsorti facoltativi, dal punto di vista materiale vi sono due decisioni. La possibilità di ricorrere è aperta a ciascun litisconsorte, e il

comportamento di uno di essi, segnatamente il suo ricorso, non influenza la

situazione giuridica dell’altro. Detto altrimenti, l’esito del giudizio

di secondo grado può avere effetto unicamente nei confronti del litisconsorte

che ha partecipato alla suddetta procedura. Conseguentemente, se per esempio due co-convenuti sono condannati solidalmente, e uno soltanto presenta

ricorso ed è liberato dall'autorità ricorsuale, l'altro debitore si ritrova

solo a essere condannato. Ne va allo stesso modo quando i due co-convenuti

ricorrono, ma il ricorso di uno dei due è totalmente o parzialmente

irricevibile, rispettivamente respinto in tutto o in parte, contrariamente a

quello dell'altro ricorrente (STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019, consid. 1.2; STF

4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 3.3; Trezzini,

op. cit., n. 31 e 32 ad art. 71).

15.

Stando

così le cose, avendo solamente RE 1 presentato un reclamo tempestivo e

ricevibile, che dev’essere parzialmente accolto, il presente giudizio ha

effetto soltanto per la medesima. Ne discende che nei suoi confronti la multa

viene ridotta a fr. 21'000.-, mentre RE 2, oltre a essere debitrice solidale

del suddetto importo, risponderà in maniera esclusiva della somma rimanente di

fr. 39'000.-. Considerato che la segnalazione 14 luglio 2020 delle istanti

cautelari è risultata fondata e che la commisurazione della multa disciplinare

incombeva al Pretore, si giustifica di lasciare invariata la ripartizione delle

spese giudiziarie di prima sede.

16.

Quanto

alle spese processuali e alle ripetibili della procedura di secondo grado,

calcolate sulla base di un valore litigioso di

fr. 60'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale

federale), esse seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

17.

Le

spese giudiziarie per il reclamo di RE 2 sono dunque a carico della medesima.

Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a

fr. 100.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11, 13 cpv. 2 e 14

LTG, tenuto conto del giudizio di irricevibilità, della natura sommaria della

presente procedura, del suo contenuto limitato, e del fatto che le resistenti

hanno presentato delle osservazioni uniche di 4 pagine nei confronti di

entrambe le reclamanti, sono quantificate in fr. 500.-.

18.

Le

spese giudiziarie per il reclamo di RE 1 seguono la soccombenza parziale reciproca

(art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che la stessa ha postulato di annullare le

sanzioni inflitte, e che le resistenti hanno chiesto di confermarle nell’entità

decisa dal primo giudice. Viste da una parte l’esistenza di un’inosservanza per

il periodo di cui trattasi nonché la conferma della segnalazione al Ministero

Pubblico e dell’imposizione della multa disciplinare, e dall’altra la

consistente riduzione della medesima, le spese processuali di fr. 400.- (art. 2

e 14 LTG) sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili.

19.

A

differenza di un ordine cautelare, la decisione con cui viene inflitta una

multa disciplinare non è temporanea e non costituisce pertanto una misura

cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (STF 4A_406/2015 dell'11 luglio 2016,

consid. 1.4; STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. Il reclamo 14

settembre 2020 di RE 2 è irricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 100.- sono a carico di RE 2, che rifonderà alle controparti

complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili.

III. Il reclamo 14 settembre

2020 di RE 1 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, nei suoi

confronti la decisione pretorile 27 agosto 2020 (inc. CA.2020.36) è così

riformata:

1.

RE 1 e RE 2 sono

condannate, in solido, al pagamento di una multa disciplinare di

fr. 21'000.-. Il rimanente importo di fr. 39'000.- è posto integralmente a

carico di RE 2.

2.

Invariato.

3.

Invariato.

4.

Invariato.

IV. Le spese processuali

di fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, e meglio

fr. 200.- sono a carico di RE 1, e fr. 200.- sono a carico di CO 1 e CO 2 in

solido fra loro, compensate le ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).