12.2020.114
Richiesta di iscrizione di un nuovo membro del CdA. Rifiutata. Necessità di autenticare la firma
15 ottobre 2020Italiano6 min
12.2020.114
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2020.114
Lugano
15 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 14
settembre 2020 di
RI
1
rappr. da RA 1
contro
la decisione 21 luglio 2020 con cui l'Ufficio del registro di commercio,
Biasca, ha comunicato l’avviso di rifiuto di iscrizione nel registro di
commercio dell’istanza 10 luglio 2020 (riferimento n. 114.696.046 - 17873/2017)
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che in data 10 luglio
2020 RI 1 società con sede a __________, ha inoltrato all’Ufficio del registro
di commercio la richiesta di iscrizione di un nuovo membro del consiglio di
amministrazione (in seguito: CdA) nominato nel corso dell’assemblea generale
tenutasi il giorno stesso;
che con decisione 21
luglio 2020 l’URC ha rifiutato l’iscrizione ritenuto che la firma del nuovo
membro del CdA era stata autenticata dall’avv. RA 1, amministratrice unica (in
seguito: AU) della società, la quale non è notaia, in contrasto quindi con
quanto prevede l’art. 21 cpv. 1 lett. b cfr. 1 dell’Ordinanza sul registro di
commercio (ORC); l’URC rilevava altresì che l’istanza era firmata solo dal
nuovo membro del CdA, che vista la presenza ora di un consiglio di più membri
era necessario nominare un presidente (ciò che non era avvenuto), che l’avv. RA
1 doveva notificare il suo nuovo indirizzo, infine ricordava che la società non
disponeva di un ufficio di revisione e non aveva rinunciato alla revisione
limitata ciò che comportava una lacuna nell’organizzazione imperativamente
prescritta dalla legge;
che con ricorso 14
settembre 2020 l’avv. RA 1 ha impugnato la predetta decisione (e con il
medesimo atto anche la parallela decisione concernente la __________ SA, v.
inc. 12.2020.115) chiedendone l’annullamento, con protesta di tassa, spese e
ripetibili;
Considerandi
che il ricorso in
esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC)
nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv.
4.
ORC), è tempestivo tenuto conto delle ferie giudiziarie (v. art. 16 cpv. 1
lett. b LPAmm);
che il ricorso deve
ovviamente intendersi presentato dall’avv. RA 1 quale AU di RI 1: la decisione di
cui è chiesto l’annullamento è infatti indirizzata a detto ente giuridico;
che il fatto che la
società non abbia alcun tipo di attività e sia stata formata per dei trusts
mai usati non la esenta dal rispetto delle normative sul registro di commercio,
contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente;
che il tenore dell’art.
21.
cpv. 1 lett. b cfr. 1 ORC è chiaro: il fatto che un’avvocata non sappia che
non le è concesso di autenticare una firma, mansione chiaramente notarile (v.
art. 24 prima frase LACCS, art. 67 cpv. 1 lett. a Legge sul notariato), è grave
e non le giovano asserite telefonate con funzionari dell’URC o consultazioni “con
un noto fiduciario della piazza”;
che nessuna norma
imponeva all’URC di informare l’AU di RI 1, telefonicamente o in altro modo,
prima di adottare la decisione ora impugnata, ciò posto non vi è spazio per
l’invocazione della violazione del diritto di essere sentiti o del principio
della buona fede;
che l’esistenza di
altre forme di legalizzazione della firma, per esempio da parte del segretario
comunale (art. 24 seconda frase LACCS), come pure da parte dello stesso URC
(art. 21 cpv. 1 lett. a ORC), oppure ancora l’autentica della firma
digitalizzata (art. 21 cpv. 1 lett. b cfr. 2 e 3), non rendono errata la
decisione impugnata, come a torto pretende la ricorrente, l’URC dovendo
esprimersi sulle istanze presentate e non su tutte le possibili modalità di
presentazione delle stesse;
che a ragione l’ufficio
ha ricordato che la notifica dell’iscrizione dev’essere firmata dalle persone
autorizzate, ciò che in concreto non è evvenuto (in contrasto quindi con l’art.
18.
cpv. 1 e 2 ORC);
che nelle società in
cui il CdA è composto da più di un membro la nomina del presidente è
obbligatoria (v. ad es. Peter/Cavadini
in: Commentaire romand, CO II, 2a ed., n. 2 ad art. 712 CO): la relativa
menzione nella decisione impugnata è pertanto corretta contrariamente a quanto
ritiene la ricorrente;
che la ricorrente
sostiene di avere rinunciato da tempo al revisore ciò che non emerge invece
dall’estratto della RI 1; giova nondimeno precisare che l’URC non ha respinto
l’istanza di iscrizione del nuovo membro del CdA per questo motivo ma ha
ricordato la mancanza a titolo abbondanziale, come a medesimo titolo ha
ricordato all’avv. RA 1 di notificare il nuovo domicilio;
che il fatto che la
società non sia mai stata operativa ancora una volta non la esime dal rispetto
delle norme di legge menzionate dall’URC, contrariamente a quanto pretende
l’insorgente;
che in conclusione il
ricorso, manifestamente infondato, dev’essere respinto;
che le spese
processuali seguono la soccombenza e sono quantificate in fr. 100.- (ossia il
minimo previsto dall’art. 47 cpv. 1 LPAmm) mentre all’Ufficio del registro di
commercio, al quale l’atto di ricorso non è peraltro stato notificato, non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);
che il presente
giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico
in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 47 e 49 LPAmm,
decide:
1. Il ricorso 14
settembre 2020 di RI 1, __________, è respinto.
2. Le spese del
presente giudizio, di complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di RI 1. Non
si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).