12.2020.47
Exequatur CLug, tempestività del reclamo, sospensione della procedura e prestazione di una garanzia
23 settembre 2020Italiano14 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.47
Lugano
23 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.159
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 9
gennaio 2020 da
AO 1
AO 2
entrambi
patrocinati dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinata
dall’ PA 1
con cui gli istanti hanno chiesto di riconoscere e di dichiarare
esecutive in Svizzera la
sentenza n. __________ del 24 ottobre 2018 del Tribunale di __________
- II Sezione civile
(Rep. __________) e l’ordinanza 8 luglio 2019 della Corte di
appello di __________ – III
Sezione civile (Rep. __________);
istanza che il Pretore con Decisione 28 febbraio 2020 ha accolto;
e ora sul Reclamo 20 aprile 2020 con cui la convenuta ha
postulato in via principale di
sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur sino
all’evasione della
procedura di ricorso da
lei promossa presso la Corte di Cassazione italiana, e in via subordinata di
assoggettare l’esecuzione all'obbligo per la controparte di prestare una
garanzia di fr. 22'002.73 e di fr. 15'271.88 oltre interessi legali fino
all’evasione della predetta procedura, da versarle in caso di esito positivo
del ricorso per cassazione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre gli istanti con risposta 6 luglio 2020 si sono opposti al
reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 10 luglio 2020 della reclamante
e la duplica spontanea
16 luglio 2020 dei resistenti;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con sentenza 24 ottobre 2018 (n. __________) il Tribunale di __________
- II Sezione civile ha accolto l’opposizione di AO 1 e AO 2 avverso il decreto
ingiuntivo n. __________ ottenuto da RE 1 nei loro confronti per l’importo di €
71'379.- (pretesi compensi per la gestione di due società fiduciarie),
annullandolo e condannando la seconda a versare ai primi, a titolo di spese di
lite, € 13'430.- per onorari ed € 406.50 per anticipazioni, oltre al 15% per
spese generali, IVA e c.p.a.
2.
Con decisione 8 luglio 2019 (Rep. __________) la Corte di appello di
__________ - III Sezione civile, ha dichiarato inammissibile l’appello di RE 1 avverso
il citato giudizio per assenza di ragionevoli probabilità di successo, condannandola
a rifondere alla controparte
€ 9'515.- per compensi oltre a IVA, c.p.a. e spese generali del 15%.
3.
Con PE n. __________ dell’UE di __________ AO 1 e AO 2 hanno
conseguentemente escusso RE 1 per gli importi di fr. 22'002.73 e
fr. 15'271.88 oltre accessori (indicando quali titoli di credito le due
summenzionate decisioni), cui l’escussa ha interposto opposizione.
4.
Con istanza 9 gennaio 2020 i medesimi hanno postulato innanzi al
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la
dichiarazione di esecutività in Svizzera delle due decisioni estere e il
rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________.
5.
Invitati dal Pretore a decidere se postulare solo un esame
pregiudiziale dell’esecutività delle due decisioni a margine della trattazione
della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, oppure la procedura di exequatur
unilaterale e indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano (v. a tal
proposito la sentenza CEF del 20 settembre 2017, inc. 14.2016.146,
consid. 1.2), gli istanti hanno optato per questa seconda soluzione.
6.
Con decisione 28 febbraio 2020 il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, a
carico della convenuta.
7.
Con reclamo 20 aprile 2020 RE 1 si è aggravata contro tale
decisione, postulando in via principale di sospendere la procedura di
riconoscimento e di exequatur sino all’evasione della procedura di ricorso da
lei avviata presso la Corte di Cassazione italiana, e in via subordinata di
assoggettare l’esecuzione all'obbligo per la controparte di prestare una
garanzia di fr. 22'002.73 e di fr. 15'271.88 oltre interessi legali fino all’evasione
della predetta procedura.
8.
Con risposta 2 luglio 2020 AO 1 e AO 2 hanno contestato il reclamo,
postulandone l’integrale reiezione. Con la replica spontanea 10 luglio 2020 e
la duplica spontanea 16 luglio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito
le proprie antitetiche posizioni.
9.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività
e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC, v. anche art. 327a CPC).
10.
Quanto alla tempestività del reclamo 20 aprile 2020 contro la
decisione 28 febbraio 2020, notificata alla ricorrente in data 2 marzo 2020,
quest’ultima sostiene che il termine per inoltrare l’impugnativa fosse sospeso
dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell’Ordinanza sulla sospensione
dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento
della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020.
11.
Ora, giusta l’art. 43 cpv. 5 CLug in connessione con l’art. 327a
cpv. 3 CPC, se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata nel
medesimo Stato in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività, il ricorso dev’essere
proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. In virtù
dell’art. 335 cpv. 3 CPC in connessione con l’art. 339 cpv. 2 CPC, la procedura
è di natura sommaria, per cui di principio non soggetta alla sospensione dei
termini (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Ne consegue pure l’inapplicabilità della
suddetta Ordinanza federale, il cui art. 1 istituiva una sospensione dei
termini stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice dal 21 marzo al
19 aprile 2020, ma soltanto se il diritto procedurale federale o cantonale
applicabile prevedeva una loro sospensione durante i giorni che precedono o
seguono la Pasqua. Sennonché l’art. 145 cpv. 3 CPC impone al giudice di rendere
attente le parti sulle eccezioni del cpv. 2, ovvero sulla mancata applicabilità
delle ferie giudiziarie, ciò che nel caso concreto non è avvenuto. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, trattasi di una “conditio sine qua
non” per il decorso dei termini durante il periodo di sospensione, e non di
una semplice prescrizione d’ordine. Pertanto, se l'avviso è omesso dal giudice,
anche questi termini beneficiano della sospensione, e ciò indipendentemente
dalla conoscenza del vizio da parte dell'interessato, o dalla possibilità di
conoscerlo (DTF 139 III 78, consid. 4 e 5). Ne consegue che, malgrado il vizio,
le ferie giudiziarie pasquali e la relativa estensione prevista dalla citata Ordinanza
federale trovano eccezionalmente applicazione, per cui il reclamo in esame
dev’essere considerato tempestivo.
12. Quanto
alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di
specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la
stessa, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto
delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
13. Con
l’impugnativa, la ricorrente non contesta che i presupposti per l’accoglimento
dell’istanza di exequatur siano adempiuti, bensì chiede innanzitutto che la
decisione 28 febbraio 2020 del Pretore sia sospesa fino all’evasione del
ricorso 16 ottobre 2019 da lei presentato innanzi alla Corte di cassazione
italiana e mirante alla cassazione della sentenza 26 ottobre 2018 (n. __________)
del Tribunale di __________ (doc. B e C prodotti con il reclamo) e ciò a fronte
della “violazione, da parte dei giudici di merito italiani (ossia Tribunale
di __________ e Corte di Appello di __________) dell’applicazione di norme di
diritto” (reclamo, p. 6). Con la replica spontanea 10 luglio 2020, la
reclamante aggiunge che il giudice estero avrebbe a torto applicato il diritto
italiano malgrado i contratti oggetto della controversia fossero regolati dal
diritto svizzero, ciò che costituirebbe un motivo nuovo sottoposto al giudice
straniero. In via subordinata, la reclamante chiede di condizionare la suddetta
decisione alla prestazione di una garanzia di
fr. 22'002.73 e di fr. 15'271.88 oltre interessi, e ciò a fronte della
difficoltà o addirittura impossibilità, in caso di esito favorevole del ricorso
per cassazione, di recuperare le somme oggetto di esecuzione nei confronti di
due persone fisiche residenti in Italia delle quali non si ha alcuna garanzia
di solvibilità.
14. Nonostante
non emerga con chiarezza dal testo di legge, nell’ambito della procedura di
exequatur indipendente ai sensi della CLug deve ritenersi pacifica la facoltà
per il debitore di produrre, insieme al suo reclamo, nuova documentazione,
avendo egli solo in quella sede la possibilità di esprimersi nel merito,
essendo la procedura di prima sede unilaterale e non contraddittoria ai sensi
dell’art. 41 CLug (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; STF 5A_568/2012
del 24 gennaio 2013, consid. 4). Di conseguenza, i documenti prodotti
dalla reclamante sono ammissibili.
15. Giusta l’art. 46 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al
quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 43 CLug può, su istanza
della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento
se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo
ordinario.
Il concetto di “rimedio di diritto
ordinario” deve essere interpretato in modo autonomo ed esteso. Rappresenta in
sostanza un mezzo di diritto “ordinario” ogni strumento atto a comportare
l'annullamento o la modifica della decisione da riconoscere e da eseguire e
che, a questo scopo, deve ossequiare un termine legale che decorre dalla sua
notifica (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel
[ed.], Basler
Kommentar, Lugano Übereinkommen, n. 22 seg. ad art. 46; IICCA del 14 giugno
2012, inc. 12.2012.55, consid. 5.2). Per valutare l’opportunità di una
sospensione, il giudice deve esaminare le probabilità di successo del suddetto rimedio
sulla base dei motivi invocati, laddove tali motivi
devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine, siccome
è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata
che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur
in attesa della crescita in giudicato della decisione estera. Occorre in
definitiva che vi siano seri dubbi circa
l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da
riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 27 marzo 2017, inc.
n. 12.2016.147, consid. 6.1; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69,
consid. 7). Anche in considerazione del fatto che, nell’ambito della procedura
di ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug, la decisione straniera non può formare
oggetto di un riesame nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug), la giurisprudenza ha inoltre
avuto modo di precisare che la sospensione dell'exequatur, che costituisce una
misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di
motivi “nuovi”, dunque non sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o
avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero che ha emesso la
decisione oggetto di
riconoscimento e d’exequatur (DTF 137 III
261, consid. 3.2 e 3.3; IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 14 giugno 2012, inc.
12.2012.55, consid. 5.2; IICCA dell’8 luglio 2011, inc. n.
12.2009.216, consid. 7.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art.
46 EuGVO).
16.
Nel caso concreto, ricordato che le decisioni rese in uno Stato
contraente e ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato contraente
anche se non hanno forza di cosa giudicata, giova innanzitutto rilevare che la decisione del Tribunale di __________ è già stata oggetto di un ricorso
che ha avuto esito sfavorevole per la reclamante, dunque soccombente in due
diversi gradi di giudizio. Quest’ultima del resto con l’impugnativa accenna a
delle asserite violazioni di diritto, da parte dei giudici esteri, in termini
del tutto generici, senza sostanziare le sue affermazioni (non bastando la
semplice produzione del ricorso per cassazione, di 47 pagine, in assenza di
puntuali rinvii e specificazioni), senza spiegare perché la questione del
diritto applicabile costituirebbe un fatto nuovo ai sensi della summenzionata
giurisprudenza o perlomeno perché ciò avrebbe un’influenza sull’esito del
giudizio estero, né espone considerazioni circostanziate in merito alle sue
possibilità di successo per rapporto alle precedenti decisioni (e in
particolare al giudizio d’inammissibilità del gravame innanzi alla Corte
di appello di __________ per assenza di ragionevoli probabilità di successo) e
al rimedio giuridico invocato (ricorso per cassazione). Ne
discende che la richiesta di sospensione, insufficientemente motivata,
dev’essere respinta.
17.
Giusta l’art. 46 cpv. 3 CLug, iI giudice può subordinare
l’esecuzione di una decisione estera alla costituzione di una garanzia a carico
della parte creditrice. Le relative condizioni sono meno
restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur, ritenuto
che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze del
caso concreto, in particolare le probabilità di accoglimento di un rimedio di
diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero una
sospensione del procedimento), la capacità finanziaria e la solvibilità del
creditore e tutti gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi a
un'eventuale restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 seg. ad
art. 46; Kropholler/Von Hein, op.
cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO; IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51,
consid. 9; IICCA del 27 marzo 2017, inc. 12.2016.147, consid. 6.2; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69, consid.
9; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 9.1).
18. Nella
fattispecie, richiamata la suesposta impossibilità per questa Camera di
valutare, in assenza di debite spiegazioni e specificazioni della reclamante,
le probabilità di esito favorevole del ricorso da questa presentato innanzi alla
Corte di cassazione italiana, le condizioni per subordinare l’esecuzione delle
due decisioni alla costituzione di una garanzia non sono adempiute. La
reclamante non ha difatti provato che il rimborso dei due importi (spese di
lite) risultanti dalle decisioni del Tribunale di __________ e della Corte di
appello di __________ possa essere dubbio a causa di un’insufficiente capacità finanziaria e solvibilità dei resistenti: nell’impugnativa
questo rischio è stato solo presunto senza alcun riferimento a circostanze
concrete. Nemmeno si può ammettere che la procedura di recupero delle somme
possa essere particolarmente onerosa per il semplice fatto che i resistenti
siano domiciliati in Italia. D’altronde, la stessa reclamante ha deciso di
avviare in questo Paese, nei confronti dei resistenti, una procedura per
decreto ingiuntivo per la somma di € 71'379.- (v. sopra,
consid. 1), ciò che cozza con la supposizione di una loro possibile insolvenza.
Anche la richiesta di prestazione di una garanzia deve pertanto essere
respinta.
19.
Ne consegue che il reclamo 20 aprile 2020 di RE 1 va respinto, nella
misura della sua ammissibilità.
Il valore litigioso
della presente procedura, determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 37'274.61 (fr. 22'002.73 + fr. 15'271.88).
Le spese processuali e
le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito
dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106
CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili (comprensive di
spese e IVA) si è tenuto conto dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar e dei
criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della
lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la
procedura di reclamo.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 20 aprile
2020 di RE 1, __________, è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di seconda sede, pari a fr. 800.-, sono poste a carico della reclamante, che
rifonderà alla controparte complessivi fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).