12.2020.15
Inesistenza del debito - contratto di ricerca e collocamento di personale - remunerazione
5 ottobre 2020Italiano13 min
I. L’appello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.15
Lugano
5 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.407 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 2 novembre
2018 da
AO 1
rappr. da PA 2
contro
AP 1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 20'247.60 oltre interessi al 5% dal 20 agosto
2018, di annullare il PE n. __________ dell’UE di Lugano fatto spiccare nei
suoi confronti e di ordinare all’UE di Lugano di non dare notizia a terzi di
quel PE, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della
petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al
pagamento di fr. 20'247.60 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2018 nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al medesimo PE;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione
19 dicembre 2019, con cui ha accolto la petizione e respinto la domanda
riconvenzionale;
appellante la convenuta,
con appello 3 febbraio 2020, con cui ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con risposta
6 maggio 2020, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e di ripetibili;
viste la replica spontanea 18
maggio 2020 della convenuta e la duplica spontanea 25 maggio 2020 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’estate 2018 AP
1 (in seguito: AP 1), società attiva nel settore delle risorse umane con particolare
riferimento al collocamento temporaneo e fisso, la formazione, la consulenza e
l’organizzazione aziendale (cfr. doc. C), è stata incaricata da AO 1 (in
seguito: AO 1) di reclutarle un direttore commerciale con base in __________.
Gli accordi tra le parti, risultanti dall’accettazione dalla proposta
denominata “Offerta commerciale 2018 - Ricerca e Selezione” (doc. D),
prevedevano che la seconda avrebbe riconosciuto alla prima un onorario (“fee
a successo”), “al momento della sottoscrizione della lettera di impegno
da parte del candidato prescelto”, pari al 12% del salario annuo lordo
concordato con costui, ritenuto che l’onorario sarebbe stato “dovuto ed
esigibile dal momento in cui il Cliente”,
anche tramite una sua controllata,
“assume un candidato”.
2. La vertenza tra le
parti è riferita all’onorario di fr. 20'247.60, poi oggetto del PE n. __________
dell’UE di Lugano (doc. G) al quale - contrariamente a quanto sostenuto in
prima istanza dalle parti - non risulta essere stata interposta opposizione
(tant’è che nel frattempo all’escussa era già stata notificata la comminatoria
di fallimento, cfr. doc. A inc. n. CA.2019.320-321; cfr. pure sentenza p. 2,
non censurata in questa sede), che AP 1 ha preteso di aver maturato nei
confronti di AO 1 per aver reperito, in favore della sua controllata ____________________
__________, un direttore commerciale nella persona di M__________ __________.
3. Con petizione 2
novembre 2018, non soggiacente all’obbligo di una preventiva procedura di
conciliazione (art. 198 lett. e n. 2 CPC), AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo di accertare, ex
art. 85a LEF, l’inesistenza del debito di
fr. 20'247.60 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2018, di annullare il PE e di
ordinare all’UE di non dare notizia a terzi di quel PE. Essa, in sintesi, ha
sostenuto che le condizioni per l’ottenimento dell’onorario preteso dalla
controparte non sarebbero adempiute.
Con osservazioni e domanda
riconvenzionale 6 dicembre 2018 la convenuta si è opposta alla petizione e ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'247.60 oltre
interessi al 5% dal 20 agosto 2018 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta allo stesso PE. A suo dire, l’onorario da lei fatturato
sarebbe invece stato esigibile.
4. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
decisione 19 dicembre 2019, per quanto qui interessa, ha accolto la petizione
(dispositivi n. 1, 1.1, 1.2 e 1.3) e respinto la domanda riconvenzionale
(dispositivo n. 2), ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1’100.- a
carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte
fr. 2’100.- per ripetibili (dispositivo n. 3). Per il primo giudice, non era stato
provato che l’onorario fosse già dovuto al momento della sottoscrizione da
parte di M__________ __________ della lettera d’intenti volta alla sua
assunzione (doc. 4). Il riconoscimento dell’onorario era invece subordinato al
perfezionamento della sua assunzione, che però non era mai avvenuta e ciò per
l’assenza di un consenso sul luogo di lavoro (che, per l’attrice, doveva essere
al 100% in __________ e per M__________ __________ doveva essere per il 50% in __________
e per il 50% a __________).
5. Con l’appello 2
febbraio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 6 maggio
2020 (alla quale hanno fatto seguito la replica
spontanea 18 maggio 2020 e la duplica spontanea 25 maggio 2020), la
convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha sostenuto che l’istruttoria aveva
dimostrato che l’onorario era già dovuto al momento della sottoscrizione da
parte del candidato prescelto di una lettera d’intenti volta alla sua
assunzione (teste L__________ __________). Ma se anche così non fosse stato e il
riconoscimento dell’onorario fosse invece subordinato al perfezionamento dell’assunzione
del candidato prescelto, ha osservato che M__________ __________, avendo
sottoscritto il doc. 4, era stato regolarmente assunto, e che l’eventuale
mancato perfezionamento del contratto di lavoro era riconducibile a un illegittimo
ripensamento della controparte.
6. Preliminarmente, va sin
d’ora rilevato che la domanda riconvenzionale della convenuta, rispettivamente
il suo appello, devono senz’altro essere dichiarati irricevibili, siccome privi
di interesse e di impossibile attuazione, nella misura in cui miravano ad
ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE di cui al doc. G.
È in effetti ovvio che una richiesta di quel genere avrebbe potuto essere avanzata
unicamente nel caso in cui l’attrice escussa avesse effettivamente interposto opposizione
a quel PE, ciò che tuttavia, come si è detto (cfr. supra consid. 2), non
era assolutamente avvenuto.
7. Nel caso di specie,
come si dirà, è incontestabile che la convenuta non sia creditrice dell’attrice
(e, di riflesso, che quest’ultima non sia sua debitrice) dell’onorario di fr.
20'247.60 fatturato a suo tempo per averle reperito un direttore commerciale
nella persona di M__________ __________.
7.1. L’assunto della
convenuta, secondo cui, come dichiarato dalla teste L__________ __________, l’onorario
sarebbe già stato dovuto al momento della sottoscrizione da parte del candidato
prescelto di una lettera d’intenti volta alla sua assunzione, è infondato.
Come si è visto, in base
al tenore letterale degli accordi contrattuali (doc. D), l’onorario (“fee a
successo”), da riconoscere “al momento della sottoscrizione della
lettera di impegno da parte del candidato prescelto”, sarebbe stato “dovuto
ed esigibile dal momento in cui il Cliente assume un candidato”. Dalla loro
interpretazione oggettiva non risulta dunque che l’onorario fosse dovuto ed
esigibile già solo al momento della sottoscrizione da parte del candidato prescelto
di una lettera di intenti volta alla sua assunzione, l’esigenza della sottoscrizione
da parte sua di una “lettera di impegno”, che è assai più vincolante di
una mera “lettera di intenti” (la quale non comporta alcun obbligo di
concludere un contratto, cfr. Zellweger/Gutknecht,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 25 ad art. 22 CO), lasciando chiaramente intendere,
specie a fronte dell’ulteriore esigenza della sua “assunzione” da parte
del cliente, che il riconoscimento dell’onorario era invece condizionato al
fatto che tra quelle due parti fosse venuto in essere un contratto di lavoro.
Resta da esaminare se eventualmente,
nell’ambito di un’interpretazione soggettiva degli accordi contrattuali, le
parti avessero concordato che l’onorario era dovuto ed esigibile già in
precedenza e meglio al momento della sottoscrizione da parte del candidato prescelto
di una lettera di intenti volta alla sua assunzione. Non è così. È ben vero che
la teste L__________ __________, che a suo tempo aveva redatto il doc. D, ha
riferito che l’onorario sarebbe stato dovuto già “al momento della
definizione della lettera d’intenti tra il lavoratore e la ditta interessata”
(verbale 1° ottobre 2019 p. 1 seg.). È pero altrettanto vero che essa nell’occasione
si è limitata a riferire quello che per lei sarebbe stato il senso da attribuire
al doc. D, ma non ha assolutamente preteso che quella sua interpretazione sarebbe
stata portata a conoscenza della controparte e soprattutto sarebbe stata
condivisa da quest’ultima. In tali circostanze, la sola deposizione di quella
teste, che, oltre ad essere la direttrice della convenuta, aveva pure aggiunto
di essere interessata all’esito della lite e di parteggiare per il suo datore
di lavoro (verbale 1° ottobre 2019 p. 1), non basta a provare la bontà della
tesi della convenuta.
7.2. Nell’eventualità - come
detto avveratasi - in cui il riconoscimento dell’onorario fosse subordinato al
perfezionamento dell’assunzione del candidato prescelto, la convenuta ha
preteso che M__________ __________, avendo sottoscritto il doc. 4, era comunque
stato regolarmente assunto, rispettivamente che l’eventuale mancato
perfezionamento del contratto di lavoro era riconducibile a un ripensamento illegittimo
della controparte.
Le due censure devono
essere disattese.
7.2.1. Con riferimento alla
prima questione, si osserva che il doc. 4, denominato “Employment Offer Letter”,
non concretizzava, nonostante riportasse la firma del general manager __________
e fosse poi stato controfirmato da M__________ __________, l’avvenuto
perfezionamento di un contratto di lavoro tra loro (cfr. pure testi L__________
__________ verbale 1° ottobre 2019 p. 2 e M__________ __________ verbale 1°
ottobre 2019 p. 8, secondo cui quel documento costituiva invero una semplice
lettera d’intenti volta alla sua assunzione): è in effetti incontestabile che
la firma apposta da M__________ __________ in calce a quello scritto, con cui la
controparte esponeva le condizioni d’impiego e concludeva “I look forward to
receive your confirmation and thereafter I will send you the draft Employment Contract
and our Expatriate Employment Manual”, attestava solo il suo accordo di
principio alle condizioni allora prospettategli, fermo restando però che,
giusta l’art. 16 cpv. 1 CO, la concretizzazione degli accordi sarebbe avvenuta solo
con la sottoscrizione del contratto di lavoro la cui bozza gli sarebbe stata trasmessa
successivamente, ciò che non è però mai avvenuto.
7.2.2. La convenuta non può
essere seguita nemmeno sul secondo aspetto, laddove ha preteso in via
subordinata che il mancato perfezionamento del contratto di lavoro con M__________
__________ sarebbe imputabile a un ripensamento illegittimo dell’attrice, che,
come dichiarato dalla teste L__________ __________ (verbale 1° ottobre 2019 p.
3), non era più sicura “di cosa dovesse fare … questo direttore” per la
ricerca del quale aveva incaricato la convenuta. La censura è innanzitutto nuova
ed è con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata
destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che un tale ripensamento
dell’attrice, sempre che fosse dimostrato (dovendosi anche in questo caso apprezzare
con riserbo la deposizione della teste L__________ __________, per altro smentita
dal doc. E), non era avvenuto allo scopo di far venir meno il diritto della convenuta
all’onorario, ossia in urto con la buona fede (art. 156 CO), ma per la legittima
ragione che M__________ __________, il quale non condivideva e aveva pertanto chiesto
di ridiscutere, trattandosi di un aspetto per lui “essenziale”, il luogo
di lavoro prospettatogli nello scritto di cui al doc. 4 (appello p. 6 seg.;
teste M__________ __________ verbale 1° ottobre 2019 p. 7 segg.), non era più stato
ritenuto idoneo a svolgere la funzione professionale auspicata, che tuttavia
rimaneva sempre vacante e d’attualità (cfr. doc. E).
8. Il giudizio pretorile
dev’essere nondimeno riformato, d’ufficio, nella misura in cui, con il dispositivo
n. 1.3, all’UE di Lugano era stato ordinato di non dare notizia a terzi del PE
di cui al doc. G. La gestione del registro delle esecuzioni, ed
in particolare la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra in effetti nell’esclusiva
competenza dell’UE che tiene il registro, per cui la
richiesta di vietare la comunicazione a terzi di un’esecuzione ai sensi
dell’art. 8a cpv. 3 LEF non può essere rivolta al giudice civile ma dev’essere
indirizzata all’UE competente (TF 27 novembre 2014 4A_440/2014 consid. 2 e 4.2, pubbl.
in RSPC 2015 p. 179 segg.). La domanda dell’attrice
di vietare all’UE di Lugano di dare notizia a terzi del PE di cui al doc. G doveva
e deve pertanto essere dichiarata inammissibile per carenza di competenza per
materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC), presupposto processuale
da rilevare d’ufficio in ogni stadio di causa e, quindi, anche in appello (art.
60 CPC).
9. Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi che precedono.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 20'247.60, seguono la pressoché totale soccombenza della
convenuta (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
3 febbraio 2020 di AP 1 è parzialmente accolto,
nel senso che
la decisione 19 dicembre 2019 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, è confermata, tranne che per il dispositivo n.
1.3, che è annullato.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata
fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).